52007PC0650

Proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo. {SEC(2007) 1424} {SEC(2007) 1425} /* COM/2007/0650 def. - CNS 2007/0236 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 6.11.2007

COM(2007) 650 definitivo

2007/0236 (CNS)

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo.

(presentata dalla Commissione) {SEC(2007) 1424}{SEC(2007) 1425}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

110

- Motivazione e obiettivi della proposta

Il terrorismo costituisce una delle più gravi minacce alla democrazia, al libero esercizio dei diritti umani e allo sviluppo sociale ed economico.

L'Unione europea, nell'ambito del trattato sull'Unione europea, si è prefissa l'obiettivo di garantire ai cittadini un alto livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. È di fondamentale importanza che gli Stati membri dell' Unione europea siano dotati di leggi penali efficaci per conseguire questo obiettivo nel contesto della lotta contro il terrorismo. È altresì essenziale che siano adottate misure per rafforzare la cooperazione internazionale in questo settore.

Le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione svolgono un ruolo importante nella propagazione della minaccia del terrorismo. In particolare, Internet costituisce uno strumento a buon mercato, rapido, di facile accesso e ha una portata praticamente mondiale. Tutti questi vantaggi, altamente apprezzati dagli onesti cittadini che beneficiano quotidianamente dei servizi del Web, sono purtroppo sfruttati anche dai terroristi. Essi usano Internet come mezzo per diffondere propaganda per la mobilitazione e il reclutamento e per divulgare istruzioni e manuali on-line ai fini dell'addestramento e della pianificazione di attentati. In entrambi i casi, i destinatari sono gli attuali e i potenziali sostenitori.

Internet costituisce pertanto uno dei principali propulsori dei processi di radicalizzazione e reclutamento e rappresenta un'importante fonte di informazioni sulle risorse e i metodi terroristici, fungendo così da "campo di addestramento virtuale". La diffusione della propaganda terroristica e la divulgazione del know-how attraverso Internet complementano e rafforzano l'indottrinamento e l'addestramento off-line e contribuiscono allo sviluppo di una più ampia e forte piattaforma di attività e sostenitori del terrorismo.

La prevenzione di una tale crescente minaccia costituisce un'emergenza politica. L'UE deve lottare contro il terrorismo moderno e il suo nuovo modus operandi con la stessa determinazione e forza di cui ha dato prova nella lotta contro il terrorismo tradizionale. Questa proposta aggiorna la decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo [GU L 164 del 22.6.2002, pagg. 3–7] e la allinea con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo integrando nel suo concetto di terrorismo la pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici.

È importante che tali reati siano integrati anche nella decisione quadro relativa alla lotta contro il terrorismo, essenzialmente per le seguenti ragioni:

- questa opzione comporta i vantaggi del più integrato quadro istituzionale dell'Unione europea (nella fattispecie, non richiede lunghe procedure di firma e ratifica come le convenzioni del Consiglio d'Europa, prevede l'applicazione di adeguati meccanismi di follow-up ed è soggetta all'interpretazione comune della Corte di Giustizia);

- la decisione quadro prevede un regime giuridico speciale, in particolare per quanto attiene alla tipologia e al grado delle sanzioni penali e alle norme vincolanti in materia di giurisdizione, che saranno applicabili anche ai reati recentemente integrati;

- essa costituisce uno strumento fondamentale della politica antiterrorismo dell'Unione europea: pertanto, l'esplicita inclusione di questi atti preparatori specifici mette in moto i meccanismi di cooperazione dell'UE che si riferiscono alla decisione quadro.

Il valore aggiunto apportato dall'inserimento nella nozione UE di terrorismo della pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, del reclutamento e dell'addestramento a fini terroristici è illustrato in modo più dettagliato nella valutazione d'impatto.

La decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo si applica anche a comportamenti suscettibili di contribuire ad atti di terrorismo in paesi terzi. Ciò riflette l'impegno della Commissione ad affrontare il problema del terrorismo a livello sia globale sia di Unione europea. La presente proposta conserva tale impostazione e sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale nell'ambito delle esistenti organizzazioni e meccanismi di cooperazione.

L'Unione europea e i suoi Stati membri sono fondati sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sulla dignità dell'essere umano e la tutela di tali diritti, sia dei singoli che delle istituzioni.

120

- Contesto generale

Unione europea

La decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo ravvicina la definizione dei reati di terrorismo in tutti gli Stati membri e garantisce che questi prevedano pene e sanzioni commisurate alla gravità delle infrazioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso simili reati o ne sono responsabili. Essa determina i casi in cui gli Stati membri sono tenuti ad assumere la giurisdizione in relazione ai reati di terrorismo affinché possano essere perseguiti efficacemente, e prevede misure specifiche in materia di protezione e assistenza delle vittime di reati di terrorismo in ragione della loro vulnerabilità.

Con la prima relazione di valutazione della Commissione sull'attuazione della decisione quadro relativa alla lotta contro il terrorismo [COM(2004)409 def. dell'08.06.2004] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione [SEC(2004) 688 dell'08.06.2004] si è proceduto alla verifica della trasposizione nazionale all'epoca. Una seconda relazione di valutazione della Commissione, adottata contemporaneamente alla presente proposta, aggiorna la valutazione in relazione agli Stati membri già valutati nell'ambito della relazione precedente e procede a una prima esaustiva valutazione della trasposizione negli Stati membri valutati per la prima volta. Entrambe le relazioni riflettono il livello di armonizzazione conseguito nell'Unione a seguito dell'adozione della decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo e forniscono utili orientamenti interpretativi e una valida panoramica della legislazione antiterrorismo negli Stati membri.

Conformemente al programma dell'Aia, il Consiglio europeo sottolinea che affinché l'attività di prevenzione e lotta antiterrorismo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, sia efficace è necessario che gli Stati membri non si limitino a provvedere alla propria sicurezza ma si adoperino altresì per garantire la sicurezza in tutto il territorio dell'Unione.

Nell'ambito della Strategia e piano d'azione dell'UE volti a combattere la radicalizzazione e il reclutamento a fini terroristici, adottata dal Consiglio GAI del dicembre 2005, l'UE invoca misure volte a combattere l'uso di Internet a fini terroristici. Si sottolinea inoltre che le attività degli Stati membri devono essere accompagnate da un'azione a livello comunitario.

Nelle sue conclusioni del 15 e 16 giugno 2006, il Consiglio europeo chiede espressamente al Consiglio e alla Commissione di mettere a punto misure volte a prevenire l'uso illecito di Internet a fini terroristici rispettando al contempo i diritti e i principi fondamentali.

Internazionale

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo (Varsavia, 16 maggio 2005) vincola gli Stati contraenti a considerare reati perseguibili la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici.

Sono altresì di rilevante importanza la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1624 del 14 settembre 2005 e la strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006. È opportuno prendere in considerazione anche il Vertice del G8 (San Pietroburgo, Federazione Russa, 16 luglio 2006) e la decisione n. 7/06 "Contrastare l'uso di Internet per fini terroristici" del Consiglio dei Ministri dell'OSCE (5 dicembre 2006).

130

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

L'articolo 4 della decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo stabilisce che debbano essere resi punibili la pubblica istigazione, il concorso e il tentativo di commettere reati di terrorismo. L'articolo 2 dello stesso strumento stabilisce che gli Stati membri devono rendere punibili la direzione o la partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica. Tuttavia, tali disposizioni non coprono esplicitamente la diffusione di propaganda e know-how terroristici, in particolare attraverso Internet.

Gli articoli 5-7 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo vincolano gli Stati contraenti a considerare reati perseguibili la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, se commessi illecitamente e intenzionalmente. Inoltre, l'articolo 9 invita gli Stati membri a definire reati accessori a quelli di cui agli articoli 5-7.

140

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è in linea con la Strategia e il piano d'azione dell'UE volti a combattere la radicalizzazione e il reclutamento a fini terroristici, aggiorna e complementa il quadro giuridico antiterrorismo dell'Unione ed è conforme con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1).

Le misure antiterrorismo devono andare di pari passo con la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Questa proposta disciplina questioni che si situano al limite tra il legittimo esercizio delle libertà (libertà di espressione, di associazione o di culto) e il comportamento criminale. Pertanto, è stata elaborata tenendo in debita considerazione i suddetti diritti umani e libertà fondamentali. In particolare, restrizioni imposte alla libertà di espressione a seguito della definizione del nuovo reato di pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo sono in linea con l'articolo 10 della Carta europea dei diritti umani.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

211

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La Commissione nel 2006 ha diffuso tre diversi questionari: un questionario agli Stati membri nel giugno 2006; un questionario ai media, alle imprese del settore e alla società civile, alle ONG operanti nel settore dei diritti umani su scala nazionale, europea e internazionale, alle associazioni di giuristi e avvocati, alle associazioni di editori, giornalisti e emittenti radiotelevisive, alle società di telecomunicazione e ad altre imprese del settore il 20 novembre 2006, ed infine un questionario a Eurogol, Crepo e Eurojust l'11 dicembre 2006. Si sono inoltre tenuti colloqui e riunioni con rappresentanti dei media e dei prestatori di servizi Internet europei. Infine, il 20 marzo 2007 si è tenuta una conferenza volta a riunire rappresentanti degli Stati membri, Europol, Eurojust e Cepol, a illustrare i risultati dei questionari e a discutere possibili soluzioni per contrastare l'uso di internet a fini terroristici.

212

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Le risposte ai tre questionari sono sintetizzate agli allegati I, II e III della valutazione d'impatto allegata alla presente proposta.

La conferenza tenutasi il 20 marzo 2007 ha confermato il sussistere di un appoggio sufficiente per la modifica della decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo al fine di integrare i nuovi reati di pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici, anche quando commessi attraverso Internet, nella misura in cui la criminalizzazione non travalichi l'equilibrio conseguito nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo.

L'attuale proposta costituisce un approccio equilibrato che ha tenuto conto delle risposte ai tre questionari e dei pareri espressi nel contesto del processo di consultazione nonché della valutazione d'impatto allegata. In particolare, la proposta comprende reati paralleli a quelli introdotti nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo. In tal modo, fornisce adeguate misure legislative per far fronte alla pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, al reclutamento e all'addestramento a fini terroristici, anche quando commessi attraverso Internet. È pienamente conforme al rispetto dei diritti umani e non altera il regime di responsabilità per i fornitori di servizi istituito nell'ambito della direttiva sul commercio elettronico.

- Ricorso al parere di esperti

229

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

230

- Valutazione dell'impatto

1. Nessun cambiamento di politica (status quo discutibile, in ragione dell'esistenza della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo).

2. Proibire ai fornitori di servizi Internet di dare accesso a materiale per la pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici.

3. Rafforzare le capacità e le competenze delle autorità di contrasto di avversare l'uso di Internet per finalità terroristiche (mediante un addestramento adeguato, il supporto di esperti e attrezzature efficaci, possibilmente con il finanziamento della Commissione).

4. Esortare gli Stati membri a firmare e/o ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo (mediante una dichiarazione politica).

5. Rivedere la decisione quadro relativa alla lotta contro il terrorismo al fine di introdurre reati paralleli a quelli previsti nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo e rendere perseguibile la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, anche mediante Internet.

In seguito a un attento esame delle ripercussioni di ciascuna opzione in termini di sicurezza, economia e diritti umani e dopo averne soppesato i rispettivi vantaggi e svantaggi, la combinazione delle opzioni 5 e 3 appare come la politica più efficace per contrastare l'uso di Internet per finalità terroristiche nel pieno rispetto dei diritti umani.

231

Nell'ambito del programma di lavoro la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto, la cui relazione è disponibile su www.europa.eu.int.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

305

- Sintesi delle misure proposte

La proposta modifica della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla lotta contro il terrorismo è volta ad armonizzare le disposizioni nazionali sulla pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, affinché questi tipi di condotta siano perseguibili, anche se commessi attraverso Internet, in tutto il territorio dell'UE e a garantire che le disposizioni vigenti in materia di pene e sanzioni, responsabilità delle persone giuridiche, giurisdizione e perseguibilità applicabili ai reati di terrorismo si applichino anche a queste forme di comportamento.

310

- Base giuridica

Articoli 29; 31, paragrafo 1, lettera e; e 34, paragrafo 2, lettera b del TUE.

320

- Principio di sussidiarietà

All’azione proposta si applica il principio di sussidiarietà. .

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi che seguono.

Il terrorismo mondiale è un fenomeno di portata mondiale. La diffusione di propaganda per la mobilitazione e il reclutamento e di istruzioni e manuali on-line ai fini dell'addestramento e della pianificazione di attentati attraverso Internet ha carattere intrinsecamente internazionale e transfrontaliero. La minaccia è internazionale e tale deve essere anche la risposta, perlomeno in parte.

Tanto la politica antiterrorismo quanto la politica contro il cybercrimine richiedono, per il conseguimento dei rispettivi obiettivi, azioni coordinate da parte degli Stati membri e cooperazione a livello internazionale. Eventuali disparità nel trattamento giuridico tra Stati membri costituiscono un ostacolo alle azioni coordinate necessarie a livello europeo e contrastano la cooperazione a livello internazionale.

Un'azione dell'Unione permetterà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per i motivi che seguono.

È chiaramente necessario adeguare al nuovo modus operandi dei terroristi le azioni complementari attualmente intraprese, a livello nazionale e dell'Unione, nella lotta contro il terrorismo. L'adozione di una più ampia definizione del terrorismo consentirà di impedire ai terroristi di approfittare delle lacune e delle divergenze tra legislazioni nazionali. Le operazioni delle attività di contrasto contro le attività criminali di natura transfrontaliera saranno considerevolmente facilitate. L'esistenza di un terreno d'intesa condiviso da tutti gli Stati membri agevolerà inoltre la cooperazione a livello internazionale e rafforzerà la posizione dell'UE in seno alle istanze internazionali.

L'intensificazione della cooperazione nelle attività di contrasto a livello dell'UE e sul piano internazionale darà luogo a una maggiore efficacia delle indagini e delle azioni giudiziarie, rafforzando in tal modo la sicurezza.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- Principio di proporzionalità

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

La presente proposta non va oltre ciò che è necessario e utile a livello dell'Unione. In quanto decisione quadro, è vincolante per gli Stati membri sotto il profilo dei risultati da ottenere, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi.

Le disposizioni della direttiva sul commercio elettronico e della direttiva sulla conservazione dei dati permangono immutate, non esiste alcun nuovo obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione o gli operatori. La proposta non impone alle imprese l'onere di istituire nuovi meccanismi di cooperazione. Essa ha soltanto l'effetto di intensificare l'utilizzazione dei meccanismi esistenti previsti dalle direttive sul commercio elettronico e sulla conservazione dei dati. Le sole spese indirette originate dalla presente proposta sono quelle derivanti dall'aumento del carico di lavoro dovuto alle indagini sui nuovi reati. Considerando il numero di azioni giudiziarie connesse ad attività terroristiche intentate ogni anno nell'UE, tali costi non sono ragguardevoli.

- Scelta dello strumento

341

Strumento proposto: decisione quadro a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b del trattato sull'Unione europea. Poiché l'obiettivo è quello di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri, gli altri strumenti non si ritengono adeguati.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

409

Nessuna.

E-14058

2007/0236 (CNS)

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, paragrafo 1, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) Il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sui quali è fondata l'Unione europea. Esso rappresenta inoltre uno dei più seri attentati ai principi di democrazia e di stato di diritto che sono comuni agli Stati membri e sui quali si fonda l'Unione europea.

(2) La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro il terrorismo rappresenta la base della politica antiterrorismo dell'Unione europea. L'elaborazione di un quadro giuridico comune a tutti gli Stati membri, e nella fattispecie di una definizione armonizzata dei reati di terrorismo, ha consentito la definizione e lo sviluppo della politica antiterrorismo dell'Unione europea nel rispetto dei diritti fondamentali e dello stato di diritto.

(3) In questi ultimi anni la minaccia del terrorismo si è rafforzata ed evoluta rapidamente. Il modus operandi dei militanti e dei simpatizzanti terroristi si è modificato, i gruppi gerarchicamente strutturati hanno ceduto il posto a cellule semiautonome con legami piuttosto laschi. Tali cellule si collegano a reti internazionali e ricorrono sempre più alle nuove tecnologie, in particolare a Internet.

(4) Internet è utilizzato per ispirare e mobilitare reti locali e singoli individui in Europa e costituisce un'importante fonte di informazioni sulle risorse e i metodi terroristici, fungendo così da "campo di addestramento virtuale". Attività quali la pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici si sono moltiplicate, a un costo e con un rischio estremamente bassi.

(5) Conformemente al programma dell'Aia, il Consiglio europeo sottolinea che affinché sia efficace l'attività di prevenzione e lotta antiterrorismo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, è necessario che gli Stati membri non si limitino a provvedere alla propria sicurezza ma si adoperino altresì per garantire la sicurezza in tutto il territorio dell'Unione.

(6) Il Piano d'azione sull'attuazione del Programma dell'Aia sottolinea che il terrorismo richiede una risposta globale e che le aspettative dei cittadini dell'Unione non possono essere ignorate né trascurate. Inoltre, afferma che occorre privilegiare i vari aspetti della prevenzione e preparare le necessarie contromisure per migliorare e, se del caso, integrare la capacità degli Stati membri di lottare contro il terrorismo, privilegiando in particolare la selezione e il finanziamento, l'analisi dei rischi, la protezione delle infrastrutture critiche e la gestione degli interventi in caso di crisi.

(7) La presente proposta prevede la qualifica di reato per le attività connesse al terrorismo al fine di contribuire all'obiettivo politico più generale della prevenzione del terrorismo, riducendo la diffusione di documenti suscettibili di istigare alla perpetrazione di attentati.

(8) La risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1624 (2005) esorta gli Stati ad adottare le opportune e necessarie misure e, conformemente agli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto internazionale, a vietare per legge l'pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo e a prevenire tale comportamento. La relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite "Uniti contro il terrorismo: raccomandazioni per una strategia antiterrorismo globale", del 27 aprile 2006, interpreta la suddetta risoluzione come una base che permette di qualificare come reato la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo e il reclutamento a tal fine, anche attraverso Internet. La strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 dichiara inoltre che gli Stati membri dell'ONU hanno deciso di membri dell'ONU hanno deciso di esplorare modalità e strumenti al fine di coordinare le azioni a livello internazionale e regionale per contrastare il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni via Internet.

(9) La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo vincola gli Stati contraenti a considerare reati perseguibili la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, se commessi illecitamente e intenzionalmente.

(10) La definizione di reati di terrorismo, tra cui i reati connessi ad attività terroristiche, dovrebbero essere oggetto di un'ulteriore armonizzazione tra tutti gli Stati membri al fine di includere la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente.

(11) Devono essere previste pene e sanzioni per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso il reato, o sono responsabili, di pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente. Tali forme di comportamento dovrebbero essere perseguibili in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che siano commessi attraverso Internet o no.

(12) Devono essere istituite ulteriori regole in materia di giurisdizione per garantire che la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici siano oggetto di efficaci azioni giudiziarie quando hanno come obiettivo o come effetto la commissione di un reato terroristico soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro.

(13) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere raggiunti appieno mediante iniziative isolate degli Stati membri e quindi, essendo necessario disporre di norme armonizzate su scala europea, possono essere conseguiti meglio a livello comunitario l'Unione può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà. Conformemente al principio di proporzionalità, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(14) L'Unione osserva i principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie ai capitoli II e VI. La presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare i diritti o le libertà fondamentali quali libertà di espressione, di riunione o di associazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il rispetto della riservatezza della corrispondenza.

(15) La pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici sono reati intenzionali. Pertanto, la presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione. L'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo, non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione quadro e, in particolare, della definizione di pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE-QUADRO:

Articolo 1

La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla lotta contro il terrorismo è modificata come segue:

1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

" Articolo 3 – Reati connessi ad attività terroristiche

1. Ai fini della presente decisione quadro, si intende per

2. "pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo", la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l'intento di istigare a commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento – che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo – dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati.

3. "reclutamento a fini terroristici" l'induzione a commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o all'articolo 2, paragrafo 2.

4. "addestramento a fini terroristici" l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo.

5. Ciascuno Stato membro adotta le opportune misure per garantire che siano considerati reati connessi ad attività terroristiche i seguenti atti intenzionali:

6. pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo

7. reclutamento a fini terroristici

8. addestramento a fini terroristici

9. furto aggravato con l'intenzione di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo1

10. estorsione commessa con l'intenzione di perpetrare uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo1

11. redazione di un falso documento amministrativo con l'intenzione di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

12. Perché un atto sia perseguibile conformemente al paragrafo 2 non è necessario che sia stato commesso un reato terroristico.

2. All'articolo 4 il paragrafo 2 è modificato come segue:

"Ciascuno Stato membro adotta le opportune misure per garantire la perseguibilità del tentativo di commettere i reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 3, fatti salvi la detenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) e i reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c).

3. All'articolo 9, è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"1bis. Ciascuno Stato membro stabilisce inoltre la propria giurisdizione in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c) qualora il reato abbia come scopo o come effetto la commissione di un reato di cui all'articolo 1 e tale reato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro conformemente a uno dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) del presente articolo.

Articolo 2

1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il [ 31 dicembre 2008].

2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro entro il [31 dicembre 2008]. Sulla scorta di una relazione redatta in base a tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio verifica, entro il [31 dicembre 2009, che gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per attuare la presente decisione quadro.

Articolo 3

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] [...]

[2] [...]