Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda la legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali /* COM/2007/0445 def. - CNS 2007/0161 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 25.7.2007 COM(2007) 445 definitivo 2007/0161 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda la legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L’articolo 12 del regolamento comunitario concernente la privativa per ritrovati vegetali subordina ad alcune condizioni la facoltà di presentare una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Secondo questa disposizione, detta facoltà spetta ai soli “costitutori” che abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri o di uno Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UIPNV). Per le persone che non si trovano in questa condizione, spetta alla Commissione decidere se possono presentare una domanda. L’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) del regolamento precisa che tale decisione può essere subordinata a requisiti di reciprocità e di equivalenza, in particolare alla condizione che lo Stato in questione ( assicuri protezione per le varietà dello stesso taxon botanico, ( assicuri tale protezione ai cittadini di tutti gli Stati membri, ( assicuri una protezione corrispondente a quella fornita dal regolamento (CE) n. 2100/94. Scopo della modifica proposta Per agevolare gli scambi e allineare le disposizioni del regolamento ad altre norme della legislazione comunitaria, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2100/94 in modo da semplificare i requisiti per la presentazione di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e da introdurre un sistema unico applicabile in tutti i casi. Possibili conseguenze della modifica La soppressione delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) contribuirà a semplificare la legislazione comunitaria. Dalla sua creazione nel 1994, l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali ha ricevuto 27 317 domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (situazione al 28 febbraio 2007). Le domande provenienti da paesi terzi sono state 4 693 (17,1%). Durante l’intero periodo soltanto 89 domande sono giunte da richiedenti di paesi terzi non membri dell’UIPNV e hanno richiesto una decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Pertanto, tenuto conto dei dodici anni di esperienza nell’applicazione del regolamento e del numero e della situazione dei paesi che non sono membri dell’UIPNV, la modifica proposta non avrà conseguenze percepibili per le piccole e medie imprese degli Stati membri. La modifica proposta non comporta alcuna nuova incidenza finanziaria per il bilancio della Comunità. 2007/0161 (CNS) Proposta di REG OLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda la legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2100/94, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali[3] istituisce un sistema che prevede la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, valida sull’intero territorio della Comunità. (2) Al fine di facilitare gli scambi commerciali, è opportuno rendere più accessibile detta privativa. Occorre dunque semplificare i requisiti che legittimano la presentazione della relativa domanda e introdurre un sistema unico applicabile per tutte le domande. (3) Il regolamento (CE) n. 2100/94 deve pertanto essere modificato di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2100/94 è così modificato: 1) L’articolo 12 è sostituito dal seguente: " Articolo 12 Legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi organismo assimilato a una persona giuridica ai sensi della legislazione ad esso applicabile. La domanda può essere presentata congiuntamente da più persone che si trovino in tali condizioni." 2) All’articolo 41, paragrafo 2, le parole “12, paragrafo 1, lettera b),” sono soppresse. 3) All’articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche alle domande presentate in precedenza in un altro Stato membro." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).