52006PC0252

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e recante modifica della direttiva 79/117/CEE /* COM/2006/0252 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 31.5.2006

COM(2006) 252 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e recante modifica della direttiva 79/117/CEE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 850/2004, relativo agli inquinanti organici persistenti, stabilisce che, ai fini del paragrafo 4, lettera b), del medesimo articolo, entro il 31 dicembre 2005 siano stabiliti valori limite di concentrazione nell’allegato V, parte 2, secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2. A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, per le questioni relative ai rifiuti ai sensi del suddetto regolamento la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Il 25 gennaio 2005 la Commissione ha quindi presentato un progetto di regolamento da sottoporre al voto del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Il progetto di regolamento non ha ottenuto la maggioranza qualificata.

Conformemente alla procedura istituita all’articolo 5 della decisione 1999/468/CE, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio. Se il Consiglio non delibera entro un termine di tre mesi dalla data alla quale è stata trasmessa la proposta, la Commissione adotta l’atto di esecuzione proposto.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e recante modifica della direttiva 79/117/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE[?], in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, primo comma, l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. La Commissione ha condotto uno studio sull’applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti contenute nel regolamento n. (CE) 850/2004. Tale studio ha stabilito i valori massimi di concentrazione, ai fini della parte 2 dell’allegato V del medesimo regolamento, oltre i quali non si può escludere la possibilità di rischi per la salute umana e l’ambiente. L’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 deve essere quindi modificato di conseguenza.

2. Per il toxafene, una miscela di oltre 670 sostanze, non è ancora disponibile un metodo di analisi accettato e adeguato per determinare la concentrazione totale. Il suddetto studio non ha tuttavia individuato nell’Unione europea alcuna giacenza contenente, costituita da o contaminata con toxafene. Lo studio ha inoltre dimostrato che, nei casi in cui era stata rilevata la presenza nei rifiuti di pesticidi contenenti sostanze organiche inquinanti persistenti, la loro concentrazione era solitamente elevata rispetto ai limiti di concentrazione proposti. Per questo motivo, per il momento, i metodi di analisi disponibili per la determinazione del toxafene possono essere ritenuti sufficientemente validi ai fini del presente regolamento.

3. Il limite di concentrazione per i PCDD/PCDF è espresso in unità equivalenti di tossicità (‘TEQ’), sulla base dei fattori di tossicità equivalente (‘TEF’) fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 1998. I dati disponibili sui PCB diossina-simili non sono sufficienti per includere questi composti nei TEQ.

4. Esaclorocicloesano (in appresso ‘HCH’) è la denominazione di una miscela tecnica di vari isomeri. Un’analisi esaustiva di tali isomeri sarebbe fuori luogo visto che solo l’HCH alfa, beta e gamma è importante sotto il profilo tossicologico. Il limite di concentrazione si riferisce pertanto solo a questi isomeri. Le miscele standard più diffuse sul mercato per l’analisi di questa classe di composti individuano solo questi isomeri.

5. Le misure previste dal presente regolamento sono le più idonee a garantire un elevato livello di protezione.

6. Il comitato istituito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, consultato il 25 gennaio 2006 secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, non ha formulato alcun parere sulle misure previste nel progetto di regolamento della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Artic olo 1

L’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

La tabella che figura nella parte 2 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 è sostituita dalla tabella che segue:

Rifiuti come classificati nella decisione 2000/532/CE della Commissione | Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all’allegato IV[?] | Operazione |

10 | RIFIUTI PROVENIENTI DAI PROCESSI TERMICI | Aldrin: 5000 mg/kg; Clordano: 5000 mg/kg; Dieldrin: 5000 mg/kg; Endrin: 5000 mg/kg Eptacloro: 5000 mg/kg; Esaclorobenzene: 5000 mg/kg; Mirex: 5000 mg/kg; Toxafene: 5000 mg/kg; Bifenili policlorurati (PCB)[?]: 50 mg/kg DDT (1,1,1-tricloro | Soltanto stoccaggio permanente: formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde miniere di sale o discarica per rifiuti pericolosi (purché i rifiuti siano solidificati o stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti al sottocapitolo 19 03 della decisione 2000/523/CE) purché si sia adempiuto agli obblighi della direttiva 1999/31/CE del Consiglioe[?] della decisione 2003/33/CE del Consiglioe[?] purché si sia dimostrato che l’operazione scelta è preferibile sotto il profilo ambientale. |

10 01 | Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) |

10 01 14 (*)4 | Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia da coincenerimento contenenti sostanze pericolose |

10 01 16 (*) | Ceneri leggere da coincenerimento contenenti sostanze pericolose |

10 02 | Rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio |

-2,2-bis(4-clorofenil) etano): 5000 mg/kg; Clordecone: 5000 mg/kg; Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)[?] 5 mg/kg; la somma degli alfa-, beta- e gamma- HCH: 5000 mg/kg; Esabromobifenil: 5000 mg/kg |

Rifiuti come classificati nella decisione 2000/532/CE | Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all’allegato IV | Operazione |

10 02 07 (*) | Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose |

10 03 | Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio |

10 03 04 (*) | Scorie bianche di prima fusione |

10 03 08 (*) | Scorie saline di seconda fusione |

10 03 09 (*) | Scorie nere di seconda fusione |

10 03 19 (*) | Polveri dai gas effluenti da camino contenenti sostanze pericolose |

10 03 21 (*) | Altre polveri e particolato (inclusa polvere di macinazione) contenenti sostanze pericolose |

10 03 29 (*) | Rifiuti derivanti dal trattamento di scorie saline e scorie nere contenenti sostanze pericolose |

10 04 | Rifiuti della metallurgia termica del piombo |

10 04 01 (*) | Scorie di prima e seconda fusione |

10 04 02 (*) | Incrostazioni e loppe di prima e seconda fusione |

10 04 04 (*) | Polveri dai gas effluenti da camino |

10 04 05 (*) | Altre polveri e particolato |

10 04 06 (*) | Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |

10 05 | Rifiuti della metallurgia termica dello zinco |

10 05 03 (*) | Polveri dai gas effluenti da camino |

10 05 05 (*) | Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |

10 06 | Rifiuti della metallurgia termica del rame |

10 06 03 (*) | Polveri dai gas effluenti da camino |

10 06 06 (*) | Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |

10 08 | Rifiuti da altri processi metallurgici non ferrosi |

10 08 08 (*) | Scorie saline di prima e seconda fusione |

10 08 15 (*) | Polveri dai gas effluenti da camino contenenti sostanze pericolose |

10 09 | Rifiuti della fusione di materiali ferrosi |

10 09 09 (*) | Polveri dai gas effluenti da camino contenenti sostanze pericolose |

16 | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO |

16 11 | Rivestimenti e refrattari di scarto |

16 11 01 (*) | Rivestimenti e refrattari a base di carbonio derivanti da processi metallurgici contenenti sostanze pericolose |

16 11 03 (*) | Altri rivestimenti e refrattari derivanti da processi metallurgici contenenti sostanze pericolose |

Rifiuti come classificati nella decisione 2000/532/CE | Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all’allegato IV | Operazione |

17 | RIFIUTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA TERRA PRELEVATA DA SITI CONTAMINATI) |

17 01 | Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche |

17 01 06 (*) | Miscele o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose. |

17 05 | Terra, compresa quella prelevata da siti contaminati, rocce e materiali di dragaggio |

17 05 03 (*) | Frazione inorganica di terra e rocce contenenti sostanze pericolose |

17 09 | Altri rifiuti da costruzioni e demolizioni |

17 09 02 (*) | Rifiuti da costruzioni e demolizioni contenenti PCB, eccettuate apparecchiature contenenti PCB. |

17 09 03 (*) | Altri rifiuti da costruzioni e demolizioni contenenti sostanze pericolose |

19 | RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, PREPARAZIONE DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO FUORI SITO E ALL’USO INDUSTRIALE |

19 01 | Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti |

19 01 07 (*) | Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |

19 01 11 (*) | Ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose |

19 01 13 (*) | Ceneri leggere contenenti sostanze pericolose |

19 01 15 (*) | Polveri di caldaia contenenti sostanze pericolose |

19 04 | Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione |

19 04 02(*) | Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi |

19 04 03 (*) | Fase solida non vetrificata |

[1] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. Rettifica pubblicata nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

[2] Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

[3] Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

4 I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) vanno considerati pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi (GU L 337 del 31.12.1991, pag. 20; direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE, GU L 168 del 2. 7. 1991, pag. 28), e sono pertanto soggetti alle disposizioni di detta direttiva.

[i] I limiti si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi.

6 Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.

7 Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati qui di seguito:

PCDD | TEF |

2,3,7,8-TeCDD | 1 |

1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |

1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |

1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |

1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |

OCDD | 0,0001 |

PCDF |

2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |

1,2,3,7,8-PeCDF | 0,05 |

2,3,4,7,8-PeCDF | 0,5 |

1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |

1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |

1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |

2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |

OCDF | 0,0001 |