52007PC0701

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, per quanto riguarda il regime di sostegno per il cotone {SEC(2007) 1481} {SEC(2007) 1482} /* COM/2007/0701 def. - CNS 2007/0242 */


IT

Bruxelles, 9.11.2007

COM(2007) 701 definitivo

2007/0242 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, per quanto riguarda il regime di sostegno per il cotone

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2007) 1481}

{SEC(2007) 1482}

RELAZIONE

1) Contesto della proposta

· Motivazione e obiettivi della proposta

Il 7 settembre 2006 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la riforma del cotone del 2004 concludendo che il principio di proporzionalità era stato violato in quanto:

– la CE non aveva effettuato uno studio d’impatto;

– la CE non aveva tenuto conto dei costi salariali diretti nel processo di valutazione e di decisione;

– la CE non aveva preso in considerazione l’impatto del nuovo regime sull’industria della sgranatura, che, sebbene non contemplata nel protocollo, è direttamente legata al settore della produzione del cotone.

Una particolare attenzione è stata pertanto riservata a questi elementi nelle varie fasi dell’analisi d’impatto eseguita dai servizi della Commissione.

La presente proposta istituisce un nuovo regime che mira a promuovere un settore del cotone competitivo, sostenibile e orientato al mercato nel rispetto degli impegni sanciti dal protocollo.

· Contesto generale

Nonostante la ridotta importanza per l’UE nel suo complesso, il settore del cotone, con un contributo limitato allo 0,15% della produzione agricola finale, ha una forte rilevanza regionale nei due Stati membri che ne sono i principali produttori. Il 76% circa della produzione complessiva dell’UE (approssimativamente 1,45 milioni di tonnellate di cotone greggio) è coltivata in Grecia. Nel 2005 il cotone ha rappresentato il 9,0% della produzione agricola totale della Grecia, mentre in Spagna, l’altro produttore principale dell’Unione, esso contribuiva per l’1,3%. Una piccola quantità di cotone è coltivata in Bulgaria, mentre in Portogallo questa coltura non è più praticata.

In Grecia la maggior parte dei 380 000 ha destinati alla coltivazione del cotone è situata in tre regioni: Tessaglia, Macedonia-Tracia e Sterea Ellada (Grecia centrale). In Spagna la produzione si concentra in Andalusia, essenzialmente nelle province di Siviglia e di Cordova. Nel 2007 la superficie complessiva coltivata a cotone in questo paese era di circa 65 000 ha.

Nell’UE le aziende che praticano la coltivazione del cotone sono particolarmente numerose (79 700 in Grecia e 9 500 in Spagna) e in genere di piccole dimensioni (in Grecia 4,5 ha e in Spagna 11,0 ha). In Grecia le aziende di questo settore presentano un livello più elevato di specializzazione; la Tessaglia è quasi esclusivamente dedita alla produzione di cotone.

Negli ultimi anni l’impatto ambientale del cotone ha suscitato attenzione. Oltre alla forte dipendenza dall’irrigazione e dall’uso di fertilizzanti, la produzione del cotone è generalmente associata ad un basso grado di biodiversità e all’impoverimento del suolo. Sono inoltre fonte di preoccupazione l’uso intensivo di prodotti fitosanitari (soprattutto insetticidi), e di defolianti per facilitare la raccolta.

Per quanto riguarda la lavorazione, la sgranatura del cotone greggio, mediante la quale le fibre del cotone sono separate dai semi, è realizzata da imprese private e da cooperative. La capacità dei 29 impianti di sgranatura della Spagna, per quasi la metà costituiti da cooperative, supera di gran lunga la sua produzione. In Grecia la capacità di sgranatura è più equilibrata rispetto alla produzione e una percentuale inferiore di impianti è gestita da cooperative (20 su 73).

Come produttore, l’UE ha un ruolo secondario sulla scena internazionale, con solamente il 2% della produzione mondiale totale. I principali produttori sono la Cina (24%), gli USA (20%) e l’India (14%).

L’UE è uno degli importatori netti di cotone del mondo. Le esportazioni di cotone a livello mondiale sono dominate dagli USA, che attualmente esportano circa 2,75 milioni di tonnellate, pari al 36,5% del commercio globale.

I principali consumatori di cotone sono i paesi con un’industria manifatturiera consolidata. La Cina utilizza il 32% del cotone mondiale, seguita dagli USA (14%) e dall’India (7%). Nell’UE il consumo, pari a circa 0,6 milioni di tonnellate di cotone sgranato (2,7% del livello mondiale), si concentra fondamentalmente in Italia, Portogallo e Germania.

Dal momento che l’UE è un produttore di cotone di importanza marginale, l’incidenza della produzione europea sull’andamento dei prezzi di mercato mondiali è trascurabile. Ciò è corroborato dal fatto che l’UE, per questo settore, non prevede sussidi alle esportazioni e consente l’accesso in esenzione da dazi doganali. Per quanto le politiche degli altri paesi industrializzati e dei paesi in via di sviluppo abbiano inciso significativamente sui prezzi mondiali del cotone, il calo dei prezzi è imputabile principalmente alla maggiore concorrenza delle fibre sintetiche.

In Europa il primo regime di sostegno per il cotone è stato istituito nel 1980 con l’adesione della Grecia alla CE e successivamente esteso alla Spagna e al Portogallo nel 1986. Un protocollo allegato al trattato di adesione stabilisce che la Comunità assicura il sostegno alla produzione del cotone nelle regioni in cui essa è importante per l’economia agricola. Il regime di sostegno deve garantire ai produttori interessati un reddito equo e prevedere la concessione di un aiuto alla produzione.

Il regime iniziale era basato su una “indennità compensativa” versata alle imprese di sgranatura, le quali pagavano un prezzo minimo agli agricoltori che le rifornivano di cotone non sgranato. L’aiuto e il prezzo minimo erano basati sulla differenza tra un prezzo indicativo interno e il prezzo del mercato mondiale. Questo regime ha favorito una grande espansione dell’intero settore europeo del cotone.

Negli ultimi anni la PAC è stata oggetto di una riforma sostanziale, finalizzata ad aumentare la competitività e la sicurezza e la qualità alimentare, stabilizzare i redditi agricoli, integrare le preoccupazioni ambientali nella politica agricola, ridare vitalità alle zone rurali, semplificare la normativa e rafforzare il decentramento. Il principio che ha ispirato la riforma della PAC del 2003 consiste nel passaggio da un sistema di sostegno dei prezzi e della produzione a misure di sostegno del reddito disaccoppiate dalla produzione.

Per armonizzare il cotone con gli altri settori, nell’aprile 2004 il Consiglio ha adottato un nuovo regime, basato su un aiuto al reddito disaccoppiato dalla produzione e su un pagamento specifico per superficie, entrambi versati direttamente ai produttori di cotone. Tale regime è entrato in vigore nel gennaio 2006.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, definisce norme per il pagamento specifico per il cotone. Le disposizioni di questo capitolo sono state annullate con sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2006 nella causa C-310/04. Gli effetti dell’annullamento sono stati sospesi fino all’adozione, in un termine ragionevole, di un nuovo regolamento.

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

Non applicabile.

2) Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto

· Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Nel quadro dell’elaborazione della presente proposta e della relativa valutazione d’impatto sono stati commissionati due studi indipendenti volti, rispettivamente, ad analizzare gli aspetti socioeconomici del settore del cotone e a valutare l’impatto ambientale del regime. Nell’ambito dei due studi la raccolta dei dati e la valutazione d’impatto erano basate su questionari specifici sottoposti ai portatori di interesse e su colloqui condotti da esperti.

I servizi della Commissione hanno inoltre organizzato seminari che hanno coinvolto le parti interessate. Queste consultazioni si sono aggiunte alle riunioni periodiche con i professionisti del settore organizzate in seno al Comitato consultivo del cotone e al Comitato di gestione per le fibre naturali. Sono stati inoltre organizzati incontri con esponenti sindacali e con ONG attive nel campo della politica di sviluppo e della protezione ambientale, nonché con accademici aventi conoscenze specifiche nel settore del cotone e con le autorità delle regioni in cui tale coltivazione svolge un ruolo importante.

Dall’8 maggio 2007 al 22 giugno 2007 è stata organizzata una consultazione pubblica su Internet. La Commissione ha ricevuto 320 risposte, che hanno espresso le reazioni di un pubblico più vasto.

· Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

Agroeconomia e statistica.

Metodologia applicata

Studi indipendenti e una consultazione dei portatori di interesse.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Vedi sopra.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

I risultati della consultazione saranno disponibili al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cotton/index_en.htm.

· Valutazione dell’impatto

La Commissione ha effettuato una valutazione d’impatto che figura nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 (disponibile sul sito web Europa).

3) Elementi giuridici della proposta

· Sintesi delle misure proposte

Il nuovo regime del cotone deve porsi i seguenti obiettivi:

o il proseguimento dell’attività agricola in quanto componente dello sviluppo sostenibile delle regioni produttrici di cotone;

o la compatibilità del sostegno offerto ai produttori di cotone con i principi della PAC riformata;

o la compatibilità del sostegno offerto ai produttori di cotone con gli impegni assunti dall’UE nell’ambito dell’OMC e la limitazione degli eventuali impatti negativi sui paesi in via di sviluppo;

o la stabilità e il controllo del bilancio UE;

o la competitività e l’orientamento al mercato del settore del cotone;

o la riduzione dell’impatto ambientale della produzione di cotone;

o la semplificazione del regime di sostegno per i produttori di cotone.

Per conseguire questi obiettivi, la presente proposta raccomanda che il 65% delle risorse destinate a sostenere il settore del cotone prima della riforma del 2004 continui ad essere integrato nel regime di pagamento unico. Come gli altri agricoltori che beneficiano del sostegno disaccoppiato, i produttori di cotone godranno di una certa stabilità di reddito avendo nel contempo la libertà di adattarsi all’evoluzione del mercato.

Il restante 35% continuerebbe ad essere legato alla produzione di cotone assumendo la forma di un pagamento per superficie. Questi pagamenti accoppiati mirano ad assicurare la continuità della coltivazione del cotone ad un livello sufficiente per salvaguardare l’industria della sgranatura nelle regioni in cui essa rappresenta un’attività economica rilevante.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha in particolare sollevato la questione della giustificazione del tasso di disaccoppiamento scelto. Il problema è come integrare il regime del cotone nella riforma della PAC rispettando nel contempo gli obiettivi del protocollo concernente il cotone allegato all’atto di adesione della Grecia e a quello della Spagna e del Portogallo.

Le analisi e i questionari complementari effettuati nel contesto della valutazione d’impatto hanno illustrato le diverse strutture di produzione e i fattori che influenzano il processo decisionale degli agricoltori. Gli strumenti di modellazione quantitativa non sono in grado di determinare con certezza il rapporto fra offerta e pagamenti accoppiati. Le simulazioni condotte sembrano tuttavia confermare che, nel medio termine, un tasso accoppiato di sostegno del 35% circa favorirebbe il mantenimento della coltivazione del cotone, rispettando così il protocollo senza venir meno ai principi della PAC riformata.

Nel 2004 il Consiglio ha deciso di fissare il tasso di accoppiamento al 35%, nonostante la Commissione avesse proposto il 40%. Stabilire un tasso di accoppiamento più elevato comporterebbe un onere gravoso per le amministrazioni degli Stati membri, oltre alla riduzione del pagamento unico per azienda erogato ai produttori di cotone.

Sotto il profilo amministrativo, qualsiasi modifica al rialzo del tasso di accoppiamento comporterebbe una riduzione del tasso di disaccoppiamento e, di conseguenza, la necessità di ricalcolare tutti i diritti all’aiuto assegnati nel 2006 ai produttori storici di cotone negli Stati membri interessati. Mantenendo invece il tasso di accoppiamento al 35% non si avrebbero oneri amministrativi supplementari.

La fissazione di un tasso di disaccoppiamento superiore al 65% rischierebbe di perturbare seriamente il settore del cotone. Dopo aver analizzato i diversi scenari possibili, descritti nella valutazione d’impatto, la Commissione è pertanto giunta alla conclusione che, per conseguire gli obiettivi indicati, occorra mantenere l’attuale equilibrio fra aiuto accoppiato e aiuto disaccoppiato, con l’eccezione di alcune modifiche minori da apportare al regime.

Si propone che la superficie massima resti invariata a 450 597 ha (370 000 ha in Grecia, 70 000 ha in Spagna, 360 ha in Portogallo e 10 237 ha in Bulgaria). Anche il livello del pagamento per superficie resterebbe inalterato e sarà ridotto proporzionalmente nel caso di domande di pagamento che superino la superficie massima di uno Stato membro.

Sia il pagamento disaccoppiato che il pagamento specifico per superficie continueranno ad essere assoggettati ai criteri di ecocondizionalità, rendendo possibile una coltivazione del cotone più rispettosa dell’ambiente senza ripercussioni di rilievo sui redditi.

Il pagamento specifico sarà concesso per ettaro ammissibile di cotone, a condizione che la superficie sia mantenuta almeno fino alla raccolta, senza obbligo di consegna o di vendita del cotone. Il cottone dovrà soddisfare requisiti minimi, ossia essere di qualità sana, leale e mercantile.

Si propone di sostenere le organizzazioni interprofessionali affinché esse contribuiscano a un migliore coordinamento della commercializzazione del cotone, stipulino contratti fra coltivatori e trasformatori e promuovano la qualità.

Il trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone, previsto all’articolo 143 quinquies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (22 milioni di euro all’anno a partire dall’esercizio 2007), è già stato messo a disposizione del FEASR e incluso nella ripartizione annuale per Stato membro del sostegno comunitario allo sviluppo rurale dalle decisioni 2006/410/CE e 2006/636/CE della Commissione. Nel periodo dal 2007 al 2013 un importo aggiuntivo di 154 milioni di euro sarà pertanto disponibile come sostegno comunitario supplementare per misure da attuare nelle regioni produttrici di cotone. Ciò dovrebbe permettere agli Stati membri, ad esempio, di continuare a finanziare il processo di ristrutturazione delle regioni produttrici di cotone e dell’industria della sgranatura.

A sostegno della promozione del cotone europeo si raccomanda la creazione di una “etichetta di origine”. Una richiesta in tal senso è stata infatti espressamente formulata dalle parti interessate durante il processo di consultazione.

Nel marzo 2006 la Commissione si è impegnata ad effettuare una revisione politica del funzionamento del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. Nell’ambito di tale riesame la Commissione valuterà la possibilità di inserire il cotone nel campo di applicazione del regolamento.

Al fine di promuovere l’immagine e l’utilizzazione del cotone comunitario, la Commissione analizzerà la pertinenza e l’efficacia di includere alcuni prodotti in cotone fabbricati interamente nell’UE nell’elenco dei prodotti che possono essere oggetto di azioni di informazione e promozione.

· Base giuridica

Articolo 37, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e protocollo n. 4 concernente il cotone (allegato all’Atto di adesione del 1979).

· Principio di sussidiarietà

Gli elementi più importanti della proposta sono lasciati alla responsabilità degli Stati membri:

– approvazione delle superfici da destinare alla coltivazione del cotone,

– approvazione delle varietà,

– riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali,

– ripartizione dei diritti all’aiuto,

– definizione delle norme ambientali.

· Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto corrisponde agli obiettivi generali della politica agricola comune e rispetta al tempo stesso gli obblighi imposti dal protocollo n. 4.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Consiglio che istituisce un nuovo regime per il cotone in sostituzione di quello annullato dalla Corte di giustizia con sentenza del 7 settembre 2006 nella causa C-310/04.

4) Incidenza sul bilancio

La superficie di base nazionale e l’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile rimangono invariati rispetto alla situazione attuale. Tuttavia, con la riduzione del pagamento accoppiato per gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta da 10 €/ha a 3 €/ha, l’importo concesso agli agricoltori scende da 4,4 milioni di euro a 1,4 milioni di euro. Questo risparmio consente di compensare le eventuali spese supplementari per iniziative di informazione e promozione.

2007/0242 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, per quanto riguarda il regime di sostegno per il cotone

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

visto l’atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone [1],

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [3],

considerando quanto segue:

(1) Il capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio [4], inserito all’articolo 1, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio [5], stabilisce norme per il pagamento specifico per il cotone.

(2) Con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 settembre 2006 nella causa C-310/04 [6], il capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato annullato per violazione del principio di proporzionalità, con particolare riferimento al fatto che “il Consiglio, da cui promana il regolamento n. 864/2004, non ha dimostrato dinanzi alla Corte che il nuovo regime di aiuto al cotone istituito da tale regolamento è stato adottato mediante un esercizio effettivo del suo potere discrezionale, che implicava la presa in considerazione di tutti gli elementi e le circostanze pertinenti della fattispecie, fra cui l’insieme dei costi salariali legati alla coltura del cotone e le potenzialità delle imprese di sgranatura, dei quali era necessario tener conto per la valutazione della redditività della detta coltura” e che alla Corte non era stato possibile “accertare se il legislatore comunitario abbia potuto, senza eccedere i limiti dell’ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, pervenire alla conclusione che la fissazione dell’importo dell’aiuto specifico al cotone al 35% del totale degli aiuti esistenti nel regime di aiuto anteriore è sufficiente a garantire l’obiettivo esposto al quinto ‘considerando’ del regolamento n. 864/2004, cioè assicurare la redditività e, dunque, il proseguimento di tale coltura, obiettivo che riflette quello prescritto al paragrafo 2 del protocollo n. 4”. La Corte ha inoltre ordinato che gli effetti dell’annullamento siano sospesi fino all’adozione, in un termine ragionevole, di un nuovo regolamento.

(3) È necessario adottare un nuovo regime di pagamento specifico per il cotone in conformità della sentenza della Corte nella causa C-310/04.

(4) È opportuno che il nuovo regime consegua gli obiettivi esposti al paragrafo 2 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato all’Atto di adesione della Grecia (“protocollo n. 4”), ossia sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunità in cui essa è importante per l’economia agricola, permettere un reddito equo per i produttori interessati e stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell’offerta e della commercializzazione.

(5) Occorre prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti alla situazione specifica del settore del cotone, compresi tutti gli elementi necessari per la valutazione della redditività di tale coltura. A tal fine è stato avviato un processo di valutazione e di consultazione: due studi sono stati condotti sull’impatto socioeconomico e ambientale del futuro regime di sostegno sul settore comunitario del cotone, mentre seminari specifici e una consultazione Internet hanno avuto luogo con i portatori di interesse.

(6) Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l’introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune (PAC), il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.

(7) Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della PAC, l’aiuto per il cotone deve essere in larga misura disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico.

(8) La piena integrazione nel regime di pagamento unico del regime di sostegno in vigore nel settore del cotone rischierebbe di perturbare seriamente la produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell’aiuto. Il suo importo deve essere calcolato in modo da conseguire gli obiettivi esposti al paragrafo 2 del protocollo n. 4, includendo nel contempo il regime di sostegno per il cotone nel processo generale di riforma e semplificazione della PAC. A tal fine e tenuto conto della valutazione effettuata, appare giustificato fissare l’aiuto totale disponibile per ettaro per ciascuno Stato membro al 35% della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente. Questo tasso consente al settore del cotone di orientarsi verso una redditività a lungo termine, promuove lo sviluppo sostenibile delle regioni produttrici di cotone e garantisce un reddito equo agli agricoltori.

(9) È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente 65% della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

(10) Per motivi ambientali occorre stabilire una superficie di base per ogni Stato membro onde limitare le superfici investite a cotone. Inoltre è opportuno che le superfici ammissibili siano unicamente quelle autorizzate dagli Stati membri.

(11) Per soddisfare le esigenze dell’industria della sgranatura è necessario che l’ammissibilità all’aiuto sia subordinata a una qualità minima del cotone effettivamente raccolto.

(12) Per permettere ai produttori e alle imprese di sgranatura di migliorare la qualità del cotone è opportuno incoraggiare la costituzione di organizzazioni interprofessionali che dovranno essere riconosciute dagli Stati membri. È necessario che la Comunità contribuisca indirettamente alle attività di tali organizzazioni attraverso una maggiorazione dell’aiuto agli agricoltori membri delle stesse.

(13) Per poter applicare il nuovo regime di sostegno per il cotone a decorrere dall’inizio dell’anno civile è necessario che il presente regolamento entri in vigore il 1° gennaio 2008.

(14) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è così modificato:

(1) Nel titolo IV, il capitolo 10 bis è sostituito dal seguente:

“Capitolo 10 bis

pagamento specifico per il cotone

Articolo 110 bis – Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 110 ter – Ammissibilità

1. L’aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell’aiuto, la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

L’aiuto di cui all’articolo 110 bis è erogato per cotone di qualità sana, leale e mercantile.

2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in base a modalità e condizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 110 quater – Superfici e importi di base

1. Le superfici nazionali di base sono stabilite come segue:

– Bulgaria: 10 237 ha,

– Grecia: 370 000 ha,

– Spagna: 70 000 ha,

– Portogallo: 360 ha.

2. L’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:

– Bulgaria: 263 EUR,

– Grecia: 594 EUR per 300 000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70 000 ettari,

– Spagna: 1 039 EUR,

– Portogallo: 556 EUR.

3. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a cotone ammissibile al beneficio dell’aiuto in un dato anno supera la superficie di base fissata al paragrafo 1, l’aiuto di cui al paragrafo 2 per il relativo Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

Tuttavia, per la Grecia è applicata la riduzione proporzionata in relazione all’importo dell’aiuto fissato per la parte della superficie di base nazionale composta dai 70 000 ettari al fine di rispettare l’importo globale di 202,2 milioni di euro.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 110 quinquies – Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. Ai fini del presente capitolo per “organizzazione interprofessionale riconosciuta” si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un’impresa di sgranatura, che svolge attività quali:

– contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato del cotone, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

– redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

– orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare sotto il profilo della qualità e della protezione dei consumatori;

– aggiornare i metodi e i mezzi utilizzati per migliorare la qualità del prodotto;

– elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.

2. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 110 sexies – Pagamento degli aiuti

1. Gli agricoltori percepiscono l’aiuto per ettaro di superficie ammissibile di cui all’articolo 110 quater.

2. Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all’articolo 110 quater, paragrafo 1, maggiorato di 3 euro.”

(2) All’articolo 156, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) Il titolo IV, capitolo 10 bis, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2008 per il cotone seminato a partire da tale data.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA | |

| |

1. | LINEA DI BILANCIO: (nomenclatura 2007)05 03 01 0205 03 02 40 | STANZIAMENTI:Bilancio 2007 2 111 Mio EUR 261 Mio EUR |

2. | TITOLO:Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, per quanto riguarda il regime di sostegno per il cotone |

3. | BASE GIURIDICA:Articolo 37, paragrafo 2, del trattato. |

4. | OBIETTIVI:La presente proposta, che fa seguito alla riforma del settore del cotone istituita con il regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio e alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 settembre 2006 nella causa C-310/04, che ha annullato il capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, intende introdurre nuove disposizioni in materia di pagamento specifico per il cotone. |

5. | INCIDENZE FINANZIARIE | PERIODO DI 12 MESI (mio EUR) | ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 (mio EUR) | ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 (mio EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI | – | – | 277,1 |

5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE | – | – | – |

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | 277,3 | 277,4 | 277,5 | 277,8 | 278,1 |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – | – | – |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 e oltre |

5.0.2 | PREVISIONI DI SPESA | 278,3 | 278,6 | 278,9 | 279,1 |

5.1.2 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – | – |

5.2 | METODO DI CALCOLO: Cfr. allegato. |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ/NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ/NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ/NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ/ |

OSSERVAZIONI:La presente proposta non modifica il rapporto fra aiuto accoppiato e aiuto disaccoppiato né le disposizioni relative a quest’ultimo. Quanto all’aiuto accoppiato, la proposta non comporta spese supplementari rispetto al regime attuale in quanto le superfici di base e il livello degli aiuti rimangono invariati. La riduzione del pagamento accoppiato per gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta consentirà tuttavia un risparmio di 3 milioni di euro. |

Allegato

1 – Pagamento specifico per il cotone (Grecia, Portogallo, Spagna) – voce di bilancio 05 03 02 40 |

| Grecia | Spagna | Portogallo |

Superficie di base | 300 000 ha | 70 000 ha | 360 ha |

Livello dell’aiuto | 594 €/ha | 1 039 €/ha | 556 €/ha |

nonché | | | |

Superficie di base | 70 000 ha | | |

Livello dell’aiuto | 342,85 €/ha | | |

| | | |

Totale parziale 1 | 202 199 500 € | 72 730 000 € | 200 160 € |

Aumento del livello di aiuto per i produttori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta | | | |

Superficie di base | 370 000 ha | 70 000 ha | 360 ha |

Livello dell’aiuto | 3 €/ha | 3 €/ha | 3 €/ha |

Totale parziale 2 | 1 110 000 € | 210 000 € | 1 080 € |

| | | |

Totale | 203 309 500 € | 72 940 000 € | 201 240 € |

Totale UE-15 per ciascun esercizio finanziario | 276 450 740 € |

|

|

2 – Bulgaria: Inclusione nel RPUS – voce di bilancio 05 03 01 02 | |

Superficie di base | 10 237 ha | | |

Livello dell’aiuto | 263 €/ha | | |

Totale | 2 692 331 € | | |

Esercizio finanziario | | Tasso di inserimento progressivo per la Bulgaria | |

2008 | 673 083 € | 25% | |

2009 | 807 699 € | 30% | |

2010 | 942 316 € | 35% | |

2011 | 1 076 932 € | 40% | |

2012 | 1 346 166 € | 50% | |

2013 | 1 615 399 € | 60% | |

2014 | 1 884 632 € | 70% | |

2015 | 2 153 865 € | 80% | |

2016 | 2 423 098 € | 90% | |

2017 e oltre | 2 692 331 € | 100% | |

| | | |

| | | |

Spesa totale: 1 + 2 | | |

Esercizio finanziario | Totale | | |

2008 | 277 123 823 € | | |

2009 | 277 258 439 € | | |

2010 | 277 393 056 € | | |

2011 | 277 527 672 € | | |

2012 | 277 796 906 € | | |

2013 | 278 066 139 € | | |

2014 | 278 335 372 € | | |

2015 | 278 604 605 € | | |

2016 | 278 873 838 € | | |

2017 e oltre | 279 143 071 € | | |

[1] GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174. Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 (GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1).

[2] GU C … del …, pag. …

[3] GU C … del …, pag. …

[4] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10).

[5] GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48.

[6] Racc. 2006 pag. I-7285.

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