Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/Ce del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Prima parte - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo /* COM/2007/0741 def. - COD 2007/0262 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 23.11.2007 COM(2007) 741 definitivo 2007/0262 (COD) Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo Prima parte Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo (presentata dalla Commissione) INDICE 1. Agricoltura 9 1.1. Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria 9 1.2. Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana 9 2. Occupazione 10 2.1. Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 10 2.2. Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi 11 2.3. Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) 12 2.4. Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) 13 2.5. Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) 15 2.6. Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) 16 3. Imprese 17 3.1. Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi 17 3.2. Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi 18 3.3. Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto 19 3.4. Direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili 20 3.5. Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi 21 3.6. Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio 22 3.7. Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE 23 3.8. Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura 23 4. Ambiente 24 4.1. Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione 24 4.2. Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane 25 4.3. Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 27 4.4. Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio 28 4.5. Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 29 4.6. Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti 30 4.7. Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove 31 4.8. Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti 32 4.9. Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale 34 4.10. Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati 35 4.11. Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE 36 4.12. Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra 36 4.13. Direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci 38 4.14. Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura 38 5. Eurostat 39 5.1. Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità 39 5.2. Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo 40 5.3. Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) 41 5.4. Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) 43 5.5. Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità 44 5.6. Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione 44 5.7. Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero 46 5.8. Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale 47 6. Società dell’informazione 49 6.1. Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche 49 6.2. Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu 50 7. Mercato interno 52 7.1. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 52 8. Salute e tutela dei consumatori 55 8.1. Direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana 55 8.2. Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari 56 8.3. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti 58 8.4. Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari 60 9. Energia e trasporti 62 9.1. Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna 62 9.2. Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti 62 9.3. Direttiva 96/50/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 riguardante l’armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna 64 9.4. Direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità 64 9.5. Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico 66 9.6. Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse 67 9.7. Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità 68 9.8. Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità 69 9.9. Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia 70 9.10. Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri 71 9.11. Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio 71 9.12. Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili 72 9.13. Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio 73 9.14. Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio 74 2007/0262 (COD) Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controlloPrima parteProposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 40, l’articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, l’articolo 55, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 100, l’articolo 137, paragrafo 2, l’articolo 156, l’articolo 175, paragrafo 1 e l’articolo 285, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2], visto il parere della Banca centrale europea[3], previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[4], considerando quanto segue: (1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[5] è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE che introduce la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione delle misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali. (2) In conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[6] relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la nuova procedura sia applicabile agli atti vigenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, questi devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. (3) Le modifiche da apportare agli atti a tal fine riguardano soltanto le procedure di comitato e, nel caso delle direttive, non richiedono quindi il recepimento da parte degli Stati membri, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE. Articolo 2 Le disposizioni degli atti ripresi in allegato cui è fatto riferimento si intendono adeguate ai sensi del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] […] A LLEGATO 1. AGRICOLTURA 1.1. Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria[7] Per quanto riguarda la direttiva 1999/4/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguarla alle disposizioni comunitarie generali applicabili ai prodotti alimentari. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/4/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 1999/4/CE è così modificata: 1. L’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Articolo 4 Gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentati sono decisi dalla Commissione. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 2.” 2. L’articolo 5 è sostituito dal seguente: “Articolo 5 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. (*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.” 1.2. Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana[8] Per quanto riguarda la direttiva 2000/36/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare le misure necessarie alla sua attuazione. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/36/CE e/o a completarla con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2000/36/CE è così modificata: 3. L’articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva, concernenti i punti citati in seguito e volte a modificarne elementi non essenziali, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2: - allineamento della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali applicabili in materia di prodotti alimentari, - adeguamento al progresso tecnico delle disposizioni di cui all’allegato I, punto B, paragrafo 2 e punti C e D.” - L’articolo 6 è sostituito dal seguente: “Articolo 6 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. (*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.” 2. OCCUPAZIONE 2.1. Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro[9] Per quanto riguarda la direttiva 89/391/CEE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di procedere ad adeguamenti di natura strettamente tecnica delle direttive particolari di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva, in funzione dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione del progresso tecnico, dell’evoluzione dei regolamenti o delle specifiche internazionali e delle conoscenze. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali delle direttive particolari previste dalla direttiva 89/391/CEE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Quando, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l’adozione di modifiche di natura puramente tecnica. Pertanto, la direttiva 89/391/CEE è così modificata: 4. L’articolo 17 è sostituito dal seguente: “Articolo 17 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato ai fini degli adeguamenti di natura strettamente tecnica delle direttive particolari di cui all’articolo 16, paragrafo 1, in funzione: a) dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione; b) del progresso tecnico, dell’evoluzione dei regolamenti o delle specifiche internazionali e delle conoscenze. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali di dette direttive particolari sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui al paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui al paragrafo 3. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 2.2. Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi[10] Per quanto riguarda la direttiva 92/29/CEE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di procedere ad adeguamenti specificatamente tecnici dei suoi allegati, in funzione del progresso tecnico o dell’evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 92/29/CEE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Quando, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l’adozione di modifiche di natura puramente tecnica. Pertanto, la direttiva 92/29/CEE è così modificata: 5. L’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Articolo 8 Comitato 1. Ai fini degli adeguamenti specificatamente tecnici degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico ovvero all’evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e alle conoscenze, la Commissione è assistita da un comitato. Tali adeguamenti volti a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui al paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui al paragrafo 3. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 2.3. Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)[11] Per quanto riguarda la direttiva 2002/44/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato, in seguito all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o di luoghi di lavoro, nonché al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e alle nuove scoperte relative alle vibrazioni meccaniche. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/44/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Quando, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l’adozione di modifiche di natura puramente tecnica. Pertanto, la direttiva 2002/44/CE è così modificata: Gli articoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: “Articolo 11 Modifiche tecniche La Commissione adotta le modifiche di carattere strettamente tecnico dell’allegato, in seguito: a) all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o di luoghi di lavoro; b) al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e alle nuove scoperte relative alle vibrazioni meccaniche. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 12, paragrafo 3. Articolo 12 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 2.4. Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)[12] Per quanto riguarda la direttiva 2003/10/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico, in seguito all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro, nonché al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e alle nuove conoscenze relative al rumore. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/10/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Quando, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l’adozione di modifiche di natura puramente tecnica. Pertanto, la direttiva 2003/10/CE è così modificata: Gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti: “Articolo 12 Modifiche tecniche La Commissione adotta modifiche di carattere strettamente tecnico in funzione: a) dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro; b) del progresso tecnico, dell’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e delle nuove conoscenze relative al rumore. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Articolo 13 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 2.5. Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)[13] Per quanto riguarda la direttiva 2004/40/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di apportare agli allegati modifiche di carattere strettamente tecnico e conformi all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro, nonché al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze scientifiche relative ai campi elettromagnetici. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/40/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Quando, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l’adozione di modifiche di natura puramente tecnica. Pertanto, la direttiva 2004/40/CE è così modificata: 6. L’articolo 10, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. La Commissione adotta modifiche dell’allegato di carattere strettamente tecnico e conformi: a) all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro; b) al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze scientifiche relative ai campi elettromagnetici. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 11, paragrafo 3.” 7. L’articolo 11 è così modificato: a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 2.6. Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)[14] Per quanto riguarda la direttiva 2006/25/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di apportare agli allegati modifiche di carattere strettamente tecnico e conformi all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro, nonché al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze scientifiche relative all’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/25/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Quando, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l’adozione di modifiche di natura puramente tecnica. Pertanto, la direttiva 2006/25/CE è così modificata: 8. L’articolo 10, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. La Commissione adotta modifiche degli allegati di carattere strettamente tecnico e conformi: a) all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro; b) al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee o internazionali armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze scientifiche relative all’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 11, paragrafo 3.” 9. L’articolo 11 è così modificato: a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 3. IMPRESE 3.1. Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi[15] Per quanto riguarda la direttiva 76/767/CEE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico gli allegati e alcune disposizioni delle direttive particolari. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 76/767/CEE e delle direttive particolari, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 76/767/CEE è così modificata: 10. L’articolo 18 è sostituito dal seguente: “La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II e le disposizioni delle direttive particolari espressamente designate in ciascuna di tali direttive. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e delle direttive particolari sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 2.” 11. L’articolo 20 è così modificato: a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” b) Il paragrafo 3 è soppresso. 3.2. Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi[16] Per quanto riguarda la direttiva 76/769/CEE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare gli allegati al progresso tecnico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 76/769/CEE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Quando, per imperativi motivi di urgenza quali ad esempio l’impellente necessità di inasprire le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di sostanze pericolose, non possano essere rispettati i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 76/769/CEE è così modificata: 12. L’articolo 2 bis è sostituito dal seguente: “Articolo 2 bis La Commissione può adeguare gli allegati al progresso tecnico, per quanto riguarda le sostanze e i preparati pericolosi già inclusi nella direttiva. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 2 ter, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 2 ter, paragrafo 3.” 13. È inserito il seguente articolo 2 ter: “Articolo 2 ter 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE (*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. _________________________________ (*) GU 169 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850).” 3.3. Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto[17] Per quanto riguarda la direttiva 94/25/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di apportare modifiche necessarie, alla luce dell’evoluzione delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 94/25/CE è così modificata: 14. L’articolo 6 bis è sostituito dal seguente: “Articolo 6 bis La Commissione può apportare modifiche necessarie, alla luce dell’evoluzione della conoscenza tecnica e dei nuovi dati scientifici, ai requisiti dell’allegato I.B.2 e dell’allegato I.C.1, escluse modifiche dirette o indirette dei valori limite delle emissioni di gas di scarico o acustiche nonché del numero di Froude e del rapporto potenza/dislocamento. Le questioni da trattare comprendono i carburanti di riferimento e le norme in materia di prove per le emissioni di gas di scarico e acustiche. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6 ter, paragrafo 2.” 15. È inserito il seguente articolo 6 ter: “Articolo 6 ter 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 3. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 3.4. Direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili[18] Per quanto riguarda la direttiva 96/73/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare le misure necessarie per adeguare al progresso tecnico i metodi di analisi quantitativa di cui all’allegato II della direttiva. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/73/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 96/73/CE è così modificata: 16. Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: “Articolo 5 La Commissione adegua al progresso tecnico i metodi di analisi quantitativa di cui all’allegato II. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2. Articolo 6 1. La Commissione è assistita da un comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all’etichettatura dei prodotti tessili. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 3.5. Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi[19] Per quanto riguarda la direttiva 1999/45/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare gli allegati al progresso tecnico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/45/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 1999/45/CE è così modificata: 17. All’articolo 10, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: “Per taluni preparati classificati pericolosi ai sensi dell’articolo 7, in deroga ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 del presente articolo, la Commissione può prevedere esenzioni a talune disposizioni di etichettatura ambientale o a disposizioni particolari di etichettatura ambientale, allorché può essere dimostrata una riduzione dell’impatto ambientale. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 3.” 18. All’articolo 12, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente: “Se del caso, la Commissione può adottare misure nel quadro dell’allegato V. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 3.” 19. L’articolo 19, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. La Commissione adotta una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 2.” 20. L’articolo 20 è sostituito dal seguente: “Articolo 20 La Commissione adegua gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 3.” 21. È inserito il seguente articolo 20 bis: “Articolo 20 bis 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE (*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. ________________________________ (*) GU 169 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850).” 3.6. Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio[20] Per quanto riguarda la direttiva 2002/24/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati o le disposizioni delle direttive particolari di cui all’allegato I. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/24/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2002/24/CE è così modificata: 22. L’articolo 17 è sostituito dal seguente: “Articolo 17 La Commissione può adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva o le disposizioni delle direttive particolari di cui all’allegato I. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o delle direttive particolari sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 2.” 23. L’articolo 18 è così modificato: 24. Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 25. Il paragrafo 3 è soppresso. 3.7. Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE[21] Per quanto riguarda la direttiva 2003/37/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguarne gli allegati, adeguare le disposizioni tecniche delle direttive particolari e inserire nelle direttive particolari disposizioni relative all’omologazione CE di entità tecniche. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/37/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2003/37/CE è così modificata: 26. All’articolo 19, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: “1. La Commissione adotta le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva in relazione alla materia in appresso. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3:” 27. L’articolo 20, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 3.8. Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura[22] Per quanto riguarda la direttiva 2004/22/CE, la Commissione può, in particolare, adottare tutte le misure opportune per modificare gli allegati specifici degli strumenti (da MI-001 a MI-010). Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/22/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2004/22/CE è così modificata: 28. L’articolo 15 è così modificato: a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” b) Il paragrafo 4 è soppresso. 29. L’articolo 16, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: “2. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione può modificare gli allegati specifici degli strumenti (da MI-001 a MI-010) per quanto riguarda: a) gli errori massimi tollerati e le classi di accuratezza; b) le condizioni di funzionamento nominali; c) i valori critici di variazione; d) i disturbi. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 3.” 4. AMBIENTE 4.1. Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione[23] Per quanto riguarda la direttiva 76/160/CEE è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico i valori parametrici G e I, e i metodi di analisi, riportati nell’allegato. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 76/160/CEE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 76/160/CEE è così modificata: 30. L’articolo 9 è sostituito dal seguente: “Articolo 9 La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i valori parametrici G e I, e i metodi di analisi, riportati nell’allegato. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.” 31. L’articolo 11 è così modificato: a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” b) Il paragrafo 3 è soppresso. 4.2. Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane[24] Per quanto riguarda la direttiva 91/271/CEE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di modificare i requisiti stabiliti negli allegati I A, I B e I C. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 91/271/CEE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 91/271/CEE è così modificata: 32. L’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: “2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare ai requisiti pertinenti dell’allegato I A. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.” 33. L’articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare ai requisiti pertinenti previsti all’allegato I B. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.” 34. L’articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare ai pertinenti requisiti previsti dall’allegato I B. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.” 35. L’articolo 8 è così modificato: a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4. La Commissione esamina la richiesta e adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.” b) Al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: “In tali circostanze, gli Stati membri presentano anticipatamente la documentazione pertinente alla Commissione. La Commissione esamina il caso e adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.” 36. L’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: “2. Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche devono soddisfare ai requisiti di cui all’allegato I C. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.” 37. L’articolo 12, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche preventive relative agli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane, emanate conformemente al paragrafo 2 relativamente ad agglomerati di 2 000-10 000 a.e. nel caso di scarichi in acque dolci e in estuari, e di 10 000 o più a.e. per tutti gli scarichi, precisano le condizioni atte a soddisfare ai requisiti previsti nell’allegato I B. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.” 38. L’articolo 15, paragrafo 5, è sostituito dal seguente: “5. La Commissione può definire i criteri per l’effettuazione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.” 39. L’articolo 17, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: “4. La Commissione definisce i metodi e le specifiche redazionali da adottare per riferire sui programmi nazionali secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Eventuali modifiche di detti metodi e specifiche sono adottate secondo la medesima procedura.” 40. All’articolo 18, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 4.3. Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole[25] Per quanto riguarda la direttiva 91/676/CEE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico o di completarli. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 91/676/CEE e ad integrarla con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 91/676/CEE è così modificata: 41. Gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: “Articolo 7 La Commissione può stabilire orientamenti per il controllo previsto agli articoli 5 e 6 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Articolo 8 La Commissione può adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3.” 42. L’articolo 9, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 43. Nell’allegato III, il terzo comma del punto 2 è sostituito dal seguente: “Se uno Stato membro accorda un quantitativo diverso ai sensi della lettera b), esso ne informa la Commissione che esaminerà la giustificazione addotta secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2.” 4.4. Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio[26] Per quanto riguarda la direttiva 94/63/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di rivedere le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo previste all’allegato IV e di adeguare al progresso tecnico gli allegati della direttiva, fatti salvi i valori limite previsti al punto 2 dell’allegato II. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/63/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 94/63/CE è così modificata: 44. All’articolo 4, paragrafo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente: “Tutti i terminali con impianti di carico per autocisterne sono dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo previste dall’allegato IV. Dette specifiche sono riesaminate periodicamente ed eventualmente rivedute dalla Commissione. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 2.” 45. L’articolo 7 è sostituito dal seguente: “Articolo 7 Adeguamento al progresso tecnico Salvi i valori limite di cui all’allegato II, punto 2, la Commissione può modificare gli allegati per adeguarli al progresso tecnico. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 2.” 46. L’articolo 8 è così modificato: a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” b) Il paragrafo 3 è soppresso. 4.5. Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose[27] Per quanto riguarda la direttiva 96/82/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare gli allegati da II a VI al progresso tecnico e di definire criteri armonizzati per le decisioni delle autorità competenti degli Stati membri in cui si afferma che uno stabilimento non comporta rischi di incidente rilevante. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/82/CE, integrandola con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 96/82/CE è così modificata: 47. All’articolo 9, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) La Commissione definisce criteri armonizzati per la decisione dell’autorità competente in cui si afferma che uno stabilimento non comporta rischi di incidente rilevante ai sensi della lettera a). Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.” 48. L’articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: “2. Raccolte le informazioni di cui all’articolo 14, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni per mezzo di un modulo definito e aggiornato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2.” 49. L’articolo 21 è sostituito dal seguente: “Articolo 21 Mandato del comitato 1. La Commissione adegua i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 6, lettera b) e gli allegati da II a VI al progresso tecnico. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3. 2. Le misure necessarie per stilare il modulo di cui all’articolo 15, paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2.” 50. L’articolo 22 è sostituito dal seguente: “Articolo 22 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 4.6. Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti[28] Per quanto riguarda la direttiva 1999/31/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguarne gli allegati al progresso scientifico e tecnico e di adottare misure per la normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/31/CE, integrandola con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 1999/31/CE è così modificata: 51. L’articolo 16 è sostituito dal seguente: “Articolo 16 Comitato Tutte le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e le misure volte a modificare la normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi in relazione allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche vengono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3. A tal fine, per quanto riguarda l’allegato II, il comitato osserva quanto segue: tenendo conto dei principi e delle procedure generali per la verifica e l’ammissione dei rifiuti e dei criteri di ammissione di cui all’allegato II, devono essere fissati criteri specifici e/o metodi di prova e valori limite associati per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, tipi specifici di discariche nell’ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. La Commissione adotta, e all’occorrenza modifica, disposizioni in materia di armonizzazione e invio regolare dei dati statistici di cui agli articoli 5, 7 e 11, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2.” 52. L’articolo 17, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 4.7. Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove[29] Per quanto riguarda la direttiva 1999/94/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguarne gli allegati. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/94/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 1999/94/CE è così modificata: 53. L’articolo 9 è sostituito dal seguente: “Articolo 9 1. Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati sono adottate dalla Commissione, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3. A supporto del processo di adeguamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull’efficacia delle disposizioni della presente direttiva, che copre il periodo dal 18 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002. Il formato di tale relazione è stabilito secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, entro il 18 gennaio 2001. 2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure atte a: a) precisare ulteriormente il formato dell’etichetta di cui all’articolo 3 modificando l’allegato I; b) precisare maggiormente i requisiti relativi alla guida di cui all’articolo 4, al fine di classificare i modelli delle autovetture nuove e consentire quindi di redigere un elenco dei modelli in funzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante in categorie determinate, compresa una categoria in cui rientrino i modelli di autovetture nuove caratterizzate da un minor consumo di carburante; c) formulare raccomandazioni per consentire l’applicazione ad altri mezzi e materiali di comunicazione dei principi contenuti nelle disposizioni relative al materiale promozionale di cui al primo comma dell’articolo 6. Le misure di cui alla lettera a), volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3. Le misure di cui alle lettere b) e c) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.” 54. L’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 4.8. Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti[30] Per quanto riguarda la direttiva 2000/76/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di stabilire criteri per i requisiti riguardanti la riduzione della frequenza di determinate misurazioni periodiche; stabilire la data a decorrere dalla quale le misurazioni continue relative a certi valori limite di emissione nell’atmosfera devono essere effettuate; modificare gli articoli 10, 11 e 13 e gli allegati I e III per adeguarli al progresso tecnico e alle nuove conoscenze relative ai benefici per la salute derivanti da una riduzione delle emissioni e modificare le tabelle che figurano al punto 2.1 dell’allegato II. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/76/CE, integrandola con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2000/76/CE è così modificata: 55. L’articolo 11 è così modificato: a) Al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: “Nell’autorizzazione l’autorità competente può consentire la riduzione della frequenza delle misurazioni periodiche da due all’anno a una ogni due anni per i metalli pesanti e da due all’anno a una all’anno per le diossine e i furani, purché le emissioni derivanti dal coincenerimento o dall’incenerimento siano inferiori al 50 % dei valori limite di emissione determinati, rispettivamente, in base all’allegato II o all’allegato V e purché siano disponibili criteri relativi ai requisiti da soddisfare. La Commissione stabilisce detti criteri, basati almeno sulle disposizioni di cui al secondo comma, lettere a) e d). Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.” b) Il paragrafo 13 è sostituito dal seguente: “13. La Commissione, non appena siano disponibili nella Comunità tecniche di misurazione opportune, stabilisce la data a decorrere dalla quale le misurazioni continue relative ai valori limite di emissione nell’atmosfera per le diossine, i metalli pesanti e i furani devono essere effettuate in conformità dell’allegato III. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.” 56. L’articolo 16 è sostituito dal seguente: “Articolo 16 Futuro adeguamento della direttiva La Commissione modifica gli articoli 10, 11 e 13 e gli allegati I e III, per adeguarli al progresso tecnico e alle nuove conoscenze relative ai benefici per la salute derivanti da una riduzione delle emissioni. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo17, paragrafo 2.” 57. L’articolo 17 è sostituito dal seguente: “Articolo 17 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 58. Nell’allegato II, il primo comma del punto II.2.1, è sostituito dal seguente: “Qualora, per i grandi impianti di combustione, valori limite di emissione più severi siano previsti dalla direttiva 2001/80/CE o vengano stabiliti in futuro conformemente ad altra normativa comunitaria, tali valori limite di emissione sostituiranno, per gli impianti e gli inquinanti in questione, i valori limite di emissione fissati nelle tabelle seguenti (Cprocesso). In tal caso, la Commissione adegua le tabelle seguenti ai valori limite di emissione più severi. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate senza indugio secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo17, paragrafo 2.” 4.9. Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale[31] Per quanto riguarda la direttiva 2002/49/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico e scientifico l’allegato I, punto 3, l’allegato II e l’allegato III e di definire metodi comuni di determinazione. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/49/CE integrandola con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2002/49/CE è così modificata: 59. L’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: “2. La Commissione definisce, mediante revisione dell’allegato II, i metodi comuni per la determinazione dei valori di Lden e Lnight. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Finché tali metodi non saranno adottati, gli Stati membri possono usare metodi di determinazione adeguati ai sensi dell’allegato II e basati sui metodi autorizzati dalle loro rispettive legislazioni. In tal caso essi devono dimostrare che gli stessi forniscono risultati equivalenti a quelli ottenuti con i metodi di cui al punto 2.2 dell’allegato II.” 60. L’articolo 12 è sostituito dal seguente: “Articolo 12 Adeguamento La Commissione adegua al progresso tecnico e scientifico l’allegato I, punto 3, l’allegato II e l’allegato III. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.” 61. L’articolo 13, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 62. Nell’allegato III, la seconda frase dell’alinea è sostituita dalla seguente: “Le relazioni dose-effetto introdotte dalle prossime revisioni del presente allegato, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3, riguarderanno in particolar modo:” 4.10. Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati[32] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1830/2003, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di predisporre e adeguare un sistema di determinazione e di assegnazione di identificatori unici per gli OGM. Trattandosi di misure di portata generale intese ad integrare il regolamento (CE) n. 1830/2003 con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CE) n. 1830/2003 è così modificato: 63. L’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Articolo 8 Identificatori unici La Commissione: a) prima di procedere all’applicazione degli articoli da 1 a 7 predispone un sistema di determinazione e di assegnazione di identificatori unici per gli OGM; b) procede, se del caso, ad adeguamenti del sistema di cui alla lettera a). Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2. In tale contesto si tiene conto degli sviluppi sopravvenuti nelle sedi internazionali.” 64. L’articolo 10 è così modificato: a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” b) Il paragrafo 4 è soppresso. 4.11. Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE[33] Per quanto riguarda la direttiva 2004/42/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare l’allegato III al progresso tecnico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/42/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2004/42/CE è così modificata: 65. L’articolo 11 è sostituito dal seguente: “Articolo 11 Adeguamento al progresso tecnico La Commissione adegua l’allegato III al progresso tecnico. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.” 66. L’articolo 12, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 4.12. Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra[34] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 842/2006 , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di stabilire i requisiti standard di controllo delle perdite, i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione e di adottare ulteriori requisiti di etichettatura. Trattandosi di misure di portata generale intese ad integrare il regolamento (CE) n. 842/2006 con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CE) n. 842/2006 è così modificato: 67. L’articolo 3, paragrafo 7, è sostituito dal seguente: “7. [Entro il 4 luglio 2007] la Commissione stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.” 68. L’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: “1. [Entro il 4 luglio 2007], sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, la Commissione stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che intervengono nell’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, nonché per il personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.” 69. L’articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. La forma dell’etichetta da utilizzarsi è stabilita secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Possono essere adottati, all’occorrenza, ulteriori requisiti di etichettatura rispetto a quelli i cui al paragrafo 1. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3. Prima di presentare una proposta al comitato di cui all’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione valuta l’opportunità di includere nelle etichette ulteriori informazioni rilevanti per la tutela dell’ambiente, incluso il potenziale di riscaldamento globale, tenendo conto dei regimi di etichettatura esistenti già applicabili ai prodotti e alle apparecchiature di cui al paragrafo 2.” 70. L’articolo12, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 4.13. Direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci[35] Per quanto riguarda la direttiva 2006/44/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell’allegato I. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/44/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2006/44/CE è così modificata: 71. L’articolo 12 è sostituito dal seguente: “Articolo 12 La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell’allegato I. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.” 72. L’articolo 13 è così modificato: a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” b) Il paragrafo 3 è soppresso. 4.14. Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura[36] Per quanto riguarda la direttiva 2006/113/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell’allegato I. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/113/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2006/113/CE è così modificata: 73. L’articolo 12 è sostituito dal seguente: “Articolo 12 La Commissione, assistita dal comitato istituito dall’articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2006/44/CE, adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell’allegato I. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/44/CE.” 5. EUROSTAT 5.1. Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità[37] Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 696/93, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare l’allegato all’evoluzione economica e tecnica. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CEE) n. 696/93, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CEE) n. 696/93 è così modificato: 74. Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 696/93 sono sostituiti dai seguenti: “Articolo 5 Terminato il periodo transitorio di cui all’articolo 4, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a servirsi di altre unità statistiche del sistema produttivo, secondo la procedura prevista all’articolo 7, paragrafo 2. Articolo 6 La Commissione adegua l’allegato all’evoluzione economica e tecnica, con riferimento in particolare alle unità statistiche del sistema produttivo, ai criteri utilizzati e alle definizioni. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3.” 75. L’articolo 7 è sostituito dal seguente: “Articolo 7 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 5.2. Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo[38] Per quanto riguarda la direttiva 95/57/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di precisare le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell’elenco delle caratteristiche, stabilire i requisiti minimi di esattezza che devono soddisfare i risultati della raccolta dei dati, nonché le procedure atte a garantire il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche, e adottare norme particolareggiate per l’elaborazione dei dati raccolti da parte degli Stati membri. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 95/57/CE, integrandola con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 95/57/CE è così modificata: 76. L’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: “2. Le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell’elenco delle caratteristiche sono precisati dalla Commissione. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.” 77. L’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: “1. La raccolta dei dati statistici avviene in modo da garantire, nella misura del possibile, la rispondenza dei risultati ai requisiti minimi di esattezza necessari. Detti requisiti e le procedure atte a garantire il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2. I requisiti minimi di esattezza sono determinati con particolare riferimento ai pernottamenti annuali a livello nazionale.” 78. L’articolo 6 è sostituito dal seguente: “Articolo 6 Elaborazione dei dati Gli Stati membri elaborano i dati raccolti secondo le modalità di cui all’articolo 3, conformemente con i requisiti di esattezza di cui all’articolo 4 e con le norme particolareggiate adottate dalla Commissione. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Il livello regionale è conforme alla nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) dell’Istituto statistico delle Comunità europee.” 79. All’articolo 7, paragrafo 3, i termini “all’articolo 12” sono sostituiti da “all’articolo 12, paragrafo 1”. 80. All’articolo 9, i termini “all’articolo 12” sono sostituiti da “all’articolo 12, paragrafo 1”. 81. All’articolo 11, sono aggiunti i commi seguenti: “Le misure di cui agli articoli 3, 4 e 6, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Le misure di cui agli articoli 7 e 9 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 1”. 82. L’articolo 12, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 5.3. Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)[39] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1059/2003, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di modificare le unità amministrative utilizzate per la classificazione NUTS, derogare a determinati limiti demografici per alcune unità non amministrative, modificare le unità amministrative più piccole per il livello NUTS 3, nonché modificare la classificazione NUTS. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1059/2003, integrandolo con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato: 83. L’articolo 3 è così modificato: a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono elencate nell’allegato II. Le misure riguardanti gli emendamenti dell’allegato II, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.” b) Al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Singole unità non amministrative possono tuttavia derogare dai suddetti limiti in determinate circostanze geografiche, socio-economiche, storiche, culturali o ambientali specialmente nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.” 84. All’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Le misure riguardanti gli emendamenti dell’allegato III, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.” 85. L’articolo 5 è così modificato: a) Al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: “4. Gli emendamenti della classificazione NUTS sono adottati nel secondo semestre dall’anno civile, rispettando un intervallo minimo di tre anni, sulla base dei criteri di cui all’articolo 3. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.” b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “5. Allorché è apportato un emendamento alla classificazione NUTS, lo Stato membro in questione comunica alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale, in sostituzione dei dati già trasmessi. L’elenco delle serie e la loro durata sono specificati dalla Commissione tenendo conto della possibilità concreta di fornirle. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Le serie devono essere fornite entro due anni dall’adozione dell’emendamento della classificazione NUTS.” 86. L’articolo 7 è sostituito dal seguente: “Articolo 7 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa”. 5.4. Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)[40] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1177/2003, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare le misure relative alle tematiche target secondarie e ai singoli individui inclusi nel campione iniziale, nonché le misure di attuazione volte a tener conto dei mutamenti economici e tecnici. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1177/2003, integrandolo con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CE) n. 1177/2003 è così modificato: 87. L’articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Le tematiche target secondarie sono incluse ogni anno a iniziare dal 2005 soltanto nella componente trasversale. Le misure relative alla definizione di dette tematiche, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3. Un’unica tematica secondaria è presa in considerazione ogni anno.” 88. L’articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Per la componente longitudinale, i singoli individui inclusi nel campione iniziale, ossia le persone del campione, sono seguiti per tutta la durata del panel. Ogni persona inclusa nel campione che trasferisce la propria residenza all’interno delle frontiere nazionali viene seguita nella nuova località di residenza secondo norme e procedure di monitoraggio che la Commissione provvederà a definire. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.” 89. L’articolo 14, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 90. All’articolo 15, è aggiunto il seguente paragrafo 5: “5. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, che modificano o integrano il presente regolamento con elementi non essenziali, sono adottate almeno dodici mesi prima dell’inizio dell’anno dell’indagine secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.” 5.5. Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità[41] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 138/2004, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di aggiornare la metodologia dei conti economici dell’agricoltura nella Comunità, nonché l’elenco di variabili e i termini per la trasmissione dei dati di tali conti economici. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 138/2004, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato: 91. L’articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. La Commissione aggiorna la metodologia dei CEA. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.” 92. L’articolo 3, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. La Commissione aggiorna l’elenco di variabili e i termini per la trasmissione dei dati di cui all’allegato II. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.” 93. All’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 5.6. Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione[42] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 808/2004, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare le misure di esecuzione per i moduli del regolamento, riguardanti diversi elementi quali la selezione, la specificazione, l’adeguamento e la modifica delle tematiche e delle loro caratteristiche, il campo di osservazione e i periodi di riferimento. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 808/2004, integrandolo altresì con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CE) n. 808/2004 è così modificato: 94. Gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: “Articolo 8 Misure di esecuzione 1. Le misure di esecuzione per i moduli del presente regolamento riguardano la selezione, la specificazione, l’adeguamento e la modifica delle tematiche e delle loro caratteristiche, il campo di osservazione, i periodi di riferimento e le suddivisioni delle caratteristiche, la periodicità e il calendario per la presentazione dei dati e le scadenze per la trasmissione dei risultati. 2. La Commissione adotta le misure di esecuzione, incluso l’adeguamento e l’aggiornamento delle misure per tenere conto dell’evoluzione economica e tecnologica. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, tenendo conto delle risorse degli Stati membri e degli oneri sui rispondenti, della fattibilità tecnica e metodologica e dell’affidabilità dei risultati. 3. Le misure di esecuzione sono elaborate almeno nove mesi prima dell’inizio del periodo di raccolta dei dati. Articolo 9 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 5.7. Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero[43] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 184/2005 , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di specificare gli standard di qualità comuni, nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità. È opportuno inoltre conferirle la facoltà di adeguare gli allegati ai cambiamenti economici e tecnici. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento in questione, integrandolo con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CE) n. 184/2005 è così modificato: 95. L’articolo 4, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Gli standard di qualità comuni nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono specificati dalla Commissione, tenuto conto delle implicazioni per quanto concerne i costi di rilevazione e di elaborazione dei dati e cambiamenti importanti riguardanti la rilevazione dei dati. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3. La qualità dei dati trasmessi è valutata, sulla base delle relazioni sulla qualità, dalla Commissione assistita dal comitato della bilancia dei pagamenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1. Tale valutazione della Commissione è trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.” 96. Gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: “Articolo 10 Adeguamento ai cambiamenti economici e tecnici Le disposizioni necessarie per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici sono fissate dalla Commissione. Tali disposizioni riguardano: a) l’aggiornamento dei requisiti relativi ai dati, inclusi i termini per la trasmissione nonché le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni di flussi di dati indicati nell’allegato I; b) l’aggiornamento delle definizioni indicate nell’allegato II. Tali disposizioni volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Articolo 11 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato della bilancia dei pagamenti (in appresso “comitato”). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. 4. La BCE può partecipare alle riunioni del comitato in veste di osservatore.” 5.8. Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 uglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale [44] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1161/2005 , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di stabilire calendari e un’articolazione delle operazioni, modificare il termine di trasmissione dei dati, modificare la percentuale del totale comunitario e definire standard di qualità comuni. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1161/2005, integrandolo con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CE) n. 1161/2005 è così modificato: 97. L’articolo 2 è così modificato: a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. La Commissione adotta un calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G e qualsiasi decisione di richiedere, per le operazioni elencate nell’allegato, un’articolazione per settore di contropartita. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3. Ogni decisione in tal senso è adottata solo dopo che la Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente regolamento a norma dell’articolo 9.” b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4. La Commissione può modificare il termine di trasmissione specificato al paragrafo 3 di un massimo di cinque giorni. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.” 98. L’articolo 3, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. La Commissione può modificare la percentuale (1 %) del totale comunitario di cui al paragrafo 1. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.” 99. L’articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo della qualità dei dati trasmessi onde soddisfare standard di qualità comuni che la Commissione deve definire. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.” 100. L’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Articolo 8 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (in appresso “comitato”). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 6. SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 6.1. Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche[45] Per quanto riguarda la direttiva 1999/93/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di fissare i criteri in base ai quali gli Stati membri stabiliscono se un organismo può essere designato per determinare la conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all’allegato III. Trattandosi di un provvedimento di portata generale volto ad integrare la direttiva 1999/93/CE con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esso sia adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE. Pertanto, la direttiva 1999/93/CE è così modificata: 101. All’articolo 3, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: “La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all’allegato III è determinata dai pertinenti organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri. La Commissione fissa i criteri in base ai quali gli Stati membri stabiliscono se un organismo può essere designato. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3”. 102. All’articolo 3, paragrafo 5, i termini “all’articolo 9” sono sostituiti da “all’articolo 9, paragrafo 2”. 103. L’articolo 9 è sostituito dal seguente: “Articolo 9 Comitato 1. La Commissione è assistita da un “comitato per la firma elettronica”. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 6.2. Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu[46] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 733/2002, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di definire i criteri e la procedura per la designazione del Registro e adottare regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 733/2002, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per ragioni di efficienza, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all’adozione dei criteri e della procedura per la designazione del Registro. Quando, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per adottare i criteri e la procedura per la designazione del Registro, nonché regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Pertanto, il regolamento (CE) n. 733/2002 è così modificato: 104. All’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) definisce i criteri e la procedura per la designazione del Registro; tale misura volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 4. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 6, paragrafo 5;” 105. L’articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. La Commissione, previa consultazione del Registro, adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 6, paragrafo 5. Tale politica pubblica include segnatamente: a) una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale; b) una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi; c) una politica relativa all’eventuale revoca di nomi di dominio, comprendente la questione “bona vacantia”; d) questioni di lingua e di concetti geografici; e) trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e altri diritti.” 106. L’articolo 6 è sostituito dal seguente: “Articolo 6 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi. 5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. _________________________________ (*) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.” 7. MERCATO INTERNO 7.1. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[47] Per quanto riguarda la direttiva 2005/36/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di modificare alcuni elementi del testo e definire i criteri necessari per realizzare piattaforme comuni ai fini della dispensa da provvedimenti di compensazione. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/36/CE, integrandola con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2005/36/CE è così modificata: 107. L’articolo 11 è così modificato: a) alla lettera c), punto ii), la seconda frase è soppressa; b) è aggiunto il seguente comma: “La Commissione può modificare l’elenco dell’allegato II per tener conto della formazione che soddisfi i requisiti previsti al primo comma, lettera c), punto ii). Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” 108. All’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente: “La Commissione può modificare l’elenco di cui all’allegato III per tener conto di formazioni regolamentate che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” 109. L’articolo 15 è così modificato: a) Al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente: “Qualora la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di provvedimenti in vista della loro adozione. Tali provvedimenti volti a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “5. Se uno Stato membro ritiene che i criteri stabiliti in un provvedimento adottato a norma del paragrafo 2 non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa la Commissione che, se del caso, presenta un progetto di provvedimento in vista della loro adozione. Tali provvedimenti volti a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” 110. L’articolo 20 è sostituito dal seguente: “Articolo 20 Modifica delle liste di attività di cui all’allegato IV La Commissione può modificare le liste delle attività di cui all’allegato IV, oggetto del riconoscimento dell’esperienza professionale ai sensi dell’articolo 16, ai fini dell’aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una variazione delle attività collegate alle singole categorie. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” 111. All’articolo 21, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: “La Commissione può modificare le conoscenze e le competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3 e all’articolo 44, paragrafo 3, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” 112. L’articolo 25, paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “5. La Commissione può modificare le durate minime di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.3 per adeguarle al progresso scientifico e tecnico. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” 113. All’articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: “La Commissione può introdurre nell’allegato V, punto 5.1.3, nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri per tener conto dell’evoluzione delle legislazioni nazionali. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” 114. All’articolo 31, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: “La Commissione può modificare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.2.1, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” 115. All’articolo 34, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: “La Commissione può modificare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.3.1, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” 116. All’articolo 35, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: “La Commissione può modificare il periodo minimo di formazione di cui al secondo comma per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” 117. All’articolo 38, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: “La Commissione può modificare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.4.1, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” 118. All’articolo 40, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: “La Commissione può modificare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.5.1, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” 119. All’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente: “La Commissione può modificare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.6.1, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” 120. All’articolo 46, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: “La Commissione può modificare le conoscenze e le competenze di cui al paragrafo 1 per adeguarle al progresso scientifico e tecnico. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.” 121. L’articolo 58 è sostituito dal seguente: “Articolo 58 Comitato di riconoscimento delle qualifiche professionali 1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 8. SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI 8.1. Direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana[48] Per quanto riguarda la direttiva 89/108/CEE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di fissare i criteri di purezza che i mezzi criogeni devono soddisfare, nonché le modalità relative al prelievo di campioni, al controllo delle temperature degli alimenti surgelati ed al controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e delle attrezzature di immagazzinamento e di conservazione. Trattandosi di misure di portata generale intese ad integrare la direttiva 89/108/CEE con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 89/108/CEE è così modificata: 122. All’articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: “La Commissione adotta, se del caso, i criteri di purezza cui tali mezzi criogeni devono rispondere. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.” 123. L’articolo 11 è sostituito dal seguente: “Articolo 11 La Commissione adotta le modalità relative al prelievo di campioni, al controllo delle temperature degli alimenti surgelati ed al controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e delle attrezzature di immagazzinamento e di conservazione. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.” 124. L’articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 8.2. Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari[49] Per quanto riguarda la direttiva 90/496/CEE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare le disposizioni necessarie per modificare l’elenco delle vitamine, dei sali minerali e delle relative razioni giornaliere raccomandate; definire la fibra alimentare e i relativi metodi di analisi; modificare e integrare l’elenco delle categorie di nutrienti e i loro coefficienti di conversione, nonché stabilire le norme relative alla portata delle informazioni in materia di prodotti alimentari non confezionati e alle modalità secondo cui dette informazioni sono fornite. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 90/496/CEE integrandola con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 90/496/CEE è così modificata: 125. All’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente: “La Commissione adotta le modifiche dell’elenco delle vitamine, dei sali minerali e delle relative razioni giornaliere raccomandate. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.” 126. All’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), terzo comma, i termini “all’articolo 10” sono sostituiti da “all’articolo 10, paragrafo 2”. 127. All’articolo 1, paragrafo 4, la lettera j) è sostituita dalla seguente: “j) fibra alimentare: la sostanza definita dalla Commissione e misurata con il metodo di analisi determinato dalla Commissione; tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.” 128. L’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Articolo 3 Sono ammesse soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto ii) e alle sostanze che appartengono a una delle categorie di tali nutrienti o la compongono. La Commissione può adottare disposizioni riguardanti la restrizione o il divieto eventuali di talune informazioni nutrizionali ai sensi del presente articolo. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.” 129. L’articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. La Commissione adotta le modifiche dei coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1 e l’aggiunta, nell’elenco di tale paragrafo, di sostanze che appartengono a o compongono una delle categorie di nutrienti di cui allo stesso paragrafo e dei loro coefficienti di conversione, per calcolare in modo più preciso il valore energetico dei prodotti alimentari. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.” 130. All’articolo 6, paragrafo 3, i termini “all’articolo 10” sono sostituiti da “all’articolo 10, paragrafo 2”. 131. All’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), i termini “all’articolo 10” sono sostituiti da “all’articolo 10, paragrafo 2”. 132. All’articolo 6, paragrafo 8, secondo comma, i termini “all’articolo 10” sono sostituiti da “all’articolo 10, paragrafo 2”. 133. L’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Articolo 8 Per quanto riguarda i prodotti alimentari presentati alla vendita al consumatore finale e alle collettività senza essere confezionati o i prodotti alimentari confezionati nel luogo di vendita a richiesta dell’acquirente o confezionati per essere venduti immediatamente, la portata delle informazioni di cui all’articolo 4 e le modalità secondo cui dette informazioni sono fornite possono essere stabilite mediante disposizioni nazionali, fino all’eventuale adozione di misure comunitarie da parte della Commissione. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.” 134. L’articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 8.3. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti[50] Per quanto riguarda la direttiva 1999/2/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di applicare norme sull’irradiazione di alimenti. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/2/CE, integrandola con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per ragioni di efficienza, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all’adozione di determinate deroghe a norme riguardanti le dosi massime di radiazione per i prodotti alimentari e il ricorso combinato ad un processo chimico nel trattamento di irradiazione, nonché l’adozione di disposizioni supplementari per l’autorizzazione degli impianti di irradiazione. Quando, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per apportare modifiche alla direttiva 1999/2/CE o alla direttiva di applicazione mediante l’introduzione di divieti o restrizioni rispetto alla precedente situazione giuridica, nella misura necessaria a garantire la protezione della salute umana. Pertanto, la direttiva 1999/2/CE è così modificata: 135. L’articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. La Commissione può adottare deroghe alle disposizioni del paragrafo 1. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 4.” 136. L’articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Le autorizzazioni sono concesse soltanto se: - l’impianto soddisfa le norme internazionali di buona tecnica per l’impiego delle apparecchiature di irradiazione utilizzate nel trattamento degli alimenti raccomandate dal Comitato congiunto FAO/OMS del Codex Alimentarius (rif. FAO/WHO CAC/vol. XV ed. 1) e qualsiasi disposizione supplementare eventualmente adottata dalla Commissione. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 4; - per l’impianto è stata designata una persona responsabile dell’osservanza di tutte le condizioni necessarie per l’applicazione del processo.” - All’articolo 8, paragrafo 3, i termini “all’articolo 12” sono sostituiti da “all’articolo 12, paragrafo 2”. - All’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), primo comma, i termini “all’articolo 12” sono sostituiti da “all’articolo 12, paragrafo 2”. - L’articolo 12 è sostituito dal seguente: “Articolo 12 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 (*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi. 5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. ___________________________ (*) GU L 31 dell'1.2. 2002, pag. 1.” 137. All’articolo 14, paragrafo 2, i termini “all’articolo 12” sono sostituiti da “all’articolo 12, paragrafo 2”. 138. L’articolo 14, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. La Commissione può apportare modifiche alla presente direttiva ovvero alla direttiva di applicazione solo nella misura necessaria a garantire la protezione della salute umana e tali modifiche saranno in ogni caso limitate a divieti o restrizioni rispetto alla precedente situazione giuridica. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 12, paragrafo 5.” 8.4. Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari[51] Per quanto riguarda la direttiva 2002/46/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare norme specifiche per le vitamine e i minerali usati come integratori alimentari, compresa la definizione dei livelli quantitativi massimi e minimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari e dei loro criteri di purezza. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/46/CE integrandola con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Quando, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l’adozione di un provvedimento inteso a vietare l’uso di una vitamina o di un minerale precedentemente autorizzati. Pertanto, la direttiva 2002/46/CE è così modificata: 139. L’articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. I requisiti di purezza per le sostanze elencate nell’allegato II sono adottati dalla Commissione, tranne quando si applicano ai sensi del paragrafo 3. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.” 140. L’articolo 4, paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “5. Dato che le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 vertono su alcuni aspetti non essenziali della presente direttiva, esse sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo cui all’articolo 13, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 4 per togliere una vitamina o un minerale dall’elenco di cui al paragrafo 1.” 141. L’articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4. I livelli quantitativi massimi e minimi di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono fissati dalla Commissione. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.” 142. L’articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. La Commissione adotta modifiche della presente direttiva o degli atti comunitari di esecuzione per porre rimedio alla situazione di cui al paragrafo 1 e garantire la tutela della salute umana. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 4, ai fini dell’adozione di tali modifiche. In tal caso lo Stato membro che abbia adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all’adozione delle modifiche.” 143. L’articolo 13 è sostituito dal seguente: “Articolo 13 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 (*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. ____________________________ (*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.” 9. ENERGIA E TRASPORTI 9.1. Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna[52] Per quanto riguarda la direttiva 91/672/CEE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare l’elenco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 91/672/CEE, o di integrarla con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 91/672/CEE è così modificata: 144. L’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Articolo 4 Ove occorra, la Commissione prende le iniziative necessarie ai fini dell’adeguamento dell’elenco dei certificati di cui all’allegato I. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.” 145. L’articolo 7 è sostituito dal seguente: “Articolo 7 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 9.2. Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti[53] Per quanto riguarda la direttiva 92/75/CEE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di aggiungere altri tipi di apparecchi domestici all’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1 e di adottare disposizioni di esecuzione per i tipi di apparecchi domestici elencati. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 92/75/CEE completandola, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 92/75/CEE è così modificata: 146. L’articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Nell’elenco di cui al presente articolo possono essere aggiunti altri tipi di apparecchi domestici. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.” 147. L’articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Le modalità relative all’etichetta e alla scheda sono specificate dalle direttive relative a ciascun tipo di apparecchio, adottate a norma della presente direttiva. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.” 148. L’articolo 9 è sostituito dal seguente: “Articolo 9 La Commissione adotta, e adegua al progresso tecnico, le misure riguardanti l’istituzione ed il funzionamento del sistema mediante direttive d’applicazione e l’aggiunta di altri apparecchi domestici nell’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, qualora si ritenga di poter così conseguire significativi risparmi di energia. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o a completarla, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.” 149. L’articolo 10 è sostituito dal seguente: ‘‘Articolo 10 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.’’ 9.3. Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l’armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna[54] Per quanto riguarda la direttiva 96/50/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare il modello di certificato di conduzione e di tener conto dell’evoluzione delle conoscenze professionali richieste per il conseguimento del certificato. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/50/CE, o ad integrarla con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 96/50/CE è così modificata: 150. L’articolo 11 è sostituito dal seguente: “Articolo 11 La Commissione può adottare le iniziative necessarie ai fini dell’adeguamento del modello di certificato di conduzione di cui all’allegato I e alla luce dell’evoluzione delle conoscenze professionali richieste per il conseguimento del certificato ed elencate all’allegato II. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.” 151. L’articolo 12 è sostituito dal seguente: “Articolo 12 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 9.4. Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità[55] Per quanto riguarda la direttiva 98/41/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare alcune disposizioni, senza ampliare il campo di applicazione della direttiva, per tener conto delle modifiche della convenzione SOLAS relative ai sistemi di registrazione entrate in vigore successivamente. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 98/41/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 98/41/CE è così modificata: 152. L’articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 3, lettera b), i termini “all’articolo 13” sono sostituiti da “all’articolo 13, paragrafo 2”. b) al paragrafo 4, terzo comma, i termini “dall’articolo 13” sono sostituiti da “dall’articolo 13, paragrafo 2”. 153. All’articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente: “Fatte salve le procedure di emendamento della convenzione SOLAS, la presente direttiva può essere modificata per garantire l’applicazione ai fini della stessa, senza ampliarne il campo, degli emendamenti alla convenzione SOLAS relativi ai sistemi di registrazione entrati in vigore in data successiva all’adozione della presente direttiva. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.” 154. L’articolo 13 è sostituito dal seguente: “Articolo 13 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” (*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).” 9.5. Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico[56] Per quanto riguarda la direttiva 2000/59/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare gli allegati, una definizione, nonché i riferimenti agli strumenti della Comunità e dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO). È opportuno altresì conferire alla Commissione la facoltà di modificare gli allegati per migliorare il regime istituito dalla direttiva e tener conto delle misure comunitarie e dell’OMI entrate successivamente in vigore, al fine di garantirne un’attuazione armonizzata. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/59/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2000/59/CE è così modificata: 155. L’articolo 14 è sostituito dal seguente: “Articolo 14 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 (*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. (*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.” 156. L’articolo 15 è sostituito dal seguente: “Articolo 15 Procedura di modifica Gli allegati della presente direttiva, la definizione di cui all’articolo 2, lettera b), i riferimenti agli strumenti comunitari e i riferimenti agli strumenti IMO possono essere modificati dalla Commissione, al fine di adeguarli alle misure comunitarie o dell’IMO che siano entrate in vigore, senza in alcun caso ampliare l’ambito di applicazione della presente direttiva. Gli allegati della presente direttiva possono inoltre essere modificati dalla Commissione per migliorare il regime istituito dalla presente direttiva, senza in alcun caso ampliarne l’ambito di applicazione. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all’articolo 2 possono essere escluse dal campo d’applicazione della presente direttiva a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.” 9.6. Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse[57] Per quanto riguarda la direttiva 2001/96/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare alcune definizioni e i riferimenti alle convenzioni ed ai codici internazionali, alle risoluzioni ed alle circolari dell’IMO, alle norme ISO ed agli atti comunitari, nonché gli allegati, per attuare le procedure stabilite dalla direttiva e garantire la conformità con gli strumenti internazionali e comunitari adottati, modificati o entrati in vigore dopo l’entrata in vigore della direttiva, lasciando immutato l’ambito di applicazione della stessa. È opportuno altresì conferire alla Commissione la facoltà di modificare le procedure tra le navi portarinfuse e i terminali e l’obbligo di presentare relazioni. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/96/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2001/96/CE è così modificata: 157. L’articolo 14 è sostituito dal seguente: “ Articolo 14 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)(*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. (*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).” 158. All’articolo 15, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Le definizioni di cui ai punti da 1 a 6 e da 15 a 18 dell’articolo 3, i riferimenti alle convenzioni ed ai codici internazionali, nonché alle risoluzioni ed alle circolari dell’IMO, alle norme ISO ed agli atti comunitari, nonché gli allegati possono essere modificati al fine di adeguarli agli strumenti internazionali e comunitari adottati, modificati o entrati in vigore dopo l’adozione della presente direttiva, lasciandone immutato l’ambito di applicazione. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2. 2. La Commissione può modificare l’articolo 8 e gli allegati per dare attuazione alle procedure stabilite dalla presente direttiva, nonché l’obbligo di presentare relazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 12, lasciando immutato l’ambito di applicazione della direttiva stessa. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.” 9.7. Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità[58] Per quanto riguarda la direttiva 2002/6/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di modificare gli elenchi delle formalità di dichiarazione applicabili alle navi, i firmatari, le specifiche tecniche, nonché i modelli di formulari FAL dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO). È opportuno altresì conferire alla Commissione la facoltà di modificare i riferimenti agli strumenti dell’IMO per adeguare la direttiva alle disposizioni della Comunità o dell’IMO. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/6/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2002/6/CE è così modificata: 159. L’articolo 5 è sostituito dal seguente: “Articolo 5 Procedura di modifica La Commissione adotta ogni eventuale modifica degli allegati I e II della presente direttiva e dei riferimenti agli strumenti dell’IMO, destinata ad adeguarli alle disposizioni della Comunità o dell’IMO successivamente entrate in vigore, nella misura in cui tali modifiche non estendano il campo di applicazione della presente direttiva. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2.” 160. L’articolo 6 è sostituito dal seguente: “Articolo 6 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 (*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. (*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.” 9.8. Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità[59] Per quanto riguarda la direttiva 2002/30/CE, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di modificare l’elenco degli aeroporti metropolitani che figura nell’allegato I. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/30/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2002/30/CE è così modificata: 161. L’articolo 2 è così modificato: a) alla lettera b) è soppressa l’ultima frase; b) è aggiunto il seguente secondo comma: “La Commissione può modificare l’allegato I. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.” 162. L’articolo 13, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 9.9. Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia[60] Per quanto riguarda la direttiva 2002/91/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico determinate parti del quadro generale definito in allegato. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/91/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2002/91/CE è così modificata: 163. All’articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: “Gli Stati membri applicano a livello nazionale e regionale una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base del quadro generale di cui all’allegato. La Commissione adegua le parti 1 e 2 di tale quadro al progresso tecnico, tenendo conto dei valori o delle norme applicati nella normativa degli Stati membri. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.” 164. All’articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Le eventuali modifiche necessarie per adeguare le parti 1 e 2 dell’allegato al progresso tecnico, che consistono in misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.” 165. L’articolo 14 è sostituito dal seguente: “Articolo 14 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. ” 9.10. Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri[61] Per quanto riguarda la direttiva 2003/25/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di modificare i requisiti specifici di stabilità e gli orientamenti indicativi per le amministrazioni nazionali per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare nell’ambito dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l’efficacia della direttiva alla luce delle esperienze acquisite e del progresso tecnico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/25/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2003/25/CE è così modificata: 166. L’articolo 10 è sostituito dal seguente: “Articolo 10 Adeguamenti La Commissione può modificare gli allegati per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare nell’ambito dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l’efficacia della presente direttiva alla luce delle esperienze acquisite e del progresso tecnico. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.” 167. L’articolo 11 è sostituito dal seguente: “Articolo 11 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002(*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. (*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.” 9.11. Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio[62] Per quanto riguarda la direttiva 2003/59/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di procedere alle modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/59/CE, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2003/59/CE è così modificata: 168. L’articolo 11 è sostituito dal seguente: “Articolo 11 Adeguamento al progresso scientifico e tecnico Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e II al progresso scientifico e tecnico, che consistono in misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.” 169. L’articolo 12 è sostituito dal seguente: “Articolo 12 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 9.12. Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili[63] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 785/2004, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di fissare i valori relativi all’assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci e quelli relativi all’assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 785/2004, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CE) n. 785/2004 è così modificato: 170. L’articolo 6, paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “5. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3.” 171. L’articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3.” 172. L’articolo 9, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” 9.13. Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio[64] Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 336/2006, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di modificare l’allegato riguardante le disposizioni per le amministrazioni relative all’attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 336/2006, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, il regolamento (CE) n. 336/2006 è così modificato: 173. L’articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Le modifiche dell’allegato II, che consistono in misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.” 174. L’articolo 12 è sostituito dal seguente: “Articolo 12 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS) (*), istituito a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. (*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.” 9.14. Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio[65] Per quanto riguarda la direttiva 2006/32/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare determinati valori e metodi di calcolo al progresso tecnico; perfezionare e completare il quadro generale per la misurazione e la verifica dei risparmi energetici; aumentare la percentuale di calcoli “bottom-up” armonizzati utilizzati nel modello di calcolo armonizzato ed elaborare un insieme di indicatori armonizzati di efficienza energetica e parametri di riferimento. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/32/CE integrandola con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Pertanto, la direttiva 2006/32/CE è così modificata: 175. L’articolo 15 è sostituito dal seguente: “Articolo 15 Revisione e adeguamento del contesto 1. I valori e i metodi di calcolo di cui agli allegati II, III, IV e V sono adeguati al progresso tecnico. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3. 2. Entro il 1º gennaio 2008, la Commissione perfeziona e completa ulteriormente, come richiesto, i punti da 2 a 6 dell’allegato IV, rispettando il quadro generale che figura all’allegato IV. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3. 3. Entro il 1º gennaio 2012 la Commissione aumenta la percentuale di calcoli “bottom-up” armonizzati utilizzati nel modello di calcolo armonizzato di cui all’allegato IV, punto 1, fatti salvi i sistemi degli Stati membri che usano già una percentuale più elevata. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3. Il nuovo modello di calcolo armonizzato con una percentuale notevolmente più elevata di calcoli “bottom-up” è utilizzato per la prima volta a partire dal 1º gennaio 2012. Ogniqualvolta sia praticabile e possibile, la misurazione dei risparmi totali sull’intero periodo di applicazione della direttiva è effettuata avvalendosi del suddetto modello di calcolo armonizzato, fatti salvi i sistemi degli Stati membri che usano una percentuale più elevata di calcoli “bottom-up”. 4. Entro il 30 giugno 2008 la Commissione elabora un insieme di indicatori armonizzati di efficienza energetica e parametri di riferimento basati sui medesimi, tenendo conto dei dati disponibili o dei dati che possono essere raccolti in maniera economicamente vantaggiosa per ciascuno Stato membro. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3. Ai fini dell’elaborazione dei suddetti indicatori e parametri di riferimento armonizzati di efficienza energetica, la Commissione si avvale, come guida di riferimento, dell’elenco indicativo di cui all’allegato V. Gli Stati membri integrano gradualmente i suddetti indicatori e parametri di riferimento nelle statistiche incluse nei loro PAEE, come previsto all’articolo 14, e se ne servono come uno degli strumenti a loro disposizione per definire i settori prioritari futuri nell’ambito dei PAEE. Entro il 17 maggio 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati nel definire gli indicatori e i parametri di riferimento.” 176. L’articolo 16 è sostituito dal seguente: “Articolo 16 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.” Indice cronologico 177. Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (pag. 25) 178. Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pag. 18) 179. Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (pag. 17) 180. Direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana (pag. 55) 181. Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (pag. 10) 182. Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (pag. 56) 183. Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (pag. 25) 184. Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (pag. 27) 185. Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (pag. 62) 186. Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (pag. 11) 187. Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (pag. 62) 188. Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (pag. 39) 189. Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (pag. 19) 190. Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (pag. 28) 191. Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (pag. 40) 192. Direttiva 96/50/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 riguardante l’armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (pag. 64) 193. Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pag. 29) 194. Direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (pag. 20) 195. Direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (pag. 64) 196. Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (pag. 9) 197. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (pag. 58) 198. Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (pag. 21) 199. Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (pag. 30) 200. Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (pag. 49) 201. Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (pag. 31) 202. Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana (pag. 9) 203. Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (pag. 66) 204. Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (pag. 32) 205. Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (pag. 67) 206. Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità (pag. 68) 207. Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (pag. 69) 208. Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (pag. 50) 209. Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (pag. 22) 210. Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (pag. 60) 211. Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (pag. 34) 212. Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (pag. 12) 213. Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (pag. 70) 214. Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (pag. 13) 215. Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (pag. 71) 216. Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (pag. 41) 217. Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (pag. 43) 218. Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (pag. 23) 219. Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (pag. 71) 220. Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati (pag. 35) 221. Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (pag. 36) 222. Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (pag. 44) 223. Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (pag. 15) 224. Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura (pag. 23) 225. Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (pag. 72) 226. Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (pag. 44) 227. Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (pag. 46) 228. Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (pag. 47) 229. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (pag. 52) 230. Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (pag. 73) 231. Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (pag. 16) 232. Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (pag. 74) 233. Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (pag. 36) 234. Direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (pag. 38) 235. Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (pag. 38) [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [6] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1. [7] GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [8] GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003. [9] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ). [10] GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ). [11] GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13 . [12] GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38 . [13] GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1 . [14] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38 . [15] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 153. [16] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/139/CE della Commissione (GU L 384 del 29.12.2006). [17] GU L 41 del 15.2.2000, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [18] GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1. Direttiva modificata dalla d irettiva 2007/4/CE (GU L 28 del 3.2.2007, pag. 14). [19] GU L 200 del 30.7.1999 pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/8/CE della Commissione (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12). [20] GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81). [21] GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. [22] GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1. [23] GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). [24] GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [25] GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva m odificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [26] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [27] GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Modificata dalla direttiva 2003/105/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97). [28] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [29] GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [30] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91. [31] GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12. [32] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24. [33] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87. [34] GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1. [35] GU L 264 del 25.9.2006, pag. 20. [36] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 14. [37] GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [38] GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/110/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 418). [39] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1). [40] GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). [41] GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14). [42] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1893/2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). [43] GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione del 18 aprile 2006 (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10). [44] GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22. [45] GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12. [46] GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1. [47] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. [48] GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 34. [49] GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. [50] GU L 66 del 13. 3. 1999, pag. 16. [51] GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51. [52] GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [53] GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [54] GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1. [55] GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53). [56] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53). [57] GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53). [58] GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31. [59] GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003. [60] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65. [61] GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22. [62] GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4. [63] GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1. [64] GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1. [65] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.