Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE /* COM/2006/0242 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 31.5.2006 COM(2006) 242 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L ’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti stabilisce che il tenore delle sostanze elencate nell’allegato IV deve essere inferiore ai valori limite di concentrazione che figurano nell’allegato IV; tali valori limite dovevano essere indicati entro il 31 dicembre 2005, secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2. A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, per le questioni relative ai rifiuti ai sensi del suddetto regolamento la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Il 25 gennaio 2006 la Commissione ha pertanto presentato al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti un progetto di regolamento da sottoporre al voto. Il progetto non ha ottenuto la maggioranza qualificata. Pertanto, conformemente alla procedura istituita all’articolo 5 della decisione 1999/468/CE, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio. Se il Consiglio non delibera entro un termine di tre mesi dalla data alla quale è stata trasmessa la proposta, la Commissione adotta l’atto di esecuzione proposto. A norma dell’articolo 7, paragrafo 6, e dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/2004/CE la Commissione intendeva anche proporre l’adozione di una misura sulla solidificazione dei rifiuti da recuperare in altro modo e che superano il limite di concentrazione di 1 μg/kg di PCDD/PCDF ma rispettano il limite corrispondente ad una bassa concentrazione di PCDD/PCDF fissato a 15 μg/kg. L’adozione di questa misura supplementare dipende dall’adozione del limite corrispondente ad una concentrazione bassa di PCDD/PCDF. Poiché il progetto di regolamento non ha ottenuto la maggioranza qualificata su tale limite di concentrazione, la misura supplementare presa singolarmente non è giustificata e non è stata pertanto ancora presentata per essere sottoposta al voto. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE[1], in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 14, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha svolto uno studio sull’applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004. (2) I limiti di concentrazione proposti nell’allegato IV sono ritenuti i più adeguati a garantire un livello elevato di protezione tenuto conto della distruzione o della trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti. (3) Per il toxafene, una miscela di oltre 670 sostanze, non è ancora disponibile un metodo analitico accettato e adeguato per determinare la concentrazione totale. Il suddetto studio non ha tuttavia individuato scorte contenenti, costituite o contaminate da toxafene all’interno dell’Unione europea. Lo studio ha inoltre dimostrato che, qualora sia stata rilevata nei rifiuti la presenza di eventuali pesticidi contenenti sostanze organiche inquinanti persistenti, la loro concentrazione era solitamente elevata rispetto ai limiti di concentrazione proposti. Per questo motivo, per il momento i metodi analitici disponibili per la determinazione del toxafene possono essere ritenuti sufficientemente adatti ai fini del presente regolamento. (4) Il limite di concentrazione per i PCDD/PCDF è espresso in unità equivalenti di tossicità (“TEQ”), sulla base dei fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati nel 1998 dall’Organizzazione mondiale della Sanità. I dati disponibili sui PCB diossina-simili non sono sufficienti per includere questi composti nei TEQ. (5) Esaclorocicloesano (HCH) è la denominazione di una miscela tecnica di vari isomeri. L’analisi completa di tali isomeri sarebbe inopportuna, in quanto solo l’HCH alfa, beta e gamma è importante sotto il profilo tossicologico. Il limite di concentrazione si riferisce pertanto unicamente a questi isomeri. Le miscele standard più diffuse sul mercato per l’analisi di questa classe di composti individuano solo questi isomeri. (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004. (7) Il comitato istituito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, consultato il 25 gennaio 2006 secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, non ha formulato alcun parere sulle misure previste nel progetto di regolamento della Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO L’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 è sostituito dal testo seguente. ALLEGATO IV “ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 7 SOSTANZA | N. CAS | N. CE | VALORE LIMITE DI CONCENTRAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4, LETTERA a) | Aldrin | 309-00-2 | 206-215-8 | 50 mg/kg | Clordano | 57-74-9 | 200-349-0 | 50 mg/kg | Dieldrin | 60-57-1 | 200-484-5 | 50 mg/kg | Endrina | 72-20-8 | 200-775-7 | 50 mg/kg | Eptacloro | 76-44-8 | 200-962-3 | 50 mg/kg | Esaclorobenzene | 118-74-1 | 200-273-9 | 50 mg/kg | Mirex | 2385-85-5 | 219-196-6 | 50 mg/kg | Toxafene | 8001-35-2 | 232-283-3 | 50 mg/kg | Bifenili policlorurati (PCB) | 1336-36-3 e altri | 215-648-1 | 50 mg/kg* | DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) | 50-29-3 | 200-024-3 | 50 mg/kg | Clordecone | 143-50-0 | 205-601-3 | 50 mg/kg | Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) | 15 μg/kg** | Somma di HCH alfa, beta e gamma | 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7 | 206-270-8, 206-271-3 e 200-401-2 | 50 mg/kg | Esabromobifenile | 36355-01-8 | 252-994-2 | 50 mg/kg | * Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2. ** Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito. PCDD | TEF | 2,3,7,8-TeCDD | 1 | 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | OCDD | 0,0001 | PCDF | 2,3,7,8-TeCDF | 0,1 | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,05 | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,5 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 | OCDF | 0,0001 | “ [1] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. Versione rettificata, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.