52006PC0866

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola /* COM/2006/0866 def. - COD 2006/0290 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.12.2006

COM(2006) 866 definitivo

2006/0290 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. OGGETTO

Facilitare gli scambi commerciali nell'intento di conquistare nuovi mercati, il che è un elemento essenziale della politica commerciale di un'Unione europea allargata, ha come corollario l'emergere di una criminalità economica e finanziaria internazionale che danneggia gli interessi finanziari delle Comunità europee e si contrappone alle misure di divieto, restrizione e controllo imposte nell'ambito di determinate politiche comunitarie.

Tra le frodi e altre attività illecite nefaste per gli interessi finanziari comunitari, le operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola sono divenute un'attività privilegiata delle organizzazioni fraudolente, dati i cospicui importi in questione. I dazi doganali all'importazione, i prelievi agricoli e l'IVA applicata alla importazioni, la cui riscossione è effettuata dagli Stati membri al momento in cui vengono compiute le formalità doganali, producono quasi un quarto delle entrate del bilancio comunitario. In tale contesto, per le organizzazioni fraudolente è grande la tentazione di sfuggire al controllo ed eludere il pagamento di tali dazi, o anche di beneficiare indebitamente della riduzione o sospensione dei dazi.

Per quanto riguarda le spese, oggetto di cupidigia per le organizzazioni fraudolente è anche il bilancio stanziato per le restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli e di prodotti trasformati, nei cui confronti le amministrazioni doganali esercitano un controllo al momento in cui vengono compiute le formalità doganali di esportazione e al momento dell'uscita di tali prodotti dal territorio doganale comunitario.

Inoltre, la volontà di realizzare un profitto massimo induce tali organizzazioni anche a eludere le misure antidumping e le misure di divieto o restrizione. Pur non avendo un'incidenza diretta sul bilancio comunitario, tale comportamento può comportare conseguenze negative per l'economia, l'occupazione e la salute dei consumatori e quindi un danno indiretto per il bilancio comunitario (si pensi per esempio al morbo della mucca pazza e alla crisi che ne è derivata).

Per conoscere meglio le irregolarità che vengono commesse in questi settori e completare l'aspetto di "prevenzione", correlato a una migliore organizzazione dei controlli doganali, la Comunità europea si è dotata del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

Questo regolamento costituisce la base giuridica delle richieste di assistenza che si scambiano le suddette autorità allo scopo di combattere le irregolarità e le frodi che vengono commesse nei confronti di tali regolamentazioni comunitarie e che hanno un'incidenza finanziaria sul bilancio delle Comunità o sulla politica commerciale comunitaria.

Nel contesto di questo medesimo dispositivo giuridico si è potuta costituire una base specifica di dati, il Sistema informativo doganale (SID), il cui lancio operativo risale al 24 marzo 2003, che permette alle autorità amministrative interessate di porre in allarme i loro partner europei sui rischi di operazioni irregolari grazie alla trasmissione di informazioni ai fini di osservazione e rapporto, di sorveglianza discreta o di controlli spécifici.

2. PRINCIPALI DISPOSIZIONI

Nonostante i buoni risultati ottenuti nel settore della lotta contro le frodi commesse nei confronti delle regolamentazioni comunitarie doganale e agricola, vi sono oggi vari motivi a favore di una modifica del regolamento (CE) n. 515/97.

( L'esigenza di una cooperazione più operativa

In seguito allo spostamento e allo sviluppo dimensionale delle frontiere terrestri e marittime, derivanti dall'allargamento dell'Unione europea, cui si accompagna la duplice tendenza delle attività fraudolente a intensificarsi e diversificarsi, è necessario adattare l'attuale dispositivo giuridico, altrimenti le organizzazioni fraudolente potranno trarre vantaggio da tale situazione. Considerato il carattere transnazionale e proteiforme della criminalità economica e finanziaria, il solo metodo per poter limitare quanto più possibile le frodi in questi settori consiste nel rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, accentuando ancora la dimensione operativa di tale cooperazione. I responsabili della lotta antifrode hanno quindi rilevato nuove esigenze di coordinamento e di sostegno a livello europeo, ai quali si deve ormai apportare una base giuridica solida e adeguata.

( Il cambiamento del contesto giuridico e dell'equilibrio istituzionale

Al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 515/97, non vi era ancora nel trattato un articolo riguardante specificamente la cooperazione doganale comunitaria. Né l'obbligo generale di collaborare, imposto agli Stati membri dall'articolo 5 TCE, né il coordinamento delle azioni degli Stati membri ai fini della protezione degli interessi finanziari della Comunità, previsto all'articolo 209 A TCE, conferivano alla Comunità il potere di adottare provvedimenti, neanche nel settore della cooperazione doganale comunitaria.

L'articolo 135 del trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alla cooperazione doganale, e l'articolo 280, relativo alla protezione degli interessi finanziari della Comunità, istituiscono ormai una competenza comunitaria in questi settori. Tuttavia, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto dell'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea e quindi se ed entro i limiti in cui l'azione effettuata a livello comunitario presenti evidenti vantaggi, per la sua portata o nei suoi effetti, rispetto all'azione effettuata al livello di uno Stato membro. La presente proposta di regolamento soddisfa tali criteri.

Inoltre, il nuovo progetto di regolamento intende dotare di una base giuridica l'archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE) comunitarie ed anche i nuovi progetti che saranno sviluppati in base alle esigenze espresse dagli Stati membri e dalla Commissione europea nell'intento di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni competenti ai fini della vigilanza sulla corretta applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola.

Nel progetto di regolamento si deve tener conto anche di vari sviluppi istituzionali, in particolare il rafforzamento della cooperazione con gli organi e agenzie dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali.

Sussidiarietà

Le singole amministrazioni nazionali non sono in grado di predisporre un'infrastruttura tecnica a livello comunitario e di assicurare il coordinamento europeo concreto e integrato della mutua assistenza amministrativa in materia doganale e agricola. Per migliorare la cooperazione operativa tra tali amministrazioni, è quindi necessario costituire una piattaforma di servizi. Con riserva delle missioni comunitarie nei paesi terzi, l'esecuzione effettiva delle indagini amministrative è compito esclusivo degli Stati membri.

Proporzionalità

L'obiettivo del presente progetto di regolamento resta invariato: come il regolamento (CE) n. 515/97 che esso modifica, il suo scopo è la corretta applicazione delle regolamentazioni comunitarie in materia doganale e agricola, per la quale sono attribuite alla Commissione competenze ben definite, al medesimo titolo che alle autorità doganali e alle altre autorità competenti degli Stati membri.

3. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

3.1. Concordanza della definizione di regolamentazione doganale con quella figurante nella convenzione "Napoli II" (articolo 2, paragrafo 1, primo trattino)

La definizione di regolamentazione doganale enunciata nel regolamento (CE) n. 515/97 è stata modificata, facendola concordare con quella della convenzione, basata sull'articolo K 3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali ("Napoli II"), allo scopo di rafforzare la coerenza tra gli strumenti comunitari e gli strumenti previsti al titolo VI TUE riguardo al perseguimento delle operazioni contrarie alla regolamentazione doganale comunitaria.

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto[1], la regolamentazione doganale resta di applicazione all'entrata e all'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità, anche nel caso di merci esenti dai dazi doganali oppure assoggettate a dazio zero. Nell'applicare le misure di divieto, restrizione o controllo alla frontiera esterna della Comunità, per quanto riguarda in particolare il possesso di bevande alcoliche e sigarette contraffatte o il traffico illecito di beni a doppio uso o di precursori, le autorità doganali devono avere la possibilità di scambiarsi informazioni che consentano di verificare rapidamente presso un altro Stato membro, mediante il numero di partita IVA, se l'impresa che ha sede in tale Stato esista o se sia tuttora in attività. Le autorità doganali, che hanno anche il compito di espletare le formalità e/o di riscuotere l'IVA e/o le accise al momento in cui vengono effettuate le formalità doganali, devono avere anche la possibilità di prevenire e di individuare, mediante una cooperazione doganale efficace, esportazioni fittizie di prodotti soggetti ad elevata imposizione fiscale, destinati a paesi terzi.

Gli uffici centrali di collegamento e i servizi di collegamento incaricati della cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA assicurano certamente una cooperazione efficace con i loro omologhi negli altri Stati membri. Tuttavia, la cooperazione trasversale tra, da una parte, tali uffici centrali e servizi di collegamento e, dall'altra, le autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 non è fattibile per motivi organizzativi o di competenza materiale od operativa propri di ciascuno Stato membro, e anche per motivi inerenti alla rete di comunicazioni e alla non prevista permanenza (di notte e nei fine settimana). Le autorità doganali, invece, dispongono di un minimo d'informazioni relative all'esistenza e alla posizione IVA di un operatore economico, il che consente loro di soddisfare le richieste urgenti rivolte dalle autorità doganali degli altri Stati membri.

3.2. Scambio automatico di dati (articolo 15)

L'attuale dispositivo di scambio automatico nei singoli casi è stato completato con un dispositivo di scambio automatico e/o strutturato d'informazioni, senza che si debba attendere la richiesta dello Stato membro destinatario. Tale dispositivo è analogo a quello introdotto dal regolamento (CE) n. 1798/2003[2] del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e dal regolamento (CE) n. 2073/2004[3] del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.

3.3. Istituzione di una piattaforma di servizi nel settore doganale

3.3.1. Repertorio europeo di dati (articolo 18 bis)

L'informatizzazione delle procedure di sdoganamento e il controllo in tempo reale dei mezzi di trasporto mediante sistemi satellitari riducono sempre più il carattere materiale dello scambio d'informazioni tra le autorità doganali e/o gli operatori economici. Di qui il moltiplicarsi delle basi di dati gestite da prestatori di servizi, pubblici o privati, che svolgono attività correlate al settore della logistica e del trasporto di merci.

Nell'ambito della lotta antifrode, intesa in particolare a individuare le spedizioni di merci che possano formare oggetto di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola e/o i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tale scopo, in genere i prestatori di servizi non hanno riluttanza a dare accesso alle autorità competenti, purché le richieste di accesso siano limitate e non comportino oneri supplementari. Quindi l'idea di concedere un accesso generale unico della Commissione (OLAF) a determinate basi di dati o siti è tale da rassicurare i prestatori di servizi di fronte a richieste multiple e reiterate degli Stati membri. Di conseguenza, è sembrato opportuno, anche sotto il profilo economico, dare alla Commissione (OLAF) la possibilità di negoziare con i prestatori di servizi la reciproca messa a disposizione dei dati in un repertorio unico accessibile agli Stati membri o d'incanalare gli accessi a siti gestiti da tali prestatori di servizi.

L'obiettivo di questo repertorio è raccogliere a fini di analisi i dati abitualmente utilizzati nel commercio internazionale, allo scopo d'individuare, a monte dei controlli fisici effettuati sulle merci, le operazioni che presentino rischio d'irregolarità nei confronti delle regolamentazioni doganale e agricola.

Si dovrebbe autorizzare la Commissione a procedere, all'interno di questo repertorio, al trasferimento totale o parziale del contenuto delle suddette basi di dati, con il consenso dei titolari dei diritti su queste informazioni, a titolo gratuito od oneroso e nel rispetto delle varie disposizioni giuridiche che si applicano ai diritti di proprietà intellettuale. Si potrebbe quindi compilare l'indice delle informazioni estratte dal repertorio e sottoporle ad analisi.

Il repertorio europeo sarà messo a disposizione dei funzionari di collegamento degli Stati membri che fanno parte dell'unità di coordinamento permanente e delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 515/97.

3.3.2. Struttura di coordinamento della cooperazione operativa (articolo 18 ter)

La nuova agenzia formante oggetto del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea[4], l'estensione del mandato dell'Europol alla lotta contro le forme gravi di criminalità internazionale (decisione del Consiglio del 6 dicembre 2001) e le attività operative di alcune organizzazioni internazionali o regionali richiedono il rafforzamento della cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e gli altri organi o agenzie dell'Unione europea.

L'intento del nuovo progetto è promuovere l'idea di un'interfaccia, il cui sviluppo è affidato alla Commissione, che consenta di migliorare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione e di stabilire un'associazione operativa più stretta con le organizzazioni e agenzie europee, regionali o internazionali, entro i limiti delle rispettive competenze.

Nella risoluzione del 2 ottobre 2003 riguardante una strategia per la cooperazione doganale, il Consiglio dell'Unione europea ha riconosciuto che, all'interno di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, un'impostazione integrata della lotta contro la criminalità che comprenda un contributo alla lotta contro il terrorismo dovrebbe comportare, oltre alla cooperazione doganale, una cooperazione multilaterale al tempo stesso stretta ed efficace tra le dogane e gli altri servizi repressivi o le altre istituzioni, organi e agenzie dell'Unione europea, quali la Commissione, l'Europol e l'Eurojust.

In tale contesto, si potrebbero riutilizzare nell'ambito della cooperazione doganale prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea, fatti salvi i mandati dell'Europol e dell'Eurojust, i mezzi e gli sviluppi realizzati sul piano comunitario.

In simili circostanze, uno strumento giuridico di applicazione diretta, come un regolamento, potrebbe imprimere un particolare slancio nel settore doganale, senza per questo conferire nuovi poteri o competenze agli agenti della Commissione. In effetti, il nuovo articolo 18 ter del regolamento (CE) n. 515/97 darebbe agli Stati membri la possibilità di far partecipare agenti della Commissione (OLAF) in qualità di esperti e di utilizzare la "piattaforma di servizi" della Commissione per i casi il cui esame ha avuto inizio quando era in vigore il regolamento (CE) n. 515/97 e per i quali si dovrebbe costituire un'equipe comune congiunta.

3.4. Articolo 19 (paesi terzi)

Nella situazione attuale, se uno Stato membro riceve un'informazione da un altro Stato membro e se questa informazione deve poi essere comunicata a un paese terzo a norma di un accordo o protocollo di mutua assistenza amministrative in materia doganale, lo Stato membro destinatario deve chiedere l'accordo dello Stato membro che fornisce l'informazione nell'ambito di un'azione concertata, anche se un precedente consenso di questo Stato membro permette già allo Stato membro destinatario di utilizzare tale informazione.

Viene quindi proposto di completare la procedura attuale con una disposizione che autorizzi la Commissione o uno Stato membro a comunicare a un paese terzo l'informazione proveniente da un altro Stato membro, con la riserva che questo abbia dato preliminarmente il suo consenso. In tal caso, non sarebbe più necessario scambiarsi consensi nell'ambito di un'azione concertata: ciò sarebbe riservato allo scambio d'informazioni trattate da più di due Stati membri.

3.5. Articolo 20, paragrafo 2, lettera d)

Le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), riguardanti il pagamento delle spese in occasione delle missioni comunitarie effettuate nei paesi terzi, sono state riprese, con altre, in un nuovo articolo 42 bis, relativo al finanziamento.

3.6. Titolo V: articoli 23-37: Aggiornamento delle disposizioni del regolamento relative al controllo dei dati personali nell'ambito del Sistema d'informazione doganale

L'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, presuppone una modifica delle disposizioni del regolamento relative al trattamento dei dati personali in ambito nazionale. L'adozione del regolamento n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'istituzione di un'autorità indipendente di controllo, il garante europeo della protezione dei dati, comportano un'analoga modifica degli articoli del regolamento (CE) n. 515/97 relativi al trattamento di tali dati da parte delle istituzioni e organi comunitari.

Tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 relative alle questioni inerenti alla protezione dei dati personali sono state adattate al nuovo contesto giuridico sin dalla sua entrata in vigore, in particolare alle norme di protezione dei dati che si applicano alle istituzioni comunitarie in base all'articolo 286 del trattato, al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[5] e alle norme che si applicano agli Stati membri in base alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[6].

3.7. Impiego dei dati del SID a fini di analisi (articolo 27)

Considerati gli scopi attuali del sistema d'informazione doganale, questo non può conseguire tutti gli obiettivi che gli attribuisce il regolamento, ossia aiutare a prevenire, ricercare e perseguire le operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola. Nel dispositivo attuale, le informazioni immesse nel SID possono consentire unicamente di rafforzare l'efficacia dei controlli: viene quindi conseguito soltanto l'obiettivo di prevenzione delle frodi. Gli obiettivi di coadiuvare la ricerca e il perseguimento delle operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola richiedono invece lo sviluppo di nuovi scopi e funzioni che, già da soli, esigono una modifica del regolamento (CE) n. 515/97.

Per questo motivo è necessario modificare l'articolo 27, per fare dell'analisi, strategica od operativa, un nuovo scopo del sistema.

In seguito all'estensione delle funzioni del sistema, si è inserita una nuova categoria, relativa alle merci bloccate, sequestrate o confiscate.

3.8. Titolo V bis, articolo 41 da bis a quinquies: Istituzione dell'archivio d'identificazione dei fascicoli ai fini doganali

Nell'intento di rendere quanto più efficaci possibile i dispositivi di cooperazione, si è ritenuto opportuno dotare le autorità amministrative degli Stati membri di un archivio che consenta loro di dare una risposta più mirata alle richieste di assistenza amministrativa. È questo l'obiettivo del FIDE, nel quale sono registrati i riferimenti d'indagini già completate o in corso in ogni Stato membro, il che consente a ogni autorità avente la facoltà di farne richiesta di sapere quale servizio ha effettuato indagini su una questione analoga.

L'introduzione del FIDE nel progetto di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 intende completare l'iniziativa analoga adottata a livello intergovernativo, sancita mediante l'atto del Consiglio, dell'8 maggio 2003, che stabilisce il protocollo recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale.

3.9. Titolo VI: articolo 42: Protezione dei dati

Fatte salve le misure specifiche di protezione delle persone relative al trattamento dei dati personali previste al titolo V (articoli 23-40) del regolamento (CE) n. 515/97 per quanto riguarda l'impiego delle basi di dati SID e FIDE, si è ritenuto necessario far riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46 per quanto riguarda lo scambio e il trattamento, automatizzato o no, dei dati di cui ai titoli I-IV del regolamento (CE) n. 515/97.

3.10. Titolo VI bis: articolo 42 bis: Finanziamento

Si riteneva che l'atto di base necessario, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1 del regolamento finanziario, per l'esecuzione delle spese operative inerenti al sistema d'informazione antifrode (AFIS), fosse costituito dall'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola[7], modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità)[8].

Tale dispositivo riguardava al tempo stesso il finanziamento delle attività AFIS del primo pilastro (regolamento n. 515/97) e il finanziamento delle attività AFIS del terzo pilastro (Convenzione del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K 3 del trattato sull'Unione europea, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (Convenzione SID[9]), quando tali attività sono indissociabili.

A questo riguardo, si era fatto riferimento all'articolo 22, paragrafo 2, primo comma della Convenzione SID e alla dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione del 13 luglio 1995[10] relativa all'articolo 22, paragrafo 2 della suddetta convenzione, e all'elenco delle spese informatiche indissociabili stabilito dalla Commissione nel documento SEC(94)813, del 6 maggio 1994, riguardante le implicazioni di bilancio dell'impiego dell'infrastruttura tecnica del SID comunitario a norma della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale.

Per dare una risposta chiara alle esigenze indicate nel regolamento finanziario, si è ritenuto opportuno inserire un articolo per sancire che il regolamento (CE) 515/97 è l'atto di base per l'esecuzione delle spese operative precisate nel medesimo articolo.

3.11. Titolo VII: art. 43 Comitologia

L'articolo 43 riguardante la "comitologia" è stato adattato in funzione delle modifiche proposte negli articoli precedenti. Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 45/2001, il mediatore europeo che era stato incaricato dal Consiglio, a norma dell'articolo 286 TCE, di controllare le istituzioni e gli organi comunitari per quanto riguarda la protezione delle persone in relazione ai dati personali, sino all'insediamento di un'autorità espressamente istituita a tale scopo, è stato sostituito dal garante europeo della protezione dei dati. Di conseguenza, l'articolo 43, paragrafo 5 è stato modificato in tal senso.

2006/0290 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 135 e 280 ,

vista la proposta della Commissione[11],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[12],

visto il parere del Comitato delle regioni[13],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 515/97del Consiglio[14] ha migliorato il precedente dispositivo giuridico, in particolare consentendo di memorizzare informazioni nella base dati comunitaria Sistema d'informazione doganale (SID).

(2) Tuttavia, l'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 515/97 mostra che l'impiego del SID ai soli fini dell'osservazione e rapporto, della sorveglianza discreta o di controlli specifici non consente di conseguire integralmente l'obiettivo del sistema, che consiste nell'aiutare a prevenire, ricercare e perseguire le operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola.

(3) Oltre alle attuali lacune del regolamento (CE) n. 515/97, i cambiamenti derivanti dall'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati membri impongono di riesaminare la cooperazione doganale comunitaria in un ambito ampliato e con un dispositivo rinnovato.

(4) L'articolo 1 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[15] e l'entrata in vigore della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale[16], stabilita dal Consiglio mediante atto del 26 luglio 1995[17], hanno modificato il quadro generale nel quale si esercitava la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di prevenzione, ricerca, perseguimento e repressione delle infrazioni delle normative comunitarie.

(5) Il risultato di un'analisi strategica deve aiutare i responsabili al livello più elevato a definire i progetti, gli obiettivi e le politiche della lotta antifrode, a programmare le attività e a dispiegare le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi operativi stabiliti.

(6) Il risultato di un'analisi operativa riguardante le attività, i mezzi e le intenzioni di determinate persone o imprese che non rispettano le legge deve aiutare i servizi investigativi a prendere in casi precisi i provvedimenti adeguati per conseguire gli obiettivi in materia di lotta antifrode.

(7) Nell'attuale dispositivo, i dati personali immessi da uno Stato membro possono essere copiati dal SID in altri sistemi di trattamento di dati soltanto previa autorizzazione del partner del SID che ha immesso i dati nel sistema e con riserva delle condizioni imposte da tale partner a norma dell'articolo 30, paragrafo 1. La modifica del regolamento ha lo scopo di derogare al principio dell'autorizzazione preliminare unicamente quando i dati devono essere trattati dai servizi delle autorità competenti incaricate della gestione del rischio, nell'intento di orientare i controlli delle merci.

(8) È indispensabile completare l'attuale dispositivo con un contesto giuridico che istituisca un archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali delle indagini già effettuate o in corso. L'istituzione di un tale archivio s'inquadra nell'attuazione dell'iniziativa adottata nell'ambito della cooperazione doganale intergovernativa, la quale ha portato all'adozione dell'atto del Consiglio, dell'8 maggio 2003, che stabilisce il protocollo recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale[18].

(9) Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto[19], il presente regolamento deve applicarsi anche all'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati per quanto riguarda le importazioni ed esportazioni, e alle disposizioni nazionali che le attuano.

(10) È inoltre necessario assicurare una maggiore complementarità con le azioni effettuate al livello della cooperazione doganale intergovernativa e della cooperazione con gli altri organi e agenzie dell'Unione europea e altre organizzazioni internazionali o regionali. Una simile azione s'inquadra nell'attuazione della risoluzione del Consiglio, del 2 ottobre 2003, su una strategia per la cooperazione doganale[20] e della decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che estende il mandato dell'Europol alle forme gravi di criminalità internazionale enumerate nell'allegato della convenzione Europol[21].

(11) È utile prevedere, nel contesto del regolamento (CE) n. 515/97, le condizione necessarie per effettuare operazioni doganali congiunte nella prospettiva comunitaria. Il comitato previsto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97 deve essere autorizzato a stabilire il mandato delle operazioni doganali congiunte comunitarie.

(12) All'interno della Commissione si deve costituire un'infrastruttura permanente che consenta di effettuare operazioni doganali congiunte per tutto l'anno civile e di accogliere, per il tempo necessario per compiere una o più operazioni particolari, rappresentanti degli Stati membri ed eventualmente funzionari di collegamento di paesi terzi, di organizzazioni e agenzie europee o internazionali, in particolare dell'Europol e dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e dell'Interpol.

(13) Gli Stati membri devono avere la possibilità di riutilizzare tale infrastruttura nell'ambito di operazioni doganali congiunte organizzate nel settore della cooperazione doganale di cui agli articoli 29 e 30 del trattato sull'Unione europea, fatto salvo il ruolo dell'Europol. In tal caso, le operazioni doganali congiunte devono essere effettuate secondo il mandato stabilito dal gruppo del Consiglio competente in materia di cooperazione doganale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

(14) Inoltre, lo sviluppo di nuovi mercati, la crescente internazionalizzazione degli scambi e il loro rapido incremento in termini di volume, cui si accompagna l'accelerarsi dei trasporti di merci, esigono che le amministrazioni doganali seguano tale evoluzione, così da non nuocere allo sviluppo dell'economia europea. A tale scopo, la Commissione ha già presentato nel novembre 2005 proposte intese ad aggiornare le procedure doganali ed a costituire la base giuridica di sistemi informatici che consentiranno di giungere allo sdoganamento elettronico integrale in tutto il territorio dell'Unione europea (COM(2005) 608 e 609).

(15) Gli obiettivi a termine consistono nel far sì che tutti gli operatori possano fornire in anticipo tutta la documentazione necessaria e nell'informatizzare integralmente i loro collegamenti con le autorità doganali. Nel frattempo, persisterà l'attuale situazione di gradi diversi di sviluppo dei sistemi informatici nazionali ed è necessario poter migliorare i dispositivi della lotta antifrode, poiché possono ancora verificarsi distorsioni degli scambi.

(16) In termini di lotta antifrode, sembra dunque necessario, oltre alla riforma e all'aggiornamento dei sistemi doganali, ricercare anche le informazioni quanto più possibile a monte. Inoltre, per aiutare le autorità competenti a individuare le spedizioni che potrebbero formare oggetto di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola e/o i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati, è opportuno mettere reciprocamente a disposizione, in un repertorio centrale europeo, i dati provenienti dai principali prestatori di servizi, pubblici o privati, che a livello mondiale esercitano le loro attività nel settore dei trasporti internazionali di merci e di container.

(17) La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[22] e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche[23], che ha abrogato la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni[24], direttive che si applicano pienamente ai servizi della società dell'informazione. Tali direttive istituiscono già un quadro giuridico comunitario nel settore dei dati personali e, di conseguenza, non è necessario trattare tale questione nel presente regolamento per assicurare il buon funzionamento del mercato interno e in particolare la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. L'attuazione e l'applicazione del presente regolamento devono rispondere alle norme relative alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda lo scambio e la memorizzazione d'informazioni allo scopo di sostenere le azioni di prevenzione e di rilevazione delle frodi.

(18) Poiché, in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 515/97, la direttiva 95/46/CE è stata recepita negli Stati membri e la Commissione ha istituito un'autorità indipendente incaricata di vigilare che, nel trattare dati personali, le istituzioni ed organi comunitari rispettino le libertà e diritti fondamentali delle persone, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, è opportuno adattare di conseguenza le misure di controllo della protezione dei dati personali e sostituire il riferimento al mediatore europeo con il riferimento al garante europeo della protezione dei dati, fatti salvi i poteri del mediatore.

(19) Il regolamento (CE) n. 515/97 deve essere modificato di conseguenza.

(20) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, ossia il coordinamento della lotta contro la frode e contro ogni altra attività illecita tale da ledere gli interessi finanziari della Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato CE. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(21) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[25]. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali (articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 515/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente testo:

- " regolamentazione doganale":

a) il corpus comprendente le disposizioni comunitarie e le disposizioni adottate per l'attuazione della normativa comunitaria, che disciplina l'importazione, l'esportazione, il transito e il soggiorno delle merci formanti oggetto di scambi tra gli Stati membri e tra gli Stati membri ed i paesi terzi, per quanto riguarda le merci non aventi lo status comunitario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato o per le quali le condizioni di acquisizione dello status comunitario richiedono controlli o indagini supplementari;

b) il corpus comprendente le disposizioni adottate a livello comunitario riguardo alle entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, all'imponibile armonizzato IVA per quanto riguarda le importazioni ed esportazioni, e le disposizioni nazionali di attuazione.

2) All'articolo 2, i seguenti testi sono aggiunti alla fine del paragrafo 1:

- "analisi operativa":

l'analisi riguardante operazioni che sono o appaiono contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola e comprendente l'attuazione successiva delle seguenti fasi:

- la raccolta d'informazioni, compresi i dati nominativi;

- la valutazione dell'affidabilità della fonte d'informazioni e delle informazioni stesse;

- la ricerca, rilevazione metodica e interpretazione delle relazioni esistenti tra tali informazioni o tra queste e altri dati significativi;

- la formulazione di constatazioni, ipotesi o raccomandazioni di cui possano servirsi direttamente le autorità competenti e la Commissione per individuare altre operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola e per identificare con precisione la o le persone fisiche e giuridiche implicate in tali operazioni;

- "analisi strategica":

la ricerca e la rilevazione delle tendenze generali in materia d'irregolarità e di frodi nei settori doganale e agricolo, mediante valutazione della possibilità che si verifichino e dell'ampiezza e incidenza di determinate forme di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, allo scopo di determinare priorità, di comprendere meglio il fenomeno o la possibilità che si verifichino, di riorientare le azioni di prevenzione e di scoperta delle frodi e di rivedere l'organizzazione dei servizi. Tali scopi vengono conseguiti esclusivamente sulla base di dati resi anonimi.

3) All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

"2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono anche comunicare, man mano o a intervalli regolari, in formato strutturato o no, informazioni relative ad operazioni che sono o appaiono contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola."

4) L'articolo 18 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente testo:

"- qualora esse abbiano o possano aver ramificazioni in altri Stati membri o in paesi terzi, oppure"

b) È aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. Fatte salve le disposizioni del codice doganale comunitario relative all'introduzione di un quadro comune di gestione dei rischi, i dati scambiati tra la Commissione e gli Stati membri in applicazione degli articoli 17 e 18 possono essere memorizzati e utilizzati a fini di analisi strategica e di analisi operativa. Se tra essi vi sono dati personali, si applicano le misure particolari di protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, di cui al titolo VI del presente regolamento."

5) Al titolo III sono aggiunti i seguenti articoli bis e 18 ter:

" Articolo 18 bis

1. Per aiutare le autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 a individuare le spedizioni di merci che possano far parte di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, nonché i mezzi di trasporto, inclusi i contenitori, utilizzati a tale scopo, la Commissione istituisce e gestisce un repertorio di dati provenienti dai prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena logistica internazionale o al trasporto di merci.

2. Nella gestione di tale repertorio, la Commissione è autorizzata:

a) ad accedere, o ad estrarre con il consenso del titolare del diritto, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma, alla totalità o a una parte sostanziale del contenuto dei dati ed a riutilizzare i dati nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai diritti di proprietà intellettuale, in vigore nello Stato membro o nel paese terzo nel quale hanno la loro sede operativa i suddetti prestatori di servizi. In casi giustificati, le condizioni e modalità di accesso ai dati sono stabilite in un contratto tra la Commissione, che agisce in nome della Comunità, e il prestatore di servizi;

b) a stabilire un raffronto tra i dati resi accessibili nel repertorio o estratti da esso, a compilarne un indice, ad integrarli mediante altre fonti di dati e ad analizzarli nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001;

c) a mettere i dati di tale repertorio a disposizione delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al solo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento e purché siano rispettate le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE;

3. I dati di cui nel presente articolo riguardano in particolare la movimentazione dei container e/o dei mezzi di trasporto, le merci che ne formano oggetto e le persone partecipanti alle operazioni di movimentazione. Si tratta in particolare:

a) per i movimenti dei container, dei seguenti dati:

- il numero distintivo del container;

- la situazione di carico del container;

- la data della movimentazione;

- il tipo di movimentazione (carico, scarico, trasbordo, entrata, uscita ecc.);

- la denominazione dell'imbarcazione o il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto;

- il numero del viaggio;

- la località;

- la lettera di vettura o altro documento di trasporto;

b) per gli spostamenti dei mezzi di trasporto:

- la denominazione dell'imbarcazione o il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto;

- la lettera di vettura o altro documento di trasporto;

- il numero distintivo del container;

- il peso del carico;

- la descrizione e/o codificazione delle merci;

- il numero di prenotazione;

- il numero apposto su ogni sigillo;

- la località della prima operazione di carico;

- la località finale di scarico;

- le località di trasbordo;

- la data presunta di arrivo alla località finale di scarico;

c) per le persone fisiche o giuridiche che intervengono nelle operazioni di movimentazione di cui alla precedenti lettere a) e b), i dati personali di cui nel presente articolo si limitano strettamente al cognome, cognome da nubile, nomi, pseudonimi o appellativi, data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso e indirizzo dei proprietari, speditori, destinatari, addetti alle operazioni di transito, vettori e altri intermediari o persone che intervengono nella catena logistica internazionale o nel trasporto di merci.

4. Soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico all'interno dei servizi della Commissione sono autorizzati a effettuare il trattamento dei dati personali di cui al precedente paragrafo 2, lettere b) e c).

I dati personali che non sono necessari per conseguire l'obiettivo perseguito sono immediatamente soppressi o resi anonimi. In ogni caso, essi ossono essere conservati per un anno al massimo.

Articolo 18 ter

Quando, per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione può mettere a disposizione degli Stati membri perizia, assistenza tecnica o logistica, un'azione di formazione o di comunicazione od ogni altro sostegno operativo, gli Stati membri chiedono alla Commissione di utilizzare , per quanto possibile, la sua piattaforma di servizi, anche nell'attuare la cooperazione doganale prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea."

6) L'articolo 19 è sostituito dal seguente testo:

" Articolo 19

Con riserva che il paese interessato si sia impegnato giuridicamente a prestare l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che appaiono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola o per determinare la portata delle operazioni di cui si è constatato che sono contrarie a tali regolamentazioni, le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento possono essergli comunicate:

- dalla Commissione o dallo Stato membro interessato, con eventuale riserva dell'accordo preliminare delle autorità competenti dello Stato membro che le ha fornite;

- oppure dalla Commissione o dallo Stato membro interessato nell'ambito di un'azione concertata, se le informazioni sono il risultato di un'analisi dei dati forniti da più di uno Stato membro, con riserva dell'accordo preliminare delle autorità competenti degli Stati membri che le hanno fornite.

Tali comunicazioni si effettuano nel rispetto delle disposizioni interne relative al trasferimento a paesi terzi di dati personali.

In tutti i casi, nel paese terzo interessato sarà assicurata, mediante i mezzi adeguati, una protezione equivalente a quella prevista all'articolo 45 paragrafi 1 e 2."

7) All'articolo 20, paragrafo 2, le lettera d) è soppressa.

8) L'articolo 23 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

"2. A norma del presente regolamento, il SID ha l'obiettivo di aiutare e prevenire, ricercare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, rendendo disponibili i dati in tempi più brevi e potenziando quindi l'efficacia delle procedure di cooperazione e di controllo delle autorità competenti di cui nel presente regolamento."

b) Al paragrafo 3, l'indicazione "all'articolo K 1 punto 8" è sostituita da: "agli articoli 29 e 30".

c) Il paragrafo 5 è soppresso.

9) All'articolo 24, sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):

"g) merci bloccate, sequestrate o confiscate;

h) denaro contante, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[26], articolo 2, bloccato, sequestrato o confiscato."

10) L'articolo 25 è sostituito dal seguente testo:

" Articolo 25

1. Si decide secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, quali elementi da includere nel SID, in corrispondenza a ciascuna delle categorie di cui all'articolo 24, lettere da a) a h), se tale azione è necessaria per conseguire l'obiettivo del sistema. In ogni caso, nella categoria di cui alla lettera e) non devono figurare dati personali.

Per quanto riguarda le categorie di cui all'articolo 24, lettere da a) a d), le informazioni da inserire a titolo di dati personali sono limitate alle seguenti:

a) cognome, cognome da nubile, nomi, pseudonimi o appellativi;

b) data e luogo di nascita;

c) cittadinanza;

d) sesso;

e) numero, luogo e data di rilascio del documento d'identità;

f) indirizzo;

g) segni particolari oggettivi e permanenti;

h) motivo dell'introduzione dei dati;

i) azione suggerita;

j) codice di allarme inteso a segnalare che la persona è già stata trovata in possesso di armi, ha fatto uso di violenza o è sfuggita alle autorità;

k) numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto.

2. Per quanto riguarda la categoria di cui all'articolo 24, lettera f), le informazioni da immettere a titolo di dati personali sono limitate al cognome e nome di esperti.

3. Per quanto riguarda le categorie di cui all'articolo 24, lettere g) e h), le informazioni da immettere a titolo di dati personali sono limitati alle seguenti:

a) cognome, cognome da nubile, nomi, pseudonimi o appellativi;

b) data e luogo di nascita;

c) cittadinanza;

d) sesso;

e) indirizzo.

In nessun caso vengono immessi i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, né i dati riguardanti le condizioni di salute o la vita sessuale."

11) L'articolo 27 è sostituito dal seguente testo:

" Articolo 27

1. I dati personali rientranti nelle categorie di cui all'articolo 24 vengono immessi nel SID soltanto ai fini delle seguenti azioni suggerite: osservazione e rapporto, sorveglianza discreta, controlli specifici o analisi operativa.

2. I dati personali rientranti nelle categorie di cui all'articolo 24 possono essere immessi nel SID soltanto se, principalmente sulla base di precedenti attività illecite oppure di un'informazione fornita nell'ambito dell'assistenza spontanea, indizi effettivi inducono a ritenere che la persona in questione abbia effettuato, stia effettuando o effettuerà operazioni che sono in contrasto con le regolamentazioni doganale o agricola e presentano un particolare interesse sul piano comunitario."

12) All'articolo 34, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

" Articolo 34

3. Per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla protezione dei dati personali, ogni Stato membro e la Commissione considerano il SID quale un sistema di trattamento dei dati personali, che è soggetto:

- alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (CE) n. 95/46/CE;

- alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001/CE;

- e alle disposizioni più rigorose previste nel presente regolamento."

13) L'articolo 35 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 35

1. Fatto salvo l'articolo 30 paragrafo 1, è vietato ai partner del SID di utilizzare i dati personali provenenti da tale sistema a fini diversi dall'obiettivo previsto all'articolo 23, paragrafo 2.

2. I dati possono essere riprodotti soltanto per ragioni tecniche, a condizione che copiarli sia necessario per le ricerche d'informazioni effettuate dalle autorità di cui all'articolo 29.

3. I dati personali immessi nel SID da uno Stato membro o dalla Commissione non possono essere copiati nei sistemi di trattamento dei dati di cui sono responsabili gli Stati membri o la Commissione, tranne che nei sistemi di gestione dei rischi intesi ad orientare i controlli doganali a livello nazionale, oppure in un sistema di analisi operativa che consenta di orientare le azioni di coordinamento a livello comunitario.

In tal caso, soltanto gli analisti incaricati dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e quelli incaricati dai servizi della Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali provenienti dal SID, rispettivamente nell'ambito di un sistema di gestione dei rischi inteso ad orientare i controlli doganali oppure nell'ambito di un sistema di analisi operativa e/o strategica che consenta di orientare le azioni di coordinamento a livello comunitario.

Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco dei servizi di gestione dei rischi cui appartengono gli analisti autorizzati a estrarre e trattare i dati personali immessi nel SID. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Inoltre, essa informa tutti gli Stati membri degli elementi corrispondenti relativi ai propri servizi ai quali è affidata l'analisi operativa e/o strategica.

L'elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione cui sono affidate tali funzioni è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

I dati personali estratti dal SID possono essere conservati al massimo un anno. Quelli non necessari per proseguire l'analisi vengono immediatamente soppressi o resi anonimi."

14) All'articolo 36, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dal seguente testo:

"In ogni caso, l'accesso ai dati è rifiutato nei periodi durante i quali si stanno effettuando azioni ai fini di osservazione e rapporto o di sorveglianza discreta, indipendentemente dal fatto che si stiano trattando o no i dati della persona che ne fa richiesta, e nei periodi durante i quali è in corso l'analisi operativa dei dati o l'indagine."

15) L'articolo 37 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

"2. A seconda che i dati siano stati immessi nel SID da uno Stato membro o dalla Commissione, ogni persona può chiedere rispettivamente ad ogni autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE oppure al garante europeo della protezione dei dati, istituito dall'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001, di avere accesso ai dati personali che lo riguardano, per verificarne l'esattezza e l'uso che se ne fa o se ne è fatto. Tale diritto è disciplinato dalle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro nel quale viene presentata la richiesta e dal regolamento (CE) n. 45/2001. Se i dati sono stati immessi da un altro Stato membro o dalla Commissione, la verifica viene effettuata in stretta collaborazione con l'autorità nazionale di controllo di tale Stato membro o con il garante europeo della protezione dei dati."

b) Il paragrafo 4 è soppresso.

16) All'articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

"1. Tutti i provvedimenti a carattere tecnico od organizzativo necessari per mantenere la sicurezza vengono adottati:

a) dagli Stati membri e dalla Commissione, ciascuno nell'ambito delle propria competenza, per quanto riguarda i terminali del SID situati nel rispettivo territorio e presso gli uffici della Commissione;

b) dal comitato di cui all'articolo 43 per quanto riguarda il SID e i terminali situati nella sede stessa del SID ed utilizzati per i fini tecnici e per i controlli di cui al paragrafo 3;

c) dalla Commissione per gli elementi comunitari della rete comune di comunicazione."

17) È inserito il seguente titolo V bis:

"TITOLO V bis

ARCHIVIO D'IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI A FINI DOGANALI

Capo 1

Istituzione di un archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali

Articolo 41 bis

1. Al suo interno, il SID comprende anche una base specifica di dati detta "archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali" ("FIDE"). Fatte salve le disposizioni del presente titolo, tutte le disposizioni del presente regolamento riguardanti il SID si applicano anche al FIDE e ogni riferimento al SID include tale archivio.

2. L'obiettivo del FIDE è aiutare a prevenire le operazioni che sono contrarie alla regolamentazione doganale e alla regolamentazione agricola ed a facilitarne ed accelerarne la ricerca e il perseguimento.

3. La finalità del FIDE è consentire alla Commissione, quando essa istruisce un fascicolo di coordinamento ai sensi dell'articolo 18 o prepara una missione comunitaria in un paese terzo ai sensi dell'articolo 20, e alle autorità di uno Stato membro competenti in materia d'indagini, designate a norma dell'articolo 29, quando esse istruiscono un fascicolo o indagano su una o più persone o imprese, d'individuare le autorità competenti degli altri Stati membri o dei servizi della Commissione che stanno indagando o hanno indagato sulle persone o imprese in questione, allo scopo di conseguire, mediante informazioni sull'esistenza di fascicoli istruttori, gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

4. Se lo Stato membro o la Commissione che effettua una ricerca nel FIDE necessita di più ampi ragguagli sui fascicoli istruttori registrati riguardanti persone o imprese, chiede in base al presente regolamento l'assistenza dello Stato membro che ha fornito il fascicolo in questione.

5. Le autorità doganali degli Stati membri possono utilizzare il FIDE nell'ambito della cooperazione doganale prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea. In tal caso, la Commissione provvede alla gestione tecnica di questo archivio.

Capo 2

Funzionamento e impiego del FIDE

Articolo 41 ter

1. Le autorità competenti immettono nel FIDE, per gli scopi indicati all'articolo 41 bis, paragrafo 3, i dati provenienti dai fascicoli istruiti ai fini d'indagini doganali. Tali dati sono limitati alle seguenti categorie:

a) le persone e le imprese che formano o hanno formato oggetto di un fascicolo ai fini di un'indagine effettuata dal servizio competente di uno Stato membro, e:

- che sono sospette di commettere, aver commesso, partecipare o aver partecipato a commettere un'operazione contraria alla regolamentazione doganale e alla regolamentazione agricola, o

- che hanno formato oggetto di una constatazione relativa ad una di tali operazioni, o

- che hanno formato oggetto di una sanzione amministrativa o giudiziaria per una di tali operazioni;

b) il settore nel quale è stata effettuata l'indagine;

c) la denominazione, l'appartenenza nazionale e le altre specifiche del servizio competente dello Stato membro e il numero del fascicolo.

I dati di cui alle lettere a), b) e c) sono immessi separatamente per ciascuna persona o impresa. Non è autorizzato stabilire collegamenti tra questi dati.

2. I dati personali di cui al paragrafo 1, lettera a), sono limitati ai seguenti:

a) per le persone: cognome, cognome da nubile, nomi pseudonimi o appellativi, data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso;

b) per le imprese: ragione sociale, denominazione utilizzata dall'impresa nella sua attività, sede dell'impresa, numero di partita IVA.

3. I dati vengono immessi per una durata limitata, a norma dell'articolo 41 quinquies.

Articolo 41 quater

1. L'immissione di dati nel FIDE e la loro consultazione sono riservate esclusivamente alle autorità di cui all'articolo 41 bis.

2. Ogni consultazione del FIDE deve necessariamente comprendere i seguenti dati personali:

a) per le persone: nome e/o cognome e/o cognome da nubile e/o pseudonimo o appellativo e/o data di nascita;

b) per le imprese: ragione sociale, denominazione utilizzata dall'impresa nella sua attività, numero di partita IVA.

Capo 3

Conservazione dei dati

Articolo 41 quinquies

1. Il termine di conservazione dei dati dipende dalle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro che li fornisce. Non si potranno superare le durate indicate qui di seguito, calcolate con decorrenza dalla data di rilevazione dei dati del fascicolo istruito ai fini dell'indagine:

a) i dati dei fascicoli delle indagini doganali in corso non possono essere conservati per più di tre anni se in tale periodo non è stata constatata nessuna operazione irregolare. I dati devono essere soppressi prima di tale termine se è trascorso un anno dopo l'ultima constatazione;

b) i dati dei fascicoli riguardanti indagini che hanno dato luogo alla constatazione di un'operazione irregolare ma non hanno ancora portato a una sentenza di condanna, all'irrogazione di un'ammenda penale o all'applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di sei anni;

c) i dati dei fascicoli riguardanti indagini che hanno portato a una sentenza di condanna, all'irrogazione di un'ammenda penale o all'applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di dieci anni.

2. In tutte le fasi dell'istruzione di un fascicolo riguardante un'indagine ai sensi del precedente paragrafo 1, lettere a), b) e c), non appena a norma delle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro che ha fornito i dati viene scagionata una persona ai sensi dell'articolo 41 ter, i dati relativi a questa persona devono essere immediatamente soppressi.

3. Il FIDE sopprime automaticamente i dati non appena risulta superato il termine massimo di conservazione di cui al paragrafo 1. In ogni caso, il cumulo dei dati di cui al paragrafo 1 non può esser superiore a 10 anni."

18) Il titolo VI è sostituito dal seguente testo:

"Titolo VI

PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 42

1. Quando trattano dati personali in applicazione del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri vigilano sul rigoroso rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore riguardo alla protezione dei dati, in particolare quelle previste dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Prima di adottare le misure di esecuzione previste nell'ambito del presente regolamento, viene consultato il garante europeo della protezione dei dati.

2. Le disposizioni che si applicano agli scambi e trattamenti automatizzati di dati si applicano, mutatis mutandis , agli scambi e trattamenti non automatizzati."

19) È inserito il seguente titolo VI bis:

"TITOLO VI bis

FINANZIAMENTO

Articolo 42 bis

1. Il presente regolamento costituisce l'atto di base sul quale si fonda il finanziamento delle spese indicate qui di seguito.

a) L'insieme dei costi d'installazione e di manutenzione dell'infrastruttura tecnica permanente che mette a disposizione degli Stati membri mezzi logistici, burocratici e informatici intesi ad assicurare il coordinamento di operazioni doganali congiunte, in particolare le sorveglianze speciali di cui all'articolo 7.

b) Il rimborso delle spese di trasporto e alloggio e l'indennità diaria dei rappresentanti degli Stati membri che partecipano alle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, alle operazioni doganali congiunte organizzate dalla Commissione o insieme con essa e alle sessioni di formazione, riunioni ad hoc e riunioni preparatorie d'indagini amministrative o ad azioni operative effettuate dagli Stati membri, se organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa.

Quando l'infrastruttura tecnica permanente di cui alla lettera a) è utilizzata nell'ambito della cooperazione doganale prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea, le spese di trasporto e di alloggio e l'indennità diaria dei rappresentanti degli Stati membri sono a carico degli Stati membri.

c) Le spese per l'acquisto, lo studio, lo sviluppo e l'utilizzo dell'infrastruttura informatica (hardware) e dei software di connessione di rete riguardanti la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode e per i relativi servizi di produzione, supporto e formazione.

d) Le spese per la fornitura d'informazioni e le spese per le azioni correlate che consentono l'accesso all'informazione, ai dati e alle fonti di dati nel contesto della lotta antifrode ai fini della protezione degli interessi finanziari e degli altri interessi della Comunità.

e) Le spese per l'utilizzo del sistema d'informazione delle dogane previsto dagli strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea ed in particolare la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale istituita con Atto del Consiglio del 26 luglio 1995[27], a meno che tali strumenti non prevedano che tali spese sono a carico del bilancio comunitario.

2. La Commissione può decidere, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 43, d'istituire o di acquistare altri sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni che ritenga necessari.

3. Le spese per l'acquisto, lo studio, lo sviluppo e l'impiego degli elementi comunitari della rete comune di comunicazione, utilizzati dai sistemi di cui al precedente paragrafo 1, lettera c), sono anch'esse a carico del bilancio comunitario. La Commissione conclude in nome della Comunità i contratti necessari per assicurare l'operatività di tali elementi.

4. Fatte salve le spese relative al funzionamento del SID e le somme a titolo di risarcimento previste all'articolo 40, gli Stati membri e la Commissione rinunciano a ogni reclamo inteso a ottenere il rimborso delle spese sostenute per la fornitura d'informazioni o di documenti e per l'esecuzione di un'indagine amministrativa o di ogni altra azione operativa risultante dall'applicazione del presente regolamento, che siano effettuate a richiesta di uno Stato membro o della Commissione, tranne per quanto riguarda le eventuali indennità corrisposte ad esperti."

20) L'articolo 43 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

"4. Il comitato esamina tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento che il suo presidente può sollevare di propria iniziativa oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro, in particolare quelle riguardanti:

- il funzionamento sul piano generale della mutua assistenza prevista dal presente regolamento;

- la determinazione delle modalità pratiche per la trasmissione delle informazioni, di cui agli articoli 15-17;

- le informazioni comunicate alla Commissione in applicazione degli articoli 17 e 18 al fine di trarne insegnamenti, di determinare le misure necessarie per porre fine alle operazioni che sono state constatate come contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola ed eventualmente di proporre modifiche delle disposizioni comunitarie vigenti o l'elaborazione di disposizioni supplementari;

- l'organizzazione delle operazioni doganali congiunte, in particolare delle sorveglianze speciali di cui all'articolo 7,

- la posizione della Comunità nei comitati e gruppi di lavoro istituiti da accordi internazionali relativi alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale o in applicazione di tali accordi;

- la preparazione delle indagini che gli Stati membri devono effettuare e la Commissione deve coordinare e delle missioni comunitarie previste all'articolo 20,

- le misure adottate per salvaguardare la riservatezza delle informazioni, e in particolare dei dati personali, scambiate a norma del presente regolamento, diverse da quelle previste al titolo V;

- l'attivazione e il buon funzionamento del SID e tutte le misure tecniche ed operative intese a garantire la sicurezza del sistema;

- la necessità di conservare i dati nel SID;

- le misure adottate per salvaguardare la riservatezza delle informazioni registrate nel SID a norma del presente regolamento e in particolare i dati personali, e per assicurare il rispetto degli obblighi spettanti ai responsabili del loro trattamento;

- le misure adottate in applicazione dell'articolo 38 paragrafo 2.";

b) Al paragrafo 5, terza frase, l'indicazione "il mediatore di cui all'articolo 37, paragrafo 4" è sostituita da "il garante europeo della protezione dei dati istituito dall'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001".

21) All'articolo 44 e all'articolo 45, paragrafo 2, i termini "al titolo V relative al SID" sono sostituiti da "ai titoli V e V bis".

22) All'articolo 53, il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento si applica dal ………..

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, lì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

2 QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa:

24.02 Lotta antifrode

3 LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

24.0203 Sistema d'informazione antifrode AFIS

3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

Illimitata a partire dalla data di entrata in vigore

3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

24.0203 | SNO | SD | No | No | No | n. 1a) |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | Totale |

Spese operative[28] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 5,750 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 14,000 | 44,750 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 4,900 | 5,100 | 5,300 | 5,500 | 5,700 | 22,500 | 44,750 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[29] |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 5,750 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 14,000 | 44,750 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 4,900 | 5,100 | 5,300 | 5,500 | 5,700 | 22,500 | 44,750 |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[30] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 1,318 | 4,613 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 1,700 | 5,950 |

Totale indicativo del costo dell’intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 7,259 | 7,509 | 7,509 | 8,009 | 8,009 | 17,018 | 55,313 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 6,409 | 6,609 | 6,809 | 7,009 | 7,209 | 21,268 | 55,313 |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

milioni di euro (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | Totale |

…………………… | f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

( La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[31] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Nota: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

milioni di euro (al primo decimale)

Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Totale risorse umane | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

5.1. Azioni necessarie a breve e a lungo termine:

Aggiornamento dell'architettura tecnica AFIS (hardware e software) ;

costituzione e messa in funzione di uno schedario di identificazione delle indagini doganali (FIDE) che ha lo scopo di consentire ai servizi competenti di informarsi mutualmente in merito all'esistenza di fascicoli d'indagine, in corso o chiusi, senza divulgarne i particolari relativi al contenuto o all'esito, è necessaria per completare gli attuali sistemi di scambio e di memorizzazione dei dati (AFIS/SID);

sviluppo di un'interfaccia comune agli utilizzatori delle applicazioni AFIS/SID, nonché la messa punto di moduli di comunicazione di assistenza reciproca (e-MA communication), di gestione dei diritti degli utilizzatori (URT), di collaborazione (Virtual OCU), di scambi strutturati o meno (AFIS Mailing), di funzioni di importazione/esportazione dei dati, di notifica dei sequestri di merce, nonché di analisi dei dati del SID (sistema d'informazione doganale);

sviluppo di un sistema di accesso all'informazione, ai dati e alle fonti di dati relativi alla lotta contro la frode nell'ambito della protezione degli interessi finanziari e degli altri interessi della Comunità.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Valore aggiunto dell'intervento comunitario

Nell'ambito della lotta contro la frode a danno del bilancio dell'Unione europea e contro gli altri comportamenti illeciti, la mancanza di compatibilità e di interoperabilità delle architetture informatiche delle autorità nazionali competenti in materia costituiva un impedimento al corretto funzionamento dei meccanismi di cooperazione amministrativa e di mutua assistenza.

In tale contesto era importante cercare un denominatore comune fra i sistemi nazionali. L'obiettivo è stato raggiunto mediante la creazione di un'infrastruttura tecnica unica, nota come « Anti Fraud Information System (sistema d'informazione antifrode, AFIS)», nella quale si possono integrare varie applicazioni informatiche comunitarie adibite alla lotta contro la frode.

Tali applicazioni informatiche, basate sulle normative doganale e agricola comunitarie, offrono quindi un'interfaccia comune con i sistemi nazionali in modo da renderle facilmente accessibili agli utilizzatori delle autorità nazionali competenti degli Stati membri.

Tramite tali normative settoriali, detta infrastruttura ha lo scopo di aiutare le competenti autorità a prevenire, reperire e perseguire le operazioni contrarie alle normative doganale e agricola, afforzando l'efficacia delle procedure di cooperazione e di controllo mediante una più rapida diffusione delle informazioni e conseguendo una miglior condivisione delle informazioni, da un lato fra le autorità stesse e dall'altro fra le autorità e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Coerenza ed eventuale sinergia della proposta con altri strumenti finanziari

La totalità degli stanziamenti iscritti a titolo dell'articolo 24.0203 "sistema d'informazione antifrode AFIS" del bilancio dell’Unione europea è destinata allo sviluppo e alla manutenzione dell'infrastruttura AFIS, nonché al suo uso e ai servizi di produzione collegati.

5.3 Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

L’obiettivo consiste nel mettere a punto e lanciare una nuova infrastruttura AFIS che comporti sia una nuova tecnologia versione Internet (hardware) che nuove applicazioni (software) .

Indicatori di risultati:

- mettere in funzione il nuovo portale AFIS e gli strumenti di gestione connessi, ad esempio User Registration Tool (URT) (obiettivo raggiunto: sì o no)

- sviluppare e mettere in funzione le nuove applicazioni seguenti (obiettivo raggiunto:

- sì o no):

- scambio di informazioni non strutturato (AFIS mailing)

- scambio di informazioni strutturato (MARINFO, YACHTINFO, CIGINFO, e-AM)

- strumenti di cooperazione (Virtual OCU : CONSUR, MARSUR, VIASUR)

- memorizzazione di informazioni (FIDE e CIS web) (obiettivo: sì – no)

- mettere in funzione le versioni aggiornate delle applicazioni seguenti (obiettivo raggiunto: sì o no):

- Mutual Information System, sistema di informazione reciproca (MIS)

- the Electronic Communication Registry, registro della comunicazione elettronica (ECR)

- sviluppare e mettere in funzione il sistema di analisi operativa delle frodi nel settore doganale (COAS) e estendere le finalità del sistema di informazione doganale al controllo del denaro contante in entrata o in uscita dall'UE (obiettivo raggiunto: sì o no)

- assicurare la manutenzione correttiva ed evolutiva dell'infrastruttura AFIS e delle sue applicazioni (numero di incidenti e richieste di modifica)

- valutare i gruppi di utilizzatori di base dei dati esterni (numero di pareri)

Indicatori d'impatto:

- migliorare la cooperazione nella rete di utilizzatori AFIS (numero di messaggi scambiati o memorizzati)

- soddisfare le esigenze degli utilizzatori degli Stati membri nei confronti della nuova infrastruttura mediante un'applicazione che consenta di misurarne il grado di soddisfazione

- far risaltare il valore aggiunto di un'impostazione basata sull'informazione a livello europeo.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito la scelta delle modalità[33] di attuazione:

( Gestione centralizzata

X diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità, a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo:

Ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce in merito all'attuazione del regolamento stesso al Parlamento europeo, alla Corte dei conti e al Consiglio.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La relazione annuale 2004 della Commissione - Protezione degli interessi finanziari delle Comunità - è stata ampiamente dedicata alla valutazione dell'attuazione delle misure di mutua assistenza amministrativa in materia doganale da parte degli Stati membri e della Commissione nel periodo dal 2002 al 2004. La modifica proposta è volta a trarre insegnamenti da tale valutazione.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito ad una valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Il comitato adotterà, se necessario, un regolamento secondo la procedura prevista dalla comitatologia al fine di stabilire le pertinenti modalità di applicazione.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, la Commissione riferirà alla Corte dei conti, nonché al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'attuazione della misure da esso previste.

7. misure antifrode

Per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità, la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e verifiche sul posto nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[34]. Se necessario, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[35].

I servizi della Commissione effettueranno regolarmente verifiche sulla base di documenti e controlli sul posto.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Uso della rete di comunicazione CCN/CSI per le applicazioni informatiche AFIS | 2,65 Mio EUR | 3,05 Mio EUR | 3,05 Mio EUR | 3,05 Mio EUR | 3,05 Mio EUR | 3,4 Mio EUR |

8.2. Spese amministrative

8.2.1 Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto | Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 |

Funzionari o agenti temporanei[38] (24 02 03) | A*/AD | 2,1A | 2,1A | 2,1A | 2,1A | 2,1A | 2,1A |

B*, C*/AST | 3B 1C | 3B 1C | 3B 1C | 3B 1C | 3B 1C | 3B 1C |

Personale finanziato[39] con l'art. XX 01 02 |

Altro personale finanziato[40] con l'art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Gestione dei progetti informatici AFIS, in particolare assicurando un ruolo di interfaccia fra gli utilizzatori («Business owner») e i contraenti esterni

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutarie)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio APS/PPB per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura APS/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio gestione interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n, ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | TOTALE |

1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) |

Agenzie esecutive[41] |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

intra muros |

extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 1,318 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 1,318 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Richiamarsi se del caso al punto 8.2.1

6,1 x108.000 = 658.800 EUR

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

Richiamarsi se del caso al punto 8.2.1

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

milioni di euro (al terzo decimale)

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

24 01 06 0001 02 11 03 - Comitati[42] | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,240 | 0,840 |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3. Altre spese di natura amministrativa (precisare indicando la linea di bilancio) 24 01 06 00 02 01 controlli, studi, analisi e attività specifiche dell'OLAF | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 1,200 | 4,200 |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 1,440 | 5,040 |

Comitato per la mutua assistenza (reg. 515/97) di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 (applicazione degli articoli 5 e 6 della decisione 1999/468/CE)

Calcolo - Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

In base all'esecuzione per il 2004 e 2005 e alla pianificazione per il 2006.[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

[2] GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

[3] GU L 359 del 4.12.2004.

[4] GU L 349 del 25.11.2004.

[5] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[6] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[7] GU L 82 del 22.3.1997.

[8] GU L 122 del 16.5.2003.

[9] GU C 316 del 27.11.1995.

[10] 7273/2/95 ENFOCUSTOM 17

[11] GU C del , pag. .

[12] GU C del , pag. .

[13] GU C del , pag. .

[14] GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003 (GU L 122 del 16.5.2003).

[15] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

[16] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34.

[17] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 33.

[18] GU C 139 del 13.6.2003, pag. 1.

[19] GU L 264 del 15.10.2003, pag. .1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 del 1°.5.2004).

[20] GU C 247 del 15.10.2003, pag. 1.

[21] GU C 362 del 18.12.2001, pag. 1.

[22] GU L 281 del 28.11.1995, pag. 31.

[23] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

[24] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

[25] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

[26] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.

[27] GU C316 del 27.11.1995

[28] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[29] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[30] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[31] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[32] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[33] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

[34] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[35] GU L 136 del 31.05.1999, pag. 1.

[36] Quale descritto nella sezione 5.3.

[37] A tali spese si aggiungono quelle connesse all'uso della rete comune di comunicazione/interfaccia comune dei sistemi (CCN/CSI) che sono già previste dalla proposta della Commissione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (COM(2006) 201 def. del 17 maggio 2006)

[38] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[39] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[40] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[41] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[42] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.