52008PC0051

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco /* COM/2008/0051 def. - CNS 2008/0020 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 4.2.2008

COM(2008) 51 definitivo

2008/0020 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

L'articolo 104, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio prevede che il Fondo comunitario del tabacco venga finanziato tramite il trasferimento di un determinato importo dell'aiuto al tabacco per gli anni civili 2006 e 2007 a norma dell’articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003. La proposta è volta a trasferire al Fondo comunitario del tabacco un importo pari al 5% dell'aiuto al tabacco concesso per gli anni civili 2008 e 2009 allo scopo di finanziare azioni di informazione destinate a sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco. Tali azioni si sono rivelate molto efficaci e costituiscono un esempio positivo di cooperazione tra le politiche agricole e sanitarie. Tenuto conto del fatto che il Fondo è stato sempre finanziato per mezzo di trasferimenti provenienti dall'aiuto al tabacco, la proposta è volta ad assicurare il proseguimento di queste azioni.

- Contesto generale

Il Fondo comunitario del tabacco è stato sempre finanziato tramite il trasferimento di una parte degli aiuti al tabacco. Tale trasferimento per gli anni civili 2006 e 2007 è stato inizialmente proposto quando l'introduzione del settore del tabacco nel regime di pagamento unico doveva essere accompagnato da un aiuto transitorio da versare nel corso degli stessi anni. Il regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio ha infine esteso l'aiuto al tabacco al 2008 e al 2009 senza estendere parallelamente il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco tramite una riduzione dell'aiuto al tabacco.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente misura è coerente con la politica comunitaria per la tutela della salute pubblica.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare parti interessate o esperti esterni.

- Valutazione dell'impatto

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

La presente proposta è volta a trasferire un importo pari al 5% dell'aiuto al tabacco concesso per gli anni civili 2008 e 2009 al Fondo comunitario del tabacco allo scopo di finanziare azioni di informazione destinate a sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco.

- Base giuridica

Articolo 37, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Consiglio.Altri mezzi non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa comunitaria supplementare. Essa estende al 2008 e al 2009 (esercizi finanziari 2009 e 2010) la possibilità prevista all'articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 di trasferire il 5% dell'importo dell'aiuto al tabacco della linea "Aiuti diretti" al "Fondo comunitario del tabacco". I massimali dell'aiuto al tabacco restano immutati e l'importo massimo annuale che può essere oggetto di un trasferimento è fissato a 16 897 milioni di euro (337 937 milioni di euro x 5% = 16 897 milioni di euro). Tale importo sarà finanziato nell'ambito della linea di bilancio 17 03 02 – Fondo comunitario del tabacco. Trattandosi di un trasferimento da un titolo all'altro, la presente misura non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Semplificazione

Non pertinente.

2008/0020 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica taluni regolamenti[2], è concesso un aiuto al tabacco ai produttori di tabacco greggio per le campagne dal 2006 al 2009.

(2) L'articolo 104, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ("regolamento unico OCM")[3], prevede che il Fondo comunitario del tabacco venga finanziato tramite il trasferimento di un determinato importo dell'aiuto al tabacco per gli anni civili 2006 e 2007 a norma dell’articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il Fondo comunitario del tabacco è stato sempre finanziato tramite il trasferimento di una parte degli aiuti al tabacco. Tale trasferimento per gli anni civili 2006 e 2007 è stato inizialmente proposto quando l'introduzione del settore del tabacco nel regime di pagamento unico doveva essere accompagnata da un aiuto transitorio da versare nel corso degli stessi anni. Il regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio ha infine esteso l'aiuto al tabacco al 2008 e al 2009 senza estendere parallelamente il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco tramite una riduzione dell'aiuto al tabacco.

(3) Le azioni finanziate dal Fondo comunitario del tabacco si sono rivelate molto efficaci e costituiscono un esempio positivo di cooperazione tra le politiche agricole e sanitarie. Per garantire la loro continuazione, e tenuto conto del fatto che il Fondo è stato sempre finanziato tramite trasferimenti provenienti dall'aiuto al tabacco, è opportuno trasferire un importo pari al 5% dell'aiuto al tabacco concesso al Fondo comunitario del tabacco per gli anni civili 2008 e 2009.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 110 quaterdecies Trasferimento al Fondo comunitario del tabacco

Un importo dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo, pari al 4% per l'anno civile 2006 e al 5% per gli anni civili 2007, 2008 e 2009, è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario del tabacco previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92."

Articolo 2

All’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"b) per gli anni civili dal 2006 al 2009 a norma dell’articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA |

1. | LINEA DI BILANCIO: 05 03 02 22 Aiuto al tabacco 17 03 02 Fondo comunitario del tabacco | STANZIAMENTI: 293 mio di EUR (LR 2008) 14,25 mio di EUR (PPB 2008) |

2. | TITOLO: Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009. |

3. | BASE GIURIDICA: Articolo 37, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. |

4. | OBIETTIVI: Trasferire un importo pari al 5% dell'aiuto al tabacco concesso per gli anni civili 2008 e 2009 al Fondo comunitario del tabacco al fine di finanziare azioni di informazione destinate a sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi della produzione di tabacco. |

5. | INCIDENZE FINANZIARIE | PERIODO DI 12 MESI (mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2007 (mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2008 (mio EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI | – | – | – |

5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE | – | – | – |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | – | – | – | – |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – | – |

5.2 | METODO DI CALCOLO: – |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | Sì/No |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | Sì/No |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | Sì/No |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | Sì/No |

OSSERVAZIONI: Il presente regolamento non comporta alcuna spesa comunitaria supplementare. Esso estende al 2008 e al 2009 (esercizi finanziari 2009 e 2010) la possibilità prevista all'articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 di trasferire il 5% dell'importo dell'aiuto al tabacco della linea "Aiuti diretti" al "Fondo comunitario del tabacco". I massimali dell'aiuto al tabacco restano immutati e l'importo massimo annuale che può essere oggetto di un trasferimento è fissato a 16 897 mio di EUR (337 937 mio di EUR x 5% = 16 897 mio di EUR). Tale importo sarà finanziato nell'ambito della linea di bilancio 17 03 02 – Fondo comunitario del tabacco. Trattandosi di un trasferimento da un titolo all'altro, la presente misura non ha alcuna incidenza sul bilancio. |

[1] GU C … del …, pag. …

[2] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

[3] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.