Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia /* COM/2007/0411 def. - COD 2007/0141 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 16.7.2007 COM(2007) 411 definitivo 2007/0141 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Con l'atto di adesione, è stato concesso all'Estonia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008 per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 96/92/CE, relativo all'apertura graduale del mercato dell'energia elettrica. Facendo seguito ad uno scambio di informazioni, il 28 giugno 2004 il Consiglio ha adottato la direttiva 2004/85/CE che modifica la direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia, con la quale è stata soddisfatta la richiesta di prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2012. Con la sentenza del 26 novembre 2006 la Corte di giustizia ha parzialmente annullato la direttiva 2004/85/CE. Questo annullamento parziale non era dovuto a motivi inerenti al contenuto della direttiva 2004/85/CE, ma alla scelta della base giuridica effettuata dal Consiglio (articolo 57 del trattato di adesione invece dell'articolo 95 del trattato della CE). Dal momento che le ragioni per concedere all'Estonia una deroga all'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), (apertura del mercato) della direttiva 2003/54 che vada oltre il 31 dicembre 2008 sono tuttora valide, occorre modificare di conseguenza detta direttiva, mantenendo la formulazione della direttiva CE/2004/85, ma scegliendo la base giuridica appropriata. 2007/0141 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95 , vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2], previa consultazione del Comitato delle regioni[3], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4], considerando quanto segue: 1. Durante il negoziato di adesione, l'Estonia ha invocato le specificità del suo settore elettrico per sollecitare un periodo transitorio per l'applicazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica[5]. 2. Nell'allegato VI dell'atto di adesione è stato concesso all'Estonia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008 per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 96/92/CE, relativo all'apertura graduale del mercato. 3. Nella dichiarazione n. 8 allegata al trattato di adesione si riconosceva peraltro che la situazione specifica relativa alla riforma del settore dell'argillite petrolifera in Estonia avrebbe richiesto sforzi particolari fino alla fine del 2012. 4. La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE[6], che doveva essere attuata entro il 1° luglio 2004 e che è servita ad accelerare l'apertura del mercato dell'energia elettrica. 5. Con lettera del 17 settembre 2003, l'Estonia ha trasmesso una richiesta di non applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE, relativo all'apertura del mercato ai clienti non civili, fino al 31 dicembre 2012. Con lettera complementare del 5 dicembre 2003, l'Estonia ha comunicato l'intenzione di procedere all'apertura completa del mercato prevista all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), alla data del 31 dicembre 2015. 6. La richiesta dell'Estonia si basava su un piano di ristrutturazione credibile del settore dell'argillite petrolifera fino al 31 dicembre 2012. 7. L'argillite petrolifera costituisce l'unica vera risorsa energetica autoctona dell'Estonia e la produzione nazionale rappresenta quasi l'84% della produzione mondiale. Il 90% dell'elettricità prodotta nel paese proviene da questo combustibile solido. Si tratta pertanto di un settore di grande importanza strategica per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Estonia. 8. La concessione di una deroga complementare per il periodo 2009-2012 era necessaria per garantire la sicurezza degli investimenti nelle centrali di produzione, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Estonia consentendo, al tempo stesso, di risolvere i gravi problemi ambientali creati da queste centrali. 9. Il 28 giugno 2004 il Consiglio ha adottato la direttiva 2004/85/CE, con la quale è stata concessa la deroga richiesta. 10. Con sentenza del 28 novembre 2006 nella causa C-413/04, Parlamento/Consiglio[7] , la Corte di giustizia ha annullato la direttiva 2004/85/CE, in quanto prevedeva a favore dell'Estonia una deroga all'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c) della direttiva 2003/54/CE che andava oltre il 31 dicembre 2008 nonché un obbligo correlativo di garantire un'apertura solamente parziale del mercato rappresentante il 35% del consumo al 1° gennaio 2009 ed un obbligo di comunicazione annuale delle soglie di consumo che danno diritto all'ammissibilità per il consumatore finale. 11. Questo annullamento parziale non era dovuto a motivi inerenti al contenuto della direttiva 2004/85/CE, ma ad un errore nella scelta della base giuridica. 12. Dal momento che le ragioni per concedere all'Estonia una deroga all'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2003/54 che vada oltre il 31 dicembre 2008 sono tuttora valide, occorre modificare di conseguenza detta direttiva, mantenendo la formulazione della direttiva CE/2004/85, ma scegliendo la base giuridica appropriata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva CE/2003/54 è sostituito dal testo seguente: '3. L'Estonia beneficia di una deroga temporanea all'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), fino al 31 dicembre 2012. L'Estonia adotta i provvedimenti necessari atti ad assicurare l'apertura del suo mercato dell'energia elettrica. Tale apertura è effettuata in modo graduale durante il periodo di riferimento per giungere a un'apertura completa entro il 1° gennaio 2013. Al 1° gennaio 2009 l'apertura minima del mercato deve rappresentare almeno il 35% del consumo. L'Estonia comunica annualmente alla Commissione le soglie di consumo che danno diritto all'ammissibilità per il consumatore finale." Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [1] … [2] … [3] … [4] … [5] GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. [6] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/85/CE (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10). [7] RCG [2006] I-11221.