Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio perle targhette e le iscrizioni regolamentari nonché la loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (Versione codificata) /* COM/2007/0344 def. - COD 2007/0119 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 21.6.2007 COM(2007) 344 definitivo 2007/0119 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO perle targhette e le iscrizioni regolamentari nonché la loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (Versione codificata) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario. Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 76/114/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III della direttiva codificata. 76/114/CEE (adattato) 2007/0119 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO perle targhette e le iscrizioni regolamentari nonché la loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 , vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5], deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6], considerando quanto segue: 1. La direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari per i veicoli a motore e i loro rimorchi[7] è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. 76/114/CEE considerando 2 (adattato) 2. La direttiva 76/114/CEE, che è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva [70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[9]], stabilisce le prescrizioni tecniche per quanto riguarda le targhette, le iscrizioni regolamentari, nonché la loro posizione e modo di fissaggio. Tali prescrizioni tecniche relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri consentono l’applicazione della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva [70/156/CEE], per ogni tipo di veicolo. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva [70/156/CEE] relativa ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva. 76/114/CEE considerando 3 (adattato) 3. È opportuno che la procedura di omologazione CE comporti un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni, 4. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato II, parte B, 76/114/CEE HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva, si intende per "veicolo" ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno 4 ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/ora, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici. Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare né l'omologazione CE , né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le targhette ed iscrizioni regolamentari, la loro posizione ed il loro modo di fissaggio, se questi rispondono alle prescrizioni dell'allegato I. Articolo 3 Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione, o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le targhette ed iscrizioni regolamentari, la loro posizione ed il loro modo di fissaggio, se questi rispondono alle prescrizioni dell'allegato I. Articolo 4 76/114/CEE (adattato) Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I della presente direttiva sono adottate a norma della procedura di cui [all'articolo 13 paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE]. 76/114/CEE Articolo 5 76/114/CEE (adattato) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni della legislazione nazionale che essi adottano nelle materie coperte dalla presente direttiva. Articolo 6 La direttiva 76/114/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III. Articolo 7 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica dal […]. 76/114/CEE Art. 6 Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 76/114/CEE ALLEGATO I 1. GENERALITÀ 76/114/CEE (adattato) Ogni veicolo deve essere munito di una targhetta e delle iscrizioni descritte ai punti successivi. La targhetta e le iscrizioni vengono apposte dal costruttore o dal suo mandatario. 76/114/CEE è1 78/507/CEE Art. 1 e allegato 2. TARGHETTA DEL COSTRUTTORE 2.1. In zona visibile e facilmente accessibile su un pezzo che normalmente non viene sostituito durante l'impiego, deve essere apposta, in modo da risultare solidamente fissata, una targhetta del costruttore, il cui modello figura in appendice al presente allegato, contenente le seguenti indicazioni chiaramente leggibili ed indelebili, elencate nel seguente ordine: 2.1.1. Nome del costruttore, 2.1.2. Numero d'omologazione CE è1 [10] 76/114/CEE è1 Atto di adesione 1985, Art. 26 e allegato I, pag. 213 è2 87/354/CEE Art. 1 e allegato, punto 6 è3 1994 Atto di adesione, Art. 29 e allegato I, pag. 202 è4 Atto di Adesione 2003, Art. 20 e Allegato II, punto 1, lettera A, paragrafo 14, pag. 57 è5 2006/96/CE Art. 1, e allegato, punto 13 Questo numero è formato dalla lettera «e» minuscola seguita nell'ordine dal numero o dalle lettere che contrassegnano il paese che ha rilasciato l'omologazione CE è1 (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, è3 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, è4 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, è3 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, è3 17 per la Finlandia, ç18 per la Danimarca, è5 19 per la Romania, è4 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, è2 23 per la Grecia , 24 per l'Irlanda, ,è4 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 29 per l'Estonia, 32 per la Lettonia, è5 34 per la Bulgaria, è4 36 per la Lituania, 49 per Cipro, 50 per Malta ) e dal numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione fissata per il tipo di veicolo. Tra la lettera «e» e il numero o le lettere che contrassegnano il paese che ha rilasciato l'omologazione CE, nonché tra tale numero o tali lettere e il numero di omologazione, viene posto un asterisco, 76/114/CEE è1 78/507/CEE Art. 1 e allegato 2.1.3. Numero d'identificazione del veicolo, 2.1.4. è1 Massa massima a carico autorizzata del veicolo, 2.1.5. è1 Massa massima a carico autorizzata per il complesso, nell'ipotesi di veicolo utilizzato come veicolo trattore, 2.1.6. è1 Massa massima autorizzata per ognuno degli assi; i dati vengono elencati a partire dalla parte anteriore verso la parte posteriore, 2.1.7. Se si tratta di semirimorchio, la è1 massa massima autorizzata sulla selletta di attacco, 76/114/CEE (adattato) è1 78/507/CEE Art. 1 e allegato 2.1.8. è1 U Õno Stato membro può chiedere che le è1 masse massime autorizzate prescritte dalla sua legislazione nazionale siano indicate sulla targhetta di ogni veicolo immesso in circolazione sul suo territorio. 76/114/CEE è1 78/507/CEE Art. 1 e allegato Se le è1 masse tecnicamente ammissibili sono superiori alle è1 masse massime autorizzate, tale Stato può richiedere che siano anche esse indicate. In tal caso le è1 masse sono indicate su due colonne: nella colonna di sinistra sono iscritte le è1 masse massime autorizzate e nella colonna di destra le è1 masse tecnicamente ammissibili. 2.2. Il costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, esteriormente al rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le iscrizioni prescritte dai punti da 2.1.1 a 2.1.8 (vedi appendice al presente allegato). 3. NUMERO D'IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO Il numero d'identificazione di un veicolo è costituito da una combinazione strutturata di caratteri, attribuita dal costruttore ad ogni singolo veicolo. La sua funzione è quella di rendere identificabile in modo inequivocabile tramite il costruttore — senza bisogno di altre indicazioni — ogni veicolo per un periodo di 30 anni. Il numero di identificazione del veicolo deve rispondere alle seguenti prescrizioni: 78/507/CEE Art. 1 e allegato 3.1. Esso deve essere segnato sulla targhetta del costruttore, nonché sul telaio o sull'intelaiatura o su altra struttura analoga. 3.1.1. Esso deve essere composto da tre parti: 3.1.1.1. La prima parte consiste in un codice assegnato al costruttore del veicolo per consentire l'identificazione del suddetto costruttore. Tale codice è costituito da tre caratteri (lettere o cifre) assegnati dalle autorità competenti del paese in cui il costruttore ha la sede sociale, d'accordo con l'agenzia internazionale che opera su autorizzazione dell'organismo internazionale di normalizzazione (ISO). Il primo carattere designa una zona geografica, il secondo un paese all'interno di una zona geografica, il terzo un dato costruttore. Se il costruttore produce meno di 500 veicoli all'anno, il terzo carattere sarà sempre un 9. Per l'identificazione di detto costruttore, l'autorità succitata assegna anche il terzo, il quarto ed il quinto carattere della terza parte. 3.1.1.2. La seconda parte è costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali dei veicoli. Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri, gli spazi non usati devono essere riempiti con caratteri alfabetici o numerici, a scelta del costruttore stesso. 3.1.1.3. La terza parte, costituita da otto caratteri, di cui gli ultimi quattro devono essere numerici, deve consentire, in combinazione con le altre due parti, di identificare in modo inequivocabile un dato veicolo. In tutti gli spazi non utilizzati va inserita la cifra zero in modo da ottenere il numero completo dei caratteri prescritti. 3.1.2. Esso deve essere disposto possibilmente su un'unica riga. In casi eccezionali, per motivi tecnici, esso può anche essere disposto su due righe. In tali casi non è però consentito suddividere una qualsiasi delle due parti sulle due righe. L'inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo; quest'ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse. Si può derogare a questa disposizione, nel caso delle targhette del costruttore, quando il numero è segnato su una sola riga. Il simbolo può anche essere segnato fra le tre parti (punto 3.1.1) all'interno di una riga. Non sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri. 76/114/CEE (adattato) 3.2. Il numero d'identificazione deve inoltre: 3.2.1. essere segnato sul telaio o sull'intelaiatura o sulla struttura analoga, nella metà destra del veicolo; 3.2.2. essere apposto in zona chiaramente visibile ed accessibile, mediante un procedimento quale il martellamento o la punzonatura, in modo da evitare che esso si cancelli o si alteri. 4. CARATTERI 4.1. Per tutte le iscrizioni di cui ai punti 2 e 3 si devono usare lettere latine e cifre arabe. Tuttavia, le lettere latine usate per le indicazioni previste dai punti 2.1.1, 2.1.3 e 3 devono essere in caratteri maiuscoli 4.2. Per le indicazioni del numero d'identificazione del veicolo: 4.2.1. non è autorizzato l'impiego delle lettere I, O e Q nonché dei trattini, asterischi od altri segni particolari diversi dai simboli di cui al punto 3.1.2, secondo comma; 4.2.2. le lettere e le cifre devono avere le seguenti altezze minime: 4.2.2.1. 7,0 mm per i caratteri segnati direttamente sul telaio o sull'intelaiatura o su una struttura analoga del veicolo; 4.2.2.2. 4,0 mm per i caratteri segnati sulla targhetta del costruttore. 78/507/CEE Art. 1 e allegato APPENDICE ESEMPI DI TARGHETTE DEL COSTRUTTORE Gli esempi che seguono non pregiudicano le indicazioni che figureranno in realtà sulle targhette del costruttore; essi vengono dati unicamente a titolo indicativo. Esempio n. 1 78/507/CEE Art. 1 e allegato (adattato) STELLA FABBRICA AUTOMOBILI e * 3 * 1485 3 I S K L M 3 A C 8 B 1 2 3 9 5 4 1 500 kg 2 500 kg 1 - 730 kg 2 - 810 kg 78/507/CEE Art. 1 e allegato L'esempio si riferisce ad un veicolo della categoria M1. Le informazioni supplementari di cui al punto 2.2 possono essere apposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte (vedi i rettangoli punteggiati nell'esempio illustrato qui sopra). Esempio n. 2 78/507/CEE Art. 1 e allegato (adattato) MAYER KRAFTFAHRZEUGWERK e * 1 * 501 3 G T W O 1 8 0 0 9 B S 5 1 3 1 2 22 000 kg 38 000 kg 1 - 7 000 kg 2 - 8 000 kg 3 - 8 000 kg 78/507/CEE Art. 1 e allegato L'esempio si riferisce ad un veicolo della categoria N3. Le informazioni supplementari di cui al punto 2.2 possono essere apposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte (vedi i rettangoli punteggiati nell'esempio illustrato qui sopra). _______________ ALLEGATO II Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 6) Direttiva 76/114/CEE del Consiglio (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1) | Direttiva 78/507/CEE della Commissione (GU L 155 del 13.6.1978, pag. 31) | Punto X.a.5. dell'allegato I dell'atto di adesione del 1979 (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 109) | Punto IX.A.12. dell'allegato I dell'atto di adesione del 1985 (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 213) | Direttiva 87/354/CEE del Consiglio (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 43). | limitatamente al punto 6 dell’allegato | Punto XI.C.I.6 dell'allegato I dell'atto di adesione del 1994 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 205) | Punto I.A.14 dell'allegato II dell'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 57) | Direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 81 del 20.12.2006, pag. 81) | limitatamente al riferimento alla direttiva 76/114/CEE all'articolo 1 e nell'allegato, punto 13 | Parte B Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 6) Direttive | Termini di attuazione | Data di applicazione | 76/114/CEE | 1° gennaio1977 | 1° ottobre 1978 | 78/507/CEE | 1° ottobre 1978(*) | - | 87/354/CEE | 31 dicembre 1987 | - | (*) In conformità all’articolo 2 della Direttiva 78/507/CEE: 1. A decorrere dal 1° ottobre 1978 gli Stati membri non possono, per ragioni concernenti le targhette e iscrizioni regolamentari o la posizione ed il modo di fissaggio di queste: - rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o il rilascio del documento previsto [dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE] e l'omologazione di portata nazionale, - vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, se le targhette e iscrizioni regolamentari o la posizione ed il modo di fissaggio di queste su tale tipo di veicolo o su tali veicoli sono conformi alle disposizioni della direttiva 76/114/CEE modificata dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1° ottobre 1981 gli Stati membri: - non possono più rilasciare il documento previsto [dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE] per un tipo di veicolo le cui targhette e iscrizioni regolamentari o la loro posizione ed il modo di fissaggio di queste non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE modificata dalla presente direttiva; - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo le cui targhette ed iscrizioni regolamentari o la posizione ed il modo di fissaggio di queste non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE, modificata dalla presente direttiva. 3. A decorrere dal 1° ottobre 1981 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli le cui targhette ed iscrizioni regolamentari o la posizione ed il modo di fissaggio di queste non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE modificata dalla presente direttiva. _____________ ALLEGATO III TAVOLA DI CONCORDANZA Direttiva 76/114/CEE | Presente direttiva | Articoli da 1 a 4 | Articoli da 1 a 4 | Articolo 5 | - | - | Articolo 5 | - | Articolo 6 | - | Articolo 7 | Articolo 6 | Articolo 8 | Allegato | Allegato I | Allegato, punto 1 e punto 1.1 | Allegato I, punto 1. | Allegato, punti da 2 a 4 | Allegato I, punti da 2 a 4 | Appendice | Appendice | - | Allegato II | - | Allegato III | ____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni. [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [4] Allegato II, Parte A della presente proposta. [5] GU C […], […], pag. […]. [6] GU C […], […], pag. […]. [7] GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81). [8] V. allegato II, Parte A. [9] [GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12). ] [10] Se un tipo di veicolo non è stato oggetto di una omologazione CE e quindi non possiede un numero di omologazione CE , uno Stato membro può esigere che il numero di omologazione nazionale sia indicato. In tal caso, il costruttore può apporre tale numero su una targhetta separata da quella del costruttore, ovvero sulla targhetta del costruttore stesso.