Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) /* COM/2007/0319 def. - COD 2007/0117 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 13.6.2007 COM(2007) 319 definitivo 2007/0117 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa aÖ i dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario. Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 79/533/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote[3]. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 79/533/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV della direttiva codificata. 79/533/CEE (adattato) 2007/0117 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa aÖ i dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 , vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6], considerando quanto segue: (1) La direttiva 79/533/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote[7] è stata modificata in maniera sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. (2) La direttiva 79/533/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE[9]. Detta direttiva stabilisce le prescrizioni tecniche relative alla concezione e alla costruzione dei trattori agricoli o forestali per quanto concerne i dispositivi di rimorchio e di retromarcia. Tali prescrizioni tecniche intendono ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per permettere l’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva. (3) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nell'ordinamento nazionale e di applicazione indicati nell’allegato III, parte B, 79/533/CEE HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Per "trattore (agricolo o forestale)" s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori. 82/890/CEE art. 1, par. 1 (adattato) è1 97/54/CE art. 1 2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e è1 40 km/h . 79/533/CEE (adattato) Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un trattore per motivi concernenti i dispositivi di rimorchio e di retromarcia se questi corrispondono alle prescrizioni degli allegati I e II. Articolo 3 Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di rimorchio e di retromarcia se questi corrispondono alle prescrizioni degli allegati I e II. Articolo 4 Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II sono adottate a norma della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/37/CE. Articolo 5 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 6 La direttiva 79/533/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione e di applicazione indicati all’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato IV. Articolo 7 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica dal […]. 79/533/CEE art. 6 Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il (…( Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] […] 79/533/CEE ALLEGATO I DISPOSITIVO DI RIMORCHIO 1. Numero Ciascun trattore deve presentare un apposito dispositivo al quale sia possibile fissare un elemento di giunzione, quali una barra od un cavo per rimorchio. 2. Disposizione Il dispositivo di cui sopra deve essere montato nella parte anteriore del trattore e deve essere munito di un perno di aggancio. 3. Forma 1999/58/CE art. 1, pt. 1 Il dispositivo deve avere forma di ganascia. L'apertura a livello del centro del perno di bloccaggio deve essere di 60 mm +0,5/-1,5 mm e la profondità della ganascia dal centro del perno di 62±0,5 mm. 79/533/CEE Il perno di aggancio deve avere un diametro di 30 + 1,5 mm e deve essere provvisto di un dispositivo che non gli consenta di uscire durante l'utilizzazione dal suo alloggiamento. Il dispositivo di sicurezza non deve essere distaccabile. Lo scarto di + 1,5 mm non deve essere interpretato come una tolleranza di fabbricazione, bensì come una differenza consentita nelle dimensioni nominali di perni di modello diverso. ___________ ALLEGATO II RETROMARCIA Ogni trattore deve essere dotato di un dispositivo di retromarcia azionabile dal posto di guida. _________ ALLEGATO III Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 6) Direttiva 79/533/CEE del Consiglio (GU L 145 del 13.6.1979, pag. 20) | Direttiva 82/890/CEE del Consiglio (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45) | limitatamente ai riferimenti fatti dall’articolo 1, paragrafo 1 alla direttiva 79/533/CEE | Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) | limitatamente ai riferimenti fatti dall’articolo 1, primo trattino alla direttiva 79/533/CEE | Direttiva 1999/58/CE della Commissione (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 37) | Parte B Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all’articolo 6) Direttiva | Termine di attuazione | Termine di applicazione | 79/533/CEE 82/890/CEE 97/54/CE 1999/58/CE | 21 novembre 1980 21 giugno 1984 22 settembre 1998 30 giugno 2000 (*) | 23 settembre 1998 | (*) In conformità con l'articolo 2 della direttiva 1999/58/CE: “1. A decorrere dal 1° luglio 2000, gli Stati membri non possono: - rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, - rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 79/533/CEE, modificata dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli Stati membri: - cessano di rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 79/533/CEE, modificata dalla presente direttiva, - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 79/533/CEE, modificata dalla presente direttiva.” _____________ ALLEGATO IV TAVOLA DI CONCORDANZA DIRETTIVA 79/533/CEE | PResente direttiva | Articoli da 1 a 4 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 - Articolo 6 Allegato I Allegato II - - | Articoli da 1 a 4 - Articolo 5 Articoli 6 e 7 Articolo 8 Allegato I Allegato II Allegato III Allegato IV | _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni. [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [4] Allegato III, parte A, della presente proposta. [5] GU C (…( del (…(, pag. (…(. [6] GU C (…( del (…(, pag. (…(. [7] GU L 145 del 13.6.1979, pag. 20; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/58/CE della Commissione (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 37). [8] V. allegato III, parte A. [9] GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1; direttiva modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).