Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/77/Ce del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio /* COM/2007/0435 def. - CNS 2007/0015 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 20.7.2007 COM(2007)435 definitivo 2007/0150(CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2003/77/CE del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta L'articolo 2 della decisione 2003/77/CE del Consiglio (gli "Orientamenti finanziari") dispone che "la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti finanziari e propone le opportune modifiche" ogni cinque anni e il primo periodo termina il 31 dicembre 2007. Le modifiche proposte sono il risultato della prima valutazione, fatta alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dei primi cinque anni di funzionamento e delle recenti evoluzioni dei mercati. L'obiettivo è di migliorare ulteriormente l'efficacia degli orientamenti finanziari adattandoli agli elementi nuovi del mercato e chiarendo alcuni concetti. | 120 | Contesto generale A seguito della scadenza del trattato CECA, il 23 luglio 2002, la gestione delle attività della CECA in liquidazione e, dopo il completamento della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio è stata affidata alla Commissione. Dalla ripartizione del patrimonio e dai limiti di investimento stabiliti nella decisione 2003/77/CE del Consiglio, e segnatamente l'obbligo di produrre "il reddito più elevato compatibilmente col mantenimento di un alto grado di sicurezza e di stabilità a lungo termine" (punto 3 degli Orientamenti finanziari), la Commissione ha istituito una struttura specifica per gli investimenti del portafoglio della CECA in liquidazione. Questa struttura specifica mira a distribuire uniformemente, con alcune tolleranze, gli investimenti su un periodo fino a 10 anni. L'unica eccezione è l'attribuzione per un periodo di o inferiore a un anno, il cui importo è raddoppiato per fornire una riserva di liquidità. La struttura era pienamente realizzata alla fine del 2006. Questa struttura permette alla CECA in liquidazione di disporre di liquidità sufficienti per onorare tutte le richieste di pagamento di bilancio entro i termini e senza la liquidazione indesiderata e relativamente costosa di alcune posizioni di investimento. Le categorie di investimenti autorizzate sono state chiaramente stabilite al punto 4. I fondi d'investimento sono stati presi in esame a più riprese, ma, finora, una tale scelta non è stata giustificata sotto il profilo economico, in considerazione della nostra politica conservatrice in materia di criteri di rischio, delle restrizioni in materia di scadenze e dell'efficienza finanziaria degli investimenti diretti in obbligazioni. La Commissione esige che tutte le categorie di investimento di un fondo rispettino i criteri di investimento stabiliti negli Orientamenti finanziari. A fronte di un rischio molto modesto, è stato ottenuto un rendimento stabile, che appare vantaggioso se confrontato con i valori indicativi del mercato. Relazioni trimestrali sono state trasmesse agli Stati membri, i quali non hanno sollevato obiezioni né formulato osservazioni. Tuttavia, l'esperienza maturata nell'applicazione degli Orientamenti finanziari e le recenti evoluzioni del mercato impongono alcune modifiche di piccola entità che sono, per la maggior parte, di natura tecnica. | 130 | Disposizioni in vigore nel settore della proposta 2003/77/CE | 141 | Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione Non pertinente. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | 219 | Non pertinente. | Raccolta e utilizzo dei pareri di esperti | 229 | Non è stato necessario ricorrere alla consultazione di esperti esterni. | 230 | Valutazione dell'impatto Non pertinente. La proposta verte su modifiche di natura tecnica ad una esistente decisione del Consiglio. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | 305 | Sintesi delle misure proposte Gli Orientamenti finanziari stabiliti per la gestione del patrimonio della CECA in liquidazione e, dopo il completamento della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio sono stati valutati ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2003/77/CE del Consiglio. A seguito di tale valutazione si propone di apportare alcune modifiche di minore entità agli Orientamenti finanziari. Le modifiche proposte riflettono l'esperienza maturata nei primi cinque anni di funzionamento, le evoluzioni dei mercati finanziari nei quali opera la CECA in liquidazione e, infine, l'adozione, in tutti i servizi della Commissione, di norme contabili riconosciute a livello internazionale. Sono state inoltre precisate diverse definizioni, e segnatamente: il concetto di maturità di un'obbligazione, che è stato perfezionato in modo da includere la definizione applicabile ai valori assistiti da voci dell'attivo; la definizione dei titoli emessi o garantiti dallo Stato e la definizione del "debito" emesso da un istituto di credito. Le regole per le operazione di vendita con patto di riacquisto sono state conformate alle regole di mercato. Inoltre, alcune disposizioni relative al rating sono chiarite e la durata massima autorizzata è prolungata per tenere conto dell'evoluzione del modello delle emissioni negli Stati membri. Già nel passato i rendiconti finanziari della CECA in liquidazione erano preparati secondo il principio della competenza. Le disposizioni relative alla contabilità sono state ora aggiornate per tener conto dell'adozione, in tutti i servizi della Commissione, di norme contabili riconosciute a livello internazionale. | 310 | Base giuridica Protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio. Decisione 2003/76/CE del Consiglio. | 329 | Principio di sussidiarietà La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà, quindi, non si applica. | Principio di proporzionalità | 332 | Non pertinente. | Scelta dello strumento | 341 | Strumenti proposti: altri. | 342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti. Solo una decisione può modificare la decisione originale. | INCIDENZA SUL BILANCIO | 409 | La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | 570 | Illustrazione dettagliata della proposta Punto 3 dell'allegato alla decisione 2003/77/CE del Consiglio. Numerosi Stati membri mettono all'asta ciò che il mercato finanziario considera come "obbligazioni di riferimento a dieci anni" con una scadenza fino a dieci anni e sei mesi, il che permette loro di aumentare il volume dell'obbligazione, e quindi la sua liquidità, con un'emissione supplementare nel corso dei mesi seguenti. Per permettere l'acquisto di tali obbligazioni alla loro emissione (momento in cui ciò è generalmente più vantaggioso), si propone di aumentare la durata massima di dieci anni autorizzata al punto 3, lettera a), iii) a dieci anni e sei mesi a partire dalla data di pagamento dell'obbligazione. Inoltre, la proposta precisa che i valori assistiti da voci dell'attivo, che costituiscono una categoria di emissioni sempre più importante, possono essere investiti sulla base della loro "maturità prevista". I "valori assistiti da voci dell'attivo" si basano su attività quali ipoteche o altre forme di strumenti di credito. Sono tipicamente suddivisi in tranches con rating e scadenze previste diverse, mentre la data di scadenza legale è determinata dai crediti sottostanti ed è generalmente molto più lontana. Tuttavia, per tutte le tranches ad eccezione di quelle con il rating più basso, la data di scadenza prevista corrisponde alla data di scadenza nel senso abituale del termine, ed è trattata come tale dagli operatori del mercato. Si propone pertanto di utilizzare la scadenza prevista per determinare se i valori assistiti da voci dell'attivo con una posizione creditizia "AAA" o equivalente, che sono considerati i soli investimenti idonei per la CECA in liquidazione, soddisfanno le condizioni richieste per l'investimento, e di applicare le stesse restrizioni in materia di scadenza proposte per le altre obbligazioni, vale a dire dieci anni e sei mesi. Nel caso delle operazione di vendita con patto di riacquisto di cui al punto 3, lettera b), si propone di eliminare il requisito della mancata rivendita, giacché potrebbe essere interpretato nel senso di un obbligo di restituzione fisica delle stesse obbligazioni, requisito che non sembra adeguato per i titoli dematerializzati. Ciò che più conta è assicurare che i titoli resi siano giuridicamente e economicamente equivalenti. Viene pertanto aggiunta una frase che prevede che la CECA in liquidazione debba poter ottenere titoli equivalenti, di cui è data una definizione secondo le norme di mercato. Punto 4 Si propone di chiarire il tipo di emittenti che possono essere considerati sovrani a motivo di un grado elevato di partecipazione, garanzia o controllo dello Stato, anche se i titoli non sono emessi dall'amministrazione centrale stessa. L'interpretazione segue quella degli operatori del mercato e degli organismi di regolamentazione e, inoltre, è sottoposta ai requisiti minimi di rating per il punto 4), lettera a), i) e il punto 4, lettera a), ii). Si propone di precisare in modo esplicito che gli strumenti di debito monetari di cui al punto 4, lettera a), iii) includono le obbligazioni. La proposta precisa che il limite massimo del 20% dell'importo dei prestiti obbligazionari di cui al punto 4, lettera b) deve essere applicato e verificato soltanto al momento dell'acquisto. Si propone di aggiungere una frase per precisare che la Commissione deve cercare di sostituire gli investimenti sottoposti a una riduzione del rating al di sotto dei requisiti minimi di rating, sempre che possa farlo a condizioni finanziarie accettabili. Inoltre, è stata aggiunta una frase per precisare che, se un'obbligazione ha un rating superiore a quello del suo emittente (e ciò è possibile per le obbligazioni garantite) o se l'emittente non ha rating (e ciò è possibile per le obbligazioni garantite e i valori assistiti da voci dell'attivo), trova applicazione il rating dell'obbligazione. Punto 6 Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, dispone che a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 la contabilità si basa sul principio della contabilità per competenza (articoli 125 e 181[1]). Inoltre, secondo l'articolo 133 del regolamento finanziario le norme ed i metodi contabili e il piano contabile armonizzato utilizzato da tutte le istituzioni e da tutti gli uffici sono stabiliti sul modello delle norme contabili internazionalmente ammesse per il settore pubblico, ma possono discostarsene quando ciò sia giustificato dalla natura particolare delle attività delle Comunità. Conformemente all'articolo 3 della decisione 2003/76/CE del Consiglio, la CECA in liquidazione redige annualmente un conto profitti e perdite, uno stato patrimoniale e una relazione finanziaria per presentare, in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie delle rimanenti Comunità, le operazioni di liquidazione e di investimento. Questi documenti finanziari sono consolidati ogni anno dalla Commissione ai sensi dell'articolo 275 del trattato CE e del regolamento finanziario. Dato che le norme contabili a livello internazionale ammesse sono cambiate, il riferimento alle direttive 78/660/CEE e 86/635/CEE del Consiglio è diventato obsoleto. A causa della natura specifica del suo funzionamento, la CECA in liquidazione elabora la relazione finanziaria secondo le raccomandazioni destinate alle istituzioni finanziarie. Pertanto la CECA in liquidazione redige un conto economico, uno stato patrimoniale, un prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto, un rendiconto finanziario e le relative note illustrative. Punto 7 La proposta dispone che le relazioni siano presentate ogni sei mesi. Atteso che le relazioni precedenti non hanno dato luogo ad osservazioni né sollevato questioni, si ritiene che una frequenza semestrale delle relazioni sarebbe più efficace sia per gli Stati membri – che possono prestare maggiore attenzione a relazioni meno frequenti – sia per la Commissione, riducendone i costi amministrativi. | 1. 2007/0150(CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2003/77/CE del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il Protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, vista la decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio[2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione[3], visto il parere del Parlamento europeo[4], considerando quanto segue: 2. Ai fini del Protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, la Commissione gestisce il patrimonio della CECA in liquidazione, e dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. 3. Conformemente all'articolo 2 della decisione 2003/77/CE del Consiglio, del 1º febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio, la Commissione ha rivalutato il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti finanziari. 4. L'esperienza acquisita nel corso dei primi cinque anni di applicazione e le evoluzioni nelle pratiche dei mercati finanziari fanno apparire la necessità di adattare gli orientamenti. 5. Gli orientamenti devono riflettere le pratiche e le definizioni standard dei mercati per quanto riguarda, tra l'altro, i concetti di maturità utilizzati, i titoli equivalenti in caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto e i rating applicabili. 6. Fatti salvi i requisiti di rating, alcuni soggetti pubblici devono essere assimilati a Stati membri o ad altri emittenti sovrani ai fini dell'applicazione dei massimali di investimento. 7. Gli orientamenti devono tenere conto dei cambiamenti intervenuti nelle norme contabili della Commissione. 8. Ai fini di una maggiore efficienza e per ridurre i costi amministrativi, la frequenza delle relazioni deve essere adattata. 9. La decisione 2003/77/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 2003/77/CE è modificato come segue. 10. Il punto 3 è modificato come segue: 11. Il testo della lettera (a), (iii) è sostituto dal seguente testo: "obbligazioni a tasso fisso e variabile, con una maturità residua oppure, nel caso di valori assistiti da voci dell'attivo, con una maturità residua prevista non superiore a dieci anni e sei mesi dalla data di pagamento, emessi da una delle categorie di emittenti autorizzati;" 12. Il testo della lettera (b), (i) è sostituito dal seguente testo: "(i) le operazione di vendita con patto di riacquisto, purché le controparti siano autorizzate ad effettuare tali operazioni e purché la Commissione rimanga in grado di riacquistare i titoli che possa aver venduto alla scadenza contrattuale. Titoli equivalenti sono titoli (i) emessi dallo stesso emittente, (ii) che fanno parte della medesima emissione, e (iii) di tipo, valore nominale, descrizione ed importo identici ai titoli prestati, tranne se soggetti ad operazioni societarie o ridenominazione;" 13. Il punto 4 è modificato come segue: 14. Il testo della lettera (a), da (i) a (iii) è sostituito dal seguente: "(a) Gli investimenti sono limitati agli importi seguenti: (i) per le obbligazioni emesse o garantite da Stati membri o da istituzioni dell'Unione, 250 milioni di EUR per Stato membro o per istituzione; le obbligazioni emesse o garantite da autorità regionali o locali o da enti pubblici o istituti di proprietà o controllati dallo Stato possono essere inclusi nei limiti del rispettivo Stato membro, sempre che abbiano una posizione creditizia non inferiore a "AA" o equivalente; (ii) per obbligazioni emesse o garantite da altri mutuatari sovrani, le loro autorità regionali o locali o da enti o istituti di proprietà o controllati dallo Stato, o mutuatari sovranazionali, con una posizione creditizia non inferiore a "AA" o equivalente, 100 milioni di EUR per ciascun emittente o garante; (iii) per depositi e/o strumenti di debito monetari, comprese le obbligazioni, di un istituto di credito autorizzato, il più basso dei due valori rappresentati da 100 milioni di EUR per istituto di credito oppure dal 5% dei fondi propri dell'istituto in questione;" 15. Il testo della lettera (b) è sostituito dal seguente: "Le somme investite in ogni singolo prestito obbligazionario, entro i limiti di cui alla lettera a), non possono essere superiori al 20% dell'importo totale di tale emissione al momento dell'acquisto." 16. Alla lettera (d) è aggiunto il seguente secondo paragrafo: "Quando si accorge della riduzione del rating di un titolo al di sotto dei requisiti minimi di rating, la Commissione si adopera per sostituire gli investimenti corrispondenti, sempre che possa farlo a condizioni finanziarie accettabili." 17. È aggiunta la seguente lettera (e): "Qualora il rating di un'obbligazione sia superiore al rating dell'emittente o l'emittente non disponga di rating, si applica il rating dell'obbligazione." 18. Il testo del punto 6 è sostituito dal seguente: "6. CONTABILITÀ La gestione dei fondi è contabilizzata nei conti annuali per la CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, nel patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. Tale contabilità è basata su e presentata in conformità delle norme contabili CE, adottate dal contabile della Commissione, tenendo in considerazione la specifica natura della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. I conti saranno approvati dalla Commissione e esaminati dalla Corte dei conti. La Commissione si avvale di imprese esterne per l'effettuazione di una revisione annuale di tali conti." 19. Nel punto 7, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente testo: "Ogni sei mesi viene elaborata e inviata agli Stati membri una relazione dettagliata sulle operazioni di gestione effettuate conformemente a questi orientamenti." Articolo 2 La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente [1] Prima della revisione dell'articolo 181 del regolamento finanziario adottata dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1). [2] GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22. [3] GU C [ ], pag. [ ]. [4] GU C [ ], pag. [ ].