52007PC0451

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Versione codificata) /* COM/2007/0451 def. - COD 2007/0162 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 27.7.2007

COM(2007) 451 definitivo

2007/0162 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 76/760/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV della direttiva codificata.

76/760/CEE (adattato)

2007/0162 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[7] è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

97/31/CE Considerando 1 (adattato)

(2) La direttiva 76/760/CEE, che è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva [70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[9]], stabilisce le prescrizioni tecniche relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore. Tali prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l’applicazione per ogni tipo di veicolo della procedura comunitaria di omologazione, stabilita dalla direttiva [70/156/CEE]. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva [70/156/CEE] relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva .

76/760/CEE Considerando 4

(3) Nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore. L'apposizione di un marchio di omologazione CE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri.

76/760/CEE Considerando 5 (adattato)

(4) Occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) nei suoi relativi regolamenti, allegati all'accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (Accordo del 1958 riveduto)[10] .

76/760/CEE Considerando 6 (adattato)

(5) È necessario che la procedura di omologazione CE comporti un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni.

(6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato III, parte B,

76/760/CEE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

97/31/CE Art.1, punto 4 (adattato)

Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.

76/760/CEE

Articolo 2

97/31/CE Art. 1, punto 1 (adattato)

1. Ogni Stato membro procede su richiesta all'omologazione CE di qualunque tipo di dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati I e II .

76/760/CEE

2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

Articolo 3

97/31/CE Art. 1, punto 2

1. Gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello previsto nell'allegato I, appendice 3, per ogni tipo di dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore da essi omologato a norma dell'articolo 2.

76/760/CEE

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra i dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore di un tipo omologato a norma dell'articolo 2 e altri dispositivi.

76/760/CEE (adattato)

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se questi recano il marchio di omologazione CE.

2. Uno Stato membro può vietare la commercializzazione di dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore recanti il marchio di omologazione CE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

97/31/CE Art. 1, punto 3

Articolo 5

Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano , secondo la procedura di cui all'articolo [4, paragrafo 6 della direttiva [70/156/CEE], le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva.

76/760/CEE

Articolo 6

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE constata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore muniti dello stesso marchio di omologazione CE, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato.

Le autorità competenti di detto Stato membro informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

Articolo 7

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa.

Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un veicolo per motivi concernenti i dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, se questi recano il marchio di omologazione CE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva [76/756/CEE[11]].

Articolo 9

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, se questi recano il marchio di omologazione CE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva [76/756/CEE].

76/760/CEE (adattato)

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II della presente direttiva sono adottate a norma della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva [70/156/CEE].

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva .

Articolo 12

La direttiva 76/760/CE, modificata dagli atti di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IV.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Essa si applica a decorrere dal […].

76/760/CEE Art. 12

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…] […]

97/31/CE Art. 1, punto 5 (adattato)

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: | Disposizioni amministrative relative all'omologazione CE |

Appendice 1: | Scheda informativa |

Appendice 2: | Modello: Scheda di omologazione CE |

Appendice 3: | Esempi del marchio di omologazione CE di componente |

ALLEGATO II: | Campo di applicazione e prescrizioni tecniche |

Ö ALLEGATO III: Õ | Ö Parte A: Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive Parte B: Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale Õ |

Ö ALLEGATO IV: Õ | Ö Tavola di concordanza Õ |

97/31/CE Art. 1, punto 5

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1. Ai sensi dell'articolo [3, paragrafo 4] della direttiva [70/156/CEE], la domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore deve essere presentata dal fabbricante.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

1.3.1. due campioni, muniti dell'indicatore o degli indicatori raccomandati.

2. ISCRIZIONI

2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:

2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente;

2.1.2. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose sostituibili: il tipo o i tipi di lampada prescritto;

2.1.3. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose non sostituibili: tensione e potenza nominali.

2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.

2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo [4, paragrafo 3] e, se applicabile, [dell’articolo 4, paragrafo 4], della direttiva [70/156/CEE].

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

3.3. A ciascun tipo omologato di indicatore luminoso di direzione viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato [VII] della direttiva [70/156/CEE]. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo d’illuminazione.

3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene chiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un tipo di dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE, a condizione che il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare a essi applicabile.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, tutti i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

4.2. Tale marchio è costituito:

4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l'Italia

4 per i Paesi Bassi

5 per la Svezia

6 per il Belgio

Atto di adesione del 2003, Art. 20 e Allegato II, pag. 53

7 per l’Ungheria

8 per la Repubblica Ceca

97/31/CE Art. 1, punto 5

9 per la Spagna

11 per il Regno Unito

12 per l'Austria

13 per il Lussemburgo

17 per la Finlandia

18 per la Danimarca

2006/96/CE Art. 1 e Allegato, punto A.17

19 per la Romania

Atto di adesione del 2003, Art. 20 e Allegato II, pag. 53

20 per la Polonia

97/31/CE Art. 1, punto 5

21 per il Portogallo

23 per la Grecia

24 per l'Irlanda

Atto di adesione del 2003, Art. 20 e Allegato II, pag. 53

26 per la Slovenia

27 per la Slovacchia

29 per l’Estonia

32 per la Lettonia

2006/96/CE Art. 1 e Allegato, punto A.17

34 per la Bulgaria

Atto di adesione del 2003, Art. 20 e Allegato II, pag. 53

36 per la Lituania

49 per Cipro

50 per Malta

97/31/CE Art. 1, punto 5 (adattato)

4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal «numero dell'omologazione di base» definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato [VII] della direttiva [70/156/CEE], preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della presente direttiva alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva il numero progressivo è 00;

97/31/CE Art. 1, punto 5

4.2.3. dal seguente simbolo aggiuntivo: la lettera «L».

4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.

4.4. Esempi del marchio di omologazione CE sono forniti nell'appendice 3, figura 1.

4.5. Qualora venga attribuito un numero di omologazione CE unico, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CE costituito da:

4.5.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1);

4.5.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2);

4.5.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.

4.6. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

4.6.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.6.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.7. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera «D» e la freccia prescritta devono essere apposti:

4.7.1. sulla superficie illuminante appropriata,

4.7.2. o, raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

4.9. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo [5] della direttiva [70/156/CEE].

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. Come regola generale, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo [10] della direttiva [70/156/CEE].

6.2. Per un qualsiasi dispositivo prelevato da una fabbricazione di serie, la luminanza B non può essere inferiore a 2 cd/m2 e, nella formula del gradiente, il fattore 2 può essere sostituito da 3 (cfr. punto 9 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato II).

97/31/CE Art. 1, punto 5 (adattato)

Appendice 1

Scheda informativa n. …

relativa all'omologazione CE in quanto componente di un dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore

(Direttiva [76/760/CEE])

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Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

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97/31/CE Art. 1, punto 5 (adattato)

Appendice 3

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

Figura 1

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Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, omologato in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (sequenza n. 00) con il numero di omologazione di base 1471.

Figura 2

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A

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MODELLO B

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MODELLO C

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Nota: I tre esempi di marchi di omologazione, modelli A, B e C, rappresentano tre possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. I presenti marchi di omologazione indicano che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1712 e comprende:

- un catadiottro della classe I A, omologato in conformità della direttiva [76/757/CEE del Consiglio[12]], numero progressivo 02;

- un indicatore di direzione posteriore della categoria 2a, omologato in conformità della direttiva [76/759/CEE del Consiglio [13]], numero progressivo 01;

- una luce di posizione posteriore rossa (R) omologata in conformità dell'allegato [II] della direttiva [76/758/CEE del Consiglio [14]], numero progressivo 02;

- una luce posteriore per nebbia (F) omologata in conformità della direttiva [77/538/CEE del Consiglio [15]], numero progressivo 00;

- un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformità della direttiva [77/539/CEE del Consiglio [16]], numero progressivo 00;

- una luce di arresto a due livelli di intensità (S2), omologata in conformità dell'allegato [II] della direttiva [76/758/CEE] , numero progressivo 02;

- un dispositivo d'illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (L) omologato in conformità della presente direttiva, numero progressivo 00.

____________

97/31/CE Art. 1, punto 5

ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

2. Prescrizioni tecniche

97/31/CE Art. 1, punto 5 (adattato)

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 1 e 5-9 e agli allegati 3-5 del regolamento n. 4 dell'UN/ECE[17], che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

97/31/CE Art. 1, punto 5

- il regolamento nella sua versione originale (00)[18];

- il supplemento 1 del regolamento n. 4[19];

- il supplemento 2 del regolamento n. 4[20];

- i supplementi 3 e 4 del regolamento n. 4[21];

- il supplemento 5 del regolamento n. 4[22];

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. dove si fa riferimento al «regolamento n. 48», si deve intendere «direttiva [76/756/CEE]»;

2.1.2. dove si fa riferimento al «regolamento n. 37», si deve intendere «allegato [VII] della direttiva [76/761/CEE[23]]».

___________

ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata e d elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 12)

Direttiva 76/760/CEE del Consiglio, (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 85) |

Punto X.9. dell'Allegato I dell'atto di adesione del 1979 (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 109) |

Punto IX.13 (d) dell'Allegato I dell'atto di adesione del 1985 (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 213) |

Direttiva 87/354/CEE del Consiglio (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) | limitatamente al punto 7, lettera d) dell’allegato per quanto riguarda la direttiva 76/760/CEE |

Punto XI.C.I.10 dell'Allegato I dell'atto di adesione del 1994 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 205) |

Direttiva 97/31/CE della Commissione (GU L 171 del 30.6.1997, pag. 49) |

Punto I.A.18 dell'Allegato II dell'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 58) |

Direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) | limitatamente al riferimento alla direttiva 76/760/CEE all'articolo 1 e all'allegato, punto A.17 |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale(di cui all'articolo 12)

Direttiva | Termine di attuazione | Termine di applicazione |

76/760/CEE | 30 giugno 1977 | 1° ottobre 1977 |

87/354/CEE | 31 dicembre 1987 | __ |

97/31/CE | 1° gennaio 1998(*) [24] | 1° gennaio 1998[25] |

2006/96/CE | 1° gennaio 2007 |

(*) In conformità dell'articolo 2 della direttiva 97/31/CE:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3, è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato dei dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore,

per motivi concernenti i dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/760/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e se, nel caso dei veicoli, l'installazione di detti dispositivi è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi concernenti i dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore e di un tipo di dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/760/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1999 le prescrizioni della direttiva 76/760/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai precedenti paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore conformi alle precedenti versioni della direttiva 76/760/CEE, purché tali dispositivi:

- siano destinati al montaggio su veicoli in circolazione,

- siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli."

_____________

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 76/760/CEE | Presente direttiva |

Articolo 1 | Articolo 2 |

Articolo 2, primo paragrafo | Articolo 3, primo paragrafo |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 2 |

Articoli 3 e 4 | Articoli 4 e 5 |

Articolo 5, paragrafo 1, prima frase | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |

Articolo 5, paragrafo 1, seconda e terza frase | Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 6, paragrafo 2 |

Articolo 6, prima frase | Articolo 7, paragrafo 1 |

Articolo 6, seconda frase | Articolo 7, paragrafo 2 |

Articoli 7 e 8 | Articoli 8 e 9 |

Articolo 9 | Articolo 1 |

Articolo 10 | Articolo 10 |

Articolo 11, paragrafo 1 | ___ |

Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 11 |

___ | Articoli 12 - 13 |

Articolo 12 | Articolo 14 |

Allegati I e II | Allegati I e II |

___ | Allegato III |

___ | Allegato IV |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione del Parlamento europeo e del Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato III, parte A, della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

[8] V. allegato III, parte A.

[9] [GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE.]

[10] Pubblicato nell’allegato I della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

[11] [GU L […] del […], pag. […].]

[12] [GU L […] del […], pag. […].]

[13] [GU L […] del […], pag. […].]

[14] [GU L […] del […], pag. […].]

[15] [GU L […] del […], pag. […].]

[16] [GU L […] del […], pag. […].]

[17] GU L 203 del 30.7.1999, pag. 74.

[18] E/ECE/324, Add. 3

E/ECE/TRANS/505.

[19] E/ECE/324, Add. 3/Emend. 1 e …/Emend. 1/Corr. 1

E/ECE/TRANS/505.

[20] E/ECE/324, Add. 3/Emend. 1 e …/Emend. 1/Corr. 1

E/ECE/TRANS/505.

[21] E/ECE/324, Add. 3/Emend. 3

E/ECE/TRANS/505.

[22] TRANS/WP.29/447.

[23] [GU L […] del […], pag.[…].]

[24] Vedi gli articoli 3 e 4, paragrafo 1 della direttiva 97/31/CE. Il termine di attuazione è di 6 mesi dal giorno della pubblicazione del Regolamento n. 4 dell’UN/ECE (GU L 203 del 30.7.1997, pag. 74).

[25] Vedi gli articoli 3 e 4, paragrafo 1 della direttiva 97/31/CE. Il termine di applicazione è di 6 mesi dal giorno della pubblicazione del Regolamento n. 4 dell’UN/ECE (GU L 203 del 30.7.1997, pag. 74).

[76/761/CEE] (non applicabile ai catadiottri) …………….....

[76/761/CEE].

[70/156/CEE].

(non applicabile ai catadiottri) (**)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)(**)

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo 5WXghi‡ˆ‰Š\ { '

(

`

m

š

#$GT/<di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) [76/757/CEE]; [76/758/CEE]; [76/760/CEE]; [76/761/CEE]; [76/762/CEE]; [77/538/CEE]; [77/539/CEE] e [77/540/CEE]*, modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) …/…/CE