52007PC0852

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (versione codificata) /* COM/2007/0852 def. - CNS 2007/0296 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.12.2007

COM(2007) 852 definitivo

2007/0296 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti specifici che la normativa gli riconosce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 92/33/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 relativa alla commercializzazione delle piantine da ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi[3]. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 92/33/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV della direttiva codificata.

ê 92/33/CEE (adattato)

2007/0296 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 37 Õ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

ê

1. La direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi[6], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[7]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

ê 92/33/CEE considerando (1)

2. La produzione di ortaggi occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.

ê 92/33/CEE considerando (2) (adattato)

3. Il conseguimento di risultati soddisfacenti nell'orticoltura dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato fitosanitario non solo delle sementi, che sono già disciplinate dalla direttiva Ö 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, Õ relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi[8], ma anche delle piantine di ortaggi e dei materiali utilizzati per la loro moltiplicazione.

ê 92/33/CEE considerando (3) (adattato)

4. Il diverso trattamento riservato nei vari Stati membri ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi può creare barriere agli scambi e ostacolare in tal modo la libera circolazione di questi prodotti nella Comunità.

ê 92/33/CEE considerando (4) (adattato)

5. Requisiti armonizzati a livello comunitario dovrebbero permettere agli acquirenti di ricevere in tutto il territorio della Comunità materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi sani e di buona qualità.

ê 92/33/CEE considerando (5) (adattato)

6. Tali requisiti armonizzati nella misura in cui riguardano lo stato fitosanitario devono essere conformi alla direttiva Ö 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità Õ[9].

ê 92/33/CEE considerando (6)

7. Fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla direttiva 2000/29/CE, non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi se si prova che detti prodotti sono destinati all'esportazione in paesi terzi poiché le norme vigenti in detti paesi possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva.

ê 92/33/CEE considerando (7)

8. Per determinare le norme fitosanitarie e di qualità per ciascun genere e ciascuna specie di ortaggio occorrono lunghi e accurati esami tecnici e scientifici; si dovrebbe quindi definire una procedura a tal fine.

ê 92/33/CEE considerando (8)

9. Spetta innanzi tutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi garantire che i propri prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente direttiva.

ê 92/33/CEE considerando (9)

10. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire, con controlli e ispezioni, che i fornitori soddisfino le suddette condizioni.

ê 92/33/CEE considerando (10) (adattato)

11. Per garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere Ö previste Õ misure comunitarie di controllo.

ê 92/33/CEE considerando (11)

12. L'acquirente di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi ha interesse che sia nota la denominazione della varietà e ne sia salvaguardata l'identità.

ê 92/33/CEE considerando (12)

13. A tal fine occorre prevedere, per quanto possibile, l'applicazione delle regole relative all'aspetto varietale, già stabilite per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di ortaggi.

ê 92/33/CEE considerando (13)

14. Per garantire l'identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi, si dovrebbero adottare regole comunitarie relative alla separazione delle partite e ai contrassegni; le etichette utilizzate dovrebbero fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l'informazione dell'utilizzatore.

ê 92/33/CEE considerando (14)

15. È opportuno adottare norme che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva.

ê 92/33/CEE considerando (15) (adattato)

16. È opportuno vietare agli Stati membri di imporre, per quanto concerne i generi e le specie di cui all'allegato II, per i quali sarà redatta una scheda, nuove condizioni o restrizioni alla suddetta commercializzazione oltre a quelle previste dalla presente direttiva.

ê 92/33/CEE considerando (16)

17. Si deve prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e che siano conformi alle norme comunitarie.

ê 92/33/CEE considerando (17)

18. Per armonizzare le modalità tecniche di controllo applicate negli Stati membri e per confrontare i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorre effettuare prove comparative intese ad accertare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi ai requisiti della presente direttiva.

ê 92/33/CEE considerando (18) (adattato)

19. Ö Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[10].Õ

ê

20. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato III, parte B,

ê 92/33/CEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alla commercializzazione all'interno della Comunità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione, ad eccezione delle sementi.

2. Gli articoli da 2 a 20 e l'articolo 23 sono applicabili ai generi e alle specie enumerati all'allegato II nonché ai loro ibridi.

ê 92/33/CE (adattato)

Ö Quegli Õ articoli sono applicabili anche ai portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi, delle specie o degli ibridi suddetti.

3. Le modifiche dell'elenco dei generi e delle specie che figurano all'allegato II sono adottate secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 3.

ê 92/33/CEE

Articolo 2

La presente direttiva non è applicabile alle piantine né ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme sanitarie fissate nella direttiva 2000/29/CE.

ê 92/33/CE (adattato)

Le misure di applicazione del primo comma, riguardanti in particolare l'identificazione e l'isolamento, sono adottate secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2.

ê 92/33/CEE

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) «materiali di moltiplicazione»: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi;

b) «piantine»: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate a essere piantate per la produzione di ortaggi;

c) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento e commercializzazione;

d) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione od offerta alla vendita, vendita e/o consegna a un'altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione o di piantine;

e) «organismo ufficiale responsabile»:

i) l'autorità unica e centrale, istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le questioni concernenti la qualità;

ii) l'autorità pubblica istituita:

- a livello nazionale,

- o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in questione.

Gli organismi di cui ai punti i) e ii) possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti che sono previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure prese.

Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione tra gli organismi di cui al punto i) e quelli di cui al punto ii).

ê 92/33/CE (adattato)

Inoltre, secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisca per conto di un organismo di cui ai punti i) e ii) e sotto l'autorità e il controllo di detto organismo, purché la persona giuridica non tragga profitti personali dal risultato delle misure da essa prese.

ê 92/33/CEE

Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione trasmette questa informazione agli altri Stati membri;

f) «misure ufficiali»: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;

g) «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile;

h) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

i) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

j) «laboratorio»: un ente di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione.

Articolo 4

ê 92/33/CE (adattato)

Secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 3, per ciascun genere o specie di cui all'allegato II o per portainnesti di altri generi o specie qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti, è stabilita all'allegato I una scheda che contiene un riferimento ai requisiti di carattere fitosanitario, fissati dalla direttiva 2000/29/CE e applicabili al genere e/o alla specie in questione e che stabilisce:

ê 92/33/CEE

a) i requisiti che devono soddisfare le piantine, in particolare quelli relativi alla qualità e alla purezza delle colture e, se del caso, alle caratteristiche varietali. Detti requisiti sono elencati nell'allegato I, parte A;

b) i requisiti che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione, in particolare quelli relativi al procedimento di moltiplicazione applicato, alla purezza delle colture in fase di crescita e, se del caso, agli aspetti varietali. Detti requisiti sono elencati nell'allegato I, parte B.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori prendano tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle norme fissate dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi.

2. Ai fini del paragrafo 1, i fornitori effettuano essi stessi, o fanno effettuare da un fornitore riconosciuto o da un organismo ufficiale responsabile, controlli basati sugli elementi seguenti:

- identificazione dei punti critici del loro processo di produzione in base ai metodi di produzione impiegati;

- elaborazione e applicazione di metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di cui al primo trattino;

- prelievo di campioni da analizzare in un laboratorio riconosciuto dall'organismo ufficiale responsabile, per accertare se rispettano le norme definite nella presente direttiva;

- registrazione dei dati di cui al primo, secondo e terzo trattino per iscritto, o con un altro mezzo di conservazione durevole, e tenuta di un registro concernente la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine, da tenere a disposizione dell'organismo ufficiale responsabile. Tali documenti e registri dovranno essere conservati per almeno un anno.

Tuttavia, i fornitori la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi prodotti e imballati al di fuori del loro stabilimento devono soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto e di vendita e/o di consegna di tali prodotti.

Il presente paragrafo non è applicabile ai fornitori la cui attività in questo settore si limita alla consegna di piccole quantità di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi ai consumatori finali non professionisti.

3. Se i risultati dei loro propri controlli o se le informazioni di cui dispongono i fornitori di cui al paragrafo 1 rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti nella direttiva 2000/29/CE o la presenza, in un quantitativo superiore a quello normalmente previsto per soddisfare le norme, di quelli specificati nelle schede redatte a norma dell'articolo 4 della presente direttiva, questi fornitori ne informano immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e adottano le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di una disseminazione degli organismi nocivi in questione. I fornitori tengono nei propri locali un registro di tutte le manifestazioni di organismi nocivi e di tutte le misure prese a tale proposito.

ê 92/33/CE (adattato)

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 2, secondo comma sono adottate secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2.

ê 92/33/CEE

Articolo 6

1. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai fornitori dopo aver constatato che i loro metodi di produzione e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva per quanto riguarda la natura delle attività da essi svolte. Qualora un fornitore decida di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato, l'autorizzazione deve essere rinnovata.

ê 92/33/CEE (adattato)

2. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai laboratori dopo aver constatato che questi, i loro metodi e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva, stabiliti secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2, in funzione delle attività di controllo che esercitano. Se un laboratorio decide di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato, l'autorizzazione deve essere rinnovata.

ê 92/33/CEE

3. Qualora i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano più rispettati, l'organismo ufficiale responsabile prende le misure necessarie. A tal fine, esso tiene conto in particolare delle conclusioni di qualsiasi controllo effettuato in conformità dell'articolo 7.

ê 92/33/CEE (adattato)

4. La sorveglianza e il controllo dei fornitori, degli stabilimenti e dei laboratori sono effettuati regolarmente da o sotto la responsabilità dell'organismo ufficiale responsabile che deve poter accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i locali degli stabilimenti per assicurare il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva. Le modalità di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo sono adottate secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2.

ê 92/33/CEE

Se dalla sorveglianza e dal controllo risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono rispettate, l'organismo ufficiale responsabile prende le misure appropriate.

Articolo 7

1. Se necessario, gli esperti della Commissione, in cooperazione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, possono effettuare controlli sul posto per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva e in particolare per verificare se i fornitori si conformano effettivamente alle prescrizioni della stessa. Uno Stato membro sul cui territorio venga effettuato un controllo fornisce all'esperto tutto l'aiuto che gli è necessario per adempiere al suo incarico. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle ricerche.

ê 92/33/CEE (adattato)

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2.

ê 92/33/CEE

Articolo 8

1. I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi possono essere commercializzati soltanto da fornitori autorizzati e purché soddisfino i relativi requisiti fissati nella scheda di cui all'articolo 4.

2. Fatta salva la direttiva 2000/29/CE, il paragrafo 1 non è applicabile ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi destinati a:

a) prove o scopi scientifici, o a

b) lavori di selezione, o a

c) misure per la conservazione della diversità genetica.

ê 92/33/CE (adattato)

3. Le modalità di applicazione delle lettere a), b) Ö e c) del paragrafo 2 Õ sono adottate, ove necessario, secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2.

ê 92/33/CEE

Articolo 9

1. Fatto salvo l'articolo 2, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti ai generi o alle specie enumerate all'allegato II e che sono anche disciplinati dalla direttiva 2002/55/CE sono commercializzati nella Comunità unicamente nel caso in cui appartengano a una varietà ammessa conformemente alla suddetta direttiva.

ê 92/33/CE (adattato)

2. Fatti salvi l'articolo 2 e il paragrafo 3 del presente articolo, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti a generi e specie diversi da quelli elencati nell'allegato II che non sono disciplinati dalla direttiva 2002/55/CE, sono commercializzati nella Comunità unicamente se appartengono a una varietà ammessa ufficialmente almeno in uno Stato membro.

ê 92/33/CEE

Per quanto riguarda le condizioni d'ammissione, gli articoli 4 e 5 e l'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2002/55/CE sono applicabili.

Per quanto riguarda le procedure e formalità relative all'ammissione e alla selezione conservatrice, si applicano mutatis mutandis l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, gli articoli 6, 7 e 8, l'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4 e gli articoli da 10 a 15 della direttiva 2002/55/CE.

I risultati di esami non ufficiali e le informazioni pratiche raccolte nel corso della coltura possono essere presi in considerazione in tutti i casi.

ê 92/33/CE (adattato)

3. Le varietà ufficialmente ammesse conformemente al paragrafo 2 sono iscritte nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» di cui all'articolo 17 della direttiva 2002/55/CE. L'articolo 16, paragrafo 2 e gli articoli 17, 18 e 19 di detta direttiva sono applicabili mutatis mutandis .

ê 92/33/CEE

Articolo 10

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono tenuti in partite separate.

2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

3. Gli Stati membri provvedono all'osservanza delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 procedendo a ispezioni ufficiali.

Articolo 11

1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono commercializzati unicamente in partite sufficientemente omogenee e se sono riconosciuti rispondenti alle disposizioni della presente direttiva e se sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni indicate nella scheda di cui all'articolo 4. Se su tale documento figura una constatazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi contenuti nel documento.

Se del caso, la scheda redatta in applicazione dell'articolo 4 contiene prescrizioni relative alle operazioni di etichettatura e/o di chiusura e di imballaggio dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi.

2. Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi da parte del dettagliante a un consumatore finale non professionista, le prescrizioni in materia di etichettatura possono essere limitate a un'adeguata informazione sul prodotto.

Articolo 12

1. Gli Stati membri possono dispensare:

a) dall'applicazione dell'articolo 11, i piccoli coltivatori che producono e vendono materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi che nella loro totalità sono destinati, come impiego finale, ad acquirenti locali non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali (circolazione locale);

b) dai controlli e dall'ispezione ufficiale di cui all'articolo 18, la circolazione locale di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi prodotti da persone così esonerate.

ê 92/33/CEE (adattato)

2. Sono adottate, secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2, modalità di applicazione riguardanti altri requisiti inerenti alle esenzioni di cui al Ö paragrafo 1 del presente articolo Õ, specie per quanto concerne le nozioni di piccoli coltivatori e di acquirenti locali, nonché le relative procedure.

Articolo 13

In caso di difficoltà passeggere di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi che rispondono ai requisiti della presente direttiva, possono essere adottate, secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2, disposizioni intese a sottoporre la commercializzazione di tali prodotti a requisiti meno rigorosi, fatte salve le norme fitosanitarie fissate nella direttiva 2000/29/CE.

ê 92/33/CEE

Articolo 14

1. I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione, oltre a quelle previste dalla presente direttiva.

2. La commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi la cui varietà è iscritta nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» non è soggetta ad alcuna restrizione per quanto riguarda la varietà, diversa da quelle previste o contemplate dalla presente direttiva.

ê 92/33/CEE (adattato)

Articolo 15

Per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato II, gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni più rigorose o restrizioni alla commercializzazione diverse dalle condizioni previste nelle schede di cui all'articolo 4 o, in mancanza delle stesse, diverse da quelle esistenti Ö in data 28 aprile 1992 Õ.

Articolo 16

1. Viene stabilito, secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2, se materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi prodotti in un paese terzo, i quali presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della presente direttiva.

ê 92/33/CE

è1 2007/699/CE art. 1

2. In attesa della decisione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare, fino al è1 31 dicembre 2012 ç e fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/29/CE, all'importazione di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi provenienti da paesi terzi, condizioni perlomeno equivalenti a quelle stabilite, su base temporanea o permanente, nelle schede di cui all'articolo 4 della presente direttiva. Se tali condizioni non sono previste in dette schede, le condizioni per l'importazione devono essere perlomeno equivalenti a quelle applicabili alla produzione nello Stato membro interessato.

ê 92/33/CEE (adattato)

Secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2, la data di cui al primo comma del presente paragrafo può, per i paesi terzi, essere prorogata, in attesa delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ê 92/33/CEE

I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi importati da uno Stato membro conformemente a una decisione adottata da tale Stato in virtù del primo comma non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione negli altri Stati membri per quanto concerne gli elementi di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piantine siano oggetto, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di un'ispezione ufficiale effettuata almeno per sondaggio, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla presente direttiva.

Articolo 18

ê 92/33/CEE (adattato)

Le modalità d'applicazione relative ai controlli di cui all'articolo 5 e all'ispezione ufficiale di cui agli articoli 10 e 17, compresi i metodi di campionatura, sono adottate, ove necessario, secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2.

ê 92/33/CEE

Articolo 19

1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti all'articolo 6, paragrafo 4, dell'ispezione ufficiale prevista all'articolo 17 o dalle prove previste all'articolo 20, si constati che i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, per vietare la commercializzazione nella Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi non conformi.

2. Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi commercializzati da un determinato fornitore non sono conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore siano prese misure adeguate. Qualora a tale fornitore sia vietato commercializzare materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi, lo Stato membro ne informa la Commissione e gli organismi degli Stati membri competenti a livello nazionale.

3. Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 2 vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente certezza che i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi destinati alla commercializzazione da parte del fornitore saranno in futuro conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva.

ê 2003/61/CE art. 1, punto 4

Articolo 20

1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

2. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, per il controllo a posteriori di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti in paesi terzi,

- piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi adatti all'agricoltura biologica,

- piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.

3. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici dell'esame delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi e controllare che piantine e materiali soddisfino le condizioni previste.

ê 2003/61/CE art. 1, punto 4 (adattato)

4. Ö Sono adottate Õ, secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.

5. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi Ö comparative Õ previste ai paragrafi 2 e 3.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

6. Le prove e le analisi Ö comparative Õ che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2.

7. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi Ö comparative Õ previste ai paragrafi 2 e 3.

ê 806/2003/CE art. 2 e allegato II, punto 6

Articolo 21

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi», qui di seguito denominato “il Comitato”.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

ê 806/2003/CE art. 3 e allegato III, punto 27 (adattato)

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

ê 806/2003/CE art. 2 e allegato II, punto 6

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ê 92/33/CEE (adattato)

Articolo 22

Le modifiche da apportare alle schede di cui all'articolo 4 e alle condizioni e modalità adottate per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2.

ê 92/33/CEE

Articolo 23

1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi prodotti sul loro territorio e destinati alla commercializzazione siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Qualora, nel corso di un'ispezione ufficiale, si constati che taluni materiali di moltiplicazione o talune piantine di ortaggi non possono essere commercializzati perché non soddisfano uno dei requisiti relativi allo stato fitosanitario, lo Stato membro interessato prende le misure ufficiali opportune per eliminare gli eventuali rischi fitosanitari che possono risultarne.

ê 92/33/CEE (adattato)

Articolo 24

Per quanto concerne gli articoli da 5 a 11, 14, 15, 17, 19 e 23, la data di messa in applicazione per ogni genere o specie di cui all'allegato II è fissata secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 21, paragrafo 2, all'atto della stesura della scheda di cui all'articolo 4.

ê

Articolo 25

La direttiva 92/33/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 26

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ê 92/33/CEE

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

ê 92/33/CEE

ALLEGATO I

Requisiti da stabilire in conformità dell'articolo 4

Parte A

Requisiti che devono soddisfare le piantine di ortaggi.

Parte B

Schede relative ai generi e specie non elencati nella direttiva 2002/55/CE e contenenti i requisiti che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione.

________

ê 92/33/CEE

ALLEGATO II

Elenco dei generi e delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2

ê 2006/124/CE Allegato

Allium cepa L. |

Cepa Group | cipolla, anche di tipo lungo (echalion) |

Aggregatum Group | scalogno |

Allium fistulosum L. | cipolletta |

Allium porrum L. | porro |

Allium sativum L. | aglio |

Allium schoenoprasum L. | erba cipollina |

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | cerfoglio |

Apium graveolens L. | sedano sedano rapa |

Asparagus officinalis L. | asparago |

Beta vulgaris L. | barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet) bietola da costa |

Brassica oleracea L. | cavolo laciniato cavolfiore broccoli asparagi o a getto cavolo di Bruxelles cavolo verza cavolo cappuccio bianco cavolo cappuccio rosso cavolo rapa |

Brassica rapa L. | cavolo cinese rapa |

Capsicum annuum L. | peperoncino rosso o peperone |

Chicorium endivia L. | indivia riccia indivia scarola |

Chicorium intybus L. | cicoria di tipo Witloof cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga cicoria industriale |

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | cocomero |

Cucumis melo L. | melone |

Cucumis sativus L. | cetriolo cetriolino |

Cucurbita maxima Duchesne | zucca |

Cucurbita pepo L. | zucchino |

Cynara cardunculus L. | carciofo cardo |

Daucus carota L. | carota carota da foraggio |

Foeniculum vulgare Mill. | finocchio |

Lactuca sativa L. | lattuga |

Lycopersicon esculentum Mill. | pomodoro |

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | prezzemolo |

Phaseolus coccineus L. | fagiolo di Spagna |

Phaseolus vulgaris L. | fagiolo nano fagiolo rampicante |

Pisum sativum L. (partim) | pisello a grano rugoso pisello rotondo pisello dolce |

Raphanus sativus L. | ravanello ramolaccio |

Rheum rhabarbarum L. | rabarbaro |

Scorzonera hispanica L. | scorzonera |

Solanum melongena L. | melanzana |

Spinacia oleracea L. | spinaci |

Valerianelle locusta (L.) Laterr. | valerianella o lattughella |

Vicia faba L. (partim) | fava |

Zea mays L. (partim) | mais dolce popcorn |

________

é

ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata e d elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 25)

Direttiva 92/33/CEE del Consiglio (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1) |

Decisione 93/400/CEE della Commissione (GU L 177 del 21.7.1993, pag. 27) |

Decisione 94/152/CE della Commissione (GU L 66 del 10.3.1994, pag. 33) |

Decisione 95/25/CE della Commissione (GU L 36 del 16.2.1995, pag. 34) |

Decisione 97/109/CE della Commissione (GU L 39 dell'8.2.1997, pag. 21) |

Decisione 1999/29/CE della Commissione (GU L 8 del 14.1.1999, pag. 29) |

Decisione 2002/111/CE della Commissione (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 43) |

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) | limitatamente all’allegato II, punto 6 e all’allegato III, punto 27 |

Direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23) | limitatamente al’articolo 1, punto 4 |

Decisione 2005/55/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 17) |

Direttiva 2006/124/CE della Commissione (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12) | limitatamente all’articolo 1 e all'allegato |

Decisione 2007/699/CE della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 33) |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale e di applicazione (di cui all’articolo 25)

Direttiva | Termine di attuazione | Data di applicazione |

92/33/CEE | 31 dicembre 1992 | __ |

2003/61/CE | 10 ottobre 2003 | __ |

2006/124/CE | 30 giugno 2007 | 1° luglio 2007[11] |

_____________

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 92/33/CEE | Presente direttiva |

Articoli 1, 2 e 3 | Articoli 1, 2 e 3 |

Articolo 4, alinea | Articolo 4, alinea |

Articolo 4, punti i) e ii) | Articolo 4, lettere a) e b) |

Articoli 5, 6 e 7 | Articoli 5, 6 e 7 |

Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 8, paragrafo 1 |

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma | Articolo 8, paragrafo 2 |

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 8, paragrafo 3 |

Articolo 9, paragrafi 1 e 2 | Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 9, paragrafo 3 | __ |

Articolo 9, paragrafo 4, primo comma | Articolo 9, paragrafo 3 |

Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma | __ |

Articoli 10 e 11 | Articoli 10 e 11 |

Articolo 12, primo comma, alinea | Articolo 12, paragrafo 1, alinea |

Articolo 12, primo comma, primo e secondo trattino | Articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) |

Articoli 12, secondo comma | Articolo 12, paragrafo 2 |

Articoli da 13 a 20 | Articoli da 13 a 20 |

Articolo 21, paragrafi 1 e 2 | Articolo 21, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 21, paragrafo 3 | Articolo 21, paragrafo 4 |

Articolo 22, paragrafo 1 | __ |

Articolo 22, paragrafo 2 | Articolo 21, paragrafo 3 |

Articolo 23 | Articolo 22 |

Articolo 24 | Articolo 23 |

Articolo 25, paragrafo 1 | __ |

Articolo 25, paragrafo 2 | Articolo 24 |

__ | Articolo 25 |

__ | Articolo 26 |

Articolo 26 | Articolo 27 |

Allegati I e II | Allegati I e II |

__ | Allegati III e IV |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato III, parte A, della presente proposta.

[5] GU [...] del […], pag. […].

[6] GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/699/CE della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 33).

[7] V. allegato III, parte A.

[8] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE della Commissione (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12).

[9] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

[10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[11] L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 2006/124/CE stabilisce: “Gli Stati membri applicano le disposizioni dal 1° luglio 2007. Essi possono tuttavia posporre al 31 dicembre 2009 l'applicazione delle disposizioni relative all'ammissione ufficiale di varietà appartenenti ad Allium cepa L. (var. aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. e Zea mays L.”.