52007PC0376

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale /* COM/2007/0376 def. - COD 2007/0129 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 3.7.2007

COM(2007) 376 definitivo

2007/0129 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta Il regolamento (CE) n. 883/2004, che modernizza e semplifica il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione europea, è entrato in vigore nel maggio 2004, ma non è ancora applicabile. Affinché il regolamento diventi applicabile, devono essere completati i suoi allegati. |

Contesto generale Il regolamento (CE) n. 883/2004 sostituisce il regolamento (CEE) n. 1408/71 che attualmente assicura il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il nuovo regolamento semplifica e modernizza la legislazione esistente. Il regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che il contenuto degli allegati II e X sia determinato prima della data di applicazione del regolamento stesso. Gli altri allegati devono essere aggiornati principalmente per tener conto delle esigenze degli Stati membri che sono entrati a far parte dell’UE dopo la data di adozione del regolamento (29 aprile 2004). |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Gli allegati II e X del regolamento (CE) n. 883/2004, che attualmente sono vuoti, corrispondono agli allegati III e II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Gli altri allegati che la proposta intende modificare contengono già disposizioni relative ad alcuni Stati membri, ma devono essere completati per quanto riguarda gli Stati diventati membri dell'UE dopo il 29 aprile 2004. Anche alcuni di questi allegati contengono disposizioni che corrispondono a quelle del regolamento (CEE) n. 1408/71. Tuttavia, l'allegato I, parte I (anticipi sugli assegni alimentari) e gli allegati III e IV (norme particolari applicabili alle prestazioni sanitarie) figurano soltanto nel regolamento (CE) n. 883/2004. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non applicabile. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Ogni Stato membro è stato invitato a presentare le proposte necessarie per gli allegati in relazione alla propria legislazione. I servizi della Commissione hanno quindi valutato le proposte e discusso gli ulteriori dettagli con funzionari degli Stati membri interessati. |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Quasi tutte le richieste degli Stati membri sono state accettate. Alcune sono state ritirate dopo essere state discusse con la Commissione, perché sono state ritenute superflue. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto Il regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che il contenuto degli allegati II e X sia determinato prima della data di applicazione del regolamento stesso. Gli altri allegati devono essere aggiornati principalmente per tenere conto delle esigenze degli Stati membri che sono entrati a far parte dell’UE dopo la data di adozione del regolamento (29 aprile 2004). Il regolamento (CE) n. 883/2004 facilita il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e modernizza, semplificandole, le procedure in vigore. Questo avrà effetti positivi rispetto alla legislazione esistente e migliorerà le procedure amministrative per tutti gli “utenti” del regolamento, comprese le autorità nazionali addette alla sicurezza sociale, i datori di lavoro, in particolare le piccole e medie imprese, e i singoli cittadini. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Ogni allegato del regolamento contiene disposizioni relative ai vari Stati membri. Il regolamento prescrive che il contenuto degli allegati II (disposizioni di convenzioni mantenute in vigore) e X (prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo) sia determinato prima della data d'applicazione del regolamento. È necessario adattare gli allegati I, III, IV, VI, VIII, IX e XI per tenere conto delle esigenze degli Stati diventati membri dell'Unione europea dopo il 29 aprile 2004. Altre modifiche di minore entità ad alcuni allegati sono necessarie per tenere conto dell'evoluzione recente in altri Stati membri. |

Base giuridica Articoli 42 e 308 del trattato che istituisce la Comunità europea. |

Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non ricade nell’ambito di competenza esclusiva della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per le ragioni seguenti. |

Un'azione comunitaria in forma di misure di coordinamento nel settore della sicurezza sociale è prevista dall'articolo 42 del trattato ed è necessaria perché il diritto alla libera circolazione dei lavoratori garantito dal trattato possa essere pienamente esercitato. Senza questo coordinamento, la libera circolazione rischierebbe di restare lettera morta, visto che i cittadini sarebbero meno propensi a far valere il loro diritto se esso, fondamentalmente, comportasse la perdita di diritti in materia di sicurezza sociale già acquisiti in un altro Stato membro. L'attuale normativa comunitaria sulla sicurezza sociale non intende sostituirsi ai diversi regimi nazionali. Va sottolineato che la proposta di regolamento non è una misura di armonizzazione e non va al di là di ciò che è necessario per garantire un vero coordinamento. Questa proposta mira soprattutto a semplificare le disposizioni esistenti. |

L'azione comunitaria permetterà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per le ragioni seguenti. |

Il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale è possibile solo a livello comunitario. L’obiettivo è assicurare che il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale funzioni efficacemente in tutti gli Stati membri. |

Per quanto riguarda gli indicatori qualitativi, essendo la misura proposta unicamente una misura di coordinamento, può essere resa operativa solo a livello comunitario. La proposta renderà possibile un più efficace coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. |

Gli Stati membri rimangono responsabili dell’organizzazione e del finanziamento dei propri regimi di sicurezza sociale. |

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |

Il regolamento (CE) n. 883/2004 già impone questo tipo di azione, essendo gli allegati parte del regolamento. |

La proposta facilita il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale per gli Stati membri e rappresenta dunque un vantaggio sia per i cittadini che per le autorità nazionali responsabili della sicurezza sociale. |

Scelta degli strumenti |

Lo strumento proposto è un regolamento. |

Altri strumenti non sarebbero appropriati per i seguenti motivi: Non vi sono altre possibilità poiché il regolamento (CE) n. 883/2004 richiede già questo tipo di azione, essendo gli allegati parte di tale regolamento. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Semplificazione |

La proposta prevede una semplificazione della legislazione. |

Il regolamento (CE) n. 883/2004 contiene regole e procedure semplificate rispetto al suo predecessore, il regolamento (CE) n. 1408/71. |

Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo. |

Esposizione dettagliata della proposta Il punto 1 dell'allegato modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 883/2004, riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari (parte I) e gli assegni speciali di nascita e di adozione (parte II). L'articolo 1, lettera z) del regolamento precisa che gli anticipi e gli assegni di cui all'allegato I non sono considerati come "prestazioni familiari" ai sensi del regolamento. Gli anticipi e gli assegni elencati nell'allegato I sono quindi esclusi dal campo d'applicazione del regolamento. La modifica consiste nell'aggiunta di alcune prestazioni a quelle elencate nell'allegato. Il punto 2 dell'allegato determina il contenuto dell'allegato II del regolamento (CE) n. 883/2004, riguardante le convenzioni bilaterali tra Stati membri mantenute in vigore. L'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento prevede che, nel suo ambito d'applicazione, il regolamento sostituisce ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri. Tuttavia, queste convenzioni continuano ad applicarsi a condizione che siano più favorevoli per i beneficiari o siano frutto di circostanze storiche specifiche e i loro effetti siano limitati nel tempo. Tali convenzioni sono elencate nell'allegato II. Alcune di esse non riguardano tutte le persone cui si applica il regolamento e sono elencate nella parte B dell'allegato. Le convenzioni sono in gran parte le stesse che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1408/71, attualmente in vigore, che corrisponde all'allegato II del regolamento (CE) n. 883/2004. Il punto 3 dell'allegato modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 883/2004, riguardante una restrizione del diritto dei familiari di lavoratori frontalieri a prestazioni in natura (cure sanitarie). Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento, una persona che risiede al di fuori dello Stato membro competente (lo Stato responsabile dell'erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale) è assicurata per l'assistenza sanitaria nello Stato membro competente, ma è autorizzata a ricevere tale assistenza nel paese di residenza come se vi fosse assicurata; ciò vale anche per i familiari della persona assicurata. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento, se queste persone soggiornano temporaneamente nello Stato competente possono ugualmente fruire pienamente delle prestazioni di assistenza sanitaria. Tuttavia, l'articolo 18, paragrafo 2 prevede un'eccezione per i familiari dei lavoratori frontalieri. (Secondo la definizione dell'articolo 1, lettera f), un "lavoratore frontaliero" è una persona che lavora in uno Stato membro e risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna almeno una volta alla settimana.) Se i familiari di un lavoratore frontaliero soggiornano temporaneamente nello Stato competente e tale Stato è tra quelli elencati nell'allegato III, hanno diritto dell'assistenza sanitaria alle condizioni di cui all'articolo 19. Di conseguenza, queste persone hanno diritto soltanto alle prestazioni ridotte previste da detto articolo (prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora). La modifica consiste nell'aggiunta di alcuni Stati membri a quelli elencati nell'allegato. Il punto 4 dell'allegato modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004, che riguarda un'estensione dei diritti alle prestazioni in natura per i pensionati che tornano nello Stato membro competente. A norma dell'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento, il pensionato e i familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto a ricevere cure sanitarie alle condizioni di cui all'articolo 19 (v. sopra) quando soggiornano temporaneamente in un altro Stato membro. Tuttavia, l'articolo 27, paragrafo 2 prevede che queste persone possano ricevere cure sanitarie adeguate quando dimorano nello Stato competente, se lo Stato membro in questione figura nell'elenco dell'allegato IV. Di conseguenza, queste persone hanno diritto a cure sanitarie adeguate e non alle prestazioni ridotte previste dall'articolo 19. La modifica consiste nell'aggiunta di alcuni Stati membri a quelli elencati nell'allegato. L'allegato V del regolamento (CE) n. 883/2004 non è modificato, poiché nessuno Stato membro ha chiesto che lo sia. Il punto 5 dell'allegato modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2004, che riguarda la designazione della legislazione di tipo A che deve beneficiare di un coordinamento speciale. Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, una "legislazione di tipo A" è una legislazione in forza della quale l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi d'assicurazione o di residenza e che è stata espressamente inclusa nell'allegato VI. Le prestazioni di tipo A sono soggette a un sistema speciale di coordinamento della sicurezza sociale; di norma, una persona che ha diritto alle prestazioni di tipo A riceve una pensione di invalidità completa dallo Stato membro alla cui legislazione era soggetta nel momento in cui è sopravvenuta l'invalidità. (Nel sistema di tipo B, invece, la persona riceve prestazioni distinte da ogni Stato membro nel quale è stata assicurata e ogni prestazione è calcolata in prorata.) La modifica consiste nell'aggiunta della legislazione specificata di alcuni Stati membri all'elenco dell'allegato. Il punto 6 dell'allegato modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 883/2004, che riguarda la concordanza delle condizioni relative allo stato di invalidità tra le legislazioni degli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento, quando una persona ha diritto a prestazioni di invalidità erogate da più Stati membri, ogni Stato membro valuta separatamente il grado di invalidità. Tuttavia, l'articolo 46, paragrafo 3, prevede che una decisione riguardante l'invalidità presa da uno Stato membro è vincolante per un altro Stato membro quando la concordanza delle condizioni relative al grado d'invalidità tra le legislazioni degli Stati membri interessati è riconosciuta nell'allegato VII. L'allegato VII riguarda attualmente la concordanza tra quattro Stati membri: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. In conseguenza delle recenti modifiche della legislazione nazionale lussemburghese, non vi è più concordanza tra la legislazione lussemburghese e quella degli altri Stati membri, e pertanto i riferimenti al Lussemburgo sono eliminati dall'allegato. Il punto 7 dell'allegato modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 883/2004, che riguarda i casi in cui si può non ricorrere al calcolo prorata delle prestazioni (parte 1) o in cui il calcolo prorata non è applicabile (parte 2). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento, si può non ricorrere al calcolo prorata delle prestazioni quando la prestazione autonoma (calcolata in base alla legislazione di un solo Stato membro) risulta sempre pari o superiore alla prestazione prorata. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 5 il calcolo prorata non si applica ai casi in cui i periodi sono senza importanza per il calcolo (ad esempio, i regimi a capitalizzazione). Le deroghe di cui all'articolo 52 si applicano soltanto ai casi elencati nell'allegato VIII. Le modifiche dell'articolo 52 e dell'allegato VIII sono state parzialmente approvate nel corso dei negoziati condotti in sede di Consiglio sulla proposta di allegato XI (documento del Consiglio 15598/06 SOC 556 CODEC 1352). L'allegato VIII modificato da questa proposta contiene voci per tutti gli Stati membri ad eccezione della Bulgaria e della Romania. La modifica consiste quindi nell'aggiunta all'allegato di voci relative soltanto alla Bulgaria e alla Romania. Il punto 8 dell'allegato modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 883/2004, che riguarda il cumulo delle prestazioni. Gli Stati membri possono applicare clausole anticumulo che mirano a evitare che una persona abbia diritto a due o più prestazioni simili per uno stesso periodo. L'articolo 54 del regolamento limita l'applicazione delle clausole anticumulo degli Stati membri: queste clausole non sono applicabili a una prestazione prorata e sono applicate ad una prestazione autonoma soltanto se questa soddisfa le condizioni dell'articolo 54, paragrafo 2 e sono elencate nell'allegato IX. L'articolo 54, paragrafo 2 prevede come condizioni che l'importo della prestazione sia indipendente dalla durata dei periodi d'assicurazione o di residenza (parte I dell'allegato) o che la prestazione sia determinata in funzione di un periodo fittizio (parte II dell'allegato). Un'eccezione è prevista per gli accordi elencati nella parte III dell'allegato. La modifica consiste nell'aggiunta della legislazione specificata di alcuni Stati membri agli elenchi dell'allegato. Il punto 9 dell'allegato determina il contenuto dell'allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004, che riguarda le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. L'articolo 70 del regolamento contiene disposizioni particolari relative a questo tipo di prestazioni che combinano aspetti di sicurezza sociale e di assistenza sociale. Contrariamente alle altre prestazioni alle quali il regolamento si applica, le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo non sono esportabili. In altri termini, queste prestazioni sono dovute soltanto quando il beneficiario risiede nello Stato membro che le eroga. L'allegato elenca le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo esistenti nei vari Stati membri. Le prestazioni elencate in questo allegato sono in gran parte le stesse che figurano nell'allegato II bis del regolamento (CE) n. 1408/71, attualmente in vigore, che corrisponde all'allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004. Il punto 10 dell'allegato modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, che riguarda le modalità particolari d'applicazione delle legislazioni degli Stati membri. L'allegato è previsto dall'articolo 83 del regolamento. L'allegato XI contiene sezioni distinte per ogni Stato membro contenenti, se del caso, disposizioni supplementari relative agli aspetti specifici della legislazione dello Stato membro interessato. Lo scopo di ogni voce è di far sì che il regolamento possa essere applicato senza difficoltà nello Stato membro in questione. Una proposta di allegato XI è stata già presentata (documento del Consiglio 5672/06 SOC 28 CODEC 66- (2006) 7) ed è attualmente all'esame del Consiglio. Questa proposta comprende voci per tutti gli Stati membri ad eccezione della Bulgaria e della Romania. La modifica consiste quindi nell'aggiunta all'allegato di voci relative soltanto alla Bulgaria e alla Romania. |

1. 2007/0129 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

2. Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[5] dispone che il contenuto degli allegati II e X debba essere determinato prima della data della sua applicazione.

3. Gli allegati I, III, IV, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 883/2004 devono essere adattati per tenere conto delle esigenze degli Stati diventati membri dell'Unione europea successivamente all'adozione del regolamento.

4. Altre modifiche di minore entità degli allegati I, III, IV, VII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 sono necessarie per tenere conto dell'evoluzione recente in altri Stati membri.

5. Il regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che il regolamento stesso si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. È dunque necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

6. Il regolamento (CE) n. 883/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO

1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:

7. Nella parte I (anticipi sugli assegni alimentari):

a) dopo il punto "A. BELGIO" è inserito il punto seguente:

"B. BULGARIA"

Assegni alimentari versati dallo Stato ai sensi dell'articolo 92 del codice della famiglia.";

b) i punti "B. DANIMARCA", "C. GERMANIA" e "D. FRANCIA" diventano i punti "C. DANIMARCA", "D. GERMANIA" e "E. FRANCIA";

c) dopo il punto "E. FRANCIA" è inserito il punto seguente:

"F. LUSSEMBURGO

Anticipi e recupero degli assegni alimentari ai sensi della legge del 26 luglio 1980.";

d) il punto "E. AUSTRIA" diventa il punto "G. AUSTRIA";

e) dopo il punto "G. AUSTRIA" è inserito il punto seguente:

"H. POLONIA

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sul recupero e gli anticipi degli assegni alimentari.";

f) il punto "F. PORTOGALLO" diventa il punto "I. PORTOGALLO";

g) dopo il punto "I. PORTOGALLO" sono inseriti i punti seguenti:

"J. SLOVENIA

Sostituzione degli assegni alimentari ai sensi della legge relativa al Fondo pubblico garanzia per gli alimenti della Repubblica di Slovenia del 25 luglio 2006.

K. SLOVACCHIA

Assegno alimentare di sostituzione ai sensi della legge n. 452/2004 relativa all’assegno alimentare di sostituzione e successive modifiche.";

h) i punti "G. FINLANDIA" e "H. SVEZIA" diventano i punti "L. FINLANDIA" e "M. SVEZIA".

8. Nella parte II (assegni speciali di nascita e adozione):

a) dopo il punto "A. BELGIO", sono inseriti i punti seguenti:

"B. BULGARIA

Assegno forfettario di maternità (legge sugli assegni familiari per i figli).

C. REPUBBLICA CECA

Assegno di nascita.

D. ESTONIA

a) Assegno di nascita;

b) assegno di adozione.";

b) i punti "B. SPAGNA" e "C. FRANCIA" diventano i punti "E. SPAGNA" e "F. FRANCIA";

c) dopo il punto "F. FRANCIA" sono inseriti i punti seguenti:

"G. LETTONIA

a) Assegno di nascita;

b) assegno di adozione.

H. LITUANIA

Assegno forfettario per figlio.";

d) il punto "D. LUSSEMBURGO" diventa il punto "I. LUSSEMBURGO";

e) dopo il punto "I. LUSSEMBURGO" sono inseriti i punti seguenti:

"J. UNGHERIA"

Assegno di maternità.

K. POLONIA

Assegno unico di nascita (legge sulle prestazioni familiari).

L. ROMANIA

Assegno di nascita.

M. SLOVENIA

Assegno di nascita.

N. SLOVACCHIA

a) Assegno di nascita;

b) integrazione dell'assegno di nascita.";

f) il punto "E. FINLANDIA" diventa il punto "O. FINLANDIA".

(2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 883/2004 è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO II"

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E, SE DEL CASO, LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO

(Articolo 8, paragrafo 1)

A. Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili

1. BELGIO – GERMANIA

Articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni frontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale).

2. BULGARIA – GERMANIA

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997.

3. BULGARIA – AUSTRIA

Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005.

4. BULGARIA – SLOVENIA

Articolo 32, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957.

5. REPUBBLICA CECA – GERMANIA

Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c) della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001.

6. REPUBBLICA CECA – CIPRO

Articolo 32, paragrafo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999.

7. REPUBBLICA CECA – LUSSEMBURGO

Articolo 52, paragrafo 8 della convenzione del 17 novembre 2000.

8. REPUBBLICA CECA – AUSTRIA

Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999.

9. REPUBBLICA CECA – SLOVACCHIA

Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992.

10. DANIMARCA – FINLANDIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003, riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico.

11. DANIMARCA – SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003, riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico.

12. GERMANIA – SPAGNA

Articolo 45, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari).

13. GERMANIA – FRANCIA

a) Accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (calcolo dei periodi di assicurazioni maturati tra il 1° luglio 1940 e il 30 giugno 1950);

b) titolo I della clausola addizionale n. 2 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima dell'8 maggio 1945);

c) punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data (disposizioni amministrative);

d) titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale nella Saar).

14. GERMANIA – LUSSEMBURGO

Articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946).

15. GERMANIA –UNGHERIA

Articolo 40, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998.

16. GERMANIA – PAESI BASSI

Articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).

17. GERMANIA – AUSTRIA

a) L'articolo 1, paragrafo 5 e l'articolo 8 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 19 luglio 1978 e l’articolo 10 del protocollo finale di detta convenzione (concessione di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri da parte del precedente Stato di occupazione) continuano ad applicarsi alle persone che abbiano esercitato un'attività come lavoratore frontaliero al 1° gennaio 2005 o prima di tale data e diventino disoccupati prima del 1° gennaio 2011;

b) articolo 14, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j) della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 ottobre 1995 riguardante la ripartizione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti.

18. GERMANIA – POLONIA

a) Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle prestazioni di vecchiaia e in caso di infortunio sul lavoro, alle condizioni e nell’ambito definiti dall'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990;

b) articolo 27, paragrafo 5 e articolo 28, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990.

19. GERMANIA – ROMANIA

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 aprile 2005.

20. GERMANIA – SLOVENIA

Articolo 42 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997.

21. GERMANIA – SLOVACCHIA

Articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3 della convenzione del 12 settembre 2002.

22. GERMANIA – REGNO UNITO

a) Articolo 7, paragrafi 5 e 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate);

b) articolo 5, paragrafi 5 e 6 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate).

23. IRLANDA – REGNO UNITO

Articolo 8 dell'accordo del 14 settembre 1971 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).

24. SPAGNA – PORTOGALLO

Articolo 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione).

25. ITALIA – SLOVENIA

a) Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazione sociale, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace (concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959);

b) articolo 45, paragrafo 3 della convenzione in materia di sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa all'ex zona B del Territorio libero di Trieste.

26. LUSSEMBURGO – SLOVACCHIA

Articolo 50, paragrafo 5 del trattato relativo alla sicurezza sociale del 23 maggio 2002.

27. UNGHERIA – AUSTRIA

Articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999.

28. UNGHERIA – SLOVENIA

Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957.

29. UNGHERIA – SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 gennaio 1959.

30. AUSTRIA – POLONIA

Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998.

31. AUSTRIA – ROMANIA

Articolo 37, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 ottobre 2005.

32. AUSTRIA – SLOVENIA

Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997.

33. AUSTRIA – SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 3 dell'accordo del 21 dicembre 2001 relativo alla sicurezza sociale.

34. PORTOGALLO – REGNO UNITO

Articolo 2, paragrafo 1 del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978.

35. FINLANDIA-SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003, riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico.

B. Disposizioni di convenzioni mantenute in vigore il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento

1. BULGARIA – AUSTRIA

Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005.

2. REPUBBLICA CECA – CIPRO

Articolo 32, paragrafo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999.

3. REPUBBLICA CECA – AUSTRIA

Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999.

4. GERMANIA – AUSTRIA

Articolo 14, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j) della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 ottobre 1995, concernente la ripartizione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti.

5. GERMANIA – SLOVENIA

Articolo 42 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997.

6. ITALIA – SLOVENIA

a) Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazione sociale, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace (concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959);

b) articolo 45, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa all'ex zona B del Territorio libero di Trieste.

7. UNGHERIA – AUSTRIA

Articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999.

8. UNGHERIA – SLOVENIA

Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957.

9. UNGHERIA – SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 gennaio 1959.

10. AUSTRIA – POLONIA

Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998.

11. AUSTRIA – ROMANIA

Articolo 37, paragrafo 3 dell'accordo sulla sicurezza sociale del 28 ottobre 2005.

12. AUSTRIA – SLOVENIA

Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997.

13. AUSTRIA – SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 3 dell'accordo del 21 dicembre 2001 sulla sicurezza sociale.".

3) L'allegato III del regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:

1. Dopo la voce "DANIMARCA", è inserita la voce "ESTONIA" .

2. Dopo la voce "IRLANDA", sono inserite le voci seguenti:

"ITALIA

LITUANIA

UNGHERIA".

4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:

1. Dopo la voce "BELGIO", sono inserite le voci seguenti:

"BULGARIA

REPUBBLICA CECA ".

2. La voce "ITALIA" è soppressa.

3. Dopo la voce "FRANCIA" è inserita la voce "CIPRO".

4. Dopo la voce "LUSSEMBURGO" è inserita la voce "UNGHERIA".

5. Dopo la voce "AUSTRIA" sono inserite le voci seguenti:

"POLONIA

SLOVENIA ".

5) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:

1. All'inizio dell'allegato sono aggiunti i punti seguenti:

"A. REPUBBLICA CECA"

Pensione di invalidità completa assegnata alle persone la cui invalidità totale è sopravvenuta prima dell'età di diciotto anni e che non erano assicurate per il periodo necessario (articolo 42 della legge n. 155/1995 sull'assicurazione pensione).

B. ESTONIA

a) Pensioni di invalidità assegnate prima del 1° aprile 2000 ai sensi della legge sugli assegni di Stato e che sono mantenute ai sensi della legge sull'assicurazione pensione nazionale;

b) pensioni nazionali di invalidità assegnate ai sensi della legge sull'assicurazione pensione nazionale;

c) pensioni di invalidità assegnate ai sensi della legge sul servizio nelle forze armate, della legge sui servizi di polizia, della legge sulla procura, della legge sullo statuto dei magistrati, della legge sui salari, le pensioni e altre prestazioni sociali dei membri del Riigikogu e della legge sulle indennità ufficiali del presidente della repubblica.".

2. I punti "A. GRECIA" e "B. IRLANDA", diventano i punti "C. IRLANDA" e "D. GRECIA".

3. Dopo il punto "D. GRECIA", è inserito il punto seguente:

"E. LETTONIA

Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.".

4. I punti "C. FINLANDIA", "D. SVEZIA" e "E. REGNO UNITO" diventano i punti "F. FINLANDIA", "G. SVEZIA" e "H. REGNO UNITO".

6) L'allegato VII del regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:

1. Nelle tabelle intitolate "BELGIO" e "FRANCIA", le righe relative al Lussemburgo sono soppresse.

2. La tabella intitolata "LUSSEMBURGO" è soppressa.

7) La parte 2 dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 883/2004 è modificata come segue:

1. All'inizio della parte 2 è aggiunto il punto seguente:

"N. BULGARIA"

Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell'assicurazione sociale.".

2. I punti "N. FRANCIA", "O. LETTONIA", "P. UNGHERIA", "Q. AUSTRIA" e "R. POLONIA", diventano i punti "O. FRANCIA", "P. LETTONIA", "Q. UNGHERIA", "R. AUSTRIA" e "S. POLONIA".

3. Dopo il punto "S. POLONIA", è inserito il punto seguente:

"T. ROMANIA"

Regimi in cui il calcolo delle pensioni è basato sui punti di pensione.".

4. I punti "S. SLOVENIA", "T. SLOVACCHIA", "U. SVEZIA" e "V. REGNO UNITO", diventano i punti "U. SLOVENIA", "V. SLOVACCHIA", "W. SVEZIA" e "X. REGNO UNITO".

8) L'allegato IX del regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:

1. Nella parte I:

a) dopo il punto "F. IRLANDA", è inserito il punto seguente:

"G. LETTONIA

Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.";

b) il punto "G. PAESI BASSI" diventa il punto "H. PAESI BASSI" e vi è aggiunta la voce seguente:

"La legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro (WIA)";

c) i punti "H. FINLANDIA" e "I. SVEZIA" diventano i punti "I. FINLANDIA" e "J. SVEZIA";

d) il testo del punto "J. SVEZIA" è sostituito dal seguente:

"L'indennità di malattia e l'indennità di attività correlate al reddito (legge 1962:381)."

La pensione garantita e l'indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1° gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data.".

2. Nella parte II:

a) dopo il punto "C. ITALIA" sono inseriti i punti seguenti:

"D. LETTONIA"

La pensione spettante ai superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8 della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato).

E. LITUANIA

a) Le pensioni di inabilità al lavoro dell'assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato;

b) le pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato.";

b) il punto "D. LUSSEMBURGO" diventa il punto "F. LUSSEMBURGO";

c) Dopo il punto "F. LUSSEMBURGO" è inserito il punto seguente:

"G. SLOVACCHIA

a) Le pensioni di invalidità e le pensioni spettanti ai superstiti che ne derivano;

b) la pensione di invalidità di una persona diventata invalida quando era nella situazione di figlio a carico e che è sempre considerata come avente maturato il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull'assicurazione sociale, modificata).";

d) i punti "E. FINLANDIA" e "F. SVEZIA", diventano i punti "H. FINLANDIA" e "I. SVEZIA".

3. Nella parte III la voce "La convenzione nordica, del 15 giugno 1992, sulla sicurezza sociale" è sostituita dalla seguente:

"La convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003.".

(9) Il testo dell'allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004 è sostituito dal seguente testo:

“ALLEGATO X

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

(Articolo 70, paragrafo 2, lettera c))

A. BELGIO

a) Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);

b) reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001).

B. BULGARIA

Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 del Codice della sicurezza sociale).

C. REPUBBICA CECA

Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).

D. DANIMARCA

Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

E. GERMANIA

Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del libro XII del codice sociale).

Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1 del libro II del codice sociale).

F. ESTONIA

a) Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità);

b) indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).

G. IRLANDA

a) Indennità per le persone in cerca d'occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte III, capitolo 2);

b) pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte III, capitolo 4);

c) pensione al coniuge superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte III, capitolo 6);

d) assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte III, capitolo 10);.

e) assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute, articolo 61);

f) pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte III, capitolo 5).

H. GRECIA

Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).

I. SPAGNA

a) Reddito minimo garantito (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);

b) prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (decreto reale n. 2620/81 del 24 luglio 1981);

c) pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui all'articolo 38, paragrafo 1 del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con decreto reale legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994;

d) assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).

J. FRANCIA

a) Assegno supplementare del Fondo speciale invalidità e del Fondo di solidarietà vecchiaia (legge del 30 giugno 1956, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);

b) assegno per adulti disabili (legge del 30 giugno 1975, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);

c) assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale).

K. ITALIA

a) Pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

b) pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);.

c) pensioni, assegni e indennità per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);.

d) pensioni, assegni e indennità per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

e) integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);.

f) integrazione dell'assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984).

g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995).

h) maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).

L. CIPRO

a) Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25 (I)/95 del 1995, modificata);

b) assegno per disabili motori gravi (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1° agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);

c) assegno speciale per i ciechi (legge sugli assegni speciali 77 (I)/96) del 1996, modificata).

M. LETTONIA

a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003);

b) indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003).

N. LITUANIA

a) Pensione sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 5);

b) indennità speciale di assistenza (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 15);

c) indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7).

O. LUSSEMBURGO

Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2 della legge del 12 settembre 2003), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un laboratorio protetto.

P. UNGHERIA

a) Pensione di invalidità (decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità);

b) assegno di vecchiaia di carattere non contributivo (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali);

c) indennità di trasporto (decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per persone gravemente disabili).

Q. MALTA

a) Assegno supplementare (articolo 73 della legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318) );

b) pensione di vecchiaia (legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318).

R. PAESI BASSI

a) Legge sull'assistenza ai giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wajong);

b) legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW).

S. AUSTRIA

Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale (ASVG), legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone occupate nei settori dell'industria e del commercio (GSVG) e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori (BSVG).

T. POLONIA

Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).

U. PORTOGALLO

a) Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);

b) pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981).

V. ROMANIA

Assegno mensile per persone disabili (ordinanza urgente n. 102/1999 relativa alla protezione speciale e all'occupazione delle persone disabili, approvata con la legge n. 519/2002).

W. SLOVENIA

a) Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità);

b) integrazione del reddito per i pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità);

c) assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità).

X. SLOVACCHIA

a) Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1° gennaio 2004 ;

b) pensione sociale assegnata anteriormente al 1° gennaio 2004.

Y. FINLANDIA

a) Assegno di invalidità (legge sull'assegno di invalidità, 124/88);

b) indennità di alloggio per pensionati (legge sull'indennità di alloggio per pensionati, 591/78);

c) sostegno del mercato del lavoro (legge sull’indennità di disoccupazione 1290/2002);

d) assistenza speciale a favore degli immigrati (legge sull'assistenza speciale a favore degli immigrati, 1192/2002).

Z. SVEZIA

a) Indennità di alloggio per pensionati (legge 2001: 761);

b) assegno di sussistenza per le persone anziane (legge 2001: 853).

AA. REGNO UNITO

a) Credito di pensione statale (legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del nord) sul credito di pensione statale);

b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito (legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di impiego);

c) complemento di reddito (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale);

d) componente mobilità dell'assegno di sussistenza per disabili (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale).".

10) L'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:

1. Dopo il punto "A. BELGIO", è inserito il punto seguente:

"B. BULGARIA"

L'articolo 33 della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capitolo 1, del presente regolamento."

2. I punti "B. REPUBBLICA CECA", "C. DANIMARCA", "D. GERMANIA", "E. ESTONIA", "F. GRECIA", "G. SPAGNA", "H. FRANCIA", "I. IRLANDA", "J. ITALIA", "K. CIPRO", "L. LETTONIA", "M. LITUANIA", "N. LUSSEMBURGO", "O. UNGHERIA", "P. MALTA", "Q. PAESI BASSI", "R. AUSTRIA", "S. POLONIA", "T. PORTOGALLO", "U. SLOVENIA", "V. SLOVACCHIA", "W. FINLANDIA", "X. SVEZIA", e "Y. REGNO UNITO" diventano "C. REPUBBLICA CECA", "D. DANIMARCA", "E. GERMANIA", "F. ESTONIA", "G. IRLANDA", "H. GRECIA", "I. SPAGNA", "J. FRANCIA", "K. ITALIA", "L. CIPRO", "M. LETTONIA", "N. LITUANIA", "O. LUSSEMBURGO", "P. UNGHERIA", "Q. MALTA", "R. PAESI BASSI", "S. AUSTRIA", "T. POLONIA", "U. PORTOGALLO", "W. SLOVENIA", "X. SLOVACCHIA", "Y. FINLANDIA", "Z. SVEZIA" e "AA. REGNO UNITO ".

3. Dopo il punto "U. PORTOGALLO", è inserito il punto seguente:

"V. ROMANIA

Nulla.".

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.