52008PC0026

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni (versione codificata) /* COM/2008/0026 def. - COD 2008/0009 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, le 29.1.2008

COM(2008) 26 definitivo

2008/0009 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle fusioni delle società per azioni (versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni[3]. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 78/855/CEE e dello strumento di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della direttiva codificata.

ê 78/855/CEE (adattato)

2008/0009 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle fusioni delle società per azioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 44 Õ, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

Ö deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[6], Õ

considerando quanto segue:

ê

1. La Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni[7], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

ê 78/855/CEE considerando (1) (adattato)

2. Il coordinamento previsto dall'articolo Ö 44 Õ, paragrafo 2, lettera g) del trattato e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento[9] è stato iniziato con la direttiva 68/151/CEE del Consiglio[10].

ê 78/855/CEE considerando (2) (adattato)

3. Tale coordinamento è stato proseguito, per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, con la Ö Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa Õ[11] e, per quanto riguarda i conti annuali di taluni tipi di società, con la Ö Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società Õ[12].

ê 78/855/CEE considerando (3)

4. La tutela degli interessi dei soci e dei terzi richiede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le fusioni di società per azioni e occorre introdurre nel diritto di tutti gli Stati membri l'istituto della fusione.

ê 78/855/CEE considerando (4) e 2007/63/CE considerando (4) (adattato)

5. Nel quadro di questo coordinamento è particolarmente importante assicurare agli azionisti delle società partecipanti alla fusione un'informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile, nonché garantire un'appropriata tutela dei loro diritti. Ö Tuttavia, non vi è motivo di esigere un tale esame da parte di un esperto indipendente per gli azionisti se tutti gli azionisti concordano che non è necessario. Õ

ê 78/855/CEE considerando (5) (adattato)

6. La tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti Ö di imprese o Õ di stabilimenti è attualmente disciplinata dalla direttiva Ö 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti Õ[13].

ê 78/855/CEE considerando (6)

7. I creditori, obbligazionisti o no, e i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla fusione devono essere tutelati onde evitare che la realizzazione della fusione li leda.

ê 78/855/CEE considerando (7) (adattato)

8. La pubblicità prevista dalla direttiva Ö [.../.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell' articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi[14] Õ deve essere estesa alle operazioni relative alla fusione affinché i terzi ne siano sufficientemente informati.

ê 78/855/CEE considerando (8)

9. È necessario estendere le garanzie previste in favore dei soci e dei terzi, nel quadro della procedura di fusione, a talune operazioni giuridiche che, in certi settori essenziali, hanno delle caratteristiche analoghe a quelle della fusione affinché questa tutela non possa essere elusa.

ê 78/855/CEE considerando (9)

10. In vista di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società interessate che fra queste e i terzi nonché fra gli azionisti, bisogna limitare i casi di nullità e stabilire, da una parte, il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile e, dall'altra, un termine breve per l'esercizio dell'azione di nullità.

ê

11. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

ê 78/855/CEE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:

- per il Belgio:

la société anonime / de naamloze vennootschap;

ê 2006/99/CE art. 1 e allegato, sezione A. 3.

- per la Bulgaria:

акционерно дружество;

ê Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, pag. 339

- per la Repubblica ceca:

akciová společnost;

ê 78/855/CEE

- per la Danimarca:

aktieselskaber;

- per la Germania:

die Aktiengesellschaft;

ê 2003 Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, pag. 339

- per l’Estonia:

aktsiaselts;

ê 78/855/CEE

- per l’Irlanda:

public companies limited by shares, and public companies limited by guarantee having a share capital;

ê Atto di adesione del 1979, art. 21 e allegato I, pag. 89

- per la Grecia:

ανώνυμη εταιρία;

ê Atto di adesione del 1985, art. 26 e allegato I, pag. 157

- per la Spagna:

la sociedad anónima;

ê 78/855/CEE

- per la Francia:

la société anonyme;

- per l’Italia:

la società per azioni;

ê Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, pag. 339

- per Cipro:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;

- per la Lettonia:

akciju sabiedrība;

- per la Lituania:

akcinė bendrovė;

ê 78/855/CEE

- per il Lussemburgo:

la société anonyme;

ê Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, pag. 339

- per l’Ungheria:

részvénytársaság;

- per Malta:

kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpanija privata/private limited liability company;

ê 78/855/CEE

- per i Paesi Bassi:

de naamloze vennootschap;

ê Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 194

- per l’Austria:

die Aktiengesellschaft;

ê Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, pag. 339

- per la Polonia:

spółka akcyjna;

ê Atto di adesione del 1985, art. 26 e allegato I, pag. 157

- per il Portogallo:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada;

ê 2006/99/CE art. 1 e allegato, sezione A. 3.

- per la Romania:

societate pe acţiuni;

ê Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, pag. 339

- per la Slovenia:

delniška družba;

- per la Slovacchia:

akciová spoločnos;

ê Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 194.

- per la Finlandia:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- per la Svezia:

aktiebolag;

ê 78/855/CEE

- per il Regno Unito:

public companies limited by shares, and public companies limited by guarantee having a share capital.

ê 78/855/CEE (adattato)

2. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle società cooperative costituite in uno dei tipi di società indicati al paragrafo 1. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale possibilità esse impongono a queste società di far comparire il termine «cooperativa» su tutti i documenti di cui all'articolo 5 della direttiva Ö [../…/..] Õ.

3. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva se una o più società in via di incorporazione o di estinzione sono oggetto di una procedura di fallimento, di concordato o di altre procedure affini.

ê 78/855/CEE

CAPO II

Disciplina della fusione mediante l'incorporazione in una società di una o più altre e della fusione mediante la costituzione di una società nuova

Articolo 2

Gli Stati membri disciplinano, per le società regolate dalla propria legislazione, la fusione mediante l'incorporazione in una società di una o più altre e la fusione mediante la costituzione di una società nuova.

Articolo 3

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per fusione mediante incorporazione l'operazione con la quale una o più società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad un'altra l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della o delle società incorporate di azioni della società incorporante e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante incorporazione possa essere attuata anche quando una o più società incorporate sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia data solo alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.

Articolo 4

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per fusione mediante costituzione di una nuova società l'operazione con la quale più società, tramite il loro scioglimento senza liquidazione, trasferiscono a una società che esse costituiscono l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione ai loro azionisti di azioni della nuova società ed, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante costituzione di una nuova società possa essere attuata anche se una o più società che si estinguono sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia data solo alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.

CAPO III

Fusione mediante incorporazione

Articolo 5

1. Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione redigono per iscritto un progetto di fusione.

2. Il progetto di fusione indica almeno:

a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società partecipanti alla fusione;

b) il rapporto di cambio delle azioni ed, eventualmente, l'importo del conguaglio;

c) le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante;

d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

e) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società incorporante;

f) i diritti accordati dalla società incorporante ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti;

g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla fusione.

ê 78/855/CEE (adattato)

Articolo 6

Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione di ogni Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva Ö [../…/..] Õ, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione.

Articolo 7

1. La fusione deve essere deliberata per lo meno dall'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Le legislazioni degli Stati membri dispongono che tale deliberazione deve essere presa da una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.

La legislazione di uno Stato membro può tuttavia prevedere che è sufficiente la maggioranza semplice dei voti indicati al primo comma quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto. Inoltre, se del caso, si applicano le regole relative alle modifiche dell'atto costitutivo.

2. Se esistono più categorie di azioni, la deliberazione sulla fusione è subordinata a una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

3. La deliberazione Ö di cui al paragrafo 2 Õ verte sull'approvazione del progetto di fusione e sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo rese necessarie dalla realizzazione della fusione.

Articolo 8

ê 78/855/CEE

La legislazione di uno Stato membro può non imporre la deliberazione di approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la pubblicità prescritta all'articolo 6 è fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione;

b) tutti gli azionisti della società incorporante hanno il diritto, almeno un mese prima della data di cui alla lettera a), di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, dei documenti indicati nell'articolo 11, paragrafo 1;

c) uno o più azionisti della società incorporante che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto devono avere il diritto di ottenere la convocazione di un'assemblea generale della società incorporante che deve deliberare sulla fusione. Tale percentuale minima non può essere fissata a più del 5 %. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo di questa percentuale.

Articolo 9

Gli organi di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono ciascuno una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

La relazione indica inoltre le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

Articolo 10

1. Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, uno o più esperti indipendenti da queste designati o abilitati da un'autorità giudiziaria o amministrativa esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti. Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla fusione se tale designazione, su domanda congiunta di tali società, è fatta da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Questi esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche o società.

2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 gli esperti devono in ogni caso dichiarare se a parer loro il rapporto di cambio è congruo o meno. Questa dichiarazione deve almeno:

a) indicare il o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto;

b) indicare se tale o tali metodi sono adeguati nel caso specifico, indicare i valori risultanti da ciascuno di tali metodi e contenere un parere sull'importanza relativa data a tali metodi nella determinazione del valore adottato.

Nella relazione si deve inoltre far menzione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione.

3. Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutti i ragguagli e documenti utili e di procedere a ogni necessaria verifica.

ê 2007/63/CE art. 2, paragrafo 1

4. Non occorrono né l’esame del progetto di fusione né la relazione di un esperto qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.

ê 78/855/CEE (adattato)

Articolo 11

1. Almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, almeno dei documenti seguenti:

a) il progetto di fusione;

b) i conti annuali, nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione;

c) una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano a un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;

d) le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione Ö di cui Õ all'articolo 9;

ê 2007/63/CE art. 2, paragrafo 2 (adattato)

e) se applicabile, le relazioni di cui all’articolo 10, Ö paragrafo 1 Õ .

ê 78/855/CEE (adattato)

2. La situazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell'ultimo stato patrimoniale annuale.

Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere:

a) che non è necessario procedere a un nuovo inventario reale;

b) che le valutazioni contenute nell'ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; occorre peraltro tener conto:

- degli ammortamenti e accantonamenti provvisori,

- delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili.

3. Copia integrale o, se lo desiderano, parziale dei documenti indicati al paragrafo 1, deve essere rilasciata gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta.

Articolo 12

La tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione è disciplinata conformemente alla direttiva Ö 2001/23/CE Õ.

ê 78/855/CEE

Articolo 13

1. Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione per i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.

2. A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori abbiano il diritto di ottenere adeguate garanzie, qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione renda necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

3. La tutela può essere diversa per i creditori della società incorporante e per quelli della società incorporata.

Articolo 14

Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio collettivo dei loro diritti, l'articolo 13 è applicabile agli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione, a meno che la fusione sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.

Articolo 15

I portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, devono beneficiare, nella società incorporante, di diritti almeno equivalenti a quelli di cui beneficiavano nella società incorporata, a meno che la modifica dei loro diritti sia stata approvata da un'assemblea dei portatori di detti titoli, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli portatori di detti titoli o anche a meno che tali portatori abbiano il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli da parte della società incorporante.

Articolo 16

1. Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione, i verbali delle assemblee generali che deliberano la fusione e, se del caso, il contratto di fusione posteriore alle assemblee generali devono farsi per atto pubblico. Se la fusione non deve essere approvata dalle assemblee generali di tutte le società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve farsi per atto pubblico.

2. Il notaio o l'autorità competente a redigere l'atto pubblico deve verificare e certificare l'esistenza e la legittimità degli atti e delle formalità che devono essere compiuti dalla società presso la quale egli esplica la propria funzione nonché del progetto di fusione.

Articolo 17

Le legislazioni degli Stati membri determinano la data in cui la fusione ha efficacia.

Articolo 18

ê 78/855/CEE (adattato)

1. Per ognuna delle società partecipanti alla fusione, la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva Ö [../…/..] Õ .

2. La società incorporante può adempiere le formalità di pubblicità relativa alla o alle società incorporate.

Articolo 19

1. La fusione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

a) il trasferimento universale, tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante;

b) gli azionisti della società incorporata divengono azionisti della società incorporante;

c) la società incorporata si estingue.

2. Nessuna azione della società incorporante è scambiata in sostituzione delle azioni della società incorporata detenute:

a) dalla società incorporante stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società;

b) oppure dalla società incorporata stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società.

3. Ö Il paragrafo 1 si applica fatte Õ salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società incorporata. La società incorporante può procedere essa stessa a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società incorporata di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, più di sei mesi dopo la data in cui la fusione ha efficacia.

ê 78/855/CEE

Articolo 20

Le legislazioni degli Stati membri disciplinano almeno la responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società incorporata nei confronti degli azionisti di questa società in conseguenza di irregolarità di membri di detto organo commesse nella preparazione e nella realizzazione della fusione.

Articolo 21

Le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società incorporata degli esperti incaricati di redigere per questa società la relazione prevista all'articolo 10, paragrafo 1, in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 22

1. Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità della fusione solo alle condizioni seguenti:

a) la nullità dev'essere dichiarata con sentenza;

b) una fusione efficace ai sensi dell'articolo 17 può essere dichiarata nulla solo se è mancato il controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, oppure l'atto pubblico, o se si è accertato che la deliberazione dell'assemblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale;

c) l'azione di nullità non può essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la fusione è opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure se la nullità è stata sanata;

d) quando è ancora possibile eliminare l'irregolarità suscettibile di provocare la nullità della fusione, il giudice competente assegna alle società interessate un termine di sanatoria;

ê 78/855/CEE (adattato)

e) la sentenza che dichiara la nullità della fusione è resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva Ö [../…/..] Õ;

f) l'opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è resa pubblica conformemente alla direttiva Ö [../…/..] Õ;

g) la sentenza che dichiara la nullità della fusione non pregiudica per se stessa la validità degli obblighi della società incorporante o degli obblighi assunti nei confronti di essa anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data Ö in cui la fusione ha efficacia Õ;

h) le società che hanno partecipato alla fusione rispondono solidalmente degli obblighi della società incorporante indicati alla lettera g).

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la legislazione di uno Stato membro può anche far dichiarare la nullità della fusione da parte di un'autorità amministrativa qualora sia possibile fare ricorso contro tale atto dinanzi a un'autorità giudiziaria. Le lettere b), d), e), f), g) e h) si applicano per analogia all'autorità amministrativa. Questa procedura di nullità non potrà più essere intrapresa dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data Ö in cui la fusione ha efficacia Õ.

3. Sono salve le legislazioni degli Stati membri relative alla nullità di una fusione dichiarata in seguito a un controllo della fusione diverso dal controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo.

CAPO IV

Fusione mediante costituzione di una nuova società

Articolo 23

1. Gli articoli 5, 6 e 7 nonché gli articoli da 9 a 22 si applicano, fermi restando gli articoli 12 e 13 della direttiva Ö [../…/...] Õ, alla fusione mediante costituzione di una società nuova. Ai fini di detta applicazione, le espressioni «società partecipanti alla fusione» o «società incorporata» indicano le società che si estinguono e l'espressione «società incorporante» indica la società nuova.

L'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), Ö della presente direttiva Õ si applica anche alla società nuova.

2. Il progetto di fusione e, se formano oggetto di atti separati, l'atto costitutivo o il progetto dell'atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto della nuova società devono essere approvati dall'assemblea generale di ciascuna delle società che si estinguono.

3. Gli Stati membri possono non applicare alla costituzione della società nuova le norme relative al controllo dei conferimenti non in contanti, previste dall'articolo 10 della direttiva 77/91/CEE.

ê 78/855/CEE

CAPO V

Incorporazione di una società in un'altra che possiede almeno il 90% delle azioni della prima

Articolo 24

Gli Stati membri disciplinano a favore delle società soggette alla loro legislazione l'operazione con la quale una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società che sia titolare di tutte le loro azioni e di tutti gli altri titoli che conferiscono un diritto di voto all'assemblea generale. Quest'operazione è soggetta alle disposizioni del capitolo III ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c) e d), degli articoli 9 e 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), nonché degli articoli 20 e 21.

Articolo 25

Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 7 all'operazione di cui all'articolo 24 se sussistono almeno le condizioni seguenti:

a) la pubblicità prescritta all'articolo 6 è fatta per ciascuna delle società partecipanti all'operazione almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti;

ê 78/855/CEE (adattato)

b) ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti, dei documenti Ö di cui Õ all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). È applicabile l'articolo 11, paragrafi 2 e 3;

c) è fatta applicazione dell'articolo 8, lettera c).

Articolo 26

Gli Stati membri possono applicare gli articoli 24 e 25 alle operazioni con le quali una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società se tutte le azioni e altri titoli, indicati all'articolo 24, della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome, ma per conto della società incorporante.

Articolo 27

Nel caso di fusione mediante l'incorporazione di una o più società da parte di un'altra società che è titolare del 90 % o più, ma non della totalità, delle loro azioni rispettive e degli altri titoli che conferiscono diritto di voto nell'assemblea generale, gli Stati membri possono non imporre l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante, se sussistono almeno le condizioni seguenti:

a) la pubblicità prescritta all'articolo 6 è fatta per la società incorporante almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione;

b) ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale di questa società, almeno un mese prima della data Ö di cui Õ alla lettera a), dei documenti specificati all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Si applica l'articolo 11, paragrafi 2 e 3;

c) è fatta applicazione dell'articolo 8, lettera c).

ê 78/855/CEE

Articolo 28

Gli Stati membri possono non applicare gli articoli 9, 10 e 11 a una fusione ai sensi dell'articolo 27 se sussistono almeno le condizioni seguenti:

a) gli azionisti minoritari della società incorporata possono esercitare il diritto di fare acquistare le loro azioni dalla società incorporante;

b) in tal caso essi hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni;

c) in caso di disaccordo su questa contropartita, quest'ultima dovrà essere stabilita da un giudice.

Articolo 29

Gli Stati membri possono applicare gli articoli 27 e 28 a operazioni per cui una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società se il 90% o più, ma non la totalità, delle azioni e altri titoli indicati all'articolo 27 della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome ma per conto della società incorporante.

CAPO VI

Altre operazioni assimilate alla fusione

Articolo 30

Quando la legislazione di uno Stato membro permette, per una delle operazioni di cui all'articolo 2, che il conguaglio in contanti superi l'aliquota del dieci per cento, sono applicabili rispettivamente il capitolo III e il capitolo IV nonché gli articoli 27, 28 e 29.

Articolo 31

Quando la legislazione di uno Stato membro permette una delle operazioni di cui agli articoli 2, 24 o 30, senza che tutte le società che trasferiscono si estinguano sono applicabili rispettivamente il capitolo III, salvo l'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e i capitoli IV e V.

CAPO VII

Disposizioni finali

ê

Articolo 32

La direttiva 78/855/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato I, parte A è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II.

Articolo 33

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2009.

ê 78/855/CEE art. 33

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…] […]

é

ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata e d elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 32)

Direttiva 78/855/CEE del Consiglio (GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36) |

Allegato I, punto III. C dell'atto di adesione del 1979 (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 89) |

Allegato I, punto II. d) dell'atto di adesione del 1985 (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 157) |

Allegato I, punto XI.A.3. dell'atto di adesione del 1994 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 194) |

Allegato II, punto 4.A.3 dell'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 338) |

Direttiva 2006/99/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137) | limitatamente ai riferimenti alla direttiva 78/855/CEE contenuti nell’articolo 1 e nell’allegato, sezione A. 3. |

Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47) | limitatamente all'articolo 2 |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione(di cui all’articolo 32)

Direttiva | Termine di attuazione |

78/855/CEE | 13 ottobre 1981 |

2006/99/CE | 1° gennaio 2007 |

2007/63/CE | 31 dicembre 2008 |

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 78/855/CEE | Presente direttiva |

__ | Capo I |

Capi da I a VI | Capi da II a VII |

Articoli da 1 a 31 | Articoli da 1 a 31 |

Articolo 32 | __ |

__ | Articolo 32 |

__ | Articolo 33 |

Articolo 33 | Articolo 34 |

__ | Allegato I |

__ | Allegato II |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato I, parte A della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47).

[8] V. allegato I, parte A.

[9] GU 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.

[10] GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva abrogata dalla direttiva […/…/CE] del Parlamento europeo e del Consiglio.

[11] GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE.

[12] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

[13] GU Ö L 82 del 22.3.2001, pag. 16 Õ.

[14] GU L […] del […], pag. […].