52007PC0439

Proposta di regolamento del Consiglio che estende le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. […] ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità /* COM/2007/0439 def. - CNS 2007/0152 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 23.7.2007

COM(2007) 439 definitivo

2007/0152 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che estende le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. […] ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta intende sostituire il regolamento (CE) n. 859/2003 ed estendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento d'applicazione ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità Infatti, in uno spirito di ammodernamento e di semplificazione, è utile e necessario riprendere le disposizioni esistenti applicabili ai cittadini dei paesi terzi in un nuovo testo, che sostituirà il regolamento (CE) n. 859/2003. |

120 | Contesto generale Il regolamento (CE) n. 859/2003 ha esteso l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini dei paesi terzi. Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato semplificato e ammodernato dal regolamento (CE) n. 883/2004, che sarà applicabile soltanto dopo l'entrata in vigore del suo regolamento di esecuzione. La presente proposta intende garantire ai cittadini dei paesi terzi l'applicazione delle stesse regole di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che si applicano ai cittadini europei a partire dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di applicazione. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 859/03 del Consiglio, del 14 maggio 2003. La presente proposta persegue gli stessi obiettivi del regolamento (CE) n. 859/03, ovvero estendere il campo d'applicazione delle disposizioni comunitarie in vigore in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai cittadini dei paesi terzi che non sono già coperti da tali disposizioni comunitarie unicamente a causa della loro nazionalità. |

141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La presente proposta è coerente con la politica dell'Unione in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini dei paesi terzi. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

219 | Non era necessario consultare le parti interessate perché la presente proposta costituisce prevalentemente una riformulazione del regolamento (CE) n. 859/03. |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione dell'impatto Dal punto di vista tecnico, la presente proposta riprende quasi totalmente il testo del regolamento (CE) n. 859/03 attuale. Essa serve però a costruire un collegamento giuridico tra i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nella Comunità e si trovano in una situazione transfrontaliera ed il sistema ammodernato di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/04 e relativo regolamento di applicazione, che si applicano ai cittadini comunitari. Attualmente tale collegamento, ovvero il regolamento (CE) n. 859/03, esiste nel quadro del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del relativo regolamento d'applicazione (CEE) n. 574/72. La presente proposta costituisce quindi un prolungamento essenziale del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sia in termini di parità di trattamento e non discriminazione dei cittadini di paesi terzi, sia in termini di semplificazione amministrativa, di riduzione dei costi amministrativi e di chiarezza giuridica per tutte le parti in causa (amministrazioni nazionali, enti di sicurezza sociale e persone iscritte.) Se il coordinamento ammodernato non viene esteso ai cittadini di paesi terzi la gestione amministrativa diventerebbe complessa e originerebbe costi supplementari, difficilmente sostenibili. Di conseguenza gli enti di sicurezza sociale degli Stati membri continuerebbero ad applicare solo ai cittadini dei paesi terzi le vecchie regole di coordinamento (regolamento (CE) n. 1408/71 e 574/72). Considerati i progressi ottenuti nel contesto del futuro regolamento d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, è importante mantenere il ritmo affinché tutti i testi legislativi che consentiranno di applicare il coordinamento ammodernato e semplificato (inizio 2009) siano presentati al Consiglio e al Parlamento europeo per compiere il loro percorso legislativo entro i termini. Quindi, quando si comincia ad applicare il regolamento (CE) n. 883/2004, gli Stati membri e i loro enti di sicurezza sociale non devono essere costretti ad applicare i regolamenti (CE) n. 1408/71 e 574/72 unicamente ai cittadini dei paesi terzi, mentre applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/204 ai cittadini comunitari. Il fatto che il regolamento (CE) n. 883/2004 si applichi anche alle persone non attive professionalmente (i non attivi) non avrà un impatto significativo in termini di oneri per gli Stati membri, per due motivi: - numero limitato di persone interessate rispetto alla situazione attuale; - il coordinamento dei diritti di tali persone si basa sul principio di competenza dello Stato membro di residenza. Non vi sono dati disponibili per stimare quante persone siano interessate dall'estensione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte La presente proposta intende estendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro e non sono già coperti da tali disposizioni unicamente a causa della loro nazionalità. La presente proposta sostituirà il regolamento (CE) n. 859/2003. |

310 | Base giuridica Articolo 63, punto 4 del trattato CE. |

320 | Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere raggiunti in maniera soddisfacente con l’azione degli Stati membri per i motivi di seguito indicati. |

321 | L'articolo 63, punto 4 del trattato stabilisce che il Consiglio deve adottare "le misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri". Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è incontestabilmente un elemento essenziale in tale contesto. Inoltre esso serve a garantire la parità di trattamento e la non discriminazione dei cittadini di pesi terzi che risiedono legalmente sul territorio dell'Unione europea. La presente proposta riguarda situazioni transfrontaliere in cui nessuno Stato membro può agire da solo. |

323 | L'azione comunitaria conseguirà meglio gli obiettivi della proposta per i motivi di seguito esposti. L'estensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha senso solo se effettuata a livello comunitario. L'obiettivo consiste nel garantire ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'UE e si trovano in una situazione transfrontaliera il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. Tale iniziativa comunitaria permette di garantire che tutti i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'UE siano trattati allo stesso modo. Applicando le stesse regole di coordinamento sia ai cittadini di paesi terzi che ai cittadini europei, la presente proposta semplifica il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per gli Stati membri. |

L'azione comunitaria conseguirà meglio gli obiettivi della proposta per i motivi di seguito proposti. |

324 | L'estensione dell'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'UE ha senso solo se effettuata a livello comunitario. L'obiettivo consiste nel garantire che tali disposizioni siano applicate ai cittadini di paesi terzi in tutti gli Stati membri. |

325 | Non esistono indicatori quantitativi che consentano di stimare esattamente quante persone siano interessate dalla presente proposta. |

327 | La presente proposta costituisce semplicemente una misura di coordinamento che può essere adottata soltanto a livello comunitario. La responsabilità in merito all'organizzazione e al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri continua ad incombere su questi ultimi. La proposta ottempera pertanto al principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità |

331 | La proposta ottempera al principio di proporzionalità per i motivi di cui in appresso. La proposta garantisce la parità di trattamento nel settore del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, tra i cittadini comunitari e i cittadini di paesi terzi. Essa intende semplificare e chiarire le norme giuridiche applicabili in tale settore a quest'ultima categoria di persone nella Comunità. Lo strumento del regolamento è stato scelto in quanto il più adeguato a raggiungere l'obiettivo. |

332 | La presente proposta intende unicamente allineare le disposizioni comunitarie in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale applicabili ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'UE a quelle applicabili ai cittadini comunitari. Gli oneri finanziari e amministrativi che esse implicano resteranno proporzionati agli obiettivi già menzionati. Se invece tale allineamento non viene effettuato si verrà a creare una situazione amministrativa complessa, che provocherà un aumento dei costi amministrativi per gli organismi di sicurezza sociale degli Stati membri. |

Scelta degli strumenti |

341 | Strumento/i proposto/i: regolamento. |

342 | Altri strumenti non sarebbero idonei per le ragioni qui esposte. La presente proposta intende sostituire il regolamento (CE) n. 859/2003. Optando per un regolamento di coordinamento al fine di salvaguardare i diritti di sicurezza sociale dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'UE e che si trovano in una situazione transfrontaliera si agisce in modo proporzionato all'obiettivo perseguito, definito dal legislatore nell'articolo 63, punto 4 del trattato. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta introduce una semplificazione delle procedure amministrative che si applicano alle autorità pubbliche (nazionali o europee). |

513 | La proposta introduce una semplificazione delle procedure amministrative che si applicano alle autorità pubbliche e agli enti e persone private. La proposta consente di applicare ai cittadini di paesi terzi le stesse disposizioni in materia di coordinamento di sicurezza sociale che si applicano ai cittadini comunitari. |

520 | Abrogazione di disposizioni vigenti L’adozione della presente proposta comporta la necessità di abrogare alcune disposizioni legislative. |

Riesame/revisione/clausola di caducità |

533 | La proposta prevede una clausola di nullità automatica integrale o parziale dell’atto legislativo, qualora si realizzino le relative condizioni. |

570 | Spiegazione dettagliata della proposta, per capitolo o per articolo Articolo 1 Tale articolo intende far applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento d'applicazione ai cittadini di paesi terzi che, in forza dell'articolo 2, non sono già coperti da tale regolamento a causa della loro nazionalità. Talune categorie di cittadini di paesi terzi sono infatti già incluse nel suo campo d'applicazione. Si tratta degli apolidi, dei rifugiati e dei familiari o superstiti di cittadini comunitari secondo la definizione del suddetto regolamento. I cittadini di paesi terzi oggetto della presente proposta devono risiedere legalmente nel territorio di uno Stato membro e di conseguenza disporre di un diritto di soggiorno temporaneo o permanente. Per beneficiare del regolamento in un secondo Stato membro il cittadino del paese terzo non deve necessariamente soddisfare la condizione relativa alla residenza, ma può semplicemente trovarsi in situazione di trasferta, nel rispetto della legislazione nazionale sull'ingresso ed il soggiorno in tale Stato. Il riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 è dinamico, affinché possano essere applicate alle persone interessate nella sua versione attualmente in vigore nel momento opportuno, comprese quindi eventuali modifiche ulteriori. Articolo 2 Tale articolo contempla disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui il presente regolamento si applica e ad evitare che esse perdano diritti in ragione della sua entrata in vigore. |

F-7851 |

1. 2007/0152 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che estende le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. […] ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 4,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

visto il parere del Comitato delle regioni,[4]

considerando quanto segue:

2. Dalla riunione straordinaria di Tampere nel 1999 il Parlamento europeo[5] nonché il Consiglio ed il Comitato economico e sociale europeo[6] si sono espressi a favore di una migliore integrazione dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro concedendo loro una serie diritti uniformi il più possibile vicini a quelli concessi ai cittadini dell'Unione europea.

3. Da ultimo il Consiglio giustizia e affari interni del 1° dicembre 2005 ha sottolineato che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio dei suoi Stati membri e che una politica più energica in materia di integrazione dovrebbe ambire ad offrire loro diritti ed obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea.

4. Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, ha esteso le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 relativo al coordinamento dei sistemi legali di sicurezza sociale degli Stati membri ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non erano già applicabili unicamente a causa della nazionalità[7].

5. Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[8] sostituisce il regolamento (CEE) n. 1408/71. Il regolamento (CE) n.…..,[9] sostituisce il regolamento (CEE) n. 574/72. Il regolamento (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono abrogati a partire dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. [….].

6. Il regolamento (CE) n. 883/2004 ed il relativo regolamento d'applicazione rendono più moderne e più semplici le regole del coordinamento per le persone iscritte nonché per gli organismi di sicurezza sociale. Per questi ultimi il coordinamento ammodernato intende accelerare ed agevolare il trattamento dei dati relativi ai diritti alle prestazioni degli iscritti e ad alleviare i corrispondenti costi amministrativi.

7. Per evitare di dover gestire situazioni giuridiche e amministrative complesse di un gruppo limitato di persone, a vantaggio dei loro datori di lavoro e degli organismi nazionali di sicurezza sociale, deve essere utilizzato un unico strumento giuridico di coordinamento, traendo pieno vantaggio dall'ammodernamento e dalla semplificazione nel settore della sicurezza sociale introdotte dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal relativo regolamento d'applicazione.

8. È quindi opportuno adottare uno strumento giuridico che sostituisca il regolamento (CE) n. 859/2003 volto essenzialmente a sostituire l'applicazione del regolamento 5CEE) n. 883/2004 a quella del regolamento (CE) n. 1408/71.

9. L'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. […] ai cittadini di paesi terzi ai quali non sono ancora applicabili tali disposizioni unicamente a causa della nazionalità non conferisce loro il diritto all'ingresso, al soggiorno o alla residenza, né l'accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro.

10. Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. […] sono applicabili, in virtù del presente regolamento, solo a condizione che l'interessato sia già in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro. La legalità del soggiorno è quindi presupposto dell'applicazione di tali disposizioni.

11. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. […] non si applicano ad una situazione i cui elementi si collochino tutti all'interno di un solo Stato membro. Ciò vale in particolare quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con un paese terzo e un solo Stato membro.

12. Il mantenimento del diritto alle indennità di disoccupazione, previsto dall'articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/04, è subordinato alla condizione che l'interessato si iscriva come richiedente lavoro presso gli uffici di collocamento di ciascuno degli Stati membri in cui si reca. Tali disposizioni si possono pertanto applicare ad un cittadino di un paese terzo soltanto se ha il diritto, all'occorrenza tenuto conto del suo titolo di soggiorno o della sua situazione di residente di lunga durata, di iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici di collocamento dello Stato membro in cui si reca e di esercitarvi legalmente un'occupazione.

13. Poiché il regolamento (CE) n. 859/03 viene abrogato con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/04 e del regolamento (CE) n. […], è opportuno adottare disposizioni transitorie destinate a tutelare le persone oggetto del presente regolamento ed evitare che perdano diritti in seguito alla sua entrata in vigore.

14. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi risultanti da accordi internazionali conclusi con paesi terzi di cui la Comunità è parte e che prevedono vantaggi in materia di sicurezza sociale.

15. Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a causa delle situazioni transfrontaliere e possono dunque, a motivo della dimensione comunitaria dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità con il principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

16. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata dalle sue disposizioni né soggetta alla sua applicazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/04 e del regolamento (CE) n. [..] si applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché siano in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro.

Articolo 2

17. Il presente regolamento non prevede alcun diritto per un periodo anteriore al 1° giugno 2003.

18. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, tutti i periodi assicurativi nonché, eventualmente, tutti i periodi lavorativi, di attività non retribuita o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data d'inizio dell'applicazione del presente regolamento vengono presi in considerazione per stabilire i diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

19. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito, in virtù del presente regolamento, anche quando la data di realizzazione del rischio sia anteriore a quella di inizio dell'applicazione del presente regolamento.

20. Ogni prestazione non liquidata o sospesa a causa della nazionalità o della residenza dell'interessato è liquidata o ripristinata, su richiesta di quest'ultimo, a decorrere dal 1° giugno 2003 a condizione che i diritti liquidati anteriormente non abbiano dato luogo ad una liquidazione in capitale.

21. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del 1° giugno 2003, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso è applicabile a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

Il regolamento (CE) n. 859/2003 è abrogato a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C 154 del 5.6.2000, pag. 63.

[6] GU C 339 del 31.11.1991, pag. 82.

[7] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

[8] GU L 166 del 30.04.2004, pag. 1.

[9] GU L