52007PC0778

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo /* COM/2007/0778 def. - COD 2207/0269 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 6.12.2007

COM(2007) 778 definitivo

2007/0269 (COD)

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1 Modifica delle procedure di comitatologia

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1] è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006[2].

L'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata ha introdotto una nuova procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando tale atto tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

1.2. Allineamento prioritario e allineamento generale

In una dichiarazione congiunta[3] il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno stilato un elenco di atti di base di cui ritengono urgente l'adeguamento alla decisione modificata, al fine di introdurre in tali atti la nuova procedura di regolamentazione con controllo (allineamento prioritario). Affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli altri atti adottati in codecisione già vigenti nel momento in cui è entrata in vigore la decisione 2006/512/CE, la dichiarazione congiunta sollecita altresì l'adeguamento di tali atti conformemente alle procedure applicabili (allineamento generale).

La Commissione si è impegnata a esaminare tutti questi atti allo scopo di presentare, prima della fine del 2007, proposte legislative in vista del loro adeguamento, se necessario, alla nuova procedura di regolamentazione con controllo[4].

1.3. Metodo seguito

Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del (…), la Commissione ha sottoposto ad attento esame tutti gli atti adottati in codecisione allo scopo di individuare quelli che abilitano la Commissione a adottare misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali dell'atto di base in questione. La Commissione ha potuto individuare in tal modo più di 200 atti per i quali occorre procedere all'adeguamento.

Alcuni di questi atti figurano nel programma di codificazione della Commissione. È il caso del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada[5]. L'adeguamento alla nuova procedura deve essere realizzato, in funzione dello stato di avanzamento del processo di codificazione, tramite rifusione della proposta codificata oppure, come in questo caso, mediante modifica legislativa.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'adeguamento è inteso a introdurre la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata.

Nella fattispecie il regolamento (CE) n. 1172/98 stabilisce che la Commissione è abilitata a adeguare le caratteristiche della raccolta dei dati e il contenuto degli allegati, nonché a adottare requisiti minimi di precisione per i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri e le modalità di attuazione di detto regolamento, compresi i provvedimenti atti a adeguarlo al progresso economico e tecnico. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale regolamento o a completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Poiché l'atto di base è un regolamento, per il suo adeguamento è necessario un atto equivalente.

2007/0269 (COD)

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[6],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[8],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada[9] stabilisce che taluni provvedimenti siano adottati a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[10].

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[11] relativa alla decisione 2006/512/CE, perché la nuova procedura sia applicabile agli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1172/98 è opportuno delegare alla Commissione il potere in particolare di adeguare le caratteristiche della raccolta dei dati e il contenuto degli allegati, nonché di adottare requisiti minimi di precisione per i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri e le modalità di attuazione di detto regolamento, compresi i provvedimenti atti a adeguarlo al progresso economico e tecnico. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento o a completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) Il regolamento (CE) n. 1172/98 deve essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1172/98 è così modificato:

1. All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'adeguamento delle caratteristiche della raccolta dei dati e il contenuto degli allegati sono decisi dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3."

2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Precisione dei risultati

I metodi di raccolta e di elaborazione delle informazioni dovranno essere concepiti in modo tale che i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri soddisfino requisiti minimi di precisione che tengano conto delle caratteristiche strutturali del trasporto stradale negli Stati membri. I requisiti di precisione sono adottati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3."

3. All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

" 2. Le modalità di trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, incluse all'occorrenza le tabelle statistiche basate su tali dati, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.".

4. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Diffusione dei risultati

Le disposizioni relative alla diffusione dei risultati statistici inerenti ai trasporti di merci su strada, inclusi la struttura e il contenuto dei risultati da diffondere, vengono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2."

5. L'articolo 9 è così modificato:

a) La prima frase è sostituita dalla seguente:

"Le modalità di attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti atti a adeguarlo al progresso economico e tecnico, nella misura in cui tale aggiornamento non comporti un aumento sproporzionato dei costi per gli Stati membri e/o dell'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10."

b) Sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:

"Le misure di cui al primo e al secondo trattino, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto trattino sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2."

6. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

" Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio[12].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[2] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

[3] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

[4] PE 376.314v01-00 – A6-0236/2006 (dichiarazione della Commissione allegata alla relazione del Parlamento).

[5] GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

[10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[11] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

[12] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.