52007PC0311

Proposta di regolamento del Consiglio sull’installazione, sul funzionamento e sulla gestione di una infrastruttura di comunicazione per l’ambiente del sistema di informazione Schengen (SIS) {COM(2007)306 final} {SEC(2007)809} {SEC(2007)810} /* COM/2007/0311 def. - CNS 2007/0010 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 11.6.2007

COM(2007)311 definitivo

2007/0108(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sull’installazione, sul funzionamento e sulla gestione di una infrastruttura di comunicazione per l’ambiente del sistema di informazione Schengen (SIS)

(presentata dalla Commissione) {COM(2007)306 final}{SEC(2007)809}{SEC(2007)810}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta L’obiettivo della presente proposta, come della proposta di decisione del Consiglio avente lo stesso oggetto, è istituire il quadro giuridico per installare, far funzionare e gestire una specifica infrastruttura di comunicazione che fornisca servizi di rete e di sicurezza per lo scambio di dati attraverso il sistema d'informazione Schengen (SIS), e di informazioni connesse ai dati SIS tra gli uffici SIRENE. La Commissione presenta questa proposta per garantire la continuità di quei servizi, attualmente forniti dall’infrastruttura di comunicazione per l’ambiente Schengen (SISNET), che sono di capitale importanza per mantenere uno spazio senza controlli alle frontiere interne. La proposta di creare una nuova infrastruttura di comunicazione dovrebbe tuttavia essere attuata solo nell’eventualità che non vada in porto la gara pubblica di appalto indetta dal Segretario generale aggiunto del Consiglio per conto degli Stati membri, per un nuovo contratto SISNET. La Commissione ritiene che il Consiglio, in quanto responsabile della gestione del SIS, debba continuare, in linea di principio, a essere responsabile di tutti i suoi componenti, compresa l’infrastruttura di comunicazione. La Commissione propone che la nuova infrastruttura di comunicazione sia istituita avvalendosi delle misure orizzontali previste dal programma IDABC (decisione 2004/387/CE), in particolare di s-TESTA (piattaforma transeuropea di comunicazione sicura). La piattaforma s-TESTA è usata attualmente anche per sviluppare l’infrastruttura di comunicazione per il SIS di seconda generazione (SIS II). Per quanto riguarda il SIS II, che resta la priorità assoluta per il Consiglio, la Commissione conferma il proprio impegno a svilupparlo e renderlo operativo quanto prima. Resta prioritario anche l’obiettivo comune di disporre di un nuovo SIS dotato di funzioni nuove e di più elevati standard operativi, che garantisca una maggiore sicurezza pur provvedendo alla protezione dei dati personali in uno spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia. Per questo motivo è opportuno che l’infrastruttura di comunicazione proposta abbia una durata limitata in funzione dell’avvio delle operazioni del SIS II. |

Contesto generale Nel dicembre 2001 il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di sviluppare il SIS II. Uno degli obiettivi del SIS II era permettere agli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea nel 2004 di adempiere a una condizione essenziale per l’abolizione dei controlli alle frontiere interne. Lo sviluppo del SIS II è stato però rimandato e nel dicembre 2006 il Consiglio ha prorogato il mandato della Commissione sino alla fine del 2008. Per poter raggiungere già nel 2007 l’obiettivo politico di abolire i controlli alle frontiere interne con gli Stati membri dell’adesione del 2004, il Consiglio ha deciso, nel dicembre 2006, di dare esecuzione al progetto proposto dal Portogallo di connettere i nuovi Stati membri all'attuale versione del SIS, il SIS 1+. In conseguenza al progetto, l’attuazione del SIS II ha subito ritardi ed è ora previsto che il sistema sia operativo verso la metà di dicembre 2008. L’accordo SISNET, ossia il contratto firmato per la fornitura di servizi di rete e servizi di sicurezza connessi per il SIS 1+, scade nel novembre 2008. Considerato che il SIS II potrebbe non essere operativo per tutti gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ entro quella data, è necessario coprire il lasso di tempo fra il novembre 2008 e l’avvio delle attività del SIS II. Dopo che il Consiglio GAI del 15 febbraio 2007 ha approvato un accordo sulle opzioni per la futura infrastruttura di comunicazione del SIS 1+, e parallelamente alla gara d’appalto indetta dal Segretario generale aggiunto del Consiglio per un nuovo contratto SISNET, la Commissione propone di istituire un’infrastruttura di comunicazione specifica il cui finanziamento sia a carico del bilancio dell’Unione. Va ricordato che la rete SISNET non è finanziata dal bilancio UE e che la gestione del contratto per la fornitura dei servizi di comunicazione richiesti compete al Segretario generale aggiunto del Consiglio per conto degli Stati membri. Istituire una nuova infrastruttura di comunicazione gestita dalla Commissione significa apportare un grosso cambiamento all’attuale SIS con le sue strutture di gestione intergovernative. La presente proposta deve quindi ripartire con chiarezza le funzioni e le responsabilità fra la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri. In ogni caso, il SIS 1+ allargato e questa nuova infrastruttura di comunicazione devono restare soluzioni temporanee visto che l’entrata in vigore del SIS II costituisce il fine ultimo. Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sul quadro giuridico del SIS II che consentirà di applicare l’approccio tecnologico e le funzioni avanzate del nuovo sistema. A fronte di ciò, saranno introdotti standard elevati di tutela dell’individuo e di accountability per quanto riguarda la gestione del sistema. La nuova infrastruttura di comunicazione non sostituirà del tutto SISNET, che fornisce anche servizi di comunicazione per VISION, la rete Schengen di consultazione tra autorità centrali degli Stati membri istituita a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione Schengen. La Commissione non ha tuttavia incluso VISION nell'ambito della presente proposta poiché il Consiglio si è riservato poteri di esecuzione nel settore della politica dei visti. Il sistema d’informazione visti (VIS) sopperirà alle funzioni tecniche del meccanismo di consultazione VISION quando tutti gli Stati membri che si avvalgono di VISION saranno nelle condizioni di usare il VIS a questo scopo. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta - Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (articoli da 92 a 119). - Regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo. - Decisione 2005/211/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo. - Regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli. La convenzione e i tre atti legislativi di cui sopra costituiscono l’attuale quadro giuridico del SIS, che sarà sostituito dal SIS II. Il quadro giuridico del SIS II si compone dei seguenti atti: - Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio del 6 dicembre 2001 sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). - Decisione 2001/886/GAI del Consiglio del 6 dicembre 2001 sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). - Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). - Proposta di decisione 2007/.../GAI del Consiglio del ....[1] sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). - Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La presente proposta è necessaria per mantenere in funzione il SIS. Il SIS è parte integrante delle misure compensative dirette a garantire la libera circolazione delle persone ed è anche coerente con gli obiettivi del programma IDABC in quanto si avvale dei servizi infrastrutturali che sono parte delle misure orizzontali previste dal programma. L’obiettivo del programma IDABC è individuare, sostenere e promuovere lo sviluppo e la creazione di servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche interoperabili, fornendo agli Stati membri e alla Comunità un ausilio per attuare, nelle rispettive sfere di competenza, le politiche e le attività comunitarie, ottenendo vantaggi sostanziali per le amministrazioni pubbliche, le imprese e i cittadini. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO |

Consultazione |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Il principale metodo di consultazione è stato raccogliere informazioni presso: (1) il segretariato generale del Consiglio. Elementi di consultazione: - contratto SISNET - spese SISNET - responsabilità nell’ambito del SIS (2) fornitore della rete s-TESTA. Elementi di consultazione: - listini per l’installazione della rete - listini per il funzionamento della rete |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Le informazioni raccolte sono servite per esaminare i costi, i ruoli e le responsabilità per ciascuna opzione strategica. Si è altresì tenuto conto dei pareri formulati dalle delegazioni degli Stati membri nei diversi gruppi di lavoro del Consiglio e della Commissione. |

Ricorso al parere di esperti |

Settori scientifici/di competenza interessati TIC, procedure di gara e consulenza finanziaria |

Metodologia applicata Incontri diretti e raccolta di informazioni scritte |

Principali organizzazioni/esperti consultati Consulenza interna alla Commissione (DG JLS e DIGIT) ed esterna, raccolta in base alla documentazione tecnica sul SIS |

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati I pareri concordano sul sussistere di gravi rischi potenziali e delle importanti conseguenze politiche cui darebbero adito. |

Sono stati esaminati i rischi relativi a ciascuna opzione, e risultano assai diversi fra loro: esito negativo della procedura di gara, ritardo nell'adottare gli strumenti giuridici necessari per la creazione di una nuova infrastruttura di comunicazione, mancanza di fondi, ambiguità della gestione o del processo decisionale, interazione negativa con il progetto SIS II, ritardi o disfunzioni nell’esecuzione tecnica. |

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti n.a. |

Valutazione d'impatto Sono state considerate le seguenti opzioni strategiche: Opzione 1: status quo – la Commissione non presenta proposte legislative. Continua il quadro attuale, con il Consiglio e gli Stati membri come soli responsabili del SIS. Per stabilire un contratto SISNET che garantisca la disponibilità del sistema dopo il 13 novembre 2008, il Segretario generale aggiunto del Consiglio prepara e indice una gara d’appalto con procedura aperta, ristretta o negoziata. La Commissione non ha ruoli né responsabilità. Opzione 2: il Consiglio provvede all’installazione, al funzionamento e alla gestione di una nuova infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+ tramite un contratto specifico con il fornitore s-TESTA, finanziato dagli Stati membri. Il Consiglio conclude un contratto specifico nell’ambito del contratto quadro s-TESTA ai fini del SIS 1+ con il finanziamento degli Stati membri. Opzione 3: la Commissione provvede all’installazione, al funzionamento e alla gestione di una nuova infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+ tramite un contratto specifico con il fornitore s-TESTA, finanziato dal bilancio generale dell’Unione. La Commissione conclude un contratto specifico s-TESTA per installare una nuova infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+: l’installazione, il funzionamento e la gestione di tale infrastruttura diventano quindi responsabilità della Commissione e sono a carico del bilancio generale dell'UE. La nuova infrastruttura di comunicazione s-TESTA per il SIS 1+ non interferisce con l’infrastruttura s-TESTA per il SIS II. La conclusione della valutazione d’impatto è che l’opzione dello status quo, pur essendo di gran lunga la migliore e non presentando difficoltà significative, comporti i rischi intrinseci a qualunque procedura di gara. Di comune accordo, la Commissione e il Consiglio hanno riconosciuto la necessità di disporre di una soluzione di ripiego. Sarebbe in effetti molto difficile conservare nel tempo uno spazio senza controlli alle frontiere interne facendo astrazione dal SIS e dai connessi scambi SIRENE. Di conseguenza, nell’eventualità che la gara d’appalto indetta dal Segretario generale aggiunto del Consiglio non porti alla conclusione di un accordo o di un contratto per la fornitura dei servizi necessari all’ambiente SIS, come unica opzione resterà l’ultima, visto che la seconda è stata scartata dal Servizio giuridico del Consiglio e che sarà quindi molto difficile attuarla. La valutazione d’impatto raccomanda quindi che la Commissione avvii tutti i preparativi necessari per l'ultima opzione, che però non dà per favorita. Questa soluzione sarà tuttavia percorsa solo se falliranno le azioni intraprese per concludere un nuovo contratto per SISNET e a condizione che siano stati esauriti tutti i mezzi possibili a disposizione per prolungare il servizio SISNET. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte L’obiettivo della presente proposta, come della proposta di decisione del Consiglio avente lo stesso oggetto, è istituire il quadro giuridico per installare, far funzionare e gestire una specifica infrastruttura di comunicazione che fornisca servizi di rete e di sicurezza per lo scambio di dati attraverso il SIS, e di informazioni connesse ai dati SIS tra gli uffici SIRENE istituiti dalla convenzione Schengen. |

Base giuridica Il presente regolamento si fonda sull’articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). |

Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. |

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi. |

L’obiettivo dell’azione proposta, istituire cioè un’infrastruttura di comunicazione che colleghi i sistemi SIS nazionali alla banca dati centrali del SIS per lo scambio di informazioni, può essere perseguito meglio dalla Comunità con l’infrastruttura comunitaria esistente s-TESTA che serve per lo scambio di dati fra le amministrazioni. |

L’azione comunitaria consentirà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per le seguenti ragioni. |

Per attuare le politiche comuni tutti gli Stati membri che partecipano alla cooperazione Schengen devono potersi scambiare informazioni. La Comunità può fornire i servizi di rete e di sicurezza su scala europea di cui questi Stati membri hanno bisogno molto più efficacemente di quanto non possa da solo un singolo Stato membro. |

Il fatto che sia stata già creata, a tal fine, una piattaforma comune come s-TESTA servendosi dell’esperienza di progetti precedenti e dei servizi generici forniti nell'ambito del programma IDA (oggi IDABC) dimostra che conviene affidarsi alla Comunità per la fornitura di questi servizi. |

L’azione comunitaria si limita all’infrastruttura di comunicazione condivisa, mentre gli Stati membri restano responsabili del rispettivo sistema nazionale di informazione. |

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |

La proposta impone alla Commissione di istituire l’infrastruttura di comunicazione comune. Spetta tuttavia agli Stati membri eseguire i test per verificare che le applicazioni nazionali (SIS e SIRENE) funzionino correttamente con la nuova infrastruttura. |

La proposta e il relativo onere finanziario saranno limitati nel tempo: il SIS II subentrerà infatti al SIS attuale rendendo questa infrastruttura di comunicazione ridondante. L’obiettivo è garantire un servizio essenziale apportando una soluzione temporanea al sistema vigente, fintanto che il SIS II non sarà operativo. |

Scelta degli strumenti |

Strumenti proposti: un regolamento e una decisione. |

Data la duplice natura giuridica del SIS, sono necessari un regolamento basato sul titolo IV del TCE e una decisione basata sul titolo VI del TUE. Eventuali modifiche o sviluppi futuri dell’acquis inerente al SIS devono avere una base giuridica nel primo e nel terzo pilastro. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

La dotazione finanziaria richiesta per il 2008 per istituire e far funzionare la nuova infrastruttura di comunicazione è di 7,6 milioni di euro, destinati alle seguenti attività: - installazione e test della rete s-TESTA per il SIS 1+; - migrazione degli utenti SIS 1+ verso la nuova rete su s-TESTA; - funzionamento della rete SIS 1+ s-TESTA. La proposta avrà inoltre un’incidenza finanziaria, durante i test e la migrazione, sui bilanci intergovernativi previsti dall’acquis di Schengen per l’istituzione e la gestione di SISNET e per l’unità di supporto tecnico (C.SIS-SIS centrale). |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Abrogazione di disposizioni vigenti L’adozione della proposta porterà all’abrogazione di disposizioni vigenti. |

Riesame/revisione/clausola di caducità |

La proposta contiene una clausola di caducità. |

Analisi dettagliata della proposta 1. Installazione, funzionamento e gestione della infrastruttura di comunicazione La prevista infrastruttura di comunicazione è descritta, da un alto, facendo riferimento ai servizi che fornirà, dall’altro, indicando i sistemi o le entità definiti nella convenzione Schengen, che quella interconnetterà. L’infrastruttura non interesserà il flusso di dati a livello nazionale (segnatamente dati SIRENE) fra le autorità nazionali competenti e fra queste e l’ufficio SIRENE nazionale, di cui restano responsabili gli Stati membri. La Commissione, prima di concludere un qualunque contratto con il fornitore di servizi che si occuperà dell’infrastruttura di comunicazione deve stabilire le specifiche tecniche corrispondenti alle esigenze specifiche del SIS 1+ e di SIRENE. La Commissione terrà conto delle condizioni e del capitolato d’oneri stabiliti dal Segretario generale aggiunto del Consiglio per il rinnovo del contratto SISNET. Nonostante l’obbligo generale che l'articolo 10 del trattato conferisce agli Stati membri di agevolare i compiti della Commissione, la proposta rimanda ad alcune azioni particolari che questi devono intraprendere perché la Commissione possa effettivamente installare e far funzionare l’infrastruttura di comunicazione. La Commissione li informerà quando sarà terminata l’installazione e avrà ultimato i test necessari per garantire la disponibilità dell’infrastruttura. Si è ritenuto necessario rifarsi al bilancio generale dell’Unione europea per finanziare questa parte del SIS in quanto l’installazione e il funzionamento dell’altra parte comune del SIS, ossia l’unità di supporto tecnico (C.SIS), sono finanziati da un bilancio intergovernativo previsto dall’acquis di Schengen (decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del Regolamento finanziario C. SIS). 2. Programma IDABC IDABC offre una serie di servizi d’infrastruttura, come s-TESTA, per lo scambio di dati fra amministrazioni nazionali e europee. La piattaforma s-TESTA serve anche per lo sviluppo del SIS II e del VIS. Dei servizi IDABC si avvalgono, nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, anche altri sistemi TI operativi su larga scala che, come Eurodac, richiedono alti livelli di disponibilità e sicurezza. 3. Test di funzionamento Le attività di collaudo dirette a testare il corretto funzionamento del SIS e degli scambi SIRENE sulla nuova infrastruttura di comunicazione rappresentano un'operazione critica che solo gli Stati membri sono in grado di eseguire, con il coordinamento del Consiglio. Ciò corrisponde allo status quo che attualmente caratterizza la gestione del SIS e il relativo processo decisionale. La Francia, che è incaricata della gestione del C.SIS, ha le competenze necessarie per descrivere i test case e proporre la procedura più appropriata per verificare se il SIS e SIRENE funzionino correttamente nella nuova infrastruttura. I gruppi di lavoro del Consiglio competenti per il SIS e SIRENE, nei quali si riuniscono gli esperti nazionali del settore, avvieranno tutti i preparativi per stabilire, coordinare e convalidare le attività di collaudo. La Commissione, dal canto suo, garantirà la disponibilità dell’infrastruttura di comunicazione nell’ambito s-TESTA, e gli Stati membri le riferiranno, attraverso il Consiglio, dati e feedback sulle attività di collaudo. 4. Migrazione Si potrà procedere alla migrazione del SIS e di SIRENE verso la nuova infrastruttura solo quando saranno stati ultimati e convalidati tutti i test. La data, che fisserà il Consiglio, deve in ogni modo essere anteriore al 13 novembre 2008, giorno in cui scadrà l’accordo SISNET. 5. Esecuzione di specifiche mansioni di gestione operativa a cura di enti pubblici nazionali È stato deciso di delegare a enti nazionali del settore pubblico specifiche mansioni di gestione operativa relative all’infrastruttura di comunicazione, per motivi di efficacia e per creare sinergie con le funzioni di questo tipo che già svolge il C.SIS centrale. 6. Controllo e valutazione La Commissione controllerà le spese con rigore, ricorrendo a tutti i mezzi disponibili previsti dal contratto da concludersi con il fornitore s-TESTA, che comprenderà obiettivi e indicatori di efficienza. I servizi dell’infrastruttura di comunicazione per il SIS e SIRENE saranno oggetto di una valutazione specifica nell’ambito della valutazione globale delle misure orizzontali, compresi i servizi di infrastruttura, a norma dell’articolo 13 della decisione IDABC. 7. Abrogazione del quadro giuridico SISNET e modifica della convenzione Schengen Quando la rete SISNET cesserà le operazioni, diventeranno nulle le norme che la disciplinano, che dovranno essere abrogate. Il trasferimento alla Commissione dei diritti di proprietà derivanti dall’esecuzione dell’accordo SISNET del 14 novembre 2000 per la fornitura di servizi di rete geografica e servizi di sicurezza connessi per il SIS, specie in relazione ai componenti di rete, potrebbe accelerare l’installazione della nuova infrastruttura di comunicazione e ridurre l’incidenza finanziaria sul bilancio generale dell’Unione europea. 8. Applicazione condizionata e validità limitata L’applicazione condizionata dello strumento normativo corrisponde alla posizione del Consiglio che, nelle sue conclusioni del febbraio 2007, riconosce i rischi inerenti alla procedura di gara per il rinnovo del contratto SISNET e la necessità di trovare una soluzione alternativa basata su s-TESTA. La valutazione d’impatto della presente proposta dimostra che il rinnovo di SISNET resta in ogni caso l'opzione da preferire. Subordinare a condizioni l’applicazione dello strumento giuridico equivale a garantire che la presente proposta preveda una soluzione di ripiego. La presente proposta ha durata limitata perché il SIS 1+ nella versione SISone4all e la relativa infrastruttura di comunicazione saranno sostituiti non appena inizieranno le attività del SIS II. |

1. 2007/0108(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sull’installazione, sul funzionamento e sulla gestione di una infrastruttura di comunicazione per l’ambiente del sistema di informazione Schengen (SIS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

2. Il sistema d’informazione Schengen (“SIS”), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[4], firmata il 19 giugno 1990 (“convenzione Schengen”), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea.

3. Il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio[5] e la decisione 2001/886/GAI[6] disciplinano lo sviluppo del SIS II, che subentrerà al SIS creato a norma della convenzione di Schengen.

4. Il regolamento (CE) n. 1987/2006[7] del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) costituisce il quadro giuridico necessario per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea (“trattato CE”).

5. Il SIS serve attualmente 15 Stati, comprese l’Islanda e la Norvegia che sono paesi associati all’attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. Nel dicembre 2006 il Consiglio ha approvato la connessione al SIS esistente di nove degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1° maggio 2004, per permettere loro di attuare integralmente l’acquis di Schengen prima che il SIS II diventi operativo.

6. Ai sensi della decisione 1999/870/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che autorizza il Segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, denominata “SISNET”, nonché a gestire tali contratti[8], e della decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, “SISNET”, il Segretario generale aggiunto del Consiglio e imprese private hanno concluso l’accordo del 14 novembre 2000 per la fornitura di servizi di rete geografica e servizi di sicurezza connessi (“accordo SISNET”). L’accordo SISNET prevede i servizi necessari per il funzionamento del SIS e scade nel novembre 2008.

7. Occorre garantire la continuità del tipo di servizi previsti dall’accordo SISNET per uno scambio effettivo di dati fra l’unità di supporto tecnico e le sezioni nazionali del SIS, e fra gli uffici SIRENE a norma dell’articolo 92 della convenzione Schengen. Ciò è indispensabile per l’applicazione dell’acquis di Schengen e, quindi, per mantenere uno spazio senza controlli alle frontiere interne.

8. L’accordo SISNET prevede inoltre servizi di rete e servizi di sicurezza connessi per VISION, la rete Schengen di consultazione tra autorità centrali degli Stati membri istituita a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione Schengen, che però esula dal campo di applicazione della presente proposta giacché il Consiglio, in conformità del regolamento (CE) n. 789/2001 del 24 aprile 2001 che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto[9], è l’organo competente a attuare le modifiche necessarie per la migrazione di VISION verso un’altra infrastruttura di comunicazione.

9. È opportuno che l’applicazione del presente strumento normativo sia subordinata alla comunicazione del Segretario generale aggiunto del Consiglio del fatto che la procedura di gara indetta a norma sia della decisione 2007/149/CE del Consiglio, del 5 marzo 2007, che autorizza il Segretario generale aggiunto del Consiglio dell’Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare e gestire i contratti relativi alla fornitura di servizi riguardanti un’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen in attesa della migrazione verso un’infrastruttura delle comunicazioni a carico della Comunità europea[10], sia della decisione 2000/265/CE del Consiglio, non ha portato alla conclusione di un accordo o di un contratto per la fornitura dei servizi oggetto della presente proposta.

10. Nel febbraio 2007 il Consiglio ha considerato i rischi inerenti alla procedura di gara e ha chiesto alla Commissione di presentare proposte in vista di una possibile migrazione del SIS 1+ verso un’altra rete.

11. In virtù dell’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all’adozione di un atto comunitario.

12. La via più appropriata per tener conto degli specifici requisiti di sicurezza e disponibilità dell’ambiente SIS è quella di creare una nuova infrastruttura di comunicazione che sostituisca SISNET avvalendosi dei servizi di infrastruttura previsti dal contratto di servizi “Servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni – Fornitura di un’infrastruttura controllata e sicura di comunicazioni private” (“contratto quadro s-TESTA”), in conformità della decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 , relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC)[11] (“decisione IDABC”).

13. È opportuno che la nuova infrastruttura di comunicazione sostituisca SISNET, che dovrebbe cessare le operazioni a decorrere dalla data che fisserà il Consiglio, e che siano abrogate le decisioni 1999/870/CE, 2000/265/CE e 2007/155/CE[12], che ne costituiscono il quadro giuridico.

14. Si potrebbe accelerare l’istituzione della nuova infrastruttura di comunicazione e ridurre l’onere finanziario a carico dell’Unione europea se gli Stati membri convenissero di trasferire alla Commissione i diritti di proprietà, anche intellettuale, derivanti dall’esecuzione dell’accordo SISNET.

15. Le spese occasionate dall’installazione, dal funzionamento e dalla gestione di tale infrastruttura di comunicazione dovrebbero essere a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La Commissione è responsabile di eseguire il bilancio e firmare i necessari contratti di fornitura di servizi di rete e sicurezza nell’ambito del contratto quadro s-TESTA.

Il presente regolamento e la responsabilità della Commissione di installare, far funzionare e gestire l’infrastruttura di comunicazione non dovrebbero incidere sulla responsabilità del Consiglio derivante dalla gestione del SIS attuale.

16. È pertanto opportuno che il Consiglio stabilisca il programma di test in base a un’iniziativa della Francia in quanto Stato membro responsabile dell'unità di supporto tecnico, per assicurare il corretto scambio di dati per il SIS e SIRENE sull’infrastruttura di comunicazione, che coordini le attività di collaudo e ne convalidi gli esiti prima di fissare la data di migrazione dal SISNET verso la nuova infrastruttura di comunicazione.

17. La Commissione può, se lo giudica più efficace, delegare a enti nazionali del settore pubblico l’esecuzione di specifiche mansioni di gestione operativa inerenti alla sicurezza e al controllo dell’infrastruttura di comunicazione.

18. Il presente regolamento costituisce il quadro giuridico necessario per installare, far funzionare e gestire una specifica infrastruttura di comunicazione per l’ambiente SIS, e per modificare di conseguenza la convenzione Schengen nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione del trattato CE. La decisione 2007/.../GAI del Consiglio, del ...., sull’installazione, sul funzionamento e sulla gestione di una infrastruttura di comunicazione per l’ambiente SIS[13] costituisce il quadro giuridico necessario per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del trattato sull’Unione europea (“trattato TUE”).

19. Insieme con la decisione 2007/.../GAI del Consiglio[14], il presente regolamento costituisce l’atto di base, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[15], che permette di iscrivere nel bilancio generale dell’Unione europea gli stanziamenti necessari per installare, far funzionare e gestire l’infrastruttura di comunicazione, e di eseguire quella parte del bilancio.

20. Il fatto che il quadro giuridico necessario affinché i costi di installazione, funzionamento e gestione dell’infrastruttura di comunicazione per l’ambiente SIS siano a carico del bilancio dell’Unione europea consti di due strumenti separati non pregiudica il principio secondo il quale si tratta di un’unica infrastruttura che dovrebbe operare in quanto tale.

21. Poiché gli obiettivi dell’azione prevista, ossia installare, far funzionare e gestire una infrastruttura di comunicazione comune per l’ambiente SIS, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

22. Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[16], che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999[17], relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.

23. Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 delle decisioni 2004/849/CE[18] e 2004/860/CE[19] del Consiglio.

24. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende o meno recepirlo nel suo diritto interno.

25. Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[20]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non ne è vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

26. Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[21]. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

27. Poiché è essenziale che i servizi del tipo fornito da SISNET siano assicurati dopo il novembre 2008 e che la Commissione possa concludere appropriati contratti quanto prima, è assolutamente prioritario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Installazione, funzionamento e gestione della infrastruttura di comunicazione

28. La Commissione provvede all’installazione, al funzionamento e alla gestione di una infrastruttura di comunicazione che fornisca servizi di rete e di sicurezza per lo scambio di dati fra l’unità di supporto tecnico e le sezioni nazionali del Sistema d'informazione Schengen (SIS), e fra gli uffici SIRENE a norma all’articolo 92 della convenzione Schengen (“infrastruttura di comunicazione”).

29. La Commissione stabilisce le specifiche tecniche dell’infrastruttura di comunicazione tenendo conto di quelle stabilite dal Segretario generale aggiunto del Consiglio per conto degli Stati membri nell’ambito della procedura di gara indetta a norma delle decisioni 2007/149/CE e 2000/265/CE del Consiglio.

30. Gli Stati membri e la Commissione collaborano nello svolgere i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. In particolare, gli Stati membri predispongono locali adeguati in cui ospitare i punti d’accesso nazionali dell’infrastruttura di comunicazione e garantiscono l’accesso a tali locali se richiesto dalla Commissione.

31. La Commissione comunica al Consiglio la data in cui sarà ultimata l’installazione dell’infrastruttura di comunicazione e in cui questa sarà disponibile per lo svolgimento dei test di cui all’articolo 3.

32. I costi di installazione, funzionamento e gestione dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 2 Uso del programma IDABC

In conformità della decisione 2004/387/CE (decisione IDABC), la Commissione si avvale del contratto quadro s-TESTA per installare, far funzionare e gestire l’infrastruttura di comunicazione.

Articolo 3Test del SIS e di SIRENE sull’infrastruttura di comunicazione

33. Gli Stati membri svolgono i test necessari ad assicurare il corretto scambio dei dati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sull’infrastruttura di comunicazione.

34. Il Consiglio è incaricato di stabilire il programma di test sulla base di un’iniziativa che preparerà la Francia in quanto Stato membro responsabile del C.SIS.

35. Il Consiglio coordina le attività di collaudo degli Stati membri, ne convalida gli esiti e riferisce alla Commissione.

Articolo 4 Migrazione verso l’infrastruttura di comunicazione

36. Il Consiglio, previa comunicazione di tutti gli Stati membri partecipanti al SIS del buon esito dei test di cui all’articolo 3, fissa la data di avvio dello scambio dei dati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sull’infrastruttura di comunicazione.

37. Gli Stati membri intraprendono tutte le azioni necessarie per la migrazione da SISNET verso l’infrastruttura di comunicazione alla data fissata in conformità del paragrafo 1.

38. Il Consiglio coordina le azioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2.

Articolo 5 Esecuzione di mansioni di gestione operativa a cura di enti pubblici degli Stati membri

39. La Commissione può, a decorrere dalla data di cui all’articolo 1, paragrafo 4, delegare a enti nazionali del settore pubblico l’esecuzione di specifiche mansioni di gestione operativa inerenti alla sicurezza e al controllo dell’infrastruttura di comunicazione.

40. I costi sostenuti dagli enti di cui al paragrafo 1 per l’esecuzione delle mansioni oggetto dello stesso paragrafo sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 6 Controllo e valutazione

La Commissione svolge una valutazione globale del funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione non appena questa cesserà le operazioni. La valutazione rientra nel quadro della valutazione globale delle misure orizzontali IDABC previste dalla decisione IDABC ed è diretta in particolare a stabilire se l’infrastruttura di comunicazione fornisce i servizi di cui all’articolo 1, paragrafo 1 con efficienza e efficacia.

Articolo 7Abrogazione

41. Le decisioni 1999/870/CE, 2000/265/CE e 2007/155/CE del Consiglio sono abrogate dalla data che stabilirà il Consiglio. L’infrastruttura di comunicazione SISNET cessa le operazioni dalla data fissata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

42. Alla data fissata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, il residuo del bilancio stabilito dalla decisione 2000/265/CE del Consiglio è restituito agli Stati membri. Gli importi da restituire sono calcolati in base ai contributi messi a disposizione dagli Stati membri secondo il criterio di cui all'articolo 26 della richiamata decisione.

43. Gli Stati membri convengono di trasferire alla Commissione, dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, i diritti di proprietà, anche intellettuale, derivanti dall’esecuzione dell’accordo per la fornitura di servizi di rete geografica e servizi di sicurezza connessi nel quadro del SISNET, concluso in conformità delle decisioni 1999/870/CE e 2000/265/CE del Consiglio.

Articolo 8 Modifica della convenzione Schengen

A decorrere dalla data fissata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 119, paragrafo 1, prima frase della convenzione Schengen è sostituito dal seguente:

“Le Parti contraenti sostengono in comune i costi d'installazione e di utilizzazione dell'unità di supporto tecnico di cui all'articolo 92, paragrafo 3, esclusi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del Sistema d'informazione Schengen con l'unità di supporto tecnico.”

Articolo 9Entrata in vigore e applicabilità

44. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e scade il 1° novembre 2009, ovvero alla data fissata dal Consiglio a norma dell’articolo 55, paragrafo 2 del regolamento n. 1987/2006, se anteriore.

45. L’applicazione del presente regolamento è subordinata alla comunicazione del Segretario generale aggiunto del Consiglio alla Commissione del fatto che non sono stati conclusi accordi o contratti di fornitura di servizi di rete e servizi di sicurezza per lo scambio dei dati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in conformità delle decisioni 2007/149/CE e 2000/265/CE del Consiglio.

46. La comunicazione di cui al paragrafo 2 può intervenire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLE PROPOSTE:

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sull’installazione, sul funzionamento e sulla gestione di una infrastruttura di comunicazione per l’ambiente del sistema di informazione Schengen (SIS).

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull’installazione, sul funzionamento e sulla gestione di una infrastruttura di comunicazione per l’ambiente del sistema di informazione Schengen (SIS).

2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

Politica dell'UE e relative attività oggetto dell'iniziativa:

Titolo 18: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Capitolo 18 02: Solidarietà — Frontiere esterne, visti e libera circolazione delle persone

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

Articolo 18 02 04 02 — Sistema d'informazione Schengen SIS 1+*

* linea di bilancio da introdurre nel PPB 2008

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

2008-2009

Le proposte dovrebbero essere adottate nel dicembre 2007 come soluzione di ripiego all’impossibilità di rinnovare l'attuale contratto per l'infrastruttura di comunicazione del SIS (SISNET). La soluzione è temporanea. L’azione terminerà quando sarà completata la migrazione verso il SIS II.

Secondo programma, la migrazione verso il SIS II sarà finita entro dicembre 2008. Mettere in pratica la soluzione prevista comporterebbe ritardi nella migrazione di almeno sei mesi. Inoltre, stando ai termini del contratto s-TESTA, i servizi devono essere appaltati per almeno un anno. Di conseguenza, la soluzione dovrebbe essere attuata per un periodo di attività di almeno un anno, dal novembre 2008 alla fine del 2009.

Le proposte scadranno il 1° novembre 2009, ovvero alla data fissata dal Consiglio per l’entrata in applicazione del SIS II se anteriore.

L’azione durerà un massimo di 1 anno e 10 mesi. Gli stanziamenti saranno effettuati nel 2008, con pagamenti scaglionati sul periodo 2008-2010.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

18 02 04 02 | Spese non obblig. | Diff. | Sì | No | No | 3a |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Totale |

Spese operative[22] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | A | 7.620 | 0 | 7.620 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | B | 2.500 | 3.750 | 1.370 | 7.620 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[23] |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | C | - | - | - | - |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 7.620 | 0 | 7.620 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 2.500 | 3.750 | 1.370 | 7.620 |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | D | 0.585 | 0.234 | 0.819 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | E | 0.233 | 0.233 |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 8.438 | 0.234 | 8.672 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 3.318 | 3.984 | 1.370 | 8.672 |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[24] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

X La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Totale risorse umane | 5 | 2 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

I sistemi SIS 1+ e SIRENE funzionano attualmente sulla rete di comunicazione SISNET. Gestisce l’attuale contratto per i servizi di rete SISNET, per conto degli Stati membri che lo finanziano congiuntamente, il Segretario generale aggiunto del Consiglio. Il contratto SISNET scade il 13 novembre 2008.

Quanto al SIS II, che dovrà sostituire il SIS 1+, non sarà operativo per gli Stati membri che usano quest’ultimo sistema prima del 17 dicembre 2008.

Occorre pertanto provvedere a un servizio di rete per il SIS 1+ tra il 13 novembre 2008 e il momento in cui il SIS II diventerà operativo.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Per mantenere uno spazio Schengen di libera circolazione senza controlli alle frontiere interne è necessario garantire il funzionamento permanente e sicuro di una rete di comunicazione per i sistemi dell’ambiente Schengen.

Sarebbe davvero difficile conservare nel tempo uno spazio senza controlli alle frontiere facendo astrazione dal sistema di informazione Schengen. Per questo, nel febbraio 2007 il Consiglio ha deciso che il suo Segretario generale aggiunto dovrà agire di nuovo per conto degli Stati membri interessati e indire una gara d’appalto per rinnovare il contratto SISNET, in modo che il servizio sia disponibile dopo il novembre 2008. Considerata però l’analisi dei rischi intrinseci a qualunque procedura di gara, il Consiglio ha altresì deciso che è necessario disporre di una soluzione di rete alternativa per i sistemi Schengen.

Il Consiglio ha pertanto invitato la Commissione a presentare proposte quanto prima in vista di una possibile migrazione del SIS 1+ verso la rete s-TESTA, rete di comunicazione sicura prevista nell’ambito del contratto quadro concluso dalla Commissione.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

L’obiettivo complessivo è fare in modo che la Commissione possa finanziare e gestire l’infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+ come soluzione di ripiego temporanea, nell’eventualità che SISNET non sia prorogabile.

Tale soluzione, finanziata dal bilancio generale dell’Unione, deve attuarsi ed essere operativa entro il 13 novembre 2008, data in cui scade l’attuale contratto SISNET.

Azione 1: installazione e test della rete s-TESTA per il SIS 1+

Sarà concluso un contratto specifico nell’ambito del contratto quadro s-TESTA. La nuova rete sarà istituita come rete virtuale privata distinta ma si servirà, nella misura del possibile, di parte dell’infrastruttura di rete fisica del SIS II. È inoltre necessaria la consulenza di esperti esterni, specie per gli aspetti di sicurezza e di rete, e un’assistenza esterna di grande qualità per il follow-up, i test e il coordinamento con gli Stati membri.

Indicatore: rete operativa per ottobre 2008

Azione 2: migrazione degli utenti SIS 1+ verso la nuova rete su s-TESTA

Nell’eventualità che gli Stati membri non riescano a migrare in tempo verso il SIS II e che non possano continuare a usare la rete SISNET esistente, occorrerà predisporre la migrazione di quest’ultima verso la rete provvisoria s-TESTA. Il Consiglio deciderà la data dell’operazione.

Questa azione comporterà dei costi. Disponendo di risorse interne limitate, si farà ricorso a un’assistenza esterna di grande qualità per il follow-up e il coordinamento con gli Stati membri.

Indicatore: migrazione di tutti gli utenti SIS 1+

Azione 3: funzionamento della rete SIS 1+ s-TESTA

L’eventuale ricorso a una soluzione di rete alternativa provvisoria comporta costi operativi.

Indicatore: rete operativa per tutti gli Stati membri SIS 1+ entro novembre 2008

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

X Gestione centralizzata

X diretta dalla Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

Si potrebbe attribuire parte del bilancio a enti nazionali del settore pubblico con contratto di servizi, per finanziare il funzionamento della rete.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

I progressi saranno valutati periodicamente e i risultati misurati sulla base degli standard richiesti e di criteri prestabiliti. Dovrà essere dimostrato che gli investimenti stanno dando i risultati previsti.

Il controllo sarà affidato a un contraente esterno per la garanzia della qualità.

La Commissione riferirà i risultati del controllo nella relazione annuale di attività.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La valutazione ex-ante è inclusa nella valutazione d’impatto.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

n.a.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

La Commissione svolge una valutazione globale del funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione non appena questa cesserà le operazioni. La valutazione rientra nel quadro della valutazione globale delle misure orizzontali IDABC ed è diretta in particolare a stabilire se la nuova infrastruttura di comunicazione fornisce i servizi di rete SIS 1+ con efficienza e efficacia.

7. Misure antifrode

Saranno d'applicazione le procedure della Commissione in materia di contratti, conformemente alla legislazione comunitaria in materia di pubblici appalti.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 e segg. | TOTALE |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Funzionari o agenti temporanei[26] (XX 01 01) | A*/AD | 5 | 2 |

B*, C*/AST |

Personale finanziato[27] con l'art. XX 01 02 |

Altro personale[28] finanziato con l'art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 5 | 2 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Gestione del progetto

Gestione tecnica

Valutazione e reporting

Gestione della gara di appalto, del contratto e gestione finanziaria

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

X Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

n.a.

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0.585 | 0.234 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0.585 | 0.234 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

117 000 (anno uomo)

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

n.a.

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale) |

Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni | 0.081 |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | 0.120 |

XX 01 02 11 03 – Comitati[29] |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa Formazione specifica sulla rete s-TESTA Linea di bilancio XX 01 02 11 06 | 0.032 |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0.233 | 0.233 |

Le missioni comprendono visite nei 27 Stati membri della rete SIS 1+ per 2 persone (0,081 milioni di EUR).

Le riunioni comprendono tutti gli incontri con gli esperti degli Stati membri e altri esperti organizzati dall’unità su base regolare durante le fasi di installazione e test della rete s-TESTA per il SIS 1+ (12 previste). Si noti che i costi saranno superiori se occorrerà rimborsare le spese di viaggio degli esperti degli Stati membri.

Il fornitore di s-TESTA dovrà provvedere alla formazione specifica sulla rete s-TESTA per il SIS 1+ di 4 membri del personale della Commissione (0,032 milioni di EUR).

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] Il Consiglio non ha ancora ufficialmente adottato la decisione.

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

[5] GU L 328 del 13.12.2001, modificato dal regolamento (CE) n. 1988/2006 del Consiglio,, del 21 dicembre 2006 (GU L 411 del 30.12.2006).

[6] GU L 328 del 13.12.2001, modificata dalla decisione 2006/1007/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 2006 (GU L 411 del 30.12.2006).

[7] GU L 381 del 28.12.2006.

[8] GU L 337 del 30.12.1999.

[9] GU L 116 del 26.4.2001.

[10] GU L 66 del 6.3.2007.

[11] GU L 181 del 18.5.2004.

[12] GU L 181 del 18.5.2004.

[13] GU L [...] del [...], pag. [...].

[14] GU L [...] del [...], pag. [...].

[15] GU L 248 del 16.9.2002.

[16] GU L 176 del 10.7.1999.

[17] GU L 176 del 10.7.1999.

[18] Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).

[19] Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

[20] GU L 131 dell’1.6.2000.

[21] GU L 64 del 7.3.2002.

[22] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[23] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[24] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[25] Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years

[26] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[27] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[28] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[29] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.