Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) /* COM/2007/0735 def. - COD 2007/0253 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 29.11.2007 COM(2007) 735 definitivo 2007/0253 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. 2. La Commissione ha avviato la codificazione della direttiva 90/377/CEE del Consiglio del 29 giugno 1990 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica[2]. La nuova direttiva doveva sostituire i vari atti in essa incorporati[3]. 3. La decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[4], è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o a completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. 4. Gli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato devono essere aggiornati, conformemente alle procedure applicabili, in ottemperanza alla dichiarazione congiunta relativa alla decisione 2006/512/CE, con cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione[5] hanno indicato che la nuova procedura deve applicarsi altresì agli atti preesistenti. 5. È pertanto opportuno convertire la codificazione della direttiva 90/377/CEE in una rifusione, al fine di introdurvi le modifiche necessarie per adattarla alla procedura di regolamentazione con controllo ê 90/377/CEE (adattato) 2007/0253 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL Ö PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Õ concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 285, paragrafo 1 Õ, vista la proposta della Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6], considerando quanto segue: ò nuovo (1) La direttiva 90/377/CEE, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica[7], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[8]. In occasione di nuove modifiche, a fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale direttiva. ê 90/377/CEE considerando (1) (2) La trasparenza dei prezzi dell'energia, nella misura in cui rafforza i presupposti di una concorrenza non falsata nel mercato comune, è essenziale per la realizzazione e il buon funzionamento del mercato interno dell'energia. ê 90/377/CEE considerando (2) (3) La trasparenza può contribuire a eliminare possibili discriminazioni applicate nei confronti dei consumatori, favorendo la libera scelta tra fonti di energie e fornitori. ê 90/377/CEE considerando (3) (adattato) (4) L'attuale livello di trasparenza tra diverse fonti di energia e tra diversi Ö Stati membri Õ o diverse regioni della Comunità è disuguale e compromette la realizzazione del mercato interno dell'energia. ê 90/377/CEE considerando (4) (5) Tuttavia i prezzi pagati dall'industria comunitaria per l'energia da essa consumata costituiscono uno dei fattori della sua competitività e, per tale motivo, occorre preservare la riservatezza dei prezzi stessi. ê 90/377/CEE considerando (5) (adattato) (6) Il sistema dei consumatori standard che è utilizzato dall'Istituto statistico delle Comunità europee Ö (Eurostat) Õ nelle sue pubblicazioni sui prezzi e il sistema dei prezzi marker applicato per i grandi consumatori industriali di energia elettrica consentono entrambi di conseguire che la trasparenza non osti alla protezione della riservatezza. ê 90/377/CEE considerando (6) (adattato) (7) È d'uopo estendere le categorie di consumatori su cui si basa Ö Eurostat Õ fino ai limiti massimi a cui resterebbe garantita la rappresentatività dei consumatori. ê 90/377/CEE considerando (7) (8) In questa maniera verrebbe raggiunta la trasparenza dei prezzi al consumo finale senza mettere in pericolo la necessaria riservatezza dei contratti; affinché venga garantita la riservatezza, devono esservi almeno tre consumatori in una data categoria di consumatori per poter pubblicare un prezzo. ê 90/377/CEE considerando (8) (9) Queste informazioni che concerneranno il gas e l'elettricità consumati dall'industria negli usi finali dell'energia consentiranno anche un paragone con le altre fonti energetiche (petrolio, carbone, energie fossili e rinnovabili) e gli altri consumatori. ê 90/377/CEE considerando (9) (10) Le imprese fornitrici di gas e di elettricità e i relativi consumatori industriali restano - indipendentemente dall'applicazione della presente direttiva - soggetti all'applicazione delle regole di concorrenza del trattato e pertanto la Commissione può esigere la comunicazione dei prezzi e delle condizioni di vendita. ê 90/377/CEE considerando (10) (11) La conoscenza dei vigenti sistemi di prezzi rientra nell'ambito della trasparenza dei prezzi. ê 90/377/CEE considerando (11) (12) La conoscenza della ripartizione dei consumatori per categoria e delle loro quote rispettive di mercato fa egualmente parte della trasparenza dei prezzi. ê 90/377/CEE considerando (12) (adattato) (13) La comunicazione a Ö Eurostat Õ dei prezzi e delle condizioni di vendita ai consumatori, accompagnata dalla comunicazione dei sistemi di prezzi in vigore e dalla ripartizione dei consumatori per categorie di consumo Ö , assicurando la rappresentatività di queste categorie a livello nazionale, Õ deve permettere alla Commissione d'essere informata per determinare, se necessario, le azioni o le opportune proposte in relazione alla situazione del mercato interno dell'energia. ê 90/377/CEE considerando (13) (adattato) (14) L'affidabilità dei dati comunicati a Ö Eurostat Õ sarà maggiormente garantita se le imprese stesse effettuano l'elaborazione di tali dati. ê 90/377/CEE considerando (14) (15) La conoscenza della fiscalità e delle tasse parafiscali esistenti in ogni Stato membro è importante per assicurare la trasparenza dei prezzi. ê 90/377/CEE considerando (15) (adattato) (16) Occorre prevedere mezzi di controllo dell'affidabilità dei dati comunicati a Ö Eurostat Õ. ê 90/377/CEE considerando (16) (17) La realizzazione della trasparenza implica la pubblicazione e la massima diffusione possibile tra i consumatori dei prezzi e dei sistemi di prezzi. ê 90/377/CEE considerando (17) (adattato) (18) Per realizzare tale trasparenza dei prezzi dell'energia ci si deve basare su tecniche e metodi collaudati, messi a punto e applicati da Ö Eurostat Õ sia nel trattamento e nel controllo della validità sia nella pubblicazione dei dati. ê 90/377/CEE considerando (18) (19) È necessario, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno dell'energia, rendere operativo al più presto il sistema della trasparenza. ê 90/377/CEE considerando (19) (20) Sarà possibile attuare in modo uniforme la presente direttiva in tutti gli Stati membri solo se il mercato del gas naturale, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, avrà raggiunto un livello di sviluppo sufficiente. ê (21) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[9]. ò nuovo (22) In particolare, la Commissione deve essere delegata ad apportare agli allegati I e II le modifiche rese necessarie dall'individuazione di problemi specifici. Poiché tali modificazioni hanno natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. ò nuovo (23) I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente le procedure di comitato. Non sono pertanto necessari, al riguardo, provvedimenti di recepimento da parte degli Stati membri. ê (24) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B, ê 90/377/CEE (adattato) Ö HANNO Õ ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le imprese fornitrici di gas o di energia elettrica ai consumatori finali dell'industria, quali definiti negli allegati I e II, comunichino all'Istituto statistico delle Comunità europee (Ö Eurostat Õ) nel modo previsto dall'articolo 3: 1) i prezzi e le condizioni di vendita ai consumatori industriali finali di gas e di energia elettrica, 2) i vigenti sistemi di prezzi, 3) la ripartizione dei consumatori e dei relativi volumi per categorie di consumo, onde provvedere alla rappresentatività di tali categorie a livello nazionale. Articolo 2 1. Il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, le imprese menzionate nell'articolo 1 rilevano i dati di cui ai punti 1) e 2) dello stesso articolo. Tali dati, elaborati conformemente all'articolo 3, sono comunicati entro due mesi a Ö Eurostat Õ e alle autorità competenti degli Stati membri. 2. In base ai dati di cui al paragrafo 1, Ö Eurostat Õ pubblica, a maggio e a novembre di ogni anno, in una forma appropriata, i prezzi del gas e dell'energia elettrica per usi industriali negli Stati membri nonché i sistemi di prezzi utilizzati per la loro elaborazione. 3. L'informazione di cui all'articolo 1, punto 3) è comunicata ogni due anni a Ö Eurostat Õ e alle competenti autorità degli Stati membri. Tale informazione non è pubblicata. ê 90/377/CEE Articolo 3 Le disposizioni di attuazione relative alla forma e al tenore nonché a ogni altra caratteristica delle informazioni di cui all'articolo 1 figurano negli allegati I e II. ê 90/377/CEE (adattato) Articolo 4 Ö Eurostat Õ è tenuto a non divulgare i dati che gli sono stati comunicati a norma dell'articolo 1 e che, per loro natura, potrebbero essere coperti dal segreto commerciale delle imprese. I dati statistici riservati trasmessi a Ö Eurostat Õ sono accessibili ai soli funzionari dello stesso e possono essere utilizzati a scopi esclusivamente statistici. Ö Il primo paragrafo Õ non osta alla pubblicazione di questi dati in una forma aggregata che non consenta di identificare singole transazioni commerciali. Articolo 5 Ö Eurostat Õ, qualora constati anomalie o incoerenze statisticamente significative nei dati comunicati a norma della presente direttiva, può chiedere agli organi nazionali di consentirgli di prendere cognizione dei dati non aggregati pertinenti nonché dei procedimenti di calcolo o di valutazione su cui si fondano le informazioni aggregate, per valutare o rettificare l'informazione giudicata anormale. Articolo 6 ê 90/377/CEE (adattato) ð nuovo Se del caso, la Commissione apporta negli allegati Ö I e II Õ, le modifiche rese necessarie dall'individuazione di problemi specifici. ð Tali misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ï. ê 90/377/CEE (adattato) Dette modifiche Ö riguardano Õ tuttavia soltanto gli elementi tecnici contenuti negli allegati Ö I e II Õ e sono pertanto esclusi gli emendamenti tali da poter alterare l'economia generale del sistema. ê 1882/2003 art. 1 e allegato I, punto 3 (adattato) ð nuovo Articolo 7 1. La Commissione è assistita da un Comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente Ö paragrafo Õ si applicano ð l'articolo 5 bis , paragrafi da 1 a 4, e l'articolo ï 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. ê 90/377/CEE Articolo 8 Una volta l'anno, la Commissione invia una relazione di sintesi sull'applicazione della presente direttiva al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. ê 90/377/CEE Articolo 9 Per quanto riguarda il gas naturale, la presente direttiva è messa in applicazione, in uno Stato membro, soltanto cinque anni dopo l'introduzione di tale energia sul mercato in questione. La data di introduzione di questa fonte di energia su un mercato nazionale forma oggetto di una dichiarazione esplicita e tempestiva alla Commissione da parte dello Stato membro interessato. ê Articolo 10 La direttiva 90/377/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato III, parti A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati all'allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IV. Articolo 11 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . ê 90/377/CEE Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [...] […] ê 2007/394/CE ALLEGATO I PREZZI DEL GAS I prezzi del gas fornito ai consumatori finali industriali[10] sono rilevati e compilati secondo la seguente metodologia: a) sono comunicati i prezzi pagati dai consumatori finali industriali che acquistano gas naturale distribuito attraverso la rete primaria per il loro uso interno; b) sono presi in considerazione tutti gli impieghi industriali del gas. Sono esclusi i consumatori che utilizzano il gas: - per la produzione di energia elettrica in centrali elettriche, comprese le centrali di cogenerazione, - per impieghi non energetici (per esempio, nell’industria chimica), - oltre i 4 000 000 di gigajoule (GJ) all’anno; c) i prezzi rilevati sono ordinati per fasce di consumo, definite in base alla quantità minima e massima di gas consumata in un anno [cfr. punto (j)]; d) i prezzi sono rilevati due volte all’anno all’inizio di ogni semestre (gennaio e luglio) e si riferiscono ai prezzi medi pagati per il gas dai consumatori finali industriali nel corso del semestre precedente. La prima comunicazione dei dati sui prezzi all’Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) riguarda la situazione al 1° gennaio 2008; e) i prezzi sono espressi in moneta nazionale per gigajoule. L’unità dell’energia utilizzata è misurata dal potere calorifico superiore; f) i prezzi sono comprensivi di tutte le spese: tasse per l’uso della rete, più il prezzo dell’energia consumata, meno eventuali premi o riduzioni, più altri eventuali oneri (affitto del contatore, canone fisso, ecc.). Non è compresa nel prezzo la spesa del primo allacciamento; g) i prezzi da comunicare sono i prezzi medi nazionali; h) gli Stati membri approntano e applicano procedure efficienti per la compilazione dei dati rappresentativi in base alle seguenti regole: - i prezzi sono prezzi medi ponderati, dove il fattore di ponderazione è rappresentato dalle quote di mercato detenute dalle imprese fornitrici. La media aritmetica è ammessa soltanto quando non sia possibile calcolare i prezzi ponderati. In entrambi i casi, gli Stati membri assicurano che i dati raccolti si riferiscano a una quota rappresentativa del mercato nazionale, - le quote di mercato sono calcolate con riferimento al volume del gas fatturato dai fornitori ai consumatori finali industriali. Se possibile, queste quote di mercato sono calcolate separatamente per ciascuna categoria di consumatori. Le informazioni utilizzate per il calcolo dei prezzi medi ponderati sono gestite dagli Stati membri rispettando rigorosamente la riservatezza, - per garantire la riservatezza, i dati sui prezzi sono comunicati soltanto se, nello Stato membro interessato, esistono almeno tre consumatori finali in ciascuna delle categorie di cui al punto (j); i) devono essere comunicati tre livelli di prezzo: - i prezzi al netto di tutte le tasse e oneri, - i prezzi al netto dell’IVA e di altre imposte recuperabili, - i prezzi comprensivi di tutte le tasse, oneri e IVA; j) sono rilevati i prezzi del gas per ciascuna delle seguenti categorie di consumatori finali industriali: Consumatori finali industriali | Consumo annuo di gas (in GJ) | Prezzi minimi | Prezzi massimi | Fascia –I 1 | < 1 000 | Fascia – I 2 | 1 000 | < 10 000 | Fascia – I 3 | 10 000 | < 100 000 | Fascia – I 4 | 100 000 | < 1 000 000 | Fascia – I 5 | 1 000 000 | <= 4 000 000 | k) una volta ogni due anni vengono comunicate a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sul sistema di compilazione e, in particolare: una descrizione dell’indagine e della sua estensione (numero di imprese fornitrici presso le quali sono stati rilevati i prezzi, quota di mercato detenuta, ecc.), nonché i criteri utilizzati per calcolare i prezzi medi ponderati e il consumo aggregato di ciascuna categoria. La prima comunicazione relativa al sistema di compilazione riguarda la situazione al 1o gennaio 2008; l) una volta all’anno vengono comunicate ad Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sui principali fattori e caratteristiche medie che incidono sui prezzi comunicati per ciascuna categoria di consumatori. Le suddette informazioni comprendono: - i fattori di carico medi dei consumatori finali industriali di ciascuna fascia, da calcolarsi in base al volume totale delle forniture e della domanda massima media, - una descrizione degli sconti concessi per le forniture interrompibili, - una descrizione dei canoni fissi, dell’affitto dei contatori e di qualsiasi altro onere rilevante a livello nazionale; m) una volta all’anno devono essere comunicati, contestualmente alla comunicazione di gennaio, anche le tariffe, il metodo di calcolo e una descrizione delle tasse sulle vendite di gas ai consumatori finali industriali. La descrizione deve illustrare tutti gli oneri non fiscali che coprono i costi della rete e gli obblighi di servizio pubblico. La descrizione delle tasse comprende tre sezioni chiaramente distinte: - tasse, imposte, oneri, tasse parafiscali, diritti e altri oneri fiscali non indicati nelle fatture inviate ai consumatori finali industriali. Tutti questi dati devono figurare nella sezione “Prezzi al netto di tasse, imposte e oneri”, - tasse, imposte, oneri indicati sulle fatture inviate ai consumatori finali industriali e considerate non rimborsabili. Tutti questi dati devono figurare nella sezione “Prezzi al netto dell’IVA e di altre tasse e imposte recuperabili”, - l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre tasse e imposte recuperabili indicate nelle fatture inviate ai consumatori finali industriali. Tutti questi dati devono figurare nella sezione “Prezzi comprensivi di tutte le tasse, imposte e IVA”. Segue una breve panoramica delle imposte, tasse, tasse parafiscali, corrispettivi, canoni e oneri vari: - imposta sul valore aggiunto, - diritti di concessione; riguardano in genere licenze o corrispettivi per l’occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte della rete o di altre apparecchiature per la distribuzione del gas, - tasse e oneri ambientali; in genere sono finalizzati all’incentivazione di fonti di energia rinnovabili o della cogenerazione oppure mirano a penalizzare le emissioni di CO2, SO2 o emissioni di altra natura legate al cambiamento climatico, - altre imposte, tasse e oneri legati al settore dell’energia, quali ad esempio, corrispettivi per obblighi di servizio pubblico, prelievi per il finanziamento delle autorità regolatrici, ecc., - altre imposte, tasse e oneri non legati al settore dell’energia: ad esempio, imposte nazionali, locali o regionali sul consumo di energia, tasse sulla distribuzione del gas, ecc. Le imposte sul reddito, le imposte sulla proprietà immobiliare, sui carburanti per autotrazione, pedaggi stradali, i diritti per licenze o concessioni per la radio e le telecomunicazioni, la pubblicità, i canoni per la concessione di licenze, le tasse sui rifiuti, ecc. non entrano in considerazione in questa sede e sono quindi escluse da questo elenco poiché formano incontestabilmente parte dei costi operativi e si applicano anche ad altre attività economiche e industriali; n) negli Stati membri in cui esiste un’unica società che effettua tutte le vendite ai clienti industriali, i dati possono essere comunicati da questa società. Negli Stati membri in cui operano più società le informazioni prescritte devono essere comunicate da un organismo statistico indipendente. ________________ ê 2007/394/CE ALLEGATO II PREZZI DELL’ENERGIA ELETTRICA I prezzi dell’energia elettrica fornita ai consumatori finali industriali[11] sono rilevati e compilati secondo la seguente metodologia: a) sono comunicati i prezzi pagati dai consumatori finali industriali che acquistano energia elettrica per il loro uso interno; b) sono presi in considerazione tutti gli impieghi industriali dell’energia elettrica; c) i prezzi rilevati sono ordinati per fasce di consumo, definite con riferimento alla quantità minima e massima di energia elettrica consumata in un anno [cfr. punto (j)]; d) i prezzi sono rilevati due volte all’anno all’inizio di ogni semestre (gennaio e luglio) e si riferiscono ai prezzi medi pagati per l’energia elettrica dai consumatori finali industriali nel corso del semestre precedente. La prima comunicazione dei dati sui prezzi all’Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) riguarda la situazione al 1° gennaio 2008; e) i prezzi sono espressi in moneta nazionale per KWh; f) i prezzi sono comprensivi di tutte le spese: tasse per l’uso della rete, più il prezzo dell’energia consumata, meno eventuali premi o riduzioni, più altri eventuali oneri (affitto del contatore, canone fisso, costi connessi alla capacità, ecc.). Non è compresa nel prezzo la spesa del primo allacciamento; g) i prezzi da comunicare sono i prezzi medi nazionali; h) gli Stati membri approntano e applicano procedure efficienti per la compilazione dei dati rappresentativi in base alle seguenti regole: - i prezzi sono prezzi medi ponderati, dove il fattore di ponderazione è rappresentato dalle quote di mercato detenute dalle imprese fornitrici. La media aritmetica è ammessa soltanto quando non sia possibile calcolare i prezzi ponderati. In entrambi i casi gli Stati membri assicurano che i dati raccolti si riferiscano ad una quota rappresentativa del mercato nazionale, - le quote di mercato sono calcolate con riferimento alla quantità di energia elettrica fatturata dai fornitori ai consumatori finali industriali. Se possibile, queste quote di mercato sono calcolate separatamente per ciascuna categoria di consumatori. Le informazioni utilizzate per il calcolo dei prezzi medi ponderati sono gestite dagli Stati membri rispettando rigorosamente la riservatezza, - per garantire la riservatezza, i dati sui prezzi sono comunicati soltanto se, nello Stato membro interessato, esistono almeno tre consumatori finali in ciascuna delle categorie di cui al punto (j); i) devono essere comunicati tre livelli di prezzo: - i prezzi al netto di tutte le tasse e oneri, - i prezzi al netto dell’IVA e di altre imposte recuperabili, - i prezzi comprensivi di tutte le tasse, imposte e IVA; j) sono rilevati i prezzi dell’energia elettrica per ciascuna delle seguenti categorie di consumatori finali industriali: Consumatori finali industriali | Consumo annuo di energia elettrica (MWh) | Prezzi minimi | Prezzi massimi | Fascia IA | < 20 | Fascia IB | 20 | < 500 | Fascia IC | 500 | < 2 000 | Fascia ID | 2 000 | < 20 000 | Fascia IE | 20 000 | < 70 000 | Fascia IF | 70 000 | <= 150 000 | k) una volta ogni due anni vengono comunicate a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sul sistema di compilazione e, in particolare: una descrizione dell’indagine e della sua estensione (numero di imprese fornitrici presso le quali sono stati rilevati i prezzi, quota di mercato detenuta, ecc.), nonché i criteri utilizzati per calcolare i prezzi medi ponderati e il consumo aggregato di ciascuna categoria. La prima comunicazione relativa al sistema di compilazione riguarda la situazione al 1° gennaio 2008; l) una volta all’anno vengono comunicate a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sui principali fattori e caratteristiche medie che incidono sui prezzi comunicati per ciascuna categoria di consumatori. Le suddette informazioni comprendono: - i fattori di carico medi dei consumatori finali industriali di ciascuna fascia, da calcolarsi in base al volume totale delle forniture e della domanda massima media, - una tabella indicante i limiti di tensione per paese, - una descrizione dei canoni fissi, della spesa per l’affitto dei contatori e di qualsiasi altro onere rilevante a livello nazionale; m) una volta all’anno devono essere comunicati, contestualmente alla comunicazione di gennaio, anche le tariffe, il metodo di calcolo e una descrizione delle tasse sulle vendite di energia elettrica ai consumatori finali industriali. La descrizione deve illustrare tutti gli oneri non fiscali che coprono i costi della rete e gli obblighi di servizio pubblico. La descrizione delle tasse comprende tre sezioni chiaramente distinte: - tasse, imposte, oneri, tasse parafiscali, diritti e altri oneri fiscali non indicati nelle fatture inviate ai consumatori finali industriali. Tutti questi dati devono figurare nella sezione “Prezzi al netto di tasse, imposte e oneri”, - tasse, imposte, oneri indicati sulle fatture inviate ai consumatori finali industriali e considerate non rimborsabili. Tutti questi dati devono figurare nella sezione “Prezzi al netto dell’IVA e di altre tasse e imposte recuperabili”, - l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre tasse e imposte recuperabili indicate nelle fatture inviate ai consumatori finali industriali. Tutti questi dati devono figurare nella sezione “Prezzi comprensivi di tutte le tasse, imposte e IVA”. Segue una breve panoramica delle imposte, tasse, tasse parafiscali, corrispettivi, canoni e oneri vari: - imposta sul valore aggiunto, - diritti di concessione; in genere sono licenze o corrispettivi per l’occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte della rete o di altre apparecchiature per la distribuzione dell’energia elettrica, - tasse e oneri ambientali; in genere sono finalizzati all’incentivazione di fonti di energia rinnovabili o della cogenerazione oppure mirano a penalizzare le emissioni di CO2, SO2 o emissioni di altra natura legate al cambiamento climatico, - tasse per le ispezioni di impianti nucleari e altre ispezioni; spese per la disattivazione di centrali nucleari, ispezioni di controllo, ecc., - altre imposte, tasse e oneri legati al settore dell’energia, quali ad esempio, corrispettivi per obblighi di servizio pubblico, prelievi per il finanziamento delle autorità regolatrici, ecc., - altre imposte, tasse e oneri non legati al settore dell’energia: ad esempio, imposte nazionali, locali o regionali sul consumo di energia, tasse sulla distribuzione dell’energia elettrica, ecc. Le imposte sul reddito, le imposte sulla proprietà immobiliare, le accise sui prodotti petroliferi e sui combustibili non destinati alla produzione di energia elettrica, le imposte sui carburanti per autotrazione, i pedaggi stradali, i diritti per licenze o concessioni per la radio e le telecomunicazioni, la pubblicità, i canoni per la concessione di licenze, le tasse sui rifiuti, ecc. non entrano in considerazione in questa sede e sono quindi esclusi da questo elenco poiché formano incontestabilmente parte dei costi operativi e si applicano anche ad altre attività economiche e industriali. n) una volta all’anno viene comunicata a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, una suddivisione dei prezzi dell’energia elettrica nelle loro principali componenti basata sulla seguente metodologia: - il prezzo completo dell’energia per fascia di consumo può essere considerato come la somma dei prezzi “rete”, dei prezzi “energia e approvvigionamento” (ossia, dalla produzione fino alla commercializzazione, eccettuata le rete) e di tutte le tasse, imposte e altri oneri, - il prezzo “rete” è dato dal rapporto fra le entrate correlate alle tariffe di trasmissione e di distribuzione e (se possibile) il corrispondente volume di KWh per fascia di consumo. Se non sono disponibili volumi di consumo distinti per fascia, si comunicheranno valori stimati, - il prezzo “energia e approvvigionamento” è dato dal prezzo totale meno il prezzo “rete” meno tutte le tasse, imposte e altri oneri, - tasse, imposte e oneri: per questa componente dei prezzi deve essere presentata un’ulteriore suddivisione: - tasse, imposte e oneri sui prezzi “rete”, - tasse, imposte e oneri sui prezzi “energia e approvvigionamento”, - IVA e altre imposte o tasse recuperabili. NOTA: se vengono indicati separatamente servizi complementari, questi possono essere inclusi in una delle due componenti principali, seme segue: - il prezzo “rete” comprenderà in seguenti costi: tariffe per la trasmissione e la distribuzione, perdite di trasmissione e distribuzione, costi relativi alla rete, servizi post vendita, spese per manutenzione, affitto dei contatori, - il prezzo “energia e approvvigionamento” comprenderà i seguenti costi: produzione, aggregazione, bilanciamento, costo dell’energia fornita, servizi alla clientela, gestione del servizio post-vendita e altri costi di approvvigionamento, - altri costi specifici: rientrano in questa voce i costi che non sono né costi dell’energia e approvvigionamento né imposte o tasse. Laddove esistono, questi costi sono comunicati separatamente; o) negli Stati membri in cui esiste un’unica società che effettua tutte le vendite ai clienti industriali, i dati possono essere comunicati da questa società. Negli Stati membri in cui operano più società le informazioni prescritte devono essere comunicate da un organismo statistico indipendente. ______________________ é ALLEGATO III Parte A Direttiva abrogata e d elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 10) Direttiva 90/377/CEE del Consiglio (GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16) | Direttiva 93/87/CEE della Commissione (GU L 277 del 10.11.1993, pag. 32) | Atto di adesione del 1994 - Allegato I (GU C 241 del 29.8.1994) | Atto di adesione del 2003 - Allegato II, punto 12 (A) (3), lettere a) e b) (GU L 236 del 23.9.2003) | Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) | limitatamente all'allegato I, punto 3 | Direttiva 2006/108/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 414) | limitatamente al riferimento alla direttiva 90/377/CEE, articolo 1 e allegato, punto 1, lettere a) e b) | Decisione 2007/394/CE della Commissione (GU L 148 del 9.6.2007, pag. 11) | Parte B Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 10) Direttiva | Termine di attuazione | 90/377/CEE | 30 luglio 1991 | 93/87/CEE | __ | 2006/108/CE | 1° gennaio 2007 | _____________ ALLEGATO IV Tavola di concordanza Direttiva 90/377/CEE | Presente direttiva | Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 2, paragrafo 1, prima frase | Articolo 2, paragrafo 1, primo comma | Articolo 2, paragrafo 1, seconda frase | Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 3, prima frase | Articolo 2, paragrafo 3, primo comma | Articolo 2, paragrafo 3, seconda frase | __ | Articolo 2, paragrafo 3, terza frase | Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma | Articoli 3, 4 e 5 | Articoli 3, 4 e 5 | Articolo 6, primo comma | Articolo 6, primo comma, prima frase | Articolo 6 primo comma, paragrafo 2, prima frase | Articolo 6, primo comma, seconda frase | Articolo 6, secondo comma | Articolo 6, secondo comma | Articolo 7, paragrafi 1 e 2 | Articolo 7 | Articolo 7, paragrafo 3 | __ | Articolo 8 | Articolo 8 | Articolo 9, primo comma | __ | Articolo 9, secondo comma, prima frase | Articolo 9, primo comma | Articolo 9, secondo comma, seconda frase | Articolo 9, secondo comma | __ | Articoli 10 e 11 | Articolo 10 Allegati I e II | Articolo 12 Allegati I e II | __ | Allegato III | __ | Allegato IV | _____________________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Eseguita in conformità della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [3] V. allegato III, parte A, della presente proposta. [4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [5] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/394/CE (GU L 148 del 9.6.2007, pag. 11). [8] V. allegato III, parte A. [9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [10] I consumatori finali industriali possono comprendere altri consumatori non residenziali. [11] I consumatori finali industriali possono comprendere altri consumatori non residenziali.