52007PC0510

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEe del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardo alle unità di misura {SEC(2007) 1136} {SEC(2007) 1137} /* COM/2007/0510 def. - COD 2007/0187 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 10.9.2007

COM(2007) 510 definitivo

2007/0187 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardo alle unità di misura

(presentata dalla Commissione){SEC(2007) 1136}{SEC(2007) 1137}

RELAZIONE

La Commissione, dopo aver ampiamente consultato le parti interessate e aver effettuato una valutazione d’impatto, propone di aggiornare la direttiva 80/181/CEE per inserire nel suo campo di applicazione la tutela dei consumatori e dell’ambiente, includervi come unità legale la nuova unità SI per l’attività catalitica ( katal ) e consentire l’uso di indicazioni aggiuntive a tempo indeterminato, cessando di chiedere al Regno Unito e all’Irlanda di porre fine alle poche esenzioni locali per pinta, miglio e oncia troy, laddove siano ancora in uso.

CONTESTO

Legislazione in vigore

La direttiva è in vigore dal 1980 ed è servita a generalizzare in seno all’UE l’uso di unità di misura legali conformi al Sistema Internazionale (SI) promulgato dal competente organismo internazionale, il Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

Un aggiornamento necessario

L’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva contiene una scadenza che vieta l’uso di indicazioni aggiuntive (non metriche) a partire dal 2009. Se ciò accade, l’UE imporrà etichettature esclusivamente metriche, creando problemi agli operatori economici e disturbando il commercio e la competitività internazionali perché gli USA impongono, oltre a quella metrica, un’etichettatura non metrica. L’articolo 6, lettera a) della direttiva precisa che le questioni relative alla sua applicazione e, in particolare, le indicazioni aggiuntive, saranno esaminate in un secondo tempo.

La direttiva deve inoltre essere allineata al progresso tecnico: ciò significa, in questo caso, includervi nuove unità metriche sulle quali esista un accordo a livello internazionale. Per le nuove unità metriche scaturite dal progresso tecnico, gli Stati membri saranno altrimenti costretti a promulgare leggi nazionali che potrebbero imporre nuove etichettature, soprattutto se tali leggi hanno calendari d’attuazione differenti.

Il Regno Unito e, in alcuni casi, l’Irlanda sono tenute a fissare una data per porre fine alle ultime esenzioni consentite dall’articolo 1, lettera b), laddove ancora applicate (pinta, per latte in bottiglie a rendere, birra e sidro alla spina, miglio per segnaletica stradale e misure di velocità e distanza, oncia troy nelle transazioni di metalli preziosi). Si tratta tuttavia di misure d’uso solo locale, che non ostacolano il commercio transfrontaliero.

Invece, l’esenzione dell’acro per i registri catastali, permessa dall’articolo 1, lettera b), non è più necessaria, a causa di nuove procedure amministrative adottate nei due Stati membri.

Valutazione d’impatto di possibili strategie

Nell’ambito della sua strategia volta a migliorare la legiferazione[1], la Commissione ha condotto una valutazione d’impatto di varie strategie possibili[2] che ha preso in considerazione 3 alternative: non prendere alcuna iniziativa, abrogare la direttiva e aggiornare la direttiva.

Secondo la valutazione d’impatto, l’opzione preferita è quella di “Aggiornare la direttiva”, perché mantiene l’attuale situazione senza causare ulteriori costi amministrativi che, in questo campo, sarebbero soprattutto costi di etichettatura. In base a questa opzione, la direttiva viene attuata in modo che il più ampio ricorso a indicazioni aggiuntive conviva con un uso continuo e flessibile delle applicazioni non metriche, soprattutto in settori che necessitano di misurazioni per le quali non esistono unità metriche, come nel caso delle unità di misura binarie nel calcolo elettronico (bit, byte). Tale opzione permette la continuazione della prassi attuale che, nel complesso, non ha causato problemi di rilievo. Consentire al Regno Unito e all’Irlanda esenzioni a tempo indeterminato (pinta, miglio, oncia troy) sottolinea che la natura e l’impatto delle esenzioni hanno carattere locale ed è conforme al principio di sussidiarietà.

I principali costi dell’opzione “Non prendere alcuna iniziativa” sono di tipo amministrativo, elevati e probabilmente eccessivi per le PMI a causa dei minori effetti di scala. Perché la valutazione d’impatto risultasse proporzionata non sono state calcolate stime complete con il modello dei costi standard, ma ci si è basati su stime abbastanza simili provenienti da varie fonti industriali.

I costi della terza opzione “Abrogare la direttiva” sono assai incerti ma potrebbero essere molto alti se gli Stati membri attuassero le norme internazionali in modi diversi, causando così incertezze e, forse, ostacoli al commercio. Possono inoltre intervenire perdite costose, accidentali, dovute a malintesi, come nel caso del Marslander , veicolo spaziale USA schiantatosi su Marte per un difetto di funzionamento per aver confuso, durante la produzione, indicazioni in pollici/libbre e indicazioni metriche.

Autorizzare indicazioni aggiuntive per altri 10 anni (una quarta scadenza dopo il 1989, il 1999 e il 2009) implica in futuro profondi mutamenti in almeno 3 settori d’intervento politico (diagnostica in vitro, etichettatura alimentare e diritti di proprietà intellettuale) e non sarebbe considerato un segnale positivo di cambiamento negli USA che, pur permettendo etichettature solo metriche, si vedrebbero contraccambiati da una barriera commerciale UE per etichette con indicazioni aggiuntive.

FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

Semplificazione e migliore regolamentazione

Per le ragioni suesposte, si propone di mantenere l’attuale situazione perché non causa costi amministrativi aggiuntivi, che in questo settore sarebbero soprattutto costi di etichettatura. Ciò si può considerare una semplificazione.

In questa proposta, la direttiva viene attuata in modo che il più ampio ricorso a indicazioni aggiuntive conviva con un uso continuo e flessibile delle applicazioni non metriche, soprattutto in settori che devono effettuare misurazioni per le quali non esistono unità metriche, come nel caso delle unità di misura binarie nel calcolo elettronico (bit, byte). Ciò permette la continuazione della prassi attuale che, nel complesso, non ha causato problemi di rilievo.

Consentire al Regno Unito e all’Irlanda esenzioni a tempo indeterminato (per pinta, miglio, oncia troy) non introduce barriere commerciali e, in questo caso, evitare cambiamenti si può considerare compatibile con il principio di sussidiarietà.

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 95 del trattato CE.

COERENZA CON I PRINCIPI COMUNITARI

Proporzionalità

La direttiva si prefigge di garantire, per esprimere delle quantità, un uso armonizzato delle unità di misura in base all’accordo internazionale sul sistema di unità del SI. Essa adegua le esenzioni in modo da rendere superflui successivi controlli e da fornire agli operatori sul mercato un contesto normativo stabile e permanente.

L’aggiornamento introdotto si deve a fattori esterni, come il fatto che gli USA non abbiano ancora del tutto adattato il loro ordinamento a un’etichettatura esclusivamente metrica mentre l’industria, per tradizione o mancanza di alternative metriche, preferisce unità non metriche.

Permettere indicazioni aggiuntive a tempo indeterminato non significa che la Comunità accetti gli ostacoli non tariffari attualmente frapposti da paesi terzi nei confronti di beni etichettati esclusivamente con unità del SI. Si tratta di difficoltà che preoccupano molto la Comunità e che dovranno essere affrontate bilateralmente nei contatti che la Commissione tiene con tali paesi terzi. La situazione in questi paesi è migliorata nell’ultimo decennio ma non si può però ancora dire che essi, riguardo alle unità del SI, applichino coerentemente le attuali norme internazionali.

Sussidiarietà

L’UE non è tra i firmatari della Convenzione del metro sulle unità metriche ma lo sono tutti gli Stati membri, che sono tenuti a recepirla nella loro legislazione nazionale. La convenzione non è vincolante e gli Stati membri possono anche decidere di recepirla nei modi più diversi, com’è accaduto fino al 1980 e si può ripeterei nel caso di nuove unità. Per garantire un approccio comune è necessaria l’iniziativa dell’UE.

La direttiva attualmente in vigore garantisce un approccio comune sulla base dell’articolo 95 del trattato e assicura l’armonizzazione delle unità di misura sul mercato interno. Non esistono perciò, nel mercato interno, ostacoli al commercio dovuti a unità di misura, conformi alle norme internazionali.

Quanto poi a fissare una data di scadenza delle attuali esenzioni (pinta per latte in bottiglie a rendere, birra e sidro alla spina, miglio per segnaletica stradale, misure di velocità e distanza, oncia troy per transazioni in metalli preziosi), occorre dire che, prive come sono di impatto sul mercato unico, esse sono conformi al principio di sussidiarietà.

COERENZA CON ALTRE POLITICHE COMUNITARIE

Competitività

La proposta mantiene la situazione attuale senza causare nuove spese amministrative, come costi di etichettatura supplementari, e presenta vantaggi economici relativamente elevati per l’UE e il resto del mondo. Ciò si deve al risparmio su spese amministrative altrimenti necessarie se non fosse stato preso alcun provvedimento da parte dell’UE.

Sviluppo sostenibile

Misure precise e corrette sono elementi importanti dello sviluppo sostenibile di cui la direttiva è uno strumento necessario. Ciò deve riflettersi anche nel campo d’applicazione (v. punto successivo).

Altre politiche comunitarie

Il campo d’applicazione dell’attuale direttiva è ampio e non deve limitarsi a specifici campi di intervento comunitario. Nel settore della protezione dei consumatori e della tutela dell’ambiente, ad esempio, le unità di misura in vigore sono regolarmente applicate. L’articolo 2, lettera a), che precisa il campo d’applicazione della direttiva, non deve contenere riferimenti a obiettivi comunitari già fondati sulla base giuridica dell’articolo 95 del trattato. Questa modifica avviene per ragioni amministrative e non prevede costi pur mantenendo la favorevole situazione esistente.

RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI LAVORO

Il Programma di lavoro della Commissione non contiene riferimenti alla presente proposta, motivata da ragioni esterne, difficile da prevedere.

RILEVANZA AI FINI DEL SEE

La presente proposta è coperta dall’accordo sullo Spazio economico europeo.

CONSULTAZIONE ESTERNA

Le parti interessate sono state consultate per un periodo di 10 settimane, fino all’1.3.2007. Tutte le reazioni, purché non confidenziali e di singole ditte che dessero adito a rischi di violazione della riservatezza, sono state pubblicate sul sito web EUROPA verso la metà di aprile.

Non è stata usata alcuna competenza esterna, a parte i contributi alla consultazione pubblica, venuti tra l’altro da esperti in materia (insegnanti, docenti) e soprattutto dall’industria.

Le norme minime della Commissione sono state rispettate; nessuna reazione è stata esclusa.

Tutti i contributi di coloro che hanno partecipato alla consultazione pubblica sono stati presentati e discussi nella relazione che l’ha conclusa. Le reazioni dell’industria europea, geograficamente meno squilibrate di quelle dei singoli, sono state unanimi. La conclusione principale della relazione accoglie la raccomandazione unanime dell’industria di eliminare la scadenza.

2007/0187 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardo alle unità di misura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

1. La direttiva 80/181/CEE[5] impone al Regno Unito e all’Irlanda di fissare una data per porre fine alle esenzioni ancora applicate nel caso della pinta, per il latte in bottiglie a rendere, la birra e il sidro alla spina, del miglio, per la segnaletica stradale e le misure di velocità e distanza, dell’oncia troy per le transazioni di metalli preziosi. Ma l’esperienza dimostra che le esenzioni, per il loro carattere locale e il numero limitato dei prodotti interessati, se mantenute non causeranno ostacoli non tariffari al commercio e che non è perciò necessario porvi fine.

2. È opportuno chiarire che il campo d’applicazione della direttiva 80/181/CEE è coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 95 del trattato e non si limita a un qualche campo d’azione specifico comunitario.

3. La direttiva 80/181/CEE permette l’uso di indicazioni aggiuntive, oltre alle unità legali fissate dal capitolo I dell’allegato alla stessa direttiva, fino al 31 dicembre 2009. Ma, per evitare di creare gli ostacoli a imprese comunitarie che esportano verso paesi terzi in cui i prodotti vanno etichettati in unità diverse da quelle di cui al capitolo I, è opportuno continuare a permettere l’uso di indicazioni aggiuntive su base permanente.

4. Indicazioni aggiuntive permettono inoltre di introdurre in modo graduale e regolare nuove unità metriche eventualmente sviluppate a livello internazionale.

5. Nel 1999, la Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure, approvava, nel quadro del Sistema internazionale di unità di misura (SI), il “katal” (simbolo “kat”), come unità di misura del SI per l’attività catalitica. Questa nuova unità armonizzata del SI permette l’indicazione coerente e uniforme di unità di misura in campo medico e biochimico, eliminando ogni possibile malinteso dovuto all’uso di unità non armonizzate.

6. Poiché il Regno Unito e l’Irlanda non usano più l’acro nelle registrazioni catastali, la sua esenzione non è più necessaria.

7. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 80/181/CE.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/181/CEE viene così modificata:

8. All’articolo 1, la lettera b) è sostituita da quanto segue:

“(b) quelle che figurano nel capitolo II dell’allegato solo negli Stati membri in cui esse erano autorizzate alla data del 21 aprile 1973.”

9. All’articolo 2, la lettera a) è sostituita da quanto segue:

“(a) Gli obblighi derivanti dall’articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di quantità espresse in unità di misura.”

10. All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue :

“2. È permesso l’uso di indicazioni aggiuntive.”

11. L’allegato viene così modificato:

12. Al capitolo I, punto 1.2.3, viene aggiunta la seguente riga:

Attività catalitica | katal | kat | mol · s−1 |

13. Al capitolo II, viene cancellata la seguente riga:

Catasto | acre | 1 ac = 4 047 m2 | ac |

14. Al capitolo II, la frase finale è sostituita da quanto segue: “Le unità di cui al presente capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.”

Articolo 2 Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [31 dicembre 2009], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall’[1 gennaio 2010].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il [20°] giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…] […]

[1] Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” , siglato nel dicembre 2003 e Governance europea: legiferare meglio , COM(2002) 275 def., del 5.6.2002.

[2] Impatto delle alternative politiche , testo del 28.5. 2003 pubblicato nel giugno 2003

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 17).