Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulle carni e sul bestiame /* COM/2007/0129 def. - COD 2007/0051 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 22.3.2007 COM(2007) 129 definitivo 2007/0051 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche sulle carni e sul bestiame (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | 120 | Motivazione e obiettivi della proposta Le statistiche sulle carni e sul bestiame rivestono un'importanza fondamentale ai fini della gestione dei mercati dell'UE. La complessità della legislazione in vigore era diventata tale da rendere necessaria una codifica sia verticale sia orizzontale, ma questa non è apparsa la soluzione più efficiente in direzione di un miglioramento della legislazione. Si è ritenuto altresì fondamentale aggiungere alle statistiche sulle carni suine, bovine, ovine e caprine anche le statistiche sulle carni avicole. Contesto generale L'attuale proposta è conforme agli obiettivi del miglioramento della legislazione, della semplificazione della regolamentazione e della riduzione dell'onere statistico gravante sui rispondenti. | 130 | Disposizioni vigenti La presente proposta è intesa a semplificare le disposizioni attualmente in vigore e ad adeguarle alle nuove esigenze dell'Unione europea. Va pertanto abrogata la normativa vigente costituita dalla direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini, dalla direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini e dalla direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini. | 140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Le statistiche oggetto della presente proposta sono fondamentali ai fini della gestione e della valutazione della politica agricola comune. Il regolamento proposto si inquadra nella nuova strategia politica della Commissione finalizzata a semplificare la legislazione e a migliorare la regolamentazione di cui alle comunicazioni del 14 novembre 2006 relative a un "esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea"[1] e alla "riduzione dell’onere di risposta, alla semplificazione ed alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie"[2]. Esso rientra tra le azioni rapide elencate nell'allegato III della comunicazione del 24 gennaio 2007 sul "programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea"[3]. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione | 211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto La proposta è stata oggetto di discussione con i fornitori di dati (rappresentanti degli istituti nazionali di statistica) e i servizi della Commissione (DG AGRI) in seno a vari gruppi di lavoro e al comitato permanente di statistica agraria. | 212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione L'attuale proposta costituisce il risultato di intense negoziazioni tra tutte le parti interessate. | Ricorso al parere di esperti | 221 | Settori di competenza interessati I rappresentanti nazionali in seno al gruppo di lavoro "statistiche dei prodotti animali" della DG Eurostat erano esperti in possesso di un'approfondita conoscenza della normativa esistente e dei sistemi nazionali di rilevazione dei dati e di compilazione delle statistiche sui prodotti animali. Tra i funzionari della Commissione figuravano anche esperti nell'analisi della politica in questione. | 223 | Principali organizzazioni/esperti consultati Gli esperti consultati provenivano dagli istituti nazionali di statistica e dalla DG AGRI. Il comitato permanente di statistica agraria e il suo gruppo di lavoro "statistiche animali" sono stati consultati ed hanno attivamente partecipato ai lavori. | 2249 | Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati La risposta è stata molto positiva. L'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili non è stata menzionata. | 225 | Dato che la proposta è intesa a realizzare un'importante semplificazione della normativa esistente non sono stati individuati rischi di alcun genere. | 226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti I documenti di lavoro e i verbali delle riunioni del comitato permanente di statistica agraria e del suo gruppo di lavoro sono disponibili attraverso CIRCA. | 230 | Valutazione dell'impatto La proposta costituisce una semplificazione della normativa esistente. Non si è ritenuto opportuno procedere ad una campagna di informazione né prevedere incentivi finanziari. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | 310 | Sintesi delle misure proposte Il presente regolamento è inteso a consentire la realizzazione da parte degli Stati membri dell'UE di statistiche sul bestiame (due volte l'anno per i suini e i bovini e una volta l'anno per gli ovini e i caprini), di statistiche mensili sulle macellazioni (numero di capi macellati e peso morto di suini, bovini, ovini, caprini e pollame) e di previsioni sulla produzione di carne (carni suine, bovine, ovine e caprine). Base giuridica Il fondamento giuridico delle statistiche comunitarie è costituito dall'articolo 285 del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Tale articolo definisce le prescrizioni in merito alla produzione delle statistiche comunitarie, stabilendo che esse devono presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. | 320 | Principio di sussidiarietà | Gli obiettivi della presente proposta, segnatamente l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul bestiame e sulla produzione di carne, non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri. Essi possono essere realizzati meglio a livello dell'UE sulla base di un atto giuridico comunitario in quanto soltanto la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la rilevazione dei dati e la compilazione di statistiche comparabili sul bestiame e sulla produzione di carne possono essere organizzate dagli Stati membri. La Comunità può pertanto adottare iniziative a questo riguardo conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. | Principio di proporzionalità La proposta ottempera al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento si limita al minimo necessario per il conseguimento del suo obiettivo e non va al di là di quanto necessario a tale scopo. Il regolamento non specifica i meccanismi di rilevazione dei dati per ciascuno Stato membro, bensì si limita a definire i dati da fornire in modo tale da garantire una struttura e un calendario armonizzati. Gli Stati membri non sono obbligati ad apportare modifiche ai loro sistemi amministrativi con riguardo alle statistiche sul bestiame e sulla produzione di carne. L'unica voce nuova per la quale è proposta nel presente regolamento la raccolta di informazioni è quella relativa al pollame, per il quale già si procede a una rilevazione di dati a livello comunitario sulla base di un accordo informale. | 332 | La prescrizione di trasmettere statistiche anziché i risultati di indagini, la diminuita frequenza di alcune trasmissioni di dati e la possibilità di avvalersi in misura maggiore di fonti diverse dalle indagini (ad esempio, fonti amministrative) dovrebbero consentire una riduzione degli oneri amministrativi e finanziari gravanti sulle autorità nazionali. | Scelta dello strumento | Strumento proposto: regolamento. Ogni altro strumento sarebbe inadeguato per i motivi di seguito indicati. La selezione dello strumento appropriato dipende dall'obiettivo legislativo perseguito. In considerazione delle esigenze di informazione a livello europeo, la tendenza seguita per le statistiche comunitarie è stata quella di far ricorso a regolamenti anziché a direttive per gli atti di base. Un regolamento è preferibile perché stabilisce le stesse norme in tutta la Comunità, escludendo che gli Stati membri possano applicarle in maniera incompleta o selettiva. Esso è direttamente applicabile, il che significa che non è necessaria la sua attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale. Per contro, le direttive intese ad armonizzare le normative nazionali sono vincolanti per gli Stati membri per quanto riguarda i loro obiettivi, ma lasciano alle autorità nazionali libertà di scelta circa la forma e i metodi utilizzati per il conseguimento di tali obiettivi. Esse devono essere inoltre attuate nell'ordinamento giuridico nazionale. Il ricorso a un regolamento è conforme alla prassi in uso dal 1997 per gli altri atti giuridici statistici. | INCIDENZA SUL BILANCIO | 409 | Nessuna. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | 510 | Semplificazione | 511 | La proposta è intesa a semplificare la normativa vigente, le procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie o nazionali) e le procedure amministrative per i privati. | 513 | La ridotta disaggregazione dei dati per regione e per numero di capi, la ridotta frequenza delle indagini sui suini, le esenzioni concesse agli Stati membri il cui patrimonio zootecnico non supera determinate soglie e i termini di trasmissione dei dati armonizzati sono tutti elementi destinati a semplificare il lavoro per le amministrazioni nazionali e comunitarie. | 514 | Il ricorso a fonti amministrative anziché a indagini ridurrà il disturbo statistico per i rispondenti. | 515 | La proposta figura nel programma legislativo e di lavoro della Commissione con il riferimento ESTAT/2007/002. | 520 | Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta comporta l'abolizione della normativa vigente. | 560 | Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo. | 1. . 2007/0051 (COD) Proposta di R EGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche sulle carni e sul bestiame (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione[4], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[5], considerando quanto segue: (1) La direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini[6], la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini[7] e la direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini[8] sono state modificate a più riprese. Essendo ora necessario apportare ulteriori modifiche e semplificazioni a tali atti, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla loro sostituzione in ottemperanza alla nuova strategia politica della Commissione finalizzata a semplificare la legislazione comunitaria e a migliorare la regolamentazione. (2) Al fine di garantire un'appropriata gestione della politica agricola comune, in particolare per quanto riguarda i mercati delle carni suine, ovine, caprine, bovine, di vitello e avicole, la Commissione necessita di dati regolari sulle tendenze in merito al bestiame e alle carni suine, ovine, caprine, bovine, di vitello e avicole. (3) Il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole[9] contempla un programma di indagini comunitarie ai fini della compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole da effettuarsi fino al 2007. (4) Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)[10], tutte le statistiche degli Stati membri trasmesse alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriali devono utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, al fine di disporre di statistiche regionali comparabili, è opportuno definire le unità territoriali conformemente alla classificazione NUTS. (5) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che può essere ottenuta in particolare grazie al contributo del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio[11]. (6) Le disposizioni in merito alla produzione di statistiche di cui al presente regolamento sono necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, segnatamente l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulle carni e sul bestiame negli Stati membri, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può pertanto essere conseguito meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare iniziative conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi. (7) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[12] costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare esso richiede il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, rapporto costi/benefici e riservatezza statistica. (8) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[13]. (9) In particolare è opportuno conferire alla Commissione competenze in materia di definizione delle condizioni alle quali essa adotta il contenuto delle relazioni sulla qualità e adegua gli allegati. Poiché tali disposizioni sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a integrarlo aggiungendo nuovi elementi non essenziali, esse dovrebbero essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio. (10) Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Scopo del presente regolamento è l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul bestiame e sulla produzione di carne, in particolare: - statistiche sui suini, sui bovini, sugli ovini e sui caprini; - statistiche sulla macellazione di suini, bovini, ovini, caprini e pollame; - previsioni sulla produzione di carni suine, bovine, ovine e caprine. Articolo 2 Definizioni Le definizioni ai fini del presente regolamento sono specificate nell'allegato I del presente regolamento. SE ZIONE I Articolo 3 Copertura 2. Gli Stati membri compilano statistiche in merito al numero di capi suini, bovini, ovini e caprini delle aziende agricole all'interno del loro territorio. 3. Gli Stati membri che si avvalgono di indagini a campione coprono un numero di aziende agricole rappresentative almeno del 95% dell'intera popolazione come determinato dall'ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole. Articolo 4 Frequenza e periodo di riferimento 4. Le statistiche sui suini sono compilate due volte l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di maggio o giugno e a un giorno nel mese di novembre o dicembre. Gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 milioni di capi possono produrre tali statistiche una sola volta l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di novembre o dicembre. 5. Le statistiche sui bovini sono compilate due volte l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di maggio o giugno e a un giorno nel mese di novembre o dicembre. Gli Stati membri il cui patrimonio bovino è inferiore a 1,5 milioni di capi possono produrre tali statistiche una sola volta l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di novembre o dicembre. 6. Le statistiche sugli ovini sono compilate una volta l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di novembre o dicembre, dagli Stati membri il cui patrimonio ovino è pari o superiore a 500 000 capi. 7. Le statistiche sui caprini sono compilate una volta l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di novembre o dicembre, dagli Stati membri il cui patrimonio caprino è pari o superiore a 500 000 capi. Articolo 5 Categorie Le statistiche sul bestiame sono prodotte per le categorie specificate nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 6 Prescrizioni in materia di precisione 8. Gli Stati membri che effettuano indagini a campione adottano le misure necessarie a garantire che i risultati estrapolati delle indagini nazionali rispettino le prescrizioni in materia di precisione di cui all'allegato III del presente regolamento. 9. Gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione a utilizzare fonti diverse dalle indagini in casi debitamente giustificati. 10. Nel caso di fonti diverse dalle indagini gli Stati membri garantiscono che la precisione è come minimo non inferiore alla precisione richiesta nel caso delle indagini. Articolo 7 Termini di trasmissione 11. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai dati statistici provvisori sul bestiame entro: 12. il 15 settembre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno; 13. il 15 febbraio dell'anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre. 14. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai dati statistici definitivi sul bestiame entro: 15. il 15 ottobre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno; 16. il 1° aprile dell'anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre. Articolo 8 Statistiche regionali Le statistiche relative al mese di novembre/dicembre sono disaggregate secondo le unità territoriali NUTS 2 definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente esse possono essere fornite soltanto a livello di unità territoriali NUTS 1 per la Germania e il Regno Unito. SEZIONE II STATISTICHE SULLE MACELLAZIONI Articolo 9 Copertura Gli Stati membri compilano statistiche in merito al peso morto e al numero di capi suini, bovini, ovini, caprini e avicoli macellati nei macelli all'interno del loro territorio, le cui carni sono idonee al consumo umano. Essi forniscono anche stime in merito alle macellazioni al di fuori dei macelli, in modo tale che le statistiche comprendano tutti i suini, i bovini, gli ovini, i caprini e il pollame macellati sul loro territorio. Articolo 10 Frequenza e periodo di riferimento 17. Le statistiche sulle macellazioni nei macelli sono compilate mensilmente da ciascuno Stato membro. Il periodo di riferimento è il mese civile. 18. Le statistiche sulle macellazioni al di fuori dei macelli sono compilate annualmente da ciascuno Stato membro. Il periodo di riferimento è l'anno civile. Articolo 11 Categorie Le statistiche sulle macellazioni sono prodotte per le categorie specificate nell'allegato IV del presente regolamento. Articolo 12 Termini di trasmissione Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai dati statistici sulle macellazioni entro i 60 giorni successivi al periodo di riferimento. SE ZIONE III PREVISIONI SULLA PRODUZIONE DI CARNE Articolo 13 Copertura Gli Stati membri utilizzano le statistiche di cui alle sezioni I e II e le altre informazioni disponibili per formulare previsioni sulla loro offerta di suini, bovini, ovini e caprini. Tale offerta è espressa in termini di produzione interna lorda, corrispondente al numero di capi suini, bovini, ovini e caprini macellati, più il saldo degli scambi intracomunitari ed extracomunitari di animali vivi di tali specie. Articolo 14 Frequenza e periodo di riferimento 19. Le previsioni per i suini e i bovini sono formulate due volte l'anno da ciascuno Stato membro. 20. Le previsioni per gli ovini sono formulate una volta l'anno dagli Stati membri il cui patrimonio ovino è pari o superiore a 500 000 capi. 21. Le previsioni per i caprini sono formulate una volta l'anno dagli Stati membri il cui patrimonio caprino è pari o superiore a 500 000 capi. 22. Le previsioni si riferiscono a quattro trimestri per i suini, a tre semestri per i bovini e a due semestri per gli ovini e i caprini. Articolo 15 Categorie Le previsioni sono formulate per le categorie specificate nell'allegato V del presente regolamento. Articolo 16 Termini di trasmissione Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle previsioni sulla produzione di carne entro: - il 15 febbraio per le previsioni da gennaio alla fine del quarto trimestre dell'anno in corso per i suini, alla fine del primo semestre dell'anno successivo per i bovini e alla fine del secondo semestre dell'anno in corso per gli ovini e i caprini; - il 15 settembre per le previsioni da luglio dell'anno in corso alla fine del secondo trimestre dell'anno successivo per i suini e alla fine del secondo semestre dell'anno successivo per i bovini. SEZIONE IV DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 17 Relazioni 23. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica metodologica o di altra natura suscettibile di influenzare in maniera considerevole le statistiche. Ciò deve avvenire entro tre mesi dell'entrata in vigore di tale modifica. 24. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni 3 anni, e per la prima volta dodici mesi dopo l'adozione del presente regolamento, relazioni sulla qualità delle statistiche sul bestiame, delle statistiche sulle macellazioni e delle previsioni sulla produzione di carne. Il contenuto di tali relazioni sulla qualità è definito dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. 25. Va tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli. Articolo 18 Misure di esecuzione 26. Le seguenti disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2: 27. definizione del contenuto delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (articolo 17, paragrafo 2); 28. modifiche degli allegati. 29. Vanno tenuti in debita considerazione sia il principio che i benefici derivanti dall'aggiornamento devono essere superiori ai suoi costi, sia il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli. Articolo 19 Procedura del comitato 30. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito in forza dell'articolo 1 della decisione 72/279/CEE del Consiglio. 31. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa. Articolo 20 Abrogazione 32. Le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE del Consiglio sono abrogate. 33. I riferimenti alle direttive abrogate si considerano riferimenti al presente regolamento. Articolo 21 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Si applica dal 1° gennaio 2008. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO I Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 34. " azienda agricola ": l'azienda agricola come definita nel regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio; 35. " indagine a campione ": l'indagine a campione come definita nel regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio; 36. " suini ": gli animali domestici della specie Sus ; 37. " bovini ": gli animali domestici delle specie Bos taurus , Bubalus bubalus e Beefalo ; 38. categorie di bovini: Allegato II | Allegati IV e V | Vitelli | Bovini il cui peso vivo è inferiore o pari a 300 kg e che non hanno ancora i denti permanenti | Vitelli da macello | Bovini di meno di un anno destinati ad essere macellati come vitelli | Tori | Bovini maschi non castrati non compresi tra i vitelli | Buoi | Bovini maschi castrati non compresi tra i vitelli | Giovenche | Bovini femmine di due anni o più che non hanno ancora partorito | Bovini femmine che non hanno ancora partorito non comprese tra i vitelli | Giovenche da macello | Giovenche allevate per la produzione di carne | Altre giovenche | Giovenche allevate per la riproduzione e destinate a sostituire le vacche da latte o altre vacche | Vacche | Bovini femmine che hanno già partorito (comprese eventualmente anche le bovine di meno due anni) | Bovini femmine che hanno già partorito | Vacche da latte | Vacche adibite esclusivamente o prevalentemente alla produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari, ivi comprese le vacche da latte di riforma (che siano o no ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione) | Altre vacche | Vacche diverse dalle vacche da latte comprese, se del caso, le vacche da lavoro | 39. " ovini ": gli animali domestici della specie Ovis ; 40. categorie di ovini: Pecore e agnelle montate : femmine della specie ovina che hanno già figliato almeno una volta nonché quelle che sono state montate per la prima volta. Pecore da latte : pecore detenute esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. Sono comprese le pecore da latte riformate (che siano o no ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione). Altre pecore : pecore diverse dalle pecore da latte. Agnelli : ovini maschi o femmine giovani, fino all'età di circa 12 mesi. 41. " caprini ": gli animali domestici della specie Capra ; 42. " pollame ": gli uccelli domestici delle specie Gallus domesticus (galline), Meleagris (tacchini), Anas (anatre) e Anser anser dom (oche), ecc.; tra le altre specie comprese nel pollame possono figurare ad esempio gli uccelli domestici delle specie Coturnix (quaglie), Phasianus (fagiani), Numida meleagris dom (galline faraone), Colombinae (piccioni), e Struthio camelus (struzzi); gli uccelli allevati in cattività a fini venatori e non per la produzione di carne sono esclusi; 43. " carcassa ": il corpo di un animale successivamente alla macellazione e alla preparazione; 44. " peso morto ": 45. per i suini è il peso a freddo della carcassa o della mezzena dell'animale dopo scuoiamento, dissanguamento, eviscerazione e asportazione della lingua, delle setole, delle unghie, degli organi genitali esterni, della sugna, dei rognoni e del diaframma; 46. per i bovini è il peso a freddo della carcassa di un animale macellato dopo scuoiamento, dissanguamento, eviscerazione e asportazione degli organi genitali esterni, delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda, dei rognoni e del rispettivo grasso nonché delle mammelle; 47. per gli ovini e i caprini è il peso a freddo del corpo dell'animale macellato dopo dissanguamento, scuoiamento, eviscerazione e previa ablazione della testa (separata a livello dell'articolazione atlanto-occipitale), delle zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), della coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), delle mammelle e degli organi genitali esterni; 48. per il pollame è il peso a freddo del corpo dell'uccello macellato dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; sono incluse le frattaglie di pollame, ad eccezione del foie gras; 49. " macello ": lo stabilimento ufficialmente registrato e approvato, adibito alla macellazione ed alla preparazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano. 50. ALLEGATO II Categorie applicabili alle statistiche sul bestiame Suini: suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg suini di peso vivo pari o superiore a 20 kg ma inferiore a 50 kg suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe di riforma, di peso vivo: pari o superiore a 50 kg ma inferiore a 80 kg pari o superiore a 80 kg ma inferiore a 110 kg pari o superiori a 110 kg suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg: verri scrofe montate, di cui: scrofe montate per la prima volta altre scrofe, di cui: giovani scrofe non ancora montate Bovini: bovini di meno di 1 anno: vitelli destinati alla macellazione altri: maschi femmine bovini di età compresa tra 1 e 2 anni: maschi femmine: animali destinati alla macellazione altri bovini di 2 anni e oltre: maschi femmine: giovenche: giovenche destinate alla macellazione altre vacche: vacche da latte altre bufali: bufale da riproduzione altri Ovini: pecore e agnelle montate: pecore da latte e agnelle da latte montate altre pecore e agnelle montate altri ovini Caprini: capre aventi già figliato e capre montate: capre aventi già figliato capre montate per la prima volta altri caprini ALLEGATO III Prescrizioni in materia di precisione Nel caso delle indagini sul bestiame, gli errori di campionamento per i risultati di ciascuno Stato membro non devono oltrepassare (con un intervallo di confidenza del 68%): a) il 2% del numero totale di capi suini (il 5% nel caso in cui il patrimonio suino è inferiore a 1 000 000 di capi); b) l'1% del numero totale di capi bovini (il 5% nel caso in cui il patrimonio bovino è inferiore a 1 000 000 di capi); c) l'1,5% del numero totale di vacche (il 5% nel caso in cui il patrimonio zootecnico da latte è inferiore a 500 000 capi); d) il 2% del numero totale di capi ovini e caprini (il 5% nel caso in cui il patrimonio ovino e caprino è inferiore a 1 000 000 di capi). ALLEGATO IV Categorie applicabili alle statistiche sulle macellazioni Suini: nessuna disaggregazione Bovini: vitelli giovenche vacche tori buoi Ovini: agnelli altri Caprini: nessuna disaggregazione Pollame: galline tacchini anatre ALLEGATO V Categorie applicabili alle previsioni sulla produzione di carne Suini: nessuna disaggregazione Bovini: vitelli giovenche vacche tori e buoi Ovini: nessuna disaggregazione Caprini: nessuna disaggregazione [1] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Doc. COM(2006) 689 def. – "Esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea". [2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla riduzione dell’onere di risposta, alla semplificazione ed alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie – COM(2006) 693 def. [3] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Doc. COM(2007) 23 def. – "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea". [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [7] GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [8] GU L 149 del 21.6.1993, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [9] GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3). [10] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ../2007 della Commissione (GU L …...del …...2007, pag. …). [11] GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1. [12] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [13] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).