Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/Ce del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Terza parte - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo /* COM/2007/0822 def. - COD 2007/0282 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 19.12.2007 COM(2007) 822 definitivo 2007/0282 (COD) Proposta di R EGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo Terza parte (presentata dalla Commissione) 2007/0282 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo Terza parte IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), l’articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a), e l’articolo 67, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2], visto il parere della Banca centrale europea[3], previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[4], considerando quanto segue: 1. La decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[5] è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali. 2. In ottemperanza alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[6] relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la nuova procedura sia applicabile agli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, questi devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. 3. A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda, che hanno partecipato all’adozione e all’applicazione degli atti modificati dal presente regolamento, partecipano alla sua adozione e alla sua applicazione. 4. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in tale Stato membro, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel presente regolamento, per “Stato membro” si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca. Articolo 2 Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE. Articolo 3 Le disposizioni degli atti ripresi in allegato cui è fatto riferimento si intendono adeguate ai sensi del presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] […] A LLEGATO REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 DEL CONSIGLIO, DEL 22 DICEMBRE 2000, CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE, IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE [7] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 44/2001, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di aggiornare i modelli standard riportati negli allegati o di apportarvi modifiche tecniche. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 44/2001, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CE) n. 44/2001 è così modificato: (1) L’articolo 74, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. L’aggiornamento o l’inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard riportati negli allegati V e VI sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 75, paragrafo 2.” (2) L’articolo 75 è sostituito dal seguente: “Articolo 75 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2001 DEL CONSIGLIO, DEL 28 MAGGIO 2001, RELATIVO ALLA COOPERAZIONE FRA LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE DEGLI STATI MEMBRI NEL SETTORE DELL’ASSUNZIONE DELLE PROVE IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE [8] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di aggiornare i formulari standard che figurano in allegato o di apportarvi modificazioni tecniche. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CE) n. 1206/2001 è così modificato: (1) L’articolo 19, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. L’aggiornamento e l’introduzione di modificazioni tecniche ai formulari standard che figurano in allegato sono effettuati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 2.” (2) L’articolo 20 è sostituito dal seguente: “Articolo 20 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” REGOLAMENTO (CE) N. 343/2003 DEL CONSIGLIO, DEL 18 FEBBRAIO 2003, CHE STABILISCE I CRITERI E I MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L’ESAME DI UNA DOMANDA D’ASILO PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DA UN CITTADINO DI UN PAESE TERZO[9] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 343/2003 , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare le condizioni e le procedure relative all’applicazione della clausola umanitaria, nonché i criteri necessari per l’esecuzione dei trasferimenti. Trattandosi di misure di portata generale intese ad integrare il regolamento (CE) n. 343/2003 con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CE) n. 343/2003 è così modificato: (1) L’articolo 15, paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “5. Le condizioni e procedure d’applicazione del presente articolo, ed anche, eventualmente, meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere al ricongiungimento delle persone interessate, sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.” (2) L’articolo 19, paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “5. La Commissione può adottare norme complementari concernenti l’esecuzione dei trasferimenti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.” (3) L’articolo 20, paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4. La Commissione può adottare norme complementari concernenti l’esecuzione dei trasferimenti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.” (4) L’articolo 27, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 APRILE 2004, CHE ISTITUISCE IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI [10] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 805/2004, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di modificare i modelli di certificato contenuti negli allegati. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 805/2004, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CE) n. 805/2004 è così modificato: (1) Gli articoli 31 e 32 sono sostituiti dai seguenti: “Articolo 31 Modifiche agli allegati La Commissione modifica i modelli di certificato contenuti negli allegati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 2.” Articolo 32 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato previsto all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [6] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1. [7] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). [8] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1. [9] GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1. [10] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1869/2005 (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 6 e GU L 321M del 21.11.2006, pag. 145.