52007PC0367

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione della direttiva 87/372/CEe del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità /* COM/2007/0367 def. - COD 2007/0126 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 25.7.2007

COM(2007) 367 definitivo

2007/0126 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante abrogazione della direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta è volta ad abrogare la direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (in prosieguo direttiva GSM) per permettere l’utilizzo di tali bande da parte di sistemi in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche non limitati al GSM. L’obiettivo della proposta è offrire una più ampia gamma di servizi e tecnologie e, di conseguenza, ottimizzare la concorrenza nell’utilizzo delle bande di frequenze soggette fino ad ora alla direttiva GSM, mantenendo al tempo stesso il coordinamento dei servizi e assicurando la continuità di funzionamento del GSM. A tal fine, oltre al GSM sarebbero autorizzati ad utilizzare queste radiofrequenze anche altri servizi di comunicazioni elettroniche paneuropei tra i quali, in primo luogo, l’UMTS. Ciò comporta la necessità di stabilire nuove condizioni tecniche armonizzate nell’ambito di una decisione della Commissione da adottare in base alla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (nel prosieguo decisione spettro radio). |

120 | Contesto generale Al momento la direttiva GSM impone agli Stati membri di riservare per intero le bande 890-915 MHz e 935-960 MHz al GSM. Tale vincolo impedisce l’utilizzo delle bande da parte di sistemi paneuropei diversi dal GSM che permettono di fornire servizi interoperabili avanzati di trasmissione a banda larga della voce, dei dati e dei contenuti multimediali. Questi nuovi sistemi paneuropei, come l’UMTS, offrono funzionalità superiori a quelle del GSM e, dall’adozione della direttiva GSM avvenuta vent’anni fa, sono divenuti praticabili grazie ai progressi tecnologici compiuti. Inoltre, esiste indubbiamente un mercato per i servizi offerti da tali sistemi. Dato che per le sue caratteristiche di propagazione permette di coprire vaste zone a basso costo, la banda 900 MHz oggetto della direttiva GSM è più adatta a coprire le zone rurali e meno densamente popolate rispetto alle bande di frequenze più elevate. L’abrogazione della direttiva GSM permetterebbe di uscire dalla situazione attuale in cui l’utilizzo di determinate radiofrequenze è limitato al GSM, ma tale provvedimento deve essere integrato da adeguate misure tecniche di armonizzazione per preservare l’attuale armonizzazione dello spettro e garantire la protezione dei servizi GSM che al momento utilizzano le bande. Di conseguenza, è necessario definire un quadro giuridico che disciplina le condizioni tecniche che permettono ai nuovi sistemi che accederanno alla banda 900 MHz di coesistere con i sistemi GSM. In linea con la politica in atto volta a migliorare la legiferazione, la decisione spettro radio fornisce i mezzi giuridici per l’adozione di tali misure di armonizzazione. Essa prevede un meccanismo che permette di reagire in modo relativamente rapido ai progressi tecnici e contempla l’adozione a livello comunitario di misure tecniche di armonizzazione vincolanti, sotto forma di decisioni della Commissione, che conferiscono certezza giuridica all’utilizzo armonizzato della banda di frequenze in questione. Come previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, il 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato, nella fattispecie, un mandato alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (nel prosieguo CEPT) riguardante le bande 900 MHz e 1800 MHz. La CEPT ha iniziato a esaminare la possibilità di introdurre l’UMTS nelle bande 900 e 1800 MHz, nelle zone urbane, suburbane e rurali della Comunità in coesistenza con le reti GSM e ha definito le condizioni tecniche che garantiscono una spaziatura sufficiente tra le portanti. Le altre condizioni tecniche relative alla coesistenza del GSM con altri sistemi dotati di copertura paneuropea in questa banda saranno stabilite in un secondo tempo, al momento della definizione tecnica di tali sistemi. Nel mettere la banda 900 MHz a disposizione di sistemi supplementari è necessario che l’utilizzo attuale del GSM in tale banda continui ad essere protetto nell’intera Comunità fino a quando tale servizio sarà oggetto di una domanda ragionevole, considerata la grande importanza che i servizi GSM hanno nella politica comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche. La Commissione ritiene inoltre che sia essenziale assicurare una protezione appropriata agli utilizzatori esistenti nelle bande di frequenze adiacenti e che si debba tenere conto dei sistemi futuri di comunicazioni aeronautiche al di sopra della banda 960 MHz, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria in questo settore. Nell’ambito del mandato ricevuto, la CEPT ha espresso un parere tecnico a questo proposito. Da ultimo, per garantire una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle bande, gli Stati membri conserverebbero inoltre la facoltà di introdurre a livello nazionale, nella banda 900 MHz (e 1800 MHz), sistemi supplementari a fianco del GSM e altri sistemi di terra riconosciuti che permettono di fornire servizi paneuropei di comunicazioni elettroniche a condizione, tuttavia, che questi sistemi supplementari possano coesistere con i sistemi paneuropei. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta L’utilizzo delle bande di frequenze in questione è disciplinato dalla direttiva GSM che deve essere abrogata; la Commissione dovrà adottare una decisione elaborata conformemente alla decisione spettro radio, che fissa le nuove condizioni armonizzate di utilizzo delle radiofrequenze e che entrerà in vigore nel momento in cui la direttiva GSM sarà effettivamente abrogata. |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione La politica in materia di spettro radio deve tenere conto della diversità crescente e in continua evoluzione delle piattaforme di accesso radio per le comunicazioni pubbliche senza fili e assicurarne la conformità all’obiettivo politico generale di sviluppare il mercato interno dell’UE e la competitività dell’Europa instaurando un quadro normativo propizio all’innovazione, che porti alla fornitura di un’ampia gamma di servizi e applicazioni mobili. Il conseguimento di tale obiettivo generale sarà agevolato dall’introduzione di una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse dello spettro radio per le comunicazioni elettroniche senza fili preservando al tempo stesso, ove necessario, l’armonizzazione. In generale, occorre che l’utilizzo delle bande di frequenza sia soggetto a condizioni tecniche meno restrittive in base alla politica dell’accesso senza fili per i servizi delle comunicazioni elettroniche (WAPECS, Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) che, come ha indicato il gruppo per la politica in materia di spettro radio (nel prosieguo RSPG) nel suo parere del 23 novembre 2005, individua nella neutralità rispetto alla tecnologia e ai servizi gli obiettivi politici da conseguire per garantire un utilizzo dello spettro più flessibile ed efficiente. È opportuno che tali obiettivi siano introdotti gradualmente per evitare perturbazioni del mercato. Nella sua comunicazione "Maggiore flessibilità per un accesso rapido allo spettro radio riservato alle comunicazioni elettroniche senza fili"[1] la Commissione ha inoltre insistito su un utilizzo più flessibile delle radiofrequenze e sulla necessità di una soluzione coerente e proporzionata riguardo all’introduzione di una maggiore flessibilità nell’utilizzo dello spettro da parte dei servizi di comunicazioni elettroniche di seconda generazione (GSM) e di terza generazione (ad esempio, l’UMTS). |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto L’utilizzo della banda 900 MHz, l’elaborazione dei sistemi IMT-2000, tra i quali l’UMTS, e la tendenza a una maggiore flessibilità nell’utilizzo dello spettro sono stati oggetto di una costante attenzione da parte della Commissione. Il 21 febbraio 2006 è stato organizzato a Bruxelles un seminario sulla politica dell’accesso senza fili per i servizi delle comunicazioni elettroniche (WAPECS). Sulla base del mandato affidatole dalla Commissione il 5 luglio 2006, la CEPT e il suo comitato per le comunicazioni elettroniche (nel prosieguo ECC) hanno realizzato diversi studi e li hanno trasmessi al comitato per lo spettro radio (nel prosieguo RSC) e alla Commissione. Gli studi comprendono la relazione 82 dell’ECC sulla compatibilità dei sistemi UMTS che funzionano nelle bande di frequenza GSM 900 e GSM 1800 (maggio 2006) e la relazione 96 dell’ECC sulla compatibilità tra i sistemi UMTS 900/1800 e i sistemi operanti nelle bande adiacenti (marzo 2007). Tali relazioni sono state sottoposte a consultazione pubblica dall’ECC. A partire dal 1997 l’ECC ha condotto studi e ha adottato una serie di relazioni riguardanti l’attuazione dell’UMTS; ha inoltre svolto un’indagine sugli utilizzi attuali e futuri della banda 900 MHz. La CEPT ha allacciato contatti con gli organismi che si occupano della famiglia di norme IMT-2000 (tra cui l’UMTS), come il progetto di partenariato di terza generazione (3GPP), che raggruppa gli organismi di normalizzazione delle telecomunicazioni di diverse regioni (ARIB, CCSA, ETSI, ATIS, TTA e TTC) e all’interno del quale sono rappresentate le imprese, per mettere a punto specifiche di sistema. In base a tali informazioni l’ECC ha studiato la possibilità di inserire i canali UMTS nelle bande utilizzate dal GMS senza creare interferenze ai canali GSM adiacenti. Gli studi proseguono in merito ad altri sistemi che fanno parte della famiglia IMT-2000 dell’UIT. Sono stati inoltre condotti studi per esaminare il potenziale impatto su servizi e sistemi che operano in bande adiacenti. Le autorità nazionali, l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), i gruppi di utilizzatori e altre parti interessate hanno aderito a un gruppo di lavoro specifico (PT1) dell’ECC, che ha raccolto e studiato le informazioni sui sistemi operanti su bande di frequenze adiacenti. Nel 2006 l’ECC ha organizzato una consultazione pubblica prima di adottare la decisione ECC/DEC/(06)13, che raccomanda di aprire le bande di frequenze 900 e 1800 MHz ai sistemi diversi dal GSM. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Dalle relazioni dell’ECC emerge che è possibile introdurre reti UMTS nelle zone urbane, suburbane e rurali in coesistenza con le reti GSM900/1800 utilizzando valori adeguati di spaziatura delle portanti. Il primo sistema nuovo da introdurre nella banda 900 MHz è, pertanto, l’UMTS che risulta interessante da un punto di vista sia tecnico che di politica comunitaria in quanto permetterebbe di sviluppare ulteriormente i servizi paneuropei di comunicazioni elettroniche in modo da garantire l’accesso a servizi identici o equivalenti in termini di funzionalità a tutti i consumatori nella Comunità. La consultazione pubblica condotta dall’ECC per la Commissione in merito alle relazioni 82 e 96 ha evidenziato che il settore delle comunicazioni mobili è largamente a favore dell’apertura delle bande di frequenze precedentemente riservate ai sistemi GSM, e questo nel chiaro interesse delle imprese e dei consumatori. Inizialmente, alcuni utilizzatori nelle bande di frequenze adiacenti hanno sollevato dubbi sulle possibili interferenze, dubbi che sono stati dissipati nell’ambito della relazione 96 della CEPT e grazie all’esplicita protezione garantita al sistema GSM dall’articolo 3 della futura decisione della Commissione che sostituisce la direttiva GSM. |

Ricorso al parere di esperti |

221 | Settori scientifici/di competenza interessati Gestione dello spettro, comunicazioni elettroniche, competenza tecnica della CEPT e degli enti di normalizzazione. |

222 | Metodologia applicata Come previsto nella decisione spettro radio, la Commissione, assistita dal comitato per lo spettro radio, ha esaminato la relazione redatta dalla CEPT su mandato della stessa Commissione. Si è inoltre tenuto conto del parere degli utilizzatori nelle bande adiacenti. In base all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione spettro radio, la Commissione ha inoltre ritenuto necessario provvedere affinché i nuovi sistemi fornissero una protezione adeguata ai sistemi esistenti nelle bande adiacenti, nonché tenere conto, da ultimo, dei potenziali sistemi di comunicazioni aeronautiche operanti al di sopra della banda 960 MHz, che contribuiscono alla politica europea dei trasporti. |

223 | Principali organizzazioni/esperti consultati Autorità nazionali, ETSI, utilizzatori del GSM e dei sistemi di terza generazione, operatori di reti di comunicazione, fabbricanti e altre parti interessate. |

2249 | Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati Non è stata indicata l’esistenza di rischi potenziali gravi con conseguenze irreversibili. |

225 | In base alle relazioni dell’ECC la Commissione ha rilevato che la banda di frequenze del GSM potrebbe essere usata in condivisione con l’UMTS, l’altro sistema paneuropeo di comunicazioni, per conseguire gli obiettivi della politica comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche. Per assicurare un utilizzo più efficiente della banda 900 MHz, occorre abrogare la direttiva GSM e introdurre, mediante una decisione della Commissione, un nuovo piano armonizzato. |

226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti È possibile consultare le relazioni della CEPT ai seguenti indirizzi: http://www.ero.dk/documentation/docs/docfiles.asp?docid=2168&wd=N http://www.ero.dk/documentation/docs/docfiles.asp?docid=2201&wd=N. e le relazioni trasmesse all’RSC all’indirizzo: http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/docs/ref_docs/rsc18_public_docs/rsc06_99_ecc_int_rep_wapecs.pdf. |

230 | Valutazione dell’impatto Dato che l’autoregolamentazione, la coregolamentazione o la regolamentazione da parte delle autorità nazionali non permetterebbero di abrogare la direttiva GSM per assicurare l’introduzione armonizzata e tempestiva di un nuovo piano finalizzato al conseguimento degli obiettivi politici comunitari, per abrogare la direttiva GSM è necessaria una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio. Parallelamente a tale abrogazione, occorre pertanto adottare una decisione della Commissione basata sulle disposizioni della decisione spettro radio, per attuare una nuova misura di armonizzazione elaborata dalla Commissione con l’ausilio della competenza tecnica della CEPT e con l’assistenza del comitato per lo spettro radio. Il nuovo piano andrebbe a vantaggio dell’intero settore delle comunicazioni elettroniche e dei consumatori. È importante per il mercato interno che le condizioni di utilizzo della banda 900 MHz siano aperte e armonizzate a livello dell’UE per agevolare l’introduzione di servizi paneuropei e per garantire la massima libertà di scelta di servizi ai consumatori e di tecnologie agli utilizzatori dello spettro radio. La disponibilità dello spettro radio contribuirà al successo dell’agenda di Lisbona e dell’iniziativa i2010 - Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione[2] il cui obiettivo è sfruttare il potenziale dell’economica digitale per favorire la crescita, l’occupazione e la diffusione di servizi moderni. Grazie alla rimozione di numerosi ostacoli all’introduzione di servizi avanzati di comunicazioni mobili e alla riduzione del divario digitale geografico, la misura recherà vantaggi, in particolare, ai cittadini europei. Si prevede che i sistemi diversi dal GSM si svilupperanno e copriranno più rapidamente il territorio europeo, soprattutto nelle zone rurali. I nuovi servizi di trasmissione senza fili di dati e contenuti multimediali ad alte prestazioni (ad esempio, navigazione in internet e televisione mobile) necessitano di reti di accesso quali le reti mobili di terza generazione, che utilizzano la tecnologia UMTS e che offrono velocità di trasmissione dei dati superiori a quelle consentite dal GSM. La misura comporterebbe inoltre un miglioramento della qualità dei servizi e una riduzione dei prezzi per i consumatori. Al momento le reti mobili di terza generazione sono confinate nelle bande di frequenze più elevate, che presentano caratteristiche di propagazione meno favorevoli rispetto a quelle della banda 900 MHz e che, di conseguenza, comportano costi più elevati per l’installazione delle reti. Le bande di frequenze più elevate, inoltre, sono meno adatte a penetrare negli edifici, e ciò va a scapito della qualità del servizio e dei prezzi per i consumatori. Da ultimo, agevolando l’introduzione di servizi avanzati di comunicazioni mobili, la misura contribuirà allo sviluppo economico del settore, creerà nuove fonti di entrate per gli operatori e farà aumentare la domanda di apparecchiature (infrastrutture di rete, nuove generazioni di terminali). La misura avrebbe un impatto positivo sull’ambiente, in quanto il ricorso alle frequenze più basse richiederebbe un minor numero di stazioni di base, con minori rischi di controversie sulla loro ubicazione più adeguata. Per quanto riguarda l’impatto ambientale, le misure proposte non incidono sulla necessità di assicurare una tutela costante della salute dalle emissioni elettromagnetiche. Tale questione è oggetto della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e della raccomandazione n. 199/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. Per le apparecchiature radio la tutela della salute è assicurata dalla loro conformità alle prescrizioni essenziali della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva R&TTE). Gli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute sono oggetto di attenzione costante da parte della Commissione. A questo proposito, il suo comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e nuovi (CSRSEN) ha recentemente avviato un’analisi esaustiva dei nuovi dati scientifici prodotti da studi recenti. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte Per permettere l’utilizzo delle bande 900 MHz e 1800 MHz conformemente agli obiettivi della politica comunitaria e alla domanda di comunicazioni mobili sul mercato, si propone di abrogare la direttiva 87/372/CEE e di adottare, in applicazione della decisione spettro radio, una decisione della Commissione volta ad armonizzare le nuove condizioni di utilizzo delle bande di frequenze in questione e per servizi paneuropei di comunicazioni mobili supplementari a prestazioni più elevate. |

310 | Base giuridica Articolo 95 del trattato CE. |

320 | Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non ricade nell’ambito di competenza esclusiva della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i motivi che seguono. |

321 | Gli Stati membri non possono assicurare da soli, in maniera soddisfacente, l’utilizzo armonizzato della banda 900 MHz per rispondere alle esigenze della politica comunitaria: per conseguire tale obiettivo a livello comunitario una soluzione migliore è l’adozione di misure relative al mercato interno in applicazione della decisione spettro radio. L’adozione del nuovo piano richiede, tuttavia, l’abrogazione della direttiva GSM. |

323 | La direttiva GSM può essere abrogata esclusivamente a livello comunitario mediante l’adozione di una direttiva. Occorre adottare le nuove condizioni tecniche armonizzate di utilizzo della banda 900 MHz a livello comunitario in modo da poter conseguire gli obiettivi della politica della Comunità tempestivamente e in modo armonizzato. |

Gli obiettivi della proposta saranno realizzati meglio mediante un’azione della Comunità per i motivi che seguono. |

324 | L’abrogazione della direttiva GSM e l’adozione delle condizioni di coesistenza del GSM e dell’UMTS mediante una misura comunitaria vincolante di armonizzazione sono necessarie per assicurare l’introduzione tempestiva e armonizzata delle nuove condizioni di utilizzo dello spettro radio negli Stati membri. In assenza di una tale misura comunitaria risulterà impossibile assicurare una soluzione armonizzata e tempestiva. |

325 | La direttiva GSM impedisce l’utilizzo della banda 900 MHz da parte di altri sistemi paneuropei, quale l’UMTS, e costituisce pertanto un ostacolo allo sviluppo della società dell’informazione nell’UE. Un utilizzo armonizzato della banda 900 MHz potrebbe servire da supporto ad applicazioni aggiuntive che rispondono agli attuali obiettivi della politica comunitaria. |

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito. |

331 | La Commissione, assistita dal comitato per lo spettro radio abrogherà la direttiva GSM e introdurrà nuove condizioni tecniche di utilizzo della banda 900 MHz, pur continuando ad assicurare il funzionamento dei servizi GSM. L’effetto delle misure proposte è limitato alle bande di frequenza necessarie alle applicazioni paneuropee dei servizi di comunicazioni elettroniche. Alla luce dei progressi tecnologici e delle esigenze dei consumatori, queste bande dovranno essere regolarmente riesaminate in modo da introdurvi sistemi paneuropei supplementari in grado di coesistere con il GSM e l’UMTS. La misura non riguarda il rilascio, da parte degli Stati membri, dei diritti di utilizzo dello spettro radio. Ove possibile, gli Stati membri devono poter introdurre nella banda di frequenza anche dei sistemi supplementari, a condizione che tali sistemi possano coesistere con i sistemi GSM e gli altri sistemi paneuropei elencati nell’allegato – a partire dall’UMTS – sul loro territorio e su quello degli Stati membri confinanti. |

332 | Le nuove condizioni tecniche sono state elaborate con l’ausilio della competenza tecnica della CEPT e con l’assistenza degli esperti nazionali senza che ciò abbia comportato oneri finanziari o amministrativi inutili a livello comunitario, nazionale o regionale. Queste condizioni permetteranno di realizzare economie di scala, di coprire meglio le zone rurali e di offrire nuovi servizi più efficaci agli operatori e utilizzatori nella Comunità. |

Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto: direttiva in applicazione dell’articolo 95 CE. |

342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti. Solo una direttiva permette di abrogare la direttiva GSM che è stata adottata sulla base del (vecchio) articolo 100 del trattato CE. Mentre il funzionamento del GSM, che tale direttiva ha reso possibile, continuerà ad essere assicurato, la decisione permetterà ad altri sistemi paneuropei, tra i quali in primo luogo l’UMTS, di coesistere con il GSM nella banda 900 MHz. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede la semplificazione della normativa, la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie o nazionali) e la semplificazione delle procedure amministrative per i privati. La direttiva GSM da abrogare costituisce un ostacolo al progresso tecnologico e priva le imprese e i consumatori dello spettro radio necessario ai nuovi servizi avanzati. |

512 | L’abrogazione della direttiva e l’adozione di una misura di armonizzazione che specifica le nuove condizioni di utilizzo costituiscono un cambiamento di approccio normativo conforme all’obiettivo della decisione spettro radio, vale a dire mantenere gli aspetti tecnici della gestione dello spettro al livello delle misure di attuazione, evitando così al Parlamento europeo e al Consiglio di dover entrare nel dettaglio delle considerazione tecniche. |

513 | L’armonizzazione dello spettro radio faciliterà il compito delle autorità nazionali e risponderà alle loro attese. |

514 | Le condizioni armonizzate di utilizzo dello spettro radio offriranno nuove opportunità agli operatori delle reti mobili e agli utilizzatori delle comunicazioni mobili, in particolare nelle zone rurali. |

516 | La proposta si inserisce nel programma permanente di aggiornamento e semplificazione dell’acquis comunitario della Commissione. |

520 | Abrogazione di disposizioni vigenti L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione della legislazione in vigore. |

560 | Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE ed è pertanto opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo. |

1. 2007/0126 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante abrogazione della direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

visto il parere del Comitato delle regioni[5],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[6],

considerando quanto segue:

(1) Le bande di frequenze 890-915 e 935-960 MHz (la banda 900 MHz) erano state riservate e dovevano essere occupate dal servizio pubblico paneuropeo di radiotelefonia mobile digitale cellulare, fornito in ciascuno Stato membro in base a una specifica comune definita dalla direttiva 87/372/CEE Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità[7], integrata dalla raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità[8] e dalla risoluzione del Consiglio, del 14 dicembre 1990, sulla fase finale dell’attuazione dell’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiofonia mobile terrestre nella Comunità (GSM)[9].

(2) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’iniziativa i2010 "Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione"[10] e del mercato interno e per ottimizzare la concorrenza, occorre aprire per quanto possibile la banda 900 MHz ad altri tipi di tecnologie, a condizione che il suo utilizzo resti coordinato, in modo da introdurre servizi paneuropei compatibili, assicurando al tempo stesso agli utilizzatori la più grande libertà di scelta possibile in materia di servizi e tecnologie.

(3) Tenuto conto dell’evoluzione del mercato, le imprese sono in generale favorevoli a rimuovere la riserva dell’uso della banda 900 MHz per il GSM, in modo da poter introdurre nuove tecnologie digitali che permettano di fornire servizi paneuropei innovativi in grado di coesistere con il GSM nelle bande di frequenze 890-915 e 935-960 MHz. Tali bande di frequenze presentano caratteristiche di propagazione che permettono di coprire distanze maggiori rispetto alle bande di frequenze più elevate, con la possibilità di far arrivare i servizi moderni di telefonia vocale, di dati e di contenuti multimediali nelle zone rurali e meno densamente popolate.

(4) La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)[11] ha istituito una politica e un quadro giuridico comunitari volti ad assicurare il coordinamento delle strategie e, se del caso, l’armonizzazione delle condizioni relative alla disponibilità e all’utilizzo efficace delle bande di frequenze dello spettro radio necessarie all’istituzione e al funzionamento del mercato interno. Tale decisione permette alla Commissione di adottare misure tecniche di applicazione al fine di assicurare l’armonizzazione delle condizioni relative alla disponibilità e all’utilizzo efficiente dello spettro radio.

(5) Conformemente ai principi e agli obiettivi della decisione spettro radio, la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (nel prosieguo CEPT) un mandato iniziale per l’elaborazione di condizioni tecniche meno restrittive per l’utilizzo delle bande di frequenza, tra cui la banda 900 MHz.

(6) Conformemente al mandato ricevuto, la CEPT ha fissato le condizioni tecniche per la coesistenza dell’UMTS con il GSM nella banda 900 MHz, partendo dal principio che, dato che questa banda di frequenze è assegnata ai sistemi GSM per i quali è ampiamente utilizzata nella Comunità, una tale coesistenza deve garantire la totale compatibilità tra il GSM e l’UMTS per proteggere l’attuale utilizzo della banda 900 MHz da parte del GSM nell’intera Comunità, fino a quando esisterà una domanda per questo servizio.

(7) Per rimuovere la riserva d’uso della banda 900 MHz per il GSM in modo da potervi introdurre nuove tecnologie digitali in coesistenza con i sistemi GSM, occorre abrogare la direttiva 87/372/EEC,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 87/372/CEE del Consiglio è abrogata a decorrere dal:

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] COM(2007) 50.

[2] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2005) 229 def.

[3] GU C del , pag.

[4] GU C del , pag. .

[5] GU C del , pag. .

[6] GU C del , pag. .

[7] GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.

[8] GU L 196 del 17.7.1987, pag. 81.

[9] GU C 329 del 31.12.1990, pag. 25.

[10] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2005) 229 def.

[11] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.