Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla decisione n. [2/2006] del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito in virtù dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, recante modifica dell'allegato all'accordo /* COM/2006/0218 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 19.5.2006 COM(2006) 218 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in merito alla decisione n. [2/2006] del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito in virtù dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, recante modifica dell'allegato all'accordo (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 1º giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, il cui articolo 21 istituisce il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera (in appresso “il comitato”), demandato a gestire l'accordo e ad assicurare che esso sia correttamente attuato. NUOVA LEGISLAZIONE COMUNITARIA DA INSERIRE NELL'ALLEGATO ALL'ACCORDO L'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo prevede l'applicazione in Svizzera della legislazione comunitaria di cui all'allegato dell'accordo. L'articolo 23, paragrafo 4, dell'accordo stabilisce che il comitato può proporre una revisione delle norme dell'accordo o adottare una decisione che modifichi l’allegato per integrarvi, eventualmente su una base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione considerata. Dalla firma dell'accordo nel 1999 sono stati emanati diversi nuovi atti legislativi comunitari nel settore della gestione del traffico aereo. Durante la quarta riunione del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, svoltasi a Bruxelles il 25 novembre 2005, si è convenuto che la Confederazione svizzera avrebbe recepito gli atti legislativi che disciplinano il cielo unico europeo: il regolamento (CE) n. 549/2004 (“regolamento quadro”), il regolamento (CE) n. 550/2004 (“regolamento sulla fornitura di servizi"), il regolamento (CE) 551/2004 (“regolamento sullo spazio aereo”) ed il regolamento (CE) n. 552/2004 (“regolamento sull'interoperabilità”), nonché i primi strumenti giuridici esecutivi del cielo unico europeo: il regolamento (CE) n. 2096/2005 (“regolamento sui requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea”) e il regolamento (CE) n. 2150/2005 (“regolamento sull’uso flessibile dello spazio aereo”). La Confederazione svizzera, avendo accettato che le istituzioni europee esercitino un’autorità diretta in territorio elvetico (“concetto del pilastro unico”) in relazione alla normativa che disciplina il cielo unico europeo, partecipa, in veste di osservatore, alle riunioni del comitato per il cielo unico europeo, in forza di una dichiarazione unilaterale del Consiglio (analoga alla dichiarazione unilaterale adottata dal Consiglio nel 2002 in merito alla partecipazione della Confederazione svizzera al comitato per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore aereo ed al comitato per l’accesso al mercato, e simile alla soluzione trovata per il regolamento (CE) n. 1592/2002 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza aerea). POSIZIONE COMUNE DELLA COMUNITÀ IN MERITO ALLA DECISIONE N. 2/2006 L'articolo 3 della decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE, Euratom) stabilisce che la posizione, che la Comunità deve adottare per le decisioni del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera che si limitano ad estendere alla Svizzera l’applicazione di atti legislativi comunitari, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari, è adottata dalla Commissione[1]. In ordine alle altre decisioni di detto comitato, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione[2]. Poiché la soluzione prescelta non costituisce un semplice adeguamento tecnico, spetta al Consiglio approvare la posizione della Comunità, sulla base della presente proposta della Commissione, in merito alla decisione del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera in oggetto. Una volta adottata la posizione comune, il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera adotterà la decisione del comitato misto mediante procedura scritta, conformemente al proprio regolamento interno. Il Consiglio è invitato ad adottare la decisione proposta. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in merito alla decisione n. [2/2006] del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito in virtù dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, recante modifica dell'allegato all'accordo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE, Euratom), in particolare l'articolo 3, considerando quanto segue: (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso “l'accordo”) è entrato in vigore il 1º giugno 2002. (2) L'articolo 21 dell'accordo istituisce un comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera (in appresso “il comitato”), demandato a gestire il presente accordo e ad assicurarne la corretta attuazione. (3) Dalla firma dell'accordo sono stati adottati nuovi atti legislativi concernenti l'attuazione dell'accordo. (4) L'articolo 23, paragrafo 4, dell'accordo impone al comitato di adottare decisioni per la revisione dell'allegato all'accordo. (5) L'articolo 3, paragrafo 3, della decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE, Euratom) stabilisce che la posizione della Comunità in merito all’adozione di decisioni del comitato diverse da quelle di cui al paragrafo 2 (recepimento di nuove disposizioni normative, fatti salvi eventuali adeguamenti puramente tecnici) è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione. dato che gli adeguamenti necessari per l’inclusione nell’accordo delle nuove disposizioni legislative non sono puramente di carattere tecnico, spetta al Consiglio adottare la posizione della Comunità in merito al relativo progetto di decisione del comitato misto. DECIDE: Articolo 1 La posizione della Comunità europea in seno al comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito dall'articolo 21 dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, in merito alla modifica dell'allegato all'accordo, si basa sull'allegato alla presente decisione. Articolo 2 La dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati contenuta nell’atto finale dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera firmato il 21 giugno 1999 e adottato dal Consiglio il 4 aprile 2002, è integrata da una dichiarazione sulla partecipazione della Svizzera al comitato per il cielo unico, pubblicata unitamente alla decisione del comitato misto allegata alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente Proposta di DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO che accompagna l’adozione della posizione comune in merito alla decisione n. [2/2006] del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, recante modifica dell'allegato all'accordo Il Consiglio dell'Unione europea conviene che al testo della dichiarazione sulla partecipazione della Svizzera ai comitati, contenuta nell’atto finale dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, firmato il 21 giugno 1999 e adottato dal Consiglio il 4 aprile 2002, sia aggiunto il seguente nuovo trattino “ – Il comitato istituito a norma del regolamento (CE) 549/2004 (il comitato per il cielo unico europeo)” ALLEGATO DECISIONE DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA n. [2/2006] del […] 2006 recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA, visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso “l’accordo”), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, DECIDE: Articolo 1 1. Dopo il punto 5 (Sicurezza dell’aviazione) dell’allegato all'accordo, introdotto dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 1/2005 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 12 luglio 2005[3], è inserito il seguente testo: “6. Gestione del traffico aereo” 2. Il punto 6 (Altri) dell’allegato all'accordo diventa punto 7. Articolo 2 1. Dopo l’integrazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, è inserito il seguente testo: “n. 549/2004 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (“regolamento quadro”) La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza degli articoli 6, 8, paragrafo 1, 10, 11 e 12. Fermo restando l’adeguamento orizzontale previsto dal primo comma dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli “Stati membri” all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferite alla Svizzera.” 2. Dopo l’integrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, è inserito il seguente testo: “n. 550/2004 Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (“regolamento sulla fornitura di servizi”) La Commissione svolge in relazione alla Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza dell’articolo 16, qui di seguito modificato. Ai fini dell’accordo, il testo del regolamento si intende così modificato: a) L’articolo 3 è così modificato: Al paragrafo 2, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”. b) L’articolo 7 è così modificato: Ai paragrafi 1 e 6, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”. c) L’articolo 8 è così modificato: Al paragrafo 1, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”. d) L’articolo 10 è così modificato: Al paragrafo 1, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”. e) Il testo dell’articolo 16, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: “3. La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato.” 3. Dopo l’integrazione contemplata di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione è inserito il seguente testo: “n. 551/2004 Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (“regolamento sullo spazio aereo”)” La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza degli articoli 2, 3, paragrafo 5, e 10.” 4. Dopo l’integrazione contemplata dall’articolo 2, paragrafo 3, della presente decisione è inserito il seguente testo: “n. 552/2004 Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (“regolamento sull'interoperabilità”) La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza degli articoli 4, 7 e 10, paragrafo 3. Ai fini del presente regolamento, l’accordo s’intende così modificato: a) L’articolo 5 è così modificato: Al paragrafo 2, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”. b) L’articolo 7 è così modificato: Al paragrafo 4, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”. c) L’allegato III è così modificato: Alla sezione 3, al secondo ed all’ultimo comma, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”.” 5. Dopo l’integrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione è inserito il seguente testo: “n. 2096/2005 Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea” La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza dell’articolo 9.” 6. Dopo l’integrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della presente decisione è inserito il seguente testo: “n. 2150/2005 Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo.” Articolo 3 1. Al punto 3 (Armonizzazione tecnica) dell’allegato all’accordo, è soppresso il testo che segue: “n. 93/65 Direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo. (Articoli da 1 a 5 e da 7 a 10) n. 97/15 Direttiva 97/15/CE della Commissione, del 25 marzo 1997 che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (Articoli da 1 a 4 e articolo 6)” Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione. Fatto a Bruxelles, Per il comitato misto Il capo della delegazione comunitaria Il capo della delegazione svizzera [1] Cfr. a titolo di esempio precedente, la decisione n. 1/2004 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 6 aprile 2004 recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, GU L 151 del 30.4.2004, pag. 1, e relativo corrigendum, GU L 208 del 10.6.2004, pag. 1. [2] Cfr. a titolo di esempio precedente, la decisione n. 3/2004 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 22 aprile 2004 recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, GU L 151 del 30.4.2004, pag. 9, e relativo corrigendum, GU L 208 del 10.6.2004, pag. 7. [3] GU L 210 del 12.8.2005, pag. 46.