Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi /* COM/2007/0483 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 28.8.2007 COM(2007) 483 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2003/17/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (presentata dalla Commissione) RELAZIONE A norma delle direttive 66/401/CE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi (piante foraggere, cereali, barbabietole, piante oleaginose e da fibra), il Consiglio stabilisce se le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi sono conformi alle condizioni stabilite dalla legislazione comunitaria e se le sementi prodotte in tali paesi sono equivalenti alle sementi prodotte nella Comunità. In conformità della decisione 2003/17/CE del Consiglio tale equivalenza è stata accertata in tredici paesi. La decisione 2003/17/CE scade il 31 dicembre 2007. In base alle informazioni raccolte dai servizi della Commissione nell'ambito del comitato permanente per le sementi e a quelle ottenute in seguito a prove e analisi comparative comunitarie, tali paesi continuano a offrire le stesse garanzie. La presente proposta rinnova l'equivalenza fino al 31 dicembre 2012 per tutti i paesi terzi indicati nella decisione 2003/17/CE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2003/17/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere[1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali[2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole[3], in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra[4], in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi[5] stabilisce, per un periodo determinato, che le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate conformemente alla legislazione comunitaria e che le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte conformemente alla legislazione comunitaria. (2) Sembra che tali ispezioni in campo continuino a offrire le stesse garanzie di quelle effettuate dagli Stati membri. È quindi opportuno continuare a considerarle equivalenti. (3) Poiché la decisione 2003/17/CE scade il 31 dicembre 2007, il periodo in cui l'equivalenza è riconosciuta a norma di tale decisione va prorogato, ma è auspicabile che la proroga non superi cinque anni. (4) La decisione 2003/17/CE va pertanto modificata in tal senso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 6 della decisione 2003/17/CE la data del "31 dicembre 2007" è sostituita da quella del "31 dicembre 2012". Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente [1] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18). [2] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/55/CE della Commissione (GU L 159 del 13.6.2006, pag. 13). [3] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE. [4] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE. [5] GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).