52007PC0021

Proposta di decisione del Consiglio che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 25.1.2007

COM(2007) 21 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 18 febbraio 2002, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di adottare "misure appropriate" nei confronti dello Zimbabwe[1], in chiusura delle consultazioni tenutesi ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE[2]. Tali misure includevano la sospensione del finanziamento del sostegno al bilancio e del finanziamento di tutti i progetti, nonché la sospensione della firma del programma indicativo nazionale relativo al 9° FES, ma non riguardavano esplicitamente i contributi alle operazioni di carattere umanitario e i progetti a diretto beneficio della popolazione, in particolare i progetti in campo sociale e quelli riguardanti la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto. Le misure prevedevano anche la sospensione dell'articolo 12 dell'allegato 2 dell'accordo di partenariato ACP-CE, relativo ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali, nella misura necessaria all'applicazione di altri provvedimenti restrittivi, in particolare del congelamento di fondi.

2. L'istituzione di queste misure è stata motivata dalle gravi violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. Una motivazione ancora più impellente era costituita dai tentativi da parte del governo dello Zimbabwe di impedire lo svolgimento di elezioni libere e democratiche rifiutando l'accesso di osservatori internazionali e di giornalisti.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione del 18 febbraio, le misure si applicano per un periodo di dodici mesi. Lo stesso articolo stabilisce che le misure saranno revocate quando prevarranno condizioni tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

4. In quattro occasioni, il 18 febbraio 2003[3], il 19 febbraio 2004[4], il 17 febbraio 2005[5] e il 14 febbraio 2006[6], in considerazione del fatto che il governo dello Zimbabwe continuava a violare gli elementi essenziali citati nell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e che la situazione del paese era tale da non garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, il Consiglio ha deciso di prorogare per quattro ulteriori periodi di 12 mesi, rispettivamente fino al 20 febbraio 2004, fino al 20 febbraio 2005, fino al 20 febbraio 2006 e fino al 20 febbraio 2007, le misure appropriate nei confronti dello Zimbabwe.

5. Dal febbraio 2006 non è stato registrato alcun progresso in merito ai cinque aspetti identificati dalle consultazioni tenutesi ai sensi dell'articolo 96 e il governo dello Zimbabwe non ha assunto alcun impegno degno di fede né adottato misure positive concrete per ovviare alla situazione. La situazione nello Zimbabwe continua anzi a peggiorare, come hanno segnalato di recente i capi missione[7] presenti ad Harare.

6. Considerate la situazione attuale dello Zimbabwe e l'assenza di sviluppi positivi riguardanti gli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou, non si ritiene opportuno revocare o alleggerire le misure appropriate. Per di più, la maggior parte degli Stati membri sarebbe contraria a una decisione in tal senso.

7. La Commissione potrebbe quindi proporre al Consiglio di prorogare la decisione attuale per altri 12 mesi confermando al governo dello Zimbabwe la propria apertura a un dialogo più strutturato, che beneficerebbe delle ulteriori opportunità offerte dall'attuale programmazione del 10° FES.

8. La decisione sarà regolarmente riesaminata e le misure saranno revocate quando prevarranno condizioni tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[8] e riveduto a Lussemburgo il 25 agosto 2005[9],

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE[10], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2002/148/CE del Consiglio[11] sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE[12] e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell'allegato della predetta decisione.

(2) Con la decisione 2006/114/CE, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE, che era stata prorogata fino al 20 febbraio 2004 dall'articolo 1 della decisione 2003/112/CE[13], fino al 20 febbraio 2005 dall'articolo 1 della decisione 2004/157/CE[14] e fino al 20 febbraio 2006 dall'articolo 1 della decisione 2005/139/CE[15], è stata prorogata di un ulteriore periodo di 12 mesi fino al 20 febbraio 2007.

(3) Il governo dello Zimbabwe continua a violare gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nel paese non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

(4) È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure,

DECIDE:

Articolo 1

Il periodo di applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2008. Tali misure sono oggetto di regolare riesame.

La lettera riportata nell'allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Bruxelles,

LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE

L'Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elemento essenziale dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto è alla base delle nostre relazioni.

Con lettera del 19 febbraio 2002, l'Unione europea L'ha informata della sua decisione di concludere le consultazioni tenute ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e di adottare "misure appropriate" ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di tale accordo.

Con lettere del 19 febbraio 2003, del 19 febbraio 2004, del 18 febbraio 2005 e del 15 febbraio 2006 l'Unione europea L'ha informata della sua decisione di non revocare l'applicazione delle "misure appropriate" e di prorogare il periodo di applicazione di tali misure, rispettivamente fino al 20 febbraio 2004, fino al 20 febbraio 2005, fino al 20 febbraio 2006 e fino al 20 febbraio 2007.

Dodici mesi dopo, l'Unione europea ritiene che non siano stati compiuti progressi di rilievo nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio del 18 febbraio 2002.

Di conseguenza, l'Unione europea non ritiene possibile revocare le misure appropriate e ha deciso di prorogarne l'applicazione fino al 20 febbraio 2008.

L'Unione europea ribadisce ancora una volta che non intende penalizzare la popolazione dello Zimbabwe e continuerà a contribuire alle operazioni di tipo umanitario e ai progetti che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, in particolare i progetti in campo sociale e quelli riguardanti la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, ai quali non si applicano le suddette misure.

L'Unione europea ricorda che l'applicazione di misure appropriate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE non osta al dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo.

In considerazione di quanto precede, l'Unione europea ribadisce ancora una volta l'importanza della futura cooperazione CE-Zimbabwe e conferma la sua intenzione di continuare ad avvalersi dell'attuale programmazione del 10° FES per proseguire il dialogo e progredire rapidamente verso una situazione che consenta il ripristino integrale della cooperazione.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Per la Commissione Per il Consiglio

[1] Cfr. decisione 2002/148/CE del Consiglio (GU L 50/64 del 21.2.2002). Inoltre (cfr. conclusioni del Consiglio affari generali del 18 febbraio 2002), il Consiglio ha adottato specifiche sanzioni PESC (Posizione comune del Consiglio 2002/145/PESC e regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio relativi a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe; GUCE L 50/1-12).

[2] Le consultazioni ai sensi dell'articolo 96 sono state avviate al fine di concordare le misure che il governo dello Zimbabwe avrebbe dovuto adottare per ovviare alla situazione, in particolare su cinque questioni chiave (porre fine alla tolleranza ufficiale della violenza di matrice politica; invitare tempestivamente i partner internazionali a sostenere e monitorare le imminenti elezioni e concedere loro pieno accesso a tal fine; proteggere la libertà dei mezzi di comunicazione; garantire l'indipendenza del potere giudiziario e il rispetto delle sue decisioni; porre fine all'occupazione illegale delle proprietà).

[3] GUUE L 46 del 20.2.2003, pag. 25.

[4] GUUE L 50 del 20.2.2004, pag. 60.

[5] GUUE L 48/28 del 19.2.2005.

[6] GUUE L 48/26 del 18.2.2006.

[7] Cfr. la relazione dei capi missione del 18.9.2006, che sottolinea la tendenza negativa della situazione politica ed economica e l'assenza di progressi per quanto riguarda gli aspetti che preoccupano l'UE. Il 4 dicembre 2006, il gruppo di lavoro per l'Africa del Consiglio ha chiesto che, in previsione delle discussioni del gennaio 2007 sull'eventuale proroga delle misure dell'Unione, fosse presentate una nuova relazione dei capi missione dell'UE sugli sviluppi nello Zimbabwe, la quale avrebbe probabilmente confermato la valutazione precedente.

[8] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

[9] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 25.

[10] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376. Accordo interno modificato da ultimo dall'accordo interno del 10.4.2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48).

[11] GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/114/CE (GU L 48 del 18.2.2006, pag. 26) .

[12] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 2 giugno 2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).

[13] GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25.

[14] GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60.

[15] GU L 48 del 19.2.2005, pag. 29.