52006PC0670

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (Versione codificata) /* COM/2006/0670 def. - COD 2006/0225 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 9.11.2006

COM(2006) 670 definitivo

2006/0225 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta quello di avviare la codificazione della direttiva 75/321/CEE del Consiglio del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5. La presente proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 75/321/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazone dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione degli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III della direttiva codificata.

75/321/CEE (adattato)

2006/0225 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[6],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 75/321/CEE del Consiglio del 20 maggio 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote[7], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione della suddetta direttiva.

(2) La direttiva 75/321/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE di cui alla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE[9] e fissa disposizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei trattori agricoli e forestali per quanto riguarda il dispositivo di sterzo. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.

(3) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato II, parte B,

75/321/CEE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

82/890/CEE art. 1, par. 1 (adattato)

è1 97/54/CE art. 1

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e è1 40 km/h .

75/321/CEE (adattato)

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un trattore per motivi concernenti il dispositivo di sterzo se questo risponde alle prescrizioni di cui all'allegato I .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti il dispositivo di sterzo se questo risponde alle prescrizioni di cui all'allegato I .

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono adottate con la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 2003/37/CE .

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. La direttiva 75/321/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all’allegato II, parte B.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato III.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Essa si applica dal [...].

75/321/CEE art. 6

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

75/321/CEE

è1 88/411/CEE art. 1

è2 98/39/CE art.1

ALLEGATO I

1. DEFINIZIONI

1.1. Dispositivo di sterzo

Per «dispositivo di sterzo» si intende il dispositivo completo che ha la funzione di ottenere il cambiamento della direzione di marcia del trattore.

Il dispositivo di sterzo può comprendere:

- l'organo di comando,

- la trasmissione,

- le ruote direttrici,

- eventualmente, un dispositivo speciale atto a produrre l'energia ausiliaria o l'energia indipendente.

1.1.1. Organo di comando

Per «organo di comando» si intende l'organo direttamente azionato dal conducente per dirigere il trattore.

1.1.2. Trasmissione

Per «trasmissione» si intende l'insieme degli elementi compresi tra l'organo di comando e le ruote direttrici, esclusi i dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4. La trasmissione può essere meccanica, idraulica, pneumatica, elettrica o mista.

1.1.3. Ruote direttrici

Per «ruote direttrici» si intendono:

- le ruote la cui direzione rispetto al trattore può essere modificata direttamente o indirettamente per ottenere il cambiamento della direzione di marcia del trattore;

- le ruote dei trattori articolati;

- le ruote dei trattori per i quali il cambio di direzione si ottiene mediante differenziazione della velocità delle ruote di uno stesso asse.

Le ruote autodirettrici non sono ruote direttrici.

1.1.4. Dispositivo speciale

Per «dispositivo speciale» si intende la parte del dispositivo di sterzo che fornisce l'energia ausiliaria o l'energia indipendente. L'energia ausiliaria e l'energia indipendente possono essere prodotte con sistema meccanico, idraulico, pneumatico, elettrico o misto (per esempio con pompe ad olio, compressori pneumatici, accumulatori, ecc.).

1.2. Varie categorie di dispositivi di sterzo

1.2.1. A seconda della sorgente dell'energia trasmessa alle ruote direttrici, si distinguono le seguenti categorie di dispositivi di sterzo:

1.2.1.1. sterzo manuale nel quale tale energia è fornita esclusivamente dall'energia muscolare del conducente;

1.2.1.2. sterzo assistito nel quale tale energia è fornita dall'energia muscolare del conducente e dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4.;

i dispositivi di sterzo nei quali l'energia è esclusivamente fornita, in condizioni normali, dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4., ma che in caso di cedimento di tali dispositivi speciali consentono di utilizzare l'energia muscolare del conducente per ottenere la sterzatura, sono considerati come «sterzo assistito»;

1.2.1.3. sterzo asservito nel quale tale energia è fornita esclusivamente dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4.

1.3. Forza sul comando

Per «forza sul comando» si intende la forza esercitata dal conducente sull'organo di comando per dirigere il trattore.

2. PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO

2.1. Prescrizione generale

2.1.1. Il dispositivo di sterzo deve garantire una guida facile e sicura del trattore e deve rispondere alle prescrizioni particolari di cui al punto 2.2.

2.2. Prescrizioni particolari

2.2.1. Organo di comando

2.2.1.1. L'organo di comando deve essere maneggevole e facilmente impugnabile; esso deve essere concepito in modo da permettere una sterzatura progressiva. Il senso del movimento impresso all'organo di comando deve corrispondere al voluto mutamento della direzione di marcia del trattore.

2.2.1.2. La forza sul comando occorrente per descrivere un cerchio di 12 m di raggio al momento del passaggio dalla direzione rettilinea alla sterzatura non deve superare 25 daN. Nei dispositivi di sterzo assistito, nel caso in cui l'energia ausiliaria venisse a mancare è1 non integrati ad altri dispositivi , la forza sul comando non deve superare 60 daN.

2.2.1.3. Per il controllo della prescrizione di cui al punto 2.2.1.2., il trattore deve essere condotto in modo da descrivere su strada asciutta, piana e di buona aderenza una spirale con partenza in rettilineo a una velocità di 10 km/h. La forza sul comando si rileva fino al momento in cui la posizione dello sterzo corrisponde a un cerchio di 12 m di raggio. La durata della manovra (tempo intercorso dal momento in cui l'organo di comando comincia a essere azionato fino al momento in cui esso raggiunge la posizione per la misura) non deve essere superiore a 5 s nei casi normali e a 8 s in caso di cedimento del dispositivo speciale. Deve essere effettuata una sterzatura verso destra e una verso sinistra.

All'atto della prova il trattore deve avere il peso massimo tecnicamente ammesso; la ripartizione di questo peso sugli assi e la pressione dei pneumatici devono corrispondere alle indicazioni fornite dal costruttore.

2.2.2. Trasmissione

2.2.2.1. I dispositivi di sterzo non devono avere né trasmissioni elettriche né trasmissioni esclusivamente pneumatiche.

2.2.2.2. Le trasmissioni debbono essere concepite in modo da sopportare le sollecitazioni alle quali sono soggette durante il funzionamento. Esse debbono essere facilmente accessibili agli effetti della manutenzione e del controllo.

2.2.2.3. Qualora i dispositivi di trasmissione non siano di tipo esclusivamente idraulico, la guida del trattore deve essere possibile anche in caso di mancato funziamento degli organi di trasmissione idraulica o pneumatica.

2.2.2.4. I dispositivi di sterzo con organi di trasmissione puramente idraulici e i relativi dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4. debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

2.2.2.4.1. il circuito o parti di esso debbono essere protetti contro una pressione eccessiva da uno o più dispositivi di limitazione di pressione;

2.2.2.4.2. i dispositivi di limitazione di pressione debbono essere tarati in modo da non superare la pressione T pari alla pressione massima di funzionamento indicata dal costruttore;

2.2.2.4.3. le caratteristiche e dimensioni delle tubazioni debbono essere tali che le tubazioni resistano a quattro volte la pressione T (pressione di taratura dei dispositivi di limitazione di pressione); le tubazioni debbono essere disposte sul trattore in punti riparati, in modo che i rischi di rottura a causa di urto o di scosse vengano ridotti al minimo e i rischi di rottura per attrito possano essere considerati trascurabili.

2.2.3. Ruote direttrici

2.2.3.1. Tutte le ruote possono essere direttrici.

2.2.4. Dispositivi speciali

2.2.4.1. I dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4., utilizzati nelle categorie di sterzatura definite ai punti 1.2.1.2. e 1.2.1.3. sono ammessi alle condizioni seguenti:

2.2.4.1.1. Nell'equipaggiamento con dispositivi di sterzo assistito, definito al punto 1.2.1.2., la guida del trattore deve essere possibile anche in caso di mancato funziamento dei dispositivi speciali come è stato già precisato al punto 2.2.1.2. Quando lo sterzo assistito non dispone di una propria fonte di energia, esso deve disporre di un proprio accumulatore di energia. Detto accumulatore di energia può essere sostituito da un dispositivo autonomo che assicuri con priorità l'alimentazione di energia del dispositivo di sterzo sugli altri sistemi collegati con la comune fonte di energia. è1 Fatte salve le disposizioni della direttiva 76/432/CEE relativa al frenaggio, qualora esista una connessione idraulica tra il dispositivo di sterzo idraulico e il dispositivo di frenaggio idraulico e qualora i due dispositivi siano alimentati dalla stessa fonte di energia lo sforzo per azionare il dispositivo di sterzo non deve superare 40 daN in caso di non funzionamento di uno dei due sistemi. Se l'energia utilizzata è costituita dall'aria compressa, il relativo serbatoio deve essere protetto con una valvola di sbarramento unidirezionale.

Quando, in condizioni normali, l'energia è esclusivamente fornita dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4., lo sterzo assistito deve essere munito di un segnale ottico o acustico che entri in azione qualora, in caso di cedimento di detti dispositivi speciali, lo sforzo necessario per azionare il comando superi 25 daN.

2.2.4.1.2. è2 Nell'equipaggiamento con dispositivi di sterzo asservito definito al punto 1.2.1.3, ammessi se a trasmissione puramente idraulica, in caso di mancato funzionamento del dispositivo speciale o del motore deve essere possibile effettuare, mediante un dispositivo speciale ausiliario, le due manovre di cui al punto 2.2.1.3 . Il dispositivo speciale ausiliario può essere un serbatoio di aria o gas compressi. Si possono utilizzare come dispositivo speciale ausiliario una pompa a olio oppure un compressore d'aria quando l'avviamento di tale dispositivo è collegato con il movimento delle ruote del trattore e non può essere disaccoppiato. Il mancato funziamento del dispositivo speciale deve essere indicato da un segnale ottico oppure acustico.

2.2.4.1.2.1. Se il dispositivo speciale è pneumatico, esso deve essere munito di un serbatoio di aria proprio, protetto con una valvola di sbarramento unidirezionale. Il volume di questo serbatoio d'aria deve essere calcolato in modo che siano possibili almeno sette manovre complete (da un fine corsa all'altro) prima che la pressione del serbatoio scenda alla metà della pressione di funzionamento; la prova deve essere effettuata con le ruote direttrici sollevate dal suolo.

__________

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive(di cui all’articolo 6)

Direttiva 75/321/CEE del Consiglio (GU L 147 del 9.6.1975, pag. 24) |

Direttiva 82/890/CEE del Consiglio (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45) | limitatamente ai riferimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 75/321/CEE |

Direttiva 88/411/CEE della Commissione (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 30) |

Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) | limitatamente ai riferimenti di cui all'articolo 1 della direttiva 75/321/CEE |

Direttiva 98/39/CE della Commissione (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 15) |

Parte B

Termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale(di cui all’articolo 6)

Direttiva | Termine di attuazione | Data di applicazione |

Direttiva 75/321/CEE | 21 novembre 1976 | __ |

Direttiva 82/890/CEE | 21 giugno 1984 | __ |

Direttiva 88/411/CEE | 30 settembre 1988 | (1) |

Direttiva 97/54/CE | 22 settembre 1998 | 23 settembre 1998 |

Direttiva 98/39/CE | 30 aprile 1999 | (2) |

(1) In conformità con l’articolo 2 della direttiva 88/411/CEE

1. A decorrere dal 1° ottobre 1988, gli Stati membri non possono:

- negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione nazionale,

- vietare la prima messa in circolazione dei trattori,

qualora il dispositivo di sterzo di tale tipo di trattore o di tali trattori sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1989 gli Stati membri:

- non possono piu rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore il cui dispositivo di sterzo non risponda alle prescrizioni della presente direttiva,

- possono negare l'omologazione nazionale di un tipo di trattore il cui dispositivo di sterzo non risponda alle prescrizioni della presente direttiva.

(2) In conformità con l’articolo 2 della direttiva 98/38/CE

1. A partire dal 1°maggio 1989, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui al’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione nazionale,

- rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori,

se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 75/321/CEE modificata dalla presente direttiva.

2. A partire dal 1° ottobre 1989, gli Stati membri:

- non possono rilasciare il documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 75/321/CEE, modificata dalla presente direttiva,

- possono rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 75/321/CEE, modificata dalla presente direttiva.

__________

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 75/321/CEE | Presente direttiva |

Articoli da 1 a 4 | Articoli da 1 a 4 |

Articolo 5, paragrafo 1 | ___ |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 5 |

____ | Articolo 6 |

____ | Articolo 7 |

Articolo 6 | Articolo 8 |

Allegato | Allegato I |

___ | Allegato II |

___ | Allegato III |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

[3] Realizzata secondo la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Codificazione dell’Acquis communautaire, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato II, parte A della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. [… ].

[7] GU L 147 del 9.6.1975, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/39/CE della Commissione (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 15).

[8] Vedi allegato II, parte A.

[9] GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/67/CE della Commissione (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 17).