52007PC0840

Proposta di direttiva …/…/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) /* COM/2007/0840 def. - COD 2007/0284 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.12.2007

COM(2007) 840 definitivo

2007/0284 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA …/…/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 79/532/CEE, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 79/532/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III della direttiva codificata.

ê 79/532/CEE (adattato)

2007/0284 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA …/…/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Ö relativa Õ all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote

(testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 95 Õ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6],

considerando quanto segue:

ê

1. La direttiva 79/532/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote[7], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

2. La direttiva 79/532/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE di cui alla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE[9], e fissa disposizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei trattori agricoli e forestali per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.

ê 79/532/CEE considerando (3) e considerando (4) (adattato)

3. Con la direttiva 78/933/CEE[10], il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote. Questi dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa presentano le stesse caratteristiche di quelli dei veicoli a motore e, quindi, i dispositivi che hanno ottenuto un marchio di omologazione CE in conformità delle direttive già adottate in materia nel quadro dell'omologazione Ö CE Õ dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, possono essere usati ugualmente per i trattori.

ê

4. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato II, parte B,

ê 79/532/CEE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ö Ai fini della presente direttiva, Õ per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

ê 82/890/CEE art. 1 (adattato)

è1 97/54/CE art. 1

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e è1 40 km/h ç.

ê 79/532/CEE (adattato)

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un trattore per motivi inerenti Ö agli elementi seguenti, se questi recano il marchio di omologazione CE previsto nell'allegato I e se sono montati in conformità con le prescrizioni della direttiva 78/933/CEE Õ:

a) i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché le lampade a incandescenza per tali proiettori;

b) le luci di ingombro;

c) le luci di posizione anteriori;

d) le luci di posizione posteriori;

e) le luci di arresto;

f) gli indicatori luminosi di direzione;

g) i catadiottri;

h) i dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore;

i) i proiettori fendinebbia anteriori nonché le lampade per tali proiettori;

j) i proiettori fendinebbia posteriori;

k) i proiettori di retromarcia;

l) le luci di stazionamento.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un trattore per motivi inerenti Ö agli elementi seguenti, se questi recano il marchio di omologazione CE previsto nell'allegato I e se sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 78/933/CEE Õ:

a) i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché le lampade di incandescenza per tali proiettori;

b) le luci d'ingombro;

c) le luci di posizione anteriori;

d) le luci di posizione posteriori;

e) le luci di arresto;

f) gli indicatori luminosi di direzione;

g) i catadiottri;

h) i dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore;

i) i proiettori fendinebbia anteriori nonché le lampade per tali proiettori;

l) i proiettori fendinebbia posteriori;

m) i proiettori di retromarcia;

n) le luci di stazionamento.

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato Ö I Õ sono adottate a norma della procedura Ö di cui all’ Õ articolo Ö 20, paragrafo 2 Õ della direttiva Ö 2003/37/CE Õ.

Articolo 5

Gli Stati membri Ö comunicano Õ alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

ê

Articolo 6

La direttiva 79/532/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Essa si applica dal […].

ê 79/532/CEE

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…] […]

ê 79/532/CEE (adattato)

ALLEGATO Ö I Õ

1. Proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché lampade a incandescenza per tali proiettori

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella direttiva [76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e alle sorgenti luminose (lampade a incandescenza e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[11]].

Le disposizioni della direttiva [76/761/CEE] si applicano anche all'omologazione di proiettori speciali per trattori agricoli o forestali destinati a ottenere un fascio luminoso abbagliante e un fascio luminoso anabbagliante dal diametro D inferiore a 160 mm, con le modifiche seguenti:

a) i minimi fissati per l'illuminazione dal punto 6.3 dell'[allegato I Ö della direttiva 76/761/CEE Õ ] sono ridotti nel rapporto

((D − 45)/(160 − 45))2

purché non si scenda al di sotto dei seguenti minimi assoluti:

- 3 lux nel punto 75 R o nel punto 75 L;

- 5 lux nel punto 50 R o nel punto 50 L;

- 1,5 lux nella zona IV.

Nota : Se la superficie apparente del proiettore non è circolare, il diametro da prendere in considerazione è il diametro del circolo avente la stessa area della superficie utile apparente del riflettore;

b) invece del simbolo CR previsto al [punto 4.3.5 dell'allegato VI Ö della direttiva 76/761/CEE Õ ] sul proiettore viene apposto il simbolo M in un triangolo con il vertice verso il basso;

c) nella scheda di omologazione ([allegato II Ö della direttiva 76/761/CEE Õ]), la rubrica 1 dell'allegato II è intitolata: «Proiettori per trattori agricoli o forestali a ruote».

2. Le luci d'ingombro, le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori e le luci di arresto

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella [direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori, alle luci di arresto, alle luci di marcia diurna e alle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[12]].

3. Gli indicatori luminosi di direzione

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella [direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[13]].

4. Catadiottri

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella [direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[14]].

5. Dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella [direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[15]].

6. Proiettori fendinebbia anteriori

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella [direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore[16]].

7. Proiettori fendinebbia posteriori

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella [direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[17]].

8. I proiettori di retromarcia

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella [direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[18]].

9. Le luci di stazionamento

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella [direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore[19]].

__________

é

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 6)

Direttiva 79/532/CEE del Consiglio (GU L 145 del 13.6.1979, pag. 16) |

Direttiva 82/890/CEE del Consiglio (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45) | articolo 1, paragrafo 1, limitatamente al riferimento alla direttiva 79/532/CEE |

Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) | articolo 1, primo trattino, limitatamente al riferimento alla direttiva 79/532/CEE |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all’articolo 6)

Direttiva | Termine di attuazione | Data di applicazione |

79/532/CEE | 21 novembre 1980 |

82/890/CEE | 21 giugno 1984 |

97/54/CE | 22 settembre 1998 | 23 settembre 1998 |

_____________

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 79/532/CEE | Presente direttiva |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2, alinea e parole finali | Articolo 2, alinea |

Articolo 2, trattini | Articolo 2, lettere da a) a l) |

Articolo 3, alinea e parole finali | Articolo 3, alinea |

Articolo 3, trattini | Articolo 3, lettere da a) a l) |

Articolo 4 | Articolo 4 |

Articolo 5, paragrafo 1 | __ |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 5 |

__ | Articolo 6 |

__ | Articolo 7 |

Articolo 6 | Articolo 8 |

Allegato | Allegato I |

__ | Allegato II |

__ | Allegato III |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato II, parte A, della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 145 del 13.6.1979, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24).

[8] V. allegato II, parte A.

[9] GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

[10] GU L 325 del 20.11.1978, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/26/CE della Commissione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 22).

[11] [GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.]

[12] [GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.]

[13] [GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 71.]

[14] [GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32.]

[15] [GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 85.]

[16] [GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 122.]

[17] [GU L 220 del 29. 8. 1977, pag. 60.]

[18] [GU L 220 del 29. 8. 1977, pag. 72.]

[19] [GU L 220 del 29. 8. 1977, pag. 83.]