Proposta di regolamento (CE) N. …/… del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (rifusione) /* COM/2007/0848 def. - COD 2007/0287 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 20.12.2007 COM(2007) 848 definitivo 2007/0287 (COD) Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (rifusione) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. 2. La Commissione ha avviato la codificazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli[2]. Il nuovo regolamento doveva sostituire i vari atti in esso incorporati[3]. 3. La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[4], è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o di completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. 4. Gli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato devono essere aggiornati, conformemente alle procedure applicabili, in ottemperanza alla dichiarazione congiunta relativa alla decisione 2006/512/CE, con cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione[5] hanno indicato che la nuova procedura deve applicarsi altresì agli atti preesistenti. 5. È pertanto opportuno convertire la codificazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 in una rifusione, al fine di introdurvi le modifiche necessarie per adattarlo alla procedura di regolamentazione con controllo. ê 1601/91 (adattato) 2007/0287 (COD) Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Ö concernente Õ le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli Ö 37 Õ e Ö 95 Õ, vista la proposta della Commissione[6], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[8], considerando quanto segue: ò nuovo 1. Il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli[9], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[10]. In occasione di nuove modifiche, a fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale regolamento. ê 1601/91 considerando (1) (adattato) 2. Tenuto conto dell'importanza economica Ö dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, qui di seguito denominati «bevande aromatizzate» Õ, occorre adottare in questo settore disposizioni Ö , in particolare per quanto concerne la definizione di queste bevande e le prescrizioni relative alla loro designazione e alla loro presentazione, Õ intese a facilitare il Ö buon Õ funzionamento del mercato Ö interno Õ. ê 1601/91 considerando (2) (adattato) 3. Ö Le Õ bevande aromatizzate rappresentano un importante sbocco per l'agricoltura comunitaria; ciò è in gran parte dovuto alla rinomanza che talune di queste bevande hanno conquistato nella Comunità e sul mercato mondiale; tale rinomanza è connessa al livello qualitativo delle bevande in questione. È quindi opportuno, per conservare questo sbocco, mantenere elevato il livello qualitativo delle bevande in questione; il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo consiste nel definire le bevande, tenendo conto dei procedimenti tradizionali che sono alla base della loro rinomanza. È inoltre opportuno riservare l'impiego dei termini così definiti a bevande il cui livello qualitativo corrisponda a quello delle bevande tradizionali, per evitare che i termini stessi vengano sminuiti di valore. ê 1601/91 considerando (3) 4. Occorre anche prevedere un quadro appropriato per le bevande aromatizzate costituite per la maggior parte da vino o da mosti e permettere al contempo l'evoluzione e l'innovazione di queste bevande; questo obiettivo può essere realizzato più facilmente con la creazione di tre categorie di bevande secondo il loro tenore in vino, il loro titolo alcolometrico e secondo l'esistenza o meno di un'aggiunta di alcole. ê 1601/91 considerando (4) (adattato) 5. È opportuno che la normativa comunitaria riservi a determinati territori l'impiego di diciture di natura geografica ad essi relative Ö , Õ nella misura in cui, tra le fasi di produzione, si siano svolte nella zona geografica in questione le fasi relative allo stadio di produzione del prodotto finito, nel corso del quale detto prodotto acquista il suo carattere e le sue qualità definitive. ê 1601/91 considerando (5) (adattato) 6. Il metodo normalmente e abitualmente seguito per informare il consumatore consiste nel riportare sull'etichetta un certo numero di diciture; in materia di etichettatura, alle bevande aromatizzate si applicano le norme generali stabilite dalla direttiva Ö 2000/13/CE del Parlamento europeo e Õ del Consiglio, del Ö 20 marzo 2000 Õ, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità[11]. Tenuto conto della natura delle bevande in questione, è opportuno, ai fini di una migliore informazione del consumatore, adottare le disposizioni complementari a tali norme generali. ê 1601/91 considerando (6) 7. Secondo il consumatore la reputazione di talune bevande aromatizzate è strettamente collegata a una provenienza tradizionale; per assicurare un'informazione idonea del consumatore e per tener conto di questi casi specifici occorre rendere obbligatoria l'indicazione della provenienza nei casi in cui la bevanda non provenga dalla regione tradizionale di produzione. ê 1601/91 considerando (7) 8. Per permettere un'informazione completa sulla composizione delle bevande, occorre adottare talune norme di etichettatura relative alla natura dell'alcole utilizzato. ê 1601/91 considerando (8) (adattato) 9. La direttiva Ö 98/83/CE Õ del Consiglio, del Ö 3 novembre 1998 Õ, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano[12], e la direttiva [80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali[13]], definiscono le caratteristiche delle acque che possono essere impiegate per l'alimentazione. È opportuno far riferimento a tali definizioni. ê 1601/91 considerando (9) 10. La direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati a essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione[14], definisce vari termini che possono essere impiegati in caso di aromatizzazione. Nel presente regolamento è opportuno impiegare la stessa terminologia. ê 1601/91 considerando (10) 11. Conviene adottare disposizioni specifiche di designazione e di presentazione per le bevande aromatizzate importate, tenendo conto degli impegni della Comunità nelle sue relazioni con i paesi terzi. ê 1601/91 considerando (11) 12. Per tutelare la rinomanza delle bevande aromatizzate comunitarie sul mercato mondiale conviene estendere, salvo disposizioni contrarie, le stesse regole alle bevande esportate, tenuto conto delle abitudini e prassi tradizionali. ò nuovo 13. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[15]. 14. In particolare, la Commissione deve essere delegata ad adeguare il presente regolamento al fine di autorizzare, in alcuni casi e a certe condizioni, l'impiego di determinate sostanze e preparazioni, di decidere denominazioni particolari, di adottare definizioni diverse da quelle già previste dal presente regolamento, di determinare i trattamenti per i prodotti in corso di elaborazione per ottenere uno dei prodotti finiti, di adottare le disposizioni particolari che devono disciplinare l'impiego di termini riferentisi a una determinata qualità del prodotto e le norme di etichettatura delle bevande aromatizzate in recipienti non destinati al consumatore finale e di fissare le eccezioni riguardanti le bevande aromatizzate destinate all'esportazione. Poiché tali modificazioni hanno natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, ê 1601/91 (adattato) HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli Ö, qui di seguito denominati «bevande aromatizzate» Õ. ê 1601/91 Articolo 2 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) vino aromatizzato: la bevanda: ê 2061/96 art. 1, punto 1, i) (adattato) i) ottenuta da uno o più prodotti vinicoli definiti nell'allegato I, punti 5 e da 12 a 18 del regolamento (CE) n. Ö 1493/1999 del Consiglio[16] Õ, compresi i vini di qualità prodotti in regioni determinate, definiti all'articolo Ö 54 Õ, Ö paragrafi 1 e Õ 2, del Ö suddetto Õ regolamento ed escluso il vino da tavola retsina, eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve e/o di mosti di uve parzialmente fermentati; ê 1601/91 (adattato) ð nuovo ii) con aggiunta di alcole secondo la definizione dell'articolo 3, lettera d) Ö del presente regolamento Õ; iii) che ha subito un'aromatizzazione utilizzando: - sostanze aromatizzanti naturali e/o preparazioni aromatiche naturali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e lettera c) della direttiva 88/388/CEE. Fatte salve le disposizioni più restrittive del paragrafo 2 del presente articolo, l'impiego delle sostanze e preparazioni identiche a quelle naturali, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii) della Ö suddetta Õ direttiva può essere autorizzato in alcuni casi e a certe condizioni ð dalla Commissione, ï secondo la procedura di cui all'articolo 14. e/o - erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi, iv) che ha subito generalmente un'edulcorazione e, fatte salve le eccezioni previste al paragrafo 2 Ö del presente articolo Õ, un'eventuale colorazione con caramello; v) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo pari o superiore a 14,5% vol. e massimo inferiore a 22% vol. e un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari o superiore a 17,5% vol.; tuttavia, per i prodotti che, conformemente al paragrafo 5 Ö del presente articolo Õ, portano la dicitura «secco» o «extra secco», il titolo alcolometrico volumico totale minimo è fissato, rispettivamente, a 16% vol. e a 15% vol. ê 2061/96 art. 1, punto 1, ii) (adattato) I vini e/o i mosti di uve fresche mutizzati con alcole, utilizzati per l'elaborazione di un vino aromatizzato, devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 75%. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 5 Ö del presente regolamento Õ, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti utilizzati è quello previsto Ö all’allegato V, sezione C) 2) Õ del regolamento (CE) n. Ö 1493/1999 Õ. ê 1601/91 La denominazione «vino aromatizzato» può essere sostituita con «aperitivo a base di vino». L'uso del termine «aperitivo» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento; b) bevanda aromatizzata a base di vino: la bevanda: ê 2061/96 art. 1, punto 2 (adattato) i) ottenuta da uno o più prodotti vinicoli definiti nell'allegato I, punti 11, 12 e 13 e da 15 a 18, del regolamento (CE) n. Ö 1493/1999 Õ, compresi i vini di qualità prodotti in regioni determinate, definiti all'articolo Ö 54 Õ, Ö paragrafi 1 e Õ 2 del Ö suddetto Õ regolamento, ed esclusi i vini elaborati con aggiunta di alcole e il vino da tavola retsina, eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve e/o di mosti di uve parzialmente fermentati; ê 1601/91 ii) che ha subito un'aromatizzazione utilizzando: ê 1601/91 (adattato) ð nuovo - sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e lettera c) della direttiva 88/388/CEE; l'impiego di sostanze artificiali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii) della Ö suddetta Õ direttiva può essere autorizzato in alcuni casi e a talune condizioni ð dalla Commissione, ï secondo la procedura di cui all'articolo 14, e/o - erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi; iii) che ha subito un'eventuale edulcorazione; iv) che non è stata oggetto di un'aggiunta di alcole, salvo eccezioni contemplate nella definizione del prodotto ripresa nel presente regolamento o decisa ð dalla Commissione; ï secondo la procedura di cui all'articolo 14; v) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 7% vol. e inferiore a 14,5% vol. I vini utilizzati nell'elaborazione di una bevanda aromatizzata a base di vino devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 50%. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 5 Ö del presente regolamento Õ, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti utilizzati è quello previsto Ö all’allegato V, sezione C) 2), Õ del regolamento (CE) n. Ö 1493/1999 Õ; c) cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli: la bevanda i) ottenuta da vino e/o da mosti di uve; ii) che ha subito un'aromatizzazione utilizzando: - sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche naturali e/o identiche a quelle naturali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e lettera c) della direttiva 88/388/CEE; l'impiego di sostanze artificiali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii) della Ö suddetta Õ direttiva può essere autorizzato in alcuni casi e a talune condizioni ð dalla Commissione, ï secondo la procedura di cui all'articolo 14 e/o - erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi; iii) che ha subito un'eventuale edulcorazione e un'eventuale colorazione; iv) che non è stata oggetto di un'aggiunta di alcole; v) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 7% vol. I vini e/o i mosti di uve utilizzati nell'elaborazione di un cocktail aromatizzato a base di prodotti vitivinicoli devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 50%. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 5 Ö del presente regolamento Õ, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti utilizzati è quello previsto Ö all’allegato V, sezione C) 2, Õ del regolamento (CE) n. Ö 1493/1999 Õ. Altre denominazioni specifiche possono essere decise ð dalla Commissione ï. secondo la procedura di cui all'articolo 14. L'uso del termine «cocktail» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento. ò nuovo Le misure di cui alla lettera a), primo comma, punto iii), primo trattino, alla lettera b), primo comma, punto ii), primo trattino, alla lettera b), primo comma, punto iv), alla lettera c), primo comma, punto ii), primo trattino e alla lettera c), terzo comma, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del presente regolamento. ê 1601/91 2. Definizioni delle varie categorie di vini aromatizzati, la denominazione dei quali può sostituire la denominazione «vino aromatizzato»: a) Vermut o Vermouth o Vermout: Il vino aromatizzato preparato con i vini di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui aromatizzazione caratteristica è ottenuta mediante l'impiego di sostanze appropriate, estratte in particolare dalle specie di artemisia, che devono essere sempre utilizzate; per l'edulcorazione di tale bevanda possono essere impiegati solamente lo zucchero bruciato, il saccarosio, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato rettificato e il mosto di uve concentrato. b) Vino aromatizzato amaro: Il vino aromatizzato mediante un'aromatizzazione amara caratteristica. La denominazione «vino aromatizzato amaro» è seguita dal nome della sostanza aromatizzante amara principale, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3. Le seguenti espressioni o espressioni equivalenti in un'altra lingua ufficiale della Comunità possono essere utilizzate come complemento o per sostituire tale denominazione: ê 2061/96 art. 1, punto 3, ii) - «Vino alla china» o «Vino chinato» quando l'aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di china; ê 1601/91 - «Bitter vino», quando l'aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di genziana e alla bevanda sia stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati. L'uso del termine «bitter» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento; - «Americano», quando l'aromatizzazione è dovuta alla presenza di sostanze aromatizzanti naturali ricavate dall'artemisia e dalla genziana e alla bevanda sia stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati. c) Vino aromatizzato all'uovo: Il vino aromatizzato con aggiunta di tuorli d'uovo di qualità o di sostanze estratte dai tuorli d'uovo, il cui tenore di zuccheri espresso in zuccheri invertiti è superiore a 200 grammi e il contenuto minimo di tuorlo d'uovo è pari a 10 grammi per litro del prodotto finito. Il termine «cremovo» può accompagnare i termini «vino aromatizzato all'uovo» quando il vino aromatizzato all'uovo contiene vino Marsala in una percentuale non inferiore all'80%. I termini «cremovo zabaione» possono accompagnare i termini «vino aromatizzato all'uovo» quando il vino aromatizzato all'uovo contiene vino Marsala in una percentuale non inferiore all'80% e tuorlo d'uovo in quantità non inferiore a 60 grammi per litro. ê Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 127 d) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg: il vino aromatizzato preparato con i vini di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui aromatizzazione caratteristica è ottenuta mediante l'impiego di chiodi di garofano e/o cannella che devono essere utilizzati insieme ad altre spezie; questa bevanda può essere edulcorata conformemente all'articolo 3, lettera a). ê 1601/91 (adattato) 3. Definizioni delle diverse categorie di bevande aromatizzate a base di vino la cui denominazione può sostituire la denominazione «bevanda aromatizzata a base di vino» nello Stato membro di produzione Ö o Õ essere utilizzata come complemento della denominazione «bevanda aromatizzata a base di vino» negli altri Stati membri: ê 3279/92 art. 1, punto 1 a) Sangria: la bevanda ottenuta a base di vino: i) aromatizzata con l'aggiunta di estratti o di essenze naturali di agrumi; ii) con o senza il succo di tali frutti; iii) eventualmente: - con aggiunta di spezie, - edulcorata, - con l'aggiunta di CO2; iv) e con un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 12% vol. ê 1601/91 (adattato) La bevanda può contenere particelle solide provenienti dalla polpa o dalla scorza degli agrumi e il suo colore deve provenire esclusivamente dalle materie prime utilizzate. La denominazione «Sangria» deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione «prodotta in …» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta, tranne se è prodotta in Spagna o in Portogallo. La denominazione «Sangria» può sostituire la denominazione «bevanda aromatizzata a base di vino» solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo; b) Clarea: la bevanda a base di vino bianco ottenuta alle medesime condizioni di cui alla lettera a). La denominazione «Clarea» deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione «prodotta in …» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta, tranne se è prodotta in Spagna. La denominazione «Clarea» può sostituire la denominazione «bevanda aromatizzata a base di vino» solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna; c) Zurra: la bevanda ottenuta mediante aggiunta di brandy o di acquavite di vino, definiti nel regolamento (CEE) n. 1576/89 Ö del Consiglio Õ[17], alle bevande di cui alle lettere a) e b), con eventuale aggiunta di frammenti di frutta. Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere pari o superiore a 9% vol. e inferiore a 14% vol.; d) Bitter soda: la bevanda aromatizzata ottenuta da bitter-vino, la cui proporzione, nel prodotto finale, non deve essere inferiore al 50% in volume, e alla quale siano stati aggiunti CO2 o acqua gassata ed eventualmente gli stessi coloranti previsti per il bitter-vino. Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere pari o superiore a 8% vol. e inferiore a 10,5% vol. L'uso del termine «bitter» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione del seguente regolamento; ê 3279/92 art. 1, punto 2 e) Kalte Ente: la bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta miscelando vino, vino frizzante o vino frizzante con aggiunta di CO2 a vino spumante o vino spumante con aggiunta di CO2, aggiungendovi sostanze naturali di limone o estratti di tali sostanze. La proporzione, nel prodotto finito, di vino spumante o di vino spumante con aggiunta di CO2 non deve essere inferiore al 25% in volume; ê 1601/91 è1 2061/96 art. 1, punto. 4, ii) f) Glühwein: è1 la bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano; fatte salve le quantità di acqua che risultano dal ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 3, lettera a), l'aggiunta d'acqua è vietata. ç Nel caso in cui la preparazione del Glühwein sia stata elaborata a partire da vino bianco, la denominazione di vendita «Glühwein» deve essere completata dalle parole «di vino bianco»; ê Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 127 è1 2061/96 art. 1, punto. 4, iii) g) Viiniglögi/Vinglögg: è1 la bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano. ç Nel caso in cui sia stata preparata a partire da vino bianco, la denominazione di vendita «Viiniglögi/Vinglögg» deve essere completata dalle parole «di vino bianco»; ê 1601/91 h) Maiwein: la bevanda aromatizzata prodotta con vino, con aggiunta di piante di «asperula odorata» o estratti di questa, in modo che il gusto della «asperula odorata» sia predominante; i) Maitrank: la bevanda aromatizzata prodotta con vino bianco secco in cui sono state macerate piante di «asperula odorata» o a cui sono stati aggiunti estratti di questa, con aggiunta di arance, ovvero di succo d'arancia o di frutta, e che ha subito un'edulcorazione del 5% massimo di zucchero. ê Atto di adesione del 2005, art. 16 e allegato III, punto 2.2, pag. 234 j) Pelin: la bevanda aromatizzata a base di vino prodotta da vino bianco o rosso, mosto di uve concentrato, succo d'uva (o zucchero di barbabietola) e specifiche tinture di erbe, con un titolo alcolometrico pari ad almeno 8,5% vol., un tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, pari a 45-50 grammi per litro e un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3 grammi per litro. ê 1601/91 (adattato) ð nuovo Altre definizioni sono adottate ð dalla Commissione. ï secondo la procedura di cui all'articolo 14. ð Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4. ï 4. Definizioni delle categorie di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli la cui denominazione può sostituire la denominazione «cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli» nello Stato di produzione Ö o Õ essere utilizzata come complemento della denominazione «cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli» negli altri Stati membri: a) Cocktail a base di vino: la bevanda aromatizzata i) la cui percentuale di mosto di uve concentrato non è superiore al 10% del volume totale del prodotto finito; ii) il cui tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, è inferiore a 80 grammi per litro; b) Frizzante di uva aromatizzato: la bevanda: i) prodotta esclusivamente con mosti di uve; ii) il cui titolo alcolometrico volumico effettivo è inferiore al 4% vol; iii) che contiene anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione dei prodotti utilizzati. Altre definizioni sono adottate ð dalla Commissione. ï secondo la procedura di cui all'articolo 14. ð Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4. ï ê 1601/91 5. Le denominazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e ai paragrafi 2 e 3, possono essere completate con le seguenti diciture, tenendo presente che il tenore di zuccheri indicato nel comma corrispondente a ciascuna dicitura è espresso in zucchero invertito: ê 2061/96 art. 1, punto 5 a) extra secco o extra dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro; b) secco o dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro; ê 1601/91 c) semisecco: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 50 e 90 grammi per litro; d) semidolce: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 90 e 130 grammi per litro; e) dolce: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è superiore a 130 grammi per litro. Le diciture «semidolce» e «dolce» possono essere sostituite da un'indicazione del tenore di zuccheri, espresso in grammi per litro di zucchero invertito. 6. Quando nella denominazione di vendita delle bevande aromatizzate a base di vino figura il termine «spumante» la quantità di vino spumante impiegata non deve essere inferiore al 95%. ê 1601/91 (adattato) 7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo Ö 13, paragrafo 3 Õ. ê 1601/91 Articolo 3 Definizioni sussidiarie Ai fini del presente regolamento si intende per: a) edulcorazione: ê 1601/91 (adattato) l'operazione che consiste nell'utilizzare, per la preparazione delle bevande aromatizzate, uno o più prodotti seguenti Ö o altre sostanze glucidiche naturali aventi un effetto analogo Õ: ê 1601/91 - zucchero di fabbrica, - zucchero bianco, - zucchero bianco raffinato, - destrosio, - fruttosio, - sciroppo di glucosio, - zucchero liquido invertito, - sciroppo di zucchero invertito, - mosto di uve concentrato rettificato, - mosto di uve concentrato, - mosto di uve fresche, ê 1601/91 (adattato) - zucchero bruciato, Ö vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altro additivo chimico, Õ - miele, - sciroppo di carruba; ê 1601/91 b) aromatizzazione: ê 1601/91 (adattato) l'operazione che consiste nell'utilizzare, nella preparazione delle bevande aromatizzate, uno o più aromi definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 88/388/CEE e/o erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi Ö la cui aggiunta conferisce al prodotto finale caratteristiche organolettiche differenti da quelle di un vino Õ; ê 1601/91 c) colorazione: l'operazione che consiste nell'utilizzare, nella preparazione dei vini aromatizzati o dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli una o più sostanze coloranti; d) aggiunta di alcole: ê 1601/91 (adattato) l'operazione che consiste nell'utilizzare, nella preparazione dei vini aromatizzati ed eventualmente delle bevande aromatizzate a base di vino, uno o più dei prodotti seguenti Ö rispondenti alle caratteristiche previste dalle disposizioni comunitarie Õ: - alcole etilico di origine viticola Ö conforme alle caratteristiche figuranti nell’allegato I Õ, ê 1601/91 - alcole di vino o di uve secche, ê 1601/91 (adattato) - alcole etilico di origine agricola Ö conforme alle caratteristiche figuranti nell’allegato I Õ, ê 1601/91 - distillato di vino o di uve secche, - distillato di origine agricola, - acquavite di vino o di vinaccia, - acquavite di uve secche; e) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C contenuto in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura; f) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura; g) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali; h) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento. Articolo 4 ê 1601/91 (adattato) 1. Per le bevande Ö aromatizzate Õ disciplinate dal presente regolamento l'elenco degli additivi alimentari autorizzati, le relative modalità di impiego nonché i prodotti in questione sono determinati secondo la procedura prevista dalla direttiva 89/107/CEE Ö del Consiglio Õ[18]. 2. Per l'elaborazione Ö delle Õ bevande Ö aromatizzate Õ è autorizzata l'aggiunta di acqua, eventualmente distillata o demineralizzata, sempreché questa sia conforme alle disposizioni nazionali adottate a norma delle direttive [80/777/CEE] e Ö 98/83/CE Õ e tale aggiunta non alteri la natura delle bevande. 3. Ove si faccia uso di alcole etilico per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato, impiegati per l'elaborazione Ö di tali bevande aromatizzate Õ, deve trattarsi solo di alcole etilico di origine agricola utilizzato nella dose strettamente necessaria per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualunque altro additivo autorizzato. 4. Le modalità di applicazione, in particolare i metodi di analisi dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono adottati secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 13 Ö , paragrafo 2 Õ. ê 2061/96 art. 1, punto 6 (adattato) ð nuovo Articolo 5 1. I trattamenti e le pratiche enologiche autorizzati a norma del regolamento (CE) n. Ö 1493/1999 Õ sono applicabili ai vini e ai mosti che entrano nella composizione Ö delle bevande aromatizzate Õ. 2. I trattamenti per i prodotti in corso di elaborazione per ottenere uno dei prodotti finiti contemplati dal presente regolamento sono determinati ð dalla Commissione. ï secondo la procedura di cui all'articolo 14. ð Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4. ï ê 1601/91 Articolo 6 1. Le denominazioni di cui all'articolo 2 e di cui al presente articolo sono riservate alle bevande ivi definite tenuto conto dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 4. Tali denominazioni devono essere utilizzate nella Comunità per designare le suddette bevande. Per le bevande che non soddisfano i requisiti prescritti per i prodotti definiti all'articolo 2, non si possono utilizzare le denominazioni ivi precisate. 2. Le denominazioni geografiche elencate nell'allegato II possono sostituire le denominazioni di cui al paragrafo 1 o completarle formando denominazioni composte. Queste denominazioni geografiche sono riservate alle bevande per cui la fase di produzione durante la quale esse acquistano il loro carattere e le loro qualità definitive si sia svolta nella zona geografica in causa, purché il consumatore non sia indotto in errore per quanto riguarda la materia prima utilizzata. 3. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 non possono essere completate con indicazioni geografiche cui hanno diritto i prodotti vitivinicoli. 4. Per le bevande di cui all'allegato II, gli Stati membri possono applicare norme nazionali specifiche di produzione, di circolazione interna, di designazione e di presentazione di tali bevande ottenute a base di prodotti vitivinicoli nel loro territorio, sempreché tali norme siano compatibili con il diritto comunitario. Articolo 7 1. Non è autorizzato alcun riferimento ai prodotti del settore vitivinicolo nella denominazione di vendita delle bevande aromatizzate che contengono prodotti del settore vitivinicolo e aromi, che hanno un titolo alcolometrico pari ad almeno 1,2% vol. e che non soddisfano le disposizioni del presente regolamento. 2. Le bevande aromatizzate che non soddisfano le disposizioni del presente regolamento non possono essere commercializzate ai fini del consumo umano associando parole o formule quali «genere», «tipo», «modo», «stile», «marca», «gusto» o altre menzioni analoghe a una delle denominazioni previste dal presente regolamento. ê 1601/91 (adattato) 3. Entro Ö il 17 dicembre 1991, Õ la Commissione presenta al Consiglio una proposta idonea per quanto riguarda le bevande aromatizzate contenenti prodotti del settore vitivinicolo, ottenute con aggiunta di alcole e non disciplinate dal presente regolamento. ê 1601/91 Per queste bevande è autorizzato l'uso della denominazione descrittiva delle bevande qualificate «wine cooler», fino a quando il Consiglio deliberi sulla proposta precitata. Articolo 8 ê 1601/91 (adattato) 1. Oltre che alle norme nazionali adottate in virtù della direttiva Ö 2000/13/CE Õ, l'etichettatura e la presentazione delle bevande Ö aromatizzate Õ definite all'articolo 2 nonché la relativa pubblicità devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo. 2. La denominazione di vendita Ö delle bevande aromatizzate Õ di cui all'articolo 2 è una di quelle loro riservate a norma dell'articolo 6. ê 1601/91 3. Le denominazioni di cui all'articolo 2 possono essere completate con un riferimento all'aroma principale utilizzato. ê 1601/91 (adattato) 4. La natura dell'alcole può essere indicata sull'etichetta se l'alcole utilizzato nell'elaborazione delle bevande Ö aromatizzate Õ di cui al presente regolamento proviene da una sola materia prima (per esempio alcole di vino, alcole di melassa, alcole di cereali). ê 1601/91 Nessuna menzione particolare relativa alla natura dell'alcole può essere riportata sull'etichetta se l'alcole proviene da diverse materie prime. L'alcole etilico impiegato per l'elaborazione delle bevande contemplate dal presente regolamento per diluire o sciogliere le sostanze coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato non è considerato come ingrediente. ê 3279/92 art. 1, punto 3 (adattato) 5. Le Ö bevande aromatizzate contemplate Õ dal presente regolamento non possono essere Ö detenute Õ per la vendita o Ö messe Õ in circolazione in recipienti chiusi mediante un dispositivo di chiusura rivestito da una capsula o un involucro fabbricati a base di piombo. Tuttavia è consentito fino a esaurimento delle scorte lo smaltimento Ö delle bevande aromatizzate imbottigliate e rivestite Õ di dette capsule o involucri prima Ö del 1° gennaio 1993 Õ. ê 1601/91 (adattato) ð nuovo 6. Le denominazioni geografiche elencate nell'allegato II non possono essere tradotte. 7. Le indicazioni previste dal presente regolamento sono espresse in una o più lingue ufficiali della Comunità di modo che il consumatore finale possa capire facilmente ciascuna menzione, tranne nel caso in cui l'informazione dell'acquirente sia diversamente garantita. 8. Per le bevande originarie dei paesi terzi è ammesso l'uso di una lingua ufficiale del paese terzo in cui ha avuto luogo l'elaborazione, a condizione che le indicazioni previste dal presente regolamento siano espresse anche in una lingua ufficiale della Comunità di modo che il consumatore finale possa capire facilmente ciascuna menzione. 9. Fatto salvo l'articolo 12, per le bevande originarie della Comunità e destinate all'esportazione, le indicazioni previste dal presente regolamento, ad eccezione delle denominazioni di cui al paragrafo 6, possono essere riportate anche in un'altra lingua. 10. Per le bevande di cui all'articolo 2, possono essere determinate ð dalla Commissione ï: secondo la procedura di cui all'articolo 14 a) le disposizioni particolari che devono disciplinare l'impiego di termini riferentisi a una determinata qualità del prodotto quali la sua storia o il modo di elaborazione; b) le norme di etichettatura Ö delle bevande aromatizzate Õ in recipienti non destinati al consumatore finale. ò nuovo Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4. ê 1601/91 (adattato) Articolo 9 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore delle bevande aromatizzate. Essi designano uno o più organi a cui affidano il compito di controllare il rispetto di dette disposizioni. Per le bevande di cui all'allegato II, si può decidere secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 13 Ö , paragrafo 2, Õ che tale controllo e tale protezione siano garantiti, durante la circolazione intracomunitaria, con documenti commerciali controllati dall'amministrazione e tenendo registri appropriati. 2. Per le bevande che sono previste all'allegato II e che sono esportate, si può istituire, secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 13, Ö paragrafo 2, Õ un sistema di documenti di autenticazione per eliminare le frodi e le contraffazioni. In assenza del sistema di cui al primo comma, gli Stati membri applicano i propri sistemi di autenticazione, purché siano conformi alle norme comunitarie. 3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore delle bevande aromatizzate, specialmente per quanto riguarda il controllo e le relazioni tra gli organismi competenti degli Stati membri. 4. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 13 Ö , paragrafo 2 Õ. Articolo 10 Per poter essere commercializzati ai fini del consumo umano nella Comunità, le bevande definite nel presente regolamento, importate e designate con un'indicazione geografica possono beneficiare, a condizioni di reciprocità, del controllo e della protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma. Il primo comma viene attuato mediante accordi con i paesi terzi interessati, i quali verranno negoziati e conclusi secondo la procedura prevista all'articolo Ö 133 Õ del trattato. Le modalità di applicazione, nonché l'elenco dei prodotti di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo Ö 13, paragrafo 3 Õ. ê 3378/94 art. 1, par. 2 (adattato) Articolo 11 1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie atte a consentire alle parti interessate di impedire, alle condizioni Ö di cui Õ agli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio Ö [19] Õ, l'uso nella Comunità di una indicazione geografica che identifichi prodotti contemplati dal presente regolamento per prodotti non originari del luogo indicato dalla indicazione geografica in questione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o altre. Ai fini del presente articolo, per indicazioni geografiche si intende qualsiasi indicazione che identifichi un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio o di una regione o località di detto territorio, nei casi in cui una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica specifica del prodotto possa essere essenzialmente attribuita a tale origine geografica. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano nonostante le disposizioni dell'articolo 10 o altre disposizioni della normativa comunitaria, che stabiliscano regole per la designazione e la presentazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento. 3. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo Ö 13, paragrafo 3 Õ. ê 1601/91 (adattato) ð nuovo Articolo 12 Salvo le eccezioni ð che può decidere la Commissione ï secondo la procedura di cui all'articolo 14, le bevande aromatizzate Ö destinate Õ all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. ð Essendo misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, tali eccezioni sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4. ï ê 1882/2003 art. 2 e allegato II, punto 6 (adattato) Articolo 13 1. Ö La Commissione è assistita da Õ un Comitato di applicazione per le bevande contemplate dal presente regolamento, in prosieguo denominato « Comitato». 2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente Ö paragrafo Õ, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. ê 1882/2003 art. 3 e allegato III, punto 23 (adattato) 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente Ö paragrafo Õ, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. ò nuovo 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 , e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. ê 1601/91 (adattato) Ö 5. Õ Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Ö Articolo 14 Õ Ö È autorizzato lo smercio delle bevande prodotte ed etichettate prima del 17 dicembre 1991 fino ad esaurimento delle giacenze Õ. ê Articolo 15 Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV. ê 1601/91 (adattato) Articolo 16 Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ö dell’Unione europea Õ. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] […] ê 1601/91 ALLEGATO I Caratteristiche dell'alcole etilico di cui all'articolo 3, lettera d) 1. Caratteristiche organolettiche: | Assenza di gusti rintracciabili estranei alla materia prima | 2. Titolo alcolometrico volumico minimo: | 96,0% vol. | 3. Valori massimi dell'impurezza | Acidità totale espressa in acido acetico g/hl di alcole a 100% vol.: | 1,5 | Esteri espressi in acetato di etile g/hl di alcole a 100% vol.: | 1,3 | Aldeidi espresse in acetaldeide g/hl di alcole a 100% vol.: | 0,5 | Alcoli superiori espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl di alcole a 100% vol.: | 0,5 | Metanolo g/hl di alcole a 100% vol: | 50 | Estratto secco g/hl di alcole a 100% vol.: | 1,5 | Basi azotate volatili espresse in azoto g/hl di alcole a 100% vol.: | 0,1 | Furfurolo: | non rintracciabile | ___________ ALLEGATO II Bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli Denominazioni geografiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2 Nürnberger Glühwein ê 2061/96 art. 1, punto 7 Thüringer Glühwein ê 1601/91 Vermouth de Chambéry Vermut di Torino __________ é ALLEGATO III Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1) | Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 1) | Allegato I, punto V.B.VII.8 dell'atto di adesione del 1994 (GU L 241 del 29.8.1994, pag. 125) | Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1) | limitatamente all’articolo 1, paragrafo 2 | Regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1) | Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) | limitatamente al punto 6 dell’allegato II e al punto 23 dell’allegato III | Allegato III, punto 2.2 dell'Atto di adesione del 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 234) | _____________ ALLEGATO IV Tavola di co NCORDANZA REGOLAMENTO (CEE) N. 1601/91 | PRESENTE REGOLAMENTO | ARTICOLO 1 | ARTICOLO 1 | ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, alinea | Articolo 2, paragrafo 1, alinea | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), alinea | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), alinea | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), primo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) i) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ii) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) iii) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) iv) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) v) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), frasi finali | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), frasi finali | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), alinea | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), alinea | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), primo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) i) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) ii) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) iii) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), quarto trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) iv) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), quinto trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) v) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frasi finali | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frasi finali | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), alinea | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), alinea | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) i) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) ii) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) iii) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), quarto trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) iv) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), quinto trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) v) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), frasi finali | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), frasi finali | Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 3, alinea | Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, alinea | Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), alinea | Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), alinea | Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), primo trattino | Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a) i) | Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a) ii) | Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino | Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a) iii) | Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), quarto trattino | Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a) iv) | Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), frasi finali | Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), frasi finali | Articolo 2, paragrafo 3, lettere da b) a f) | Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettere da b) a f) | Articolo 2, paragrafo 3, lettera f) bis | Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera g) | Articolo 2, paragrafo 3, lettera g) | Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, h) | Articolo 2, paragrafo 3, lettera h) | Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, i) | Articolo 2, paragrafo 3, lettera i) | Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, punto j) | Articolo 2, paragrafo 3, lettera j) | Articolo 2, paragrafo 3, secondo e terzo comma | Articolo 2, paragrafo 4, alinea | Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, alinea | Articolo 2, paragrafo 4, lettera a), alinea | Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera a), alinea | Articolo 2, paragrafo 4, lettera a), primo trattino | Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera a) i) | Articolo 2, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera a) ii) | Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), alinea | Articolo 2, paragrafo 4, premier comma, lettera b), alinea | Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), primo trattino | Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera b) i) | Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera b) ii) | Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino | Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera b) iii) | Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) | Articolo 2, paragrafo 4, secondo e terzo comma | Articolo 2, paragrafi 5, 6 e 7 | Articolo 2, paragrafi 5, 6 e 7 | Articoli 3, 4 e 5 | Articoli 3, 4 e 5 | Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 6, paragrafo 2, primo comma | Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 6, paragrafi 3 e 4 | Articolo 6, paragrafi 3 e 4 | Articolo 7 | Articolo 7 | Articolo 8, paragrafi da 1 a 4 | Articolo 8, paragrafi da 1 a 4 | Articolo 8, paragrafo 4 bis | Articolo 8, paragrafo 5 | Articolo 8, paragrafo 5 | Articolo 8, paragrafo 6 | Articolo 8, paragrafo 6 | Articolo 8, paragrafo 7 | Articolo 8, paragrafo 7 | Articolo 8, paragrafo 8 | Articolo 8, paragrafo 8 | Articolo 8, paragrafo 9 | Articolo 8, paragrafo 9 | Articolo 8, paragrafo 10 | Articolo 9 | Articolo 9 | Articolo 10 | Articolo 10 | Articolo 10 bis | Articolo 11 | Articolo 11 | Articolo 12 | Articolo 12, paragrafo 1 | Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 12, paragrafo 2 | __ | Articolo 13 | Articolo 13, paragrafo 2 | Articolo 14 | Articolo 13, paragrafo 3 | __ | Articolo 13, paragrafo 4 | Articolo 15 | Articolo 13, paragrafo 5 | Articolo 16 | __ | __ | Articolo 15 | Articolo 17, primo comma | Articolo 16 | Articolo 17, secondo comma, prima frase | __ | Articolo 17, secondo comma, seconda frase | Articolo 14 | Allegato I | Allegato I | Allegato II | Allegato II | __ | Allegato III | __ | Allegato IV | _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [3] Allegato III della presente proposta. [4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [5] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU C […] del […], pag. […]. [9] GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005. [10] V. allegato III. [11] Ö GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110) Õ. [12] Ö GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) Õ. [13] GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003. [14] GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003. [15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [16] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. [17] GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. [18] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. [19] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 219.