52007PC0585

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (versione codificata) /* COM/2007/0585 def. - CNS 2007/0203 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 10.10.2007

COM(2007) 585 definitivo

2007/0203 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

(versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all’instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi[3]; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 520/94 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

ê 520/94

2007/0203 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

ê

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all’instaurazione di una procedura comunitaria di gestione di contingenti quantitativi[7], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

ê 520/94 considerando (2)

(2) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato, il mercato interno comporta, dal 1o gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

ê 520/94 considerando (3) (adattato)

(3) È pertanto opportuno instaurare un sistema di gestione dei contingenti quantitativi rispondente al suddetto obiettivo e basato sul principio dell'uniformità della politica commerciale comune, conformemente agli orientamenti fissati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

ê 520/94 considerando (4)

(4) Occorre prevedere la possibilità di scegliere tra diversi metodi di ripartizione, in funzione segnatamente della situazione del mercato comunitario, della natura dei prodotti, delle particolarità dei paesi fornitori e degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare quelli che stabiliscono il principio della presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali.

ê 138/96 considerando (3) (adattato)

(5) Occorre introdurre flessibilità nella ridistribuzione dei quantitativi non riportati, non assegnati o non utilizzati. Tuttavia, per evitare qualsiasi rischio di eccessivo cumulo delle importazioni, occorre esaminare caso per caso se tale ridistribuzione dopo la fine del periodo contingentale sia opportuna e deciderne all'occorrenza le modalità, segnatamente il periodo di validità delle licenze, tenuto conto dei tipi di prodotti e degli obiettivi inerenti all'instaurazione dei contingenti in oggetto.

ê 520/94 considerando (5)

(6) La gestione dei contingenti all'importazione o all'esportazione deve poggiare su un sistema di licenze rilasciate dagli Stati membri conformemente ai criteri quantitativi stabiliti a livello comunitario.

ê 520/94 considerando (6) (adattato)

(7) La procedura di gestione da instaurare Ö dovrebbe Õ garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti e i documenti rilasciati Ö dovrebbero Õ poter essere utilizzati in tutta la Comunità.

ê 138/96 considerando (4)

(8) La ridistribuzione ottimale di quantitativi non utilizzati richiede un'informazione affidabile e completa sull'uso effettivo delle licenze d'importazione rilasciate; è pertanto necessario provvedere a che tutte le licenze d'importazione, utilizzate o meno, siano restituite alle autorità nazionali competenti entro e non oltre dieci giorni lavorativi successivi alle rispettive date di scadenza.

ê

(9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[9].

ê 520/94 considerando (8)

(10) Le disposizioni del presente regolamento e quelle relative alla sua attuazione non devono pregiudicare le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale.

ê 520/94 considerando (9)

(11) Occorre escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento i prodotti di cui all'allegato I del trattato, nonché i tessili o altri prodotti quando siano soggetti a un regime comune d'importazione specifico che preveda disposizioni particolari in materia di gestione dei contingenti,

ê 520/94

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce le disposizioni relative alla gestione dei contingenti quantitativi all'importazione o all'esportazione, in appresso denominati «contingenti», che la Comunità fissa in via autonoma o convenzionale.

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, né agli altri prodotti quando siano soggetti a un regime comune specifico di importazione o di esportazione che preveda disposizioni particolari in materia di gestione dei contingenti.

Articolo 2

1. I contingenti, quanto prima dopo l'apertura, sono ripartiti tra i richiedenti. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, di ripartirli in diverse frazioni.

2. La gestione dei contingenti può in particolare essere effettuata mediante applicazione di uno dei metodi sottoindicati o di una combinazione dei medesimi:

a) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, conformemente agli articoli da 6 a 11;

b) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «first come, first served»), conformemente all'articolo 12;

c) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti al momento della presentazione delle domande (secondo la procedura detta dell'esame simultaneo), conformemente all'articolo 13.

3. Il metodo di ripartizione da adottare è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

ê 520/94 (adattato)

4. Qualora si constati che nessuno dei metodi indicati nel paragrafo 2 è adatto alle specifiche esigenze di un contingente aperto, Ö viene stabilito un altro metodo appropriato secondo la procedura di cui Õ all'articolo 22, paragrafo 2.

ê 138/96 art. 1, punto 1

5. I quantitativi non ripartiti, non assegnati o non utilizzati sono ridistribuiti secondo l'articolo 14 entro un termine che ne consenta l'utilizzazione prima della fine del periodo contingentale.

Se si constata che non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi entro il termine suddetto, l'eventuale ridistribuzione viene decisa caso per caso nel corso del periodo contingentale successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

ê 520/94

6. Salvo disposizioni diverse adottate all'atto della fissazione del contingente, l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti oggetto di contingente è subordinata alla presentazione di una licenza d'importazione o d'esportazione rilasciata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento.

7. Gli Stati membri designano le autorità amministrative competenti per l'attuazione delle misure d'applicazione di loro pertinenza ai sensi del presente regolamento e ne informano la Commissione.

Articolo 3

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di apertura dei contingenti precisando il metodo di ripartizione scelto, le condizioni di ammissibilità delle domande di licenze, i termini per la presentazione delle domande e l'elenco delle autorità nazionali competenti alle quali esse devono essere indirizzate.

Articolo 4

1. Qualsiasi importatore o esportatore della Comunità, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità, può presentare per ciascun contingente o per le sue frazioni un'unica domanda di licenza alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali del medesimo Stato membro.

Se il contingente è limitato a una o più regioni della Comunità, tale domanda è presentata alle autorità competenti de(llo)(gli) Stat(o)(i) membr(o)(i) dell(a)(e) region(e)(i) interessat(a)(e).

2. Le domande di licenze devono essere presentate conformemente alle modalità fissate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 5

La Commissione assicura che, tenuto conto della natura del prodotto oggetto del contingente, le licenze da rilasciare riguardino un quantitativo economicamente apprezzabile.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIVERSI METODI DI GESTIONE

Sezione A

METODO BASATO SULLA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLE CORRENTI COMMERCIALI TRADIZIONALI

ARTICOLO 6

1. Quando i contingenti sono ripartiti in funzione delle correnti commerciali tradizionali, una parte del contingente è riservata agli importatori o esportatori tradizionali e il resto è assegnato agli altri importatori e esportatori.

2. Sono considerati importatori o esportatori tradizionali quelli che possono dimostrare di aver effettuato rispettivamente importazioni nella Comunità o esportazioni dalla medesima del o dei prodotti oggetto del contingente nel corso d'un periodo anteriore, detto periodo di riferimento.

3. La proporzione destinata agli importatori o esportatori tradizionali e il periodo di riferimento, nonché la proporzione destinata agli altri richiedenti, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4. La ripartizione è effettuata secondo i principi enunciati agli articoli da 7 a 11.

Articolo 7

Per partecipare all'assegnazione della parte del contingente loro destinata, nonché a titolo di giustificativo delle importazioni o esportazioni realizzate durante il periodo di riferimento, gli importatori o esportatori tradizionali allegano alla loro domanda di licenza:

- una copia certificata conforme della dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione destinata all'importatore o all'esportatore, compilata a loro nome o, all'occorrenza, a nome dell'operatore di cui hanno ripreso l'attività,

- qualsiasi prova equivalente stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il termine fissato nell'avviso di apertura del contingente, le informazioni relative al numero e al volume globale delle domande di importazione o di esportazione, ripartite tra importatori o esportatori tradizionali e altri importatori o esportatori, e a quello delle importazioni o esportazioni anteriori realizzate durante il periodo di riferimento dai richiedenti.

Articolo 9

La Commissione esamina simultaneamente le informazioni trasmesse dagli Stati membri e determina nel modo seguente i criteri quantitativi secondo i quali devono essere soddisfatte le domande degli importatori o esportatori tradizionali:

a) quando il totale di tali domande ha per oggetto un quantitativo pari o inferiore al quantitativo destinato agli importatori o esportatori tradizionali, le domande sono soddisfatte nella loro integralità;

b) quando il totale di tali domande ha per oggetto un quantitativo superiore a quello destinato agli importatori o esportatori tradizionali, le domande sono soddisfatte proporzionalmente alla parte dei singoli richiedenti nel totale delle importazioni o esportazioni di riferimento;

c) qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi superiori a quelli richiesti, l'eccedenza sarà ridistribuita secondo la procedura di cui all'articolo 14

Articolo 10

La ripartizione della parte del contingente destinata agli importatori o esportatori non tradizionali viene effettuata conformemente all'articolo 12.

Articolo 11

In assenza di domande da parte di importatori o esportatori tradizionali, tutti gli importatori o esportatori richiedenti hanno accesso alla totalità del contingente o della frazione considerata.

In tal caso, la ripartizione viene effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 12.

Sezione B

METODO BASATO SULL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ARTICOLO 12

1. Quando la ripartizione del contingente o di una frazione viene effettuata secondo il principio «first come, first served», il quantitativo che ciascun operatore può ricevere fino a esaurimento del contingente viene determinato secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Nel fissare tale quantitativo, uguale per tutti, si tiene conto della necessità di assegnare quantitativi economicamente apprezzabili in funzione della natura del prodotto in questione.

2. Le domande di licenze sono soddisfatte previa verifica da parte delle autorità competenti del saldo comunitario disponibile, assegnando a ciascun importatore o esportatore il quantitativo di cui al paragrafo 1.

ê 520/94 (adattato)

3. Il beneficiario di una licenza, non appena può provare di aver effettivamente importato o esportato la totalità dei prodotti per i quali la licenza gli è stata rilasciata, o una loro parte da definire secondo la procedura Ö di cui all’articolo Õ 22, paragrafo 2, è autorizzato a presentare una nuova domanda di licenza. Quest'ultima gli è rilasciata alle stesse condizioni della prima. Questa procedura può essere ripetuta fino ad esaurimento del contingente.

ê 520/94

4. Al fine di garantire parità di accesso al contingente a tutti i richiedenti, nell'avviso di apertura del contingente la Commissione indica i giorni e le ore d'accesso del saldo comunitario disponibile.

Sezione C

METODO DI RIPARTIZIONE DEI CONTINGENTI IN PROPORZIONE AI QUANTITATIVI RICHIESTI

ARTICOLO 13

1. Quando la ripartizione dei contingenti è effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, alle condizioni e nei termini stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, le informazioni relative alle domande di licenze da esse ricevute.

Dette informazioni comprendono l'indicazione del numero di richiedenti e il volume globale dei quantitativi richiesti.

ê 520/94 (adattato)

2. Entro il termine fissato secondo la procedura Ö di cui all’articolo Õ 22, paragrafo 2, la Commissione esamina simultaneamente le informazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri e determina il quantitativo del contingente o delle sue frazioni per il quale dette autorità devono rilasciare le licenze di importazione e di esportazione.

ê 520/94

3. Quando il volume totale delle domande di licenze corrisponde a un quantitativo pari o inferiore ai contingenti, le domande sono soddisfatte nella loro integralità.

4. Quando le domande hanno per oggetto un quantitativo superiore al volume del contingente esse sono soddisfatte proporzionalmente ai quantitativi richiesti.

Sezione D

CRITERIO DI RIPARTIZIONE DEI QUANTITATIVI DA RIDISTRIBUIRE

ARTICOLO 14

1. I quantitativi da ridistribuire sono determinati dalla Commissione in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente all'articolo 20.

2. Quando il metodo di ripartizione iniziale del contingente è quello di cui all'articolo 12, i quantitativi da ridistribuire sono immediatamente aggiunti dalla Commissione ai quantitativi eventualmente ancora disponibili o ricostituiscono il contingente qualora questo sia esaurito.

ê 520/94 (adattato)

3. Quando la ripartizione iniziale è stata effettuata mediante l'applicazione di un altro metodo, i quantitativi da ridistribuire sono assegnati secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 22, paragrafo 2.

ê 520/94

In tal caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di apertura complementare.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE DI IMPORTAZIONE O DI ESPORTAZIONE

ARTICOLO 15

1. In caso di applicazione del metodo di cui all'articolo 12, gli Stati membri rilasciano le licenze senza indugio previa verifica del saldo comunitario disponibile.

ê 520/94 (adattato)

2. Negli altri casi Ö , si applica quanto segue Õ:

a) la Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri, entro un termine da stabilire secondo la procedura Ö di cui all’articolo Õ 22, paragrafo 2, i quantitativi per i quali esse rilasciano le licenze ai diversi richiedenti e ne informa gli altri Stati membri;

ê 520/94

b) le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le licenze d'importazione o d'esportazione entro i dieci giorni lavorativi successivi alla notifica della decisione della Commissione o entro i termini stabiliti da questa;

ê 520/94 (adattato)

c) le autorità Ö competenti Õ informano la Commissione del rilascio delle licenze d'importazione o d'esportazione.

ê 520/94

Articolo 16

Il rilascio delle licenze può essere subordinato al deposito di una garanzia, secondo la procedura di cui all'articolo.22, paragrafo 2.

Articolo 17

1. Le licenze d'importazione o d'esportazione autorizzano a importare o a esportare i prodotti oggetto di contingente e sono valide in tutta la Comunità, qualunque sia il luogo d'importazione o d'esportazione indicato dall'operatore nella sua domanda.

Se il contingente è limitato a una o a più regioni della Comunità, le licenze d'importazione o d'esportazione sono valide solo ne(llo)(gli) Stat(o)(i) membr(o)(i) della(e) region(e)(i) interessat(a)(e).

2. La durata della validità delle licenze d'importazione o d'esportazione che devono essere rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di quattro mesi. Tuttavia può essere fissata una durata diversa, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

3. I titolari di licenze d'importazione o d'esportazione possono, su richiesta, ottenerne estratti dalle autorità competenti dello Stato membro che hanno rilasciato la licenza.

Gli estratti hanno gli stessi effetti giuridici delle corrispondenti licenze nei limiti del quantitativo per il quale le licenze sono state rilasciate.

4. Le domande di licenze d'importazione o d'esportazione, le licenze e i relativi estratti sono redatti su formulari conformi al modello le cui caratteristiche sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 18

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, le licenze d'importazione o d'esportazione, nonché i relativi estratti, non possono essere oggetto di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare al quale il documento è stato rilasciato nominativamente.

Articolo 19

1. Le licenze d'importazione o d'esportazione e i relativi estratti, devono, salvo casi di forza maggiore, essere restituiti alle autorità competenti dello Stato membro che li ha rilasciati entro i dieci giorni lavorativi successivi alla relativa data di scadenza.

2. Qualora il rilascio delle licenze d'importazione o d'esportazione sia stato subordinato al deposito di una garanzia, questa è incamerata, salvo casi di forza maggiore, in caso di mancato rispetto del termine indicato nel paragrafo 1.

Articolo 20

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengono a conoscenza e al più tardi entro i venti giorni successivi alla data di scadenza delle licenze, i quantitativi di contingente assegnati e non utilizzati, ai fini della loro ridistribuzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5.

Articolo 21

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione, entro la fine di ogni mese, in merito ai quantitativi di prodotti contingentati importati o esportati nel mese precedente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ê 806/2003 art. 2 e allegato II, punto 11

Articolo 22

1. La Commissione è assistita da un comitato.

ê 806/2003 art. 2 e allegato II, punto 11 (adattato)

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente Ö paragrafo Õ, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

ê 806/2003 art. 2 e allegato II, punto 11

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ê 520/94

Articolo 23

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Le stesse definiscono in particolare l'attuazione dei metodi di ripartizione, le informazioni che devono essere comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri e le misure intese a garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 24

1. Le informazioni che il Consiglio, la Commissione o gli Stati membri ricevono in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzat e soltanto allo scopo per il quale sono state richieste.

2. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, non divulgano le informazioni per le quali hanno ricevuto una domanda di trattamento riservato, debitamente giustificata, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite.

3. Il presente articolo non osta alla divulgazione, da parte delle autorità comunitarie, di informazioni di carattere generale e, in particolare, delle ragioni sulle quali sono fondate le decisioni prese in virtù del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova sui quali le autorità comunitarie si basano per quanto necessario ai fini della giustificazione degli argomenti addotti in sede di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione deve tener conto dell'interesse legittimo delle parti interessate a che i loro segreti professionali non siano rivelati.

Articolo 25

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari e collaborano per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

ê

Articolo 26

Il regolamento (CE) n. 520/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

ê 520/94 (adattato)

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno successivo Ö alla Õ pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

ê 520/94

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

é

ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio (GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1) |

Regolamento (CE) n. 138/96 del Consiglio (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6) |

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) | limitatamente al punto 11 dell’allegato II |

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 520/94 | Presente regolamento |

Articoli da 1 a 5 | Articoli da 1 a 5 |

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 |

Articolo 6, paragrafo 4 | __ |

Articolo 6, paragrafo 5 | Articolo 6, paragrafo 4 |

Articoli 7 e 8 | Articoli 7 e 8 |

Articolo 9, alinea | Articolo 9, alinea |

Articolo 9, primo, secondo e terzo trattino | Articolo 9 lettere a), b) e c) |

Articoli da 10 a 14 | Articoli da 10 a 14 |

Articolo 15, paragrafo 1 | Articolo 15, paragrafo 1 |

Articolo 15, paragrafo 2, alinea | Articolo 15, paragrafo 2, alinea |

Articolo 15, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino | Articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |

Articoli da 16 a 21 | Articoli da 16 a 21 |

Articolo 22, paragrafo 1 | Articolo 22, paragrafo 1 |

Articolo 22, paragrafo 2 | Articolo 22, paragrafo 3 |

Articolo 23, primo comma | Articolo 22, paragrafo 2, primo comma |

Articolo 23, secondo comma | Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma |

Articolo 24 | Articolo 23 |

Articolo 25 | Articolo 24 |

Articolo 26 | Articolo 25 |

Articolo 27 | __ |

__ | Articolo 26 |

.

Articolo 28 | Articolo 27 |

__ | Allegato I |

__ | Allegato II |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato I della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[8] V. allegato I.

[9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).