Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione concernente l’applicazione delle misure nazionali sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e l’agricoltura convenzionale e biologica {SEC(2006) 313}  /* COM/2006/0104 def. */  
	 [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 9.3.2006 COM(2006) 104 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Relazione concernente l’applicazione delle misure nazionali sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e l’agricoltura convenzionale e biologica{SEC(2006) 313} 1. INTRODUZIONE La coesistenza si ricollega alla possibilità di scelta degli agricoltori tra produzione convenzionale, biologica e geneticamente modificata (GM). Essa rappresenta anche un presupposto per la scelta dei prodotti da parte del consumatore. La Commissione è fermamente convinta che produttori e consumatori debbano avere la facoltà di scegliere il tipo di prodotti agricoli e il metodo di produzione che preferiscono. La legislazione nazionale sulla coesistenza dovrebbe consentire alle forze di mercato di agire liberamente, ma nel rispetto della normativa comunitaria. Dato che l’agricoltura è praticata in un ambiente aperto, la possibilità di una presenza occasionale di materiale transgenico in colture non GM non è da sottovalutare e può avere risvolti economici quando i due tipi di colture sono quotati diversamente sul mercato. Da qui la necessità di adottare misure attuabili ed economicamente convenienti in materia di coesistenza, che garantiscano che le colture transgeniche e non transgeniche siano entrambe prodotte in conformità con le norme legislative applicabili a livello comunitario. Considerando che nell’Unione europea gli organismi geneticamente modificati (OGM) possono essere coltivati solo se autorizzati e che gli aspetti sanitari e ambientali sono già stati disciplinati dalla normativa comunitaria, in particolare dalla direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati[1] e dal regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[2], le questioni da trattare nel contesto della coesistenza riguardano soltanto gli aspetti economici della commistione tra colture GM e non GM e le misure atte a prevenire tale commistione. L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE invita gli Stati membri ad adottare opportune misure nazionali sulla coesistenza, al fine di evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, senza peraltro rendere obbligatorio tale intervento. Questo articolo va considerato congiuntamente ad altre disposizioni del diritto comunitario e del trattato. In particolare, ai sensi dell’articolo 22 della stessa direttiva 2001/18/CE, gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione in commercio di OGM autorizzati. Il 23 luglio 2003 la Commissione ha adottato la raccomandazione 2003/556/CE, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche[3], intesa ad aiutare gli Stati membri ad elaborare strategie nazionali, legislative o di altro genere, sulla coesistenza. Vi sono elencati i principi generali da prendere in considerazione nello sviluppo di approcci nazionali, unitamente ad una serie di misure tecniche. Le misure nazionali di coesistenza sono condizionate da numerosi fattori che variano da una regione all’altra, tra cui le condizioni climatiche e pedologiche, le dimensioni e la distribuzione territoriale degli appezzamenti, le pratiche colturali e la rotazione delle colture, ecc. L’approccio basato sulla sussidiarietà consente agli Stati membri di adattare le misure di coesistenza alle specifiche esigenze locali. 2. ESPERIENZA NELLA COLTIVAZIONE DI PIANTE TRANSGENICHE La coltivazione commerciale di piante transgeniche nell’Unione europea si è finora limitata a due casi di mais geneticamente modificato (Bt176 e MON810). In Spagna il mais Bt è stato coltivato nel 2004 su 58 000 ettari, pari al 12% circa della superficie spagnola seminata a granturco. In altri Stati membri la coltura di mais transgenico è rimasta circoscritta a poche centinaia di ettari. Pertanto, l’esperienza nella coltivazione di piante transgeniche nell’UE è ancora molto limitata. 3. APPROCCI LEGISLATIVI NEGLI STATI MEMBRI La presente relazione ha attinto essenzialmente a tre fonti d’informazione: la legislazione nazionale in vigore e i progetti di atti legislativi notificati alla Commissione dagli Stati membri; informazioni comunicate in risposta a un questionario diramato alle autorità nazionali competenti; informazioni comunicate da esperti nazionali tramite la rete di coordinamento sulla coesistenza (COEX-NET). Alla fine del 2005, quattro Stati membri (Germania, Danimarca, Portogallo e sei Länder austriaci – cfr. allegato) avevano adottato norme nazionali specifiche sulla coesistenza. La maggioranza degli altri Stati membri aveva soltanto elaborato bozze di provvedimenti sulla coesistenza. In alcuni Stati membri la normativa sulla coesistenza è in preparazione a livello regionale. Sempre a fine 2005, sette Stati membri avevano notificato venti progetti legislativi ai sensi della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. La Commissione ha ritenuto che dieci delle misure notificate potessero creare ostacoli alla libera circolazione delle merci, per quattro di esse non ha sollevato obiezioni, due sono state revocate e le altre quattro erano ancora all’esame della Commissione alla fine del 2005. Il dialogo tra la Commissione e le autorità notificanti nel quadro della procedura d’informazione ha contribuito a migliorare notevolmente le misure di coesistenza proposte, anche se le osservazioni della Commissione non sempre sono state interamente recepite nei provvedimenti adottati. La Repubblica ceca ha notificato misure di coesistenza provvisorie per il 2005 in relazione alla coltivazione di mais transgenico nel contesto del suo piano di sviluppo rurale. Oltre alle misure succitate, gli Stati membri e le amministrazioni regionali hanno preso anche altri provvedimenti che incidono sulle coltivazioni transgeniche. L’Austria superiore e Salisburgo si sono avvalsi dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE per notificare alla Commissione un progetto legislativo che vieta assolutamente le colture GM in quelle due regioni, in deroga alle norme armonizzate della direttiva 2001/18/CE. Salisburgo ha successivamente revocato il provvedimento notificato. La Commissione ha respinto il progetto notificato dall’Austria superiore, non ritenendo soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 95, paragrafo 5. Questa decisione è stata confermata nell’ottobre 2005 dal Tribunale di primo grado[4]. Nel dicembre 2005 l’Austria superiore e la Repubblica austriaca hanno presentato ricorso contro la sentenza del tribunale dinanzi alla Corte di giustizia europea. La Slovenia ha condizionato la partecipazione degli agricoltori alle misure agroambientali nell’ambito del piano di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2004–2006 alla loro astensione dall’uso di OGM. La Commissione ha avvertito le autorità slovene che una simile restrizione non è conforme al regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti[5], in quanto l’uso di OGM non presenta inconvenienti dimostrabili per l’ambiente, se vengono utilizzati nel modo prescritto dall’autorizzazione. Le autorità slovene hanno confermato di aver revocato l’obbligo di non utilizzare OGM come condizione per poter fruire del regime agroambientale nell’agricoltura convenzionale. Alcune misure adottate dagli Stati membri in materia di OGM non sono state notificate. In genere, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le misure nazionali che non sono state adottate con regolare procedura di notifica non hanno efficacia esecutiva nei confronti dei singoli. Se tali misure prevedono l’assoluto divieto delle colture GM, esse contravvengono alla normativa comunitaria e non possono essere considerate come misure di coesistenza legittime ai sensi dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE. Un decreto legge italiano adottato nel novembre 2004 e modificato nel gennaio 2005 impone l’assoluto divieto delle colture transgeniche in Italia finché le regioni non abbiano legiferato in materia di coesistenza. Prima che fosse promulgata la legge nazionale, diverse regioni italiane avevano vietato l’uso di OGM sul loro territorio. La Commissione ha chiesto all’Italia informazioni complementari per poter esaminare la conformità della legge italiana alla direttiva 2001/18/CE. In mancanza di risposta da parte delle autorità italiane, nell’ottobre 2005 la Commissione ha notificato all’Italia un ammonimento scritto per infrazione all’articolo 10 del trattato. Nel febbraio 2005, venti regioni di vari Stati membri, che in molti casi non hanno competenza a legiferare sulla coesistenza, hanno firmato a Firenze un manifesto di opposizione all’introduzione di colture transgeniche sul loro territorio. Altre regioni hanno successivamente aderito a questa iniziativa. Sintesi delle misure nazionali di coesistenza La seguente sintesi delle misure varate o proposte dagli Stati membri e dalle regioni è strutturata secondo i principi generali enunciati nella raccomandazione 2003/556/CE. Aspetti economici della coesistenza e aspetti ambientali e sanitari La maggior parte degli Stati membri operano una netta distinzione tra aspetti economici della coesistenza e aspetti ambientali e sanitari, trattati nell’ambito della procedura di autorizzazione degli OGM, mentre altri hanno proposto di inserire nella normativa nazionale sulla coesistenza disposizioni a tutela dell’ambiente. Alcuni Stati membri, in particolare, hanno proposto di vietare o limitare le colture GM in aree protette o ecologicamente sensibili. In questi casi, la Commissione ha puntualizzato che le misure nazionali sulla coesistenza non possono prescrivere requisiti di tutela ambientale che vadano oltre le disposizioni della normativa comunitaria. Trasparenza e coinvolgimento dei soggetti interessati La maggioranza degli Stati membri ha condotto ampie consultazioni con una pluralità di soggetti interessati, denotando trasparenza nell’iter di elaborazione delle misure di coesistenza. Decisioni basate su un fondamento scientifico Gli Stati membri hanno per la maggior parte riferito sulle attività di ricerca, già svolte o in progetto, su cui si basa l’elaborazione delle misure di coesistenza. Basarsi sulle pratiche e sui metodi di separazione già collaudati Data la scarsa esperienza pratica maturata nelle colture GM, sono pochi gli Stati membri che hanno potuto basarsi sui metodi e sulle pratiche invalse in questo settore. Laddove è stato spiegato, il fondamento logico delle misure di coesistenza specifiche risiede essenzialmente nelle tecniche utilizzate per la produzione di sementi certificate, che sono state in parte adattate per tener conto delle differenze tra produzione di sementi e coltivazione di seminativi o, in altri casi, sono state trasposte tali e quali nelle misure di coesistenza. Alcune misure vanno oltre quelle comunemente adottate nelle pratiche di separazione utilizzate in agricoltura. Si tratta, per esempio, di procedure di autorizzazione o di notifica individuali per le colture transgeniche, a livello di singola azienda, il che può dare luogo a doppie autorizzazioni per l’impiego di OGM di cui è già stata autorizzata la coltivazione a norma del diritto comunitario. Proporzionalità Secondo la raccomandazione 2003/556/CE della Commissione, le misure di coesistenza non devono essere più rigorose del necessario per garantire che i residui accidentali di OGM si mantengano al di sotto delle soglie di tolleranza fissate dal regolamento (CE) n. 1829/2003 e dalla direttiva 2001/18/CE, al fine di evitare oneri non necessari a carico degli operatori. Alcuni Stati membri hanno seguito questo orientamento, mentre altri hanno proposto o adottato misure tendenti a ridurre i residui accidentali di OGM al di sotto di tali soglie. In certi casi le misure proposte, come il mantenimento di una distanza di isolamento tra campi GM e non GM, sembrano richiedere ai produttori di colture GM sforzi maggiori del necessario, il che porta a dubitare della proporzionalità di talune misure. Alcuni Stati membri hanno differenziato i requisiti di isolamento tra campi con colture GM e non GM a seconda che le colture non GM siano prodotte con metodi convenzionali o con il metodo biologico, oppure se sono prodotte secondo le norme previste per le colture non GM, anche se le soglie di tolleranza per i residui accidentali di OGM sono le stesse in agricoltura convenzionale e biologica. Altri hanno proposto o adottato misure di separazione identiche. Poiché la maggioranza degli Stati membri non ha ancora proposto misure tecniche in materia di coesistenza, e vista la scarsa esperienza maturata finora, non è stato ancora possibile procedere a una valutazione completa di tali misure. Pur riconoscendo il diritto legittimo a disciplinare la produzione di colture transgeniche in modo da ottenere la coesistenza, la Commissione insiste sulla necessità di un approccio proporzionato all’obiettivo della coesistenza. Le misure di coesistenza adottate o proposte dagli Stati membri devono essere esaminate sotto il profilo della loro attuabilità e convenienza economica e adeguate in funzione dei futuri risultati dei programmi di monitoraggio. Scelta del livello appropriato Conformemente alla raccomandazione della Commissione, gli Stati membri hanno per lo più orientato i loro approcci in materia di coesistenza verso misure di gestione applicabili alle singole aziende o misure di coordinamento tra aziende limitrofe. Non sono state proposte misure su scala regionale. Portogallo e Lussemburgo hanno previsto la possibilità di definire le regioni in cui la coltivazione di certi tipi di OGM non sarebbe autorizzata, qualora questo fosse l’unico modo per garantire la coesistenza. Specificità delle misure Nei rari casi in cui gli Stati membri hanno elaborato misure tecniche di separazione, queste misure sono specifiche alla coltura. Le colture considerate sono granturco, colza, barbabietola e patata. Talvolta sono state messe a punto misure di separazione distinte per la produzione di sementi. Applicazione delle misure In genere gli Stati membri hanno attribuito ai coltivatori di piante transgeniche la responsabilità dell’applicazione delle misure di coesistenza. Ciò significa che gli agricoltori che non producono colture GM non devono modificare le loro consuete pratiche colturali in seguito all’introduzione delle colture GM. Nella maggioranza dei casi, i progetti legislativi nazionali autorizzano gli agricoltori limitrofi a convenire tra loro, in via facoltativa, di non separare la produzione transgenica da quella non transgenica, con la conseguenza che quest’ultima dovrà essere etichettata come GM. Ciò è conforme alla raccomandazione della Commissione di non rendere obbligatorie le misure di separazione qualora gli agricoltori limitrofi convengano che la separazione non è necessaria. Tutti gli Stati membri hanno istituito un registro nazionale delle coltivazioni GM, accessibile al pubblico, anche se varia il grado di dettaglio dei dati sulle colture GM resi di pubblico dominio. Inoltre, la maggioranza degli Stati membri fa obbligo ai produttori di colture GM di informare gli agricoltori limitrofi della loro intenzione di impiantare colture transgeniche. Nessuno Stato membro ha finora proposto iniziative di cooperazione transfrontaliera con paesi confinanti per disciplinare la coesistenza nelle regioni di confine. Strumenti politici La maggioranza degli Stati membri ha optato per un approccio legislativo alla coesistenza. In Spagna, il mais transgenico è coltivato dal 1998 in virtù di un codice di condotta non vincolante. Norme sulla responsabilità Il danno economico che può derivare dalla commistione tra OGM e prodotti non GM rientra generalmente nell’ambito di applicazione della legislazione nazionale in materia di responsabilità civile. Data la particolare natura di tale danno, alcuni Stati membri hanno deciso di disciplinare la materia con appositi testi legislativi. Alcuni Stati membri progettano di mettere in opera un regime di compensazione. Nel novembre 2005 la Commissione ha approvato, ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato, un progetto notificato dalla Danimarca relativo ad un regime di compensazione del danno economico derivante dalla commistione di OGM, finanziato mediante un prelievo sulle colture GM[6]. Altri incoraggiano o impongono ai produttori GM di sottoscrivere un’assicurazione responsabilità civile. Una copertura assicurativa del danno economico derivante dalla presenza involontaria di OGM non è attualmente disponibile nell’UE. Tale assicurazione non dovrebbe quindi essere resa obbligatoria, in quanto la mancanza di una polizza corrispondente sul mercato assicurativo precluderebbe la coltivazione di prodotti GM. In Spagna, la coltivazione commerciale di mais transgenico ricade nella legislazione generale sulla responsabilità civile, in mancanza di norme specifiche sulla responsabilità connessa alla coesistenza. Monitoraggio e valutazione Date le proporzioni limitate della coltivazione GM nell’Unione europea, la maggioranza degli Stati membri non ha ancora messo in atto programmi di monitoraggio e valutazione. In Spagna la produzione di mangimi GM e non GM è spesso smerciata sullo stesso mercato. I produttori hanno quindi scarsi incentivi a tenere separato il granturco GM e non GM destinato all’alimentazione animale. Laddove sono state applicate misure di coesistenza, si segnalano poche lamentele su danni economici derivanti dalla commistione tra mais transgenico e non. Comunicazione e scambio di informazioni a livello europeo La decisione 2005/463/CE della Commissione[7] ha istituito un gruppo in rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche (COEX-NET). In occasione della sua prima riunione, nel settembre 2005, gli Stati membri hanno accolto con soddisfazione questa attività di coordinamento, che consente loro di ottenere una visione d’insieme delle buone pratiche invalse in altri Stati membri, e hanno auspicato che si intensifichi la cooperazione per l’elaborazione di misure tecniche di coesistenza. Ricerca e condivisione dei risultati della ricerca Numerosi progetti di ricerca sono stati e continuano ad essere condotti a livello nazionale. A queste attività di ricerca se ne affiancano altre, svolte nell’ambito del Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità europea (6PQ) o realizzate direttamente dal Centro comune di ricerca della Commissione. Le attività di ricerca più recenti si concentrano prevalentemente sugli aspetti economici della coesistenza. Considerazioni conclusive Se si eccettua la Spagna, l’esperienza nella coltivazione di piante transgeniche negli Stati membri è ancora molto limitata e circoscritta a determinate regioni della Comunità. Nella maggior parte degli Stati membri il quadro normativo sulla coesistenza è ancora in fieri, anche se in molti casi sono stati già elaborati progetti legislativi. L’effettiva coltivazione di piante transgeniche a norma della nuova legislazione sulla coesistenza varata dai primi Stati pionieri dell’UE (Austria, Germania, Danimarca e Portogallo) è tuttora irrilevante. Devono essere ancora messi a punto programmi di monitoraggio per verificare l’efficacia e la convenienza economica dei provvedimenti adottati. Tutte le misure di coesistenza adottate o proposte dagli Stati membri presentano un nucleo di elementi comuni: sono intese a tutelare i produttori di colture non transgeniche dalle eventuali conseguenze economiche di una commistione accidentale con OGM; la produzione di colture GM non viene però vietata. Nonostante le innegabili differenze quanto alla rigidità dell’approccio, in genere gli Stati membri hanno cercato di fare in modo che i diversi tipi di produzione – convenzionale, biologica e transgenica – possano coesistere all’interno di una stessa regione. L’onere dell’applicazione di misure di separazione tra colture GM e non GM è generalmente a carico dei produttori di colture transgeniche. I vari approcci nazionali divergono notevolmente gli uni dagli altri. Le principali differenze riguardano in primo luogo la questione della responsabilità per i danni economici che potrebbero derivare dalla presenza involontaria di OGM in altre colture. Alcuni Stati membri non hanno legiferato specificamente su questa materia, per cui si applicano le disposizioni generali sulla responsabilità civile. Poiché la responsabilità civile rientra nella competenza degli Stati membri, si può prevedere che le disposizioni applicabili alla coesistenza saranno diverse da uno Stato membro all’altro, come succede per altre attività. Altri Stati membri propongono di stabilire disposizioni specifiche in materia di responsabilità e/o di introdurre regimi di compensazione. Esistono differenze anche riguardo al grado di separazione auspicato. In alcuni Stati membri le misure di coesistenza mirano a garantire che non vengano superate le soglie di tolleranza comunitarie, il che è in sintonia con la raccomandazione della Commissione. Altri non fissano limiti precisi entro cui è tollerata la commistione di OGM, oppure stabiliscono valori indicativi che sono al di sotto delle soglie comunitarie. Non sempre all’introduzione di colture GM ha fatto seguito l’adozione di norme vincolanti o di misure di coesistenza. In Spagna ciò non è stato ritenuto necessario, dal momento che il mercato non esige una separazione tra mais transgenico e non transgenico destinato all’alimentazione animale. L’iter di elaborazione di normative quadro sulla coesistenza è comparativamente molto più avanzato di quanto lo sia la definizione di misure concrete applicabili alle singole colture sul campo, misure che per lo più restano limitate a pochissime colture. Questa lacuna è dovuta al fatto che le conoscenze scientifiche su cui si fondano le misure di coesistenza non sono sviluppate nella stessa misura per le varie colture. Per il granturco, che è attualmente l’unica coltura GM autorizzata, si dispone già di una considerevole base scientifica e di una discreta esperienza pratica. Sia l’una che l’altra indicano che la separazione tra colture di mais GM e non GM può essere ottenuta con misure tecniche applicabili a livello di singole aziende o di concerto tra aziende limitrofe. Tuttavia, le condizioni in cui lavorano gli agricoltori europei sono molto diverse in termini di dimensioni dei campi, sistemi di produzione, rotazione delle colture e caratteristiche naturali. Questa diversità può influire sull’efficienza economica delle misure di separazione, che devono pertanto essere adeguate alle condizioni locali. Poiché l’impianto di colture GM è ancora agli inizi e le informazioni sulla fattibilità e sul rapporto costi/benefici delle misure concrete di coesistenza sono relativamente limitate, è imperativo mantenere il più ampio margine di flessibilità per consentire agli Stati membri di sviluppare soluzioni specifiche in materia di coesistenza. Gli approcci nazionali o regionali alla coesistenza devono essere pienamente aderenti alla normativa comunitaria, che esclude la possibilità di un divieto generalizzato di OGM in una regione, come pure l’applicazione di misure ultra restrittive che travalicano l’obiettivo di garantire la coesistenza e hanno l’effetto di rendere praticamente impossibile la coltivazione di piante geneticamente modificate. La Commissione prenderà le disposizioni del caso affinché le legislazioni nazionali e regionali sulla coesistenza siano conformi alla normativa comunitaria. L’esperienza spagnola ha dimostrato che, anche in uno Stato membro in cui si applicano le stesse norme sulla coesistenza nell’insieme del territorio, le colture GM si diffondono in misura disuguale secondo le regioni, a causa, per esempio, delle diverse condizioni agronomiche o delle preferenze degli agricoltori a livello locale. Un tasso di penetrazione disuguale delle colture GM tra Stati membri e regioni non implica necessariamente una distorsione del mercato. L’impatto della diversità di approcci alla coesistenza sul mercato interno non è sufficientemente valutabile allo stadio attuale. Gli Stati membri hanno davanti a sé la sfida di sviluppare misure di coesistenza economicamente sostenibili. A questo scopo sarà necessario adattare in maniera flessibile le norme tecniche per le misure applicabili sul campo in funzione dei risultati dei programmi di monitoraggio. Pur riconoscendo la necessità di adeguare le misure di coesistenza alle specifiche condizioni nazionali o regionali, la Commissione ritiene che tali misure debbano comunque poggiare su conclusioni scientifiche fondate alla luce dei più recenti e attendibili risultati della ricerca e della sperimentazione sul campo. Gran parte delle ricerche sulla coesistenza sono state condotte a livello nazionale, in modo frammentario e senza che tutte le autorità nazionali di regolamentazione ne siano al corrente. Per andare avanti Dalle considerazioni sopra esposte, la Commissione deduce la necessità di approfondire l’esperienza dell’applicazione delle misure nazionali di coesistenza. Nel contempo, essa ritiene necessaria una collaborazione più attiva con gli Stati membri nella realizzazione della coesistenza. La scarsa esperienza e la necessità di portare a termine l’iter attuativo delle misure nazionali di coesistenza non sembrano giustificare, al momento attuale, lo sviluppo di un approccio legislativo mirato e armonizzato. Tuttavia, prima di prendere qualsiasi decisione, si dovrebbe completare la consultazione dei soggetti interessati. L’occasione sarà offerta dalla conferenza sulla coesistenza che si terrà a Vienna dal 4 al 6 aprile 2006. Nel frattempo, la Commissione propone di procedere come segue: da parte sua, la Commissione si adopererà per far conoscere a tutti gli Stati membri le informazioni disponibili e per promuovere le attività di ricerca al fine di colmare le profonde lacune esistenti nello studio della coesistenza. La collaborazione costruttiva con gli Stati membri già instaurata nell’ambito della rete COEX-NET offre una piattaforma idonea per lo sviluppo di ulteriori attività in questo senso; | la Commissione propone di passare in rassegna e analizzare le più recenti informazioni scientifiche ed economiche disponibili sulle misure di separazione nella produzione di sementi e di seminativi e sui rispettivi costi. Tale valutazione dovrebbe tenere conto anche della domanda di mercato per produzioni separate e delle rispettive quote di utilizzo per uso umano e animale nelle varie regioni; | a partire dal 2006, la Commissione propone di avviare una collaborazione con gli Stati membri e i soggetti interessati al fine di individuare le migliori pratiche per le misure tecniche di separazione, in vista della formulazione di raccomandazioni specifiche per coltura. L’esperienza pratica maturata nella coltivazione commerciale di piante transgeniche in Spagna e in altri Stati membri sarà particolarmente utile in questo contesto. Si dovrà prendere in considerazione l’influenza di fattori locali (come le dimensioni medie dei campi, le quote rispettive delle varie colture, ecc.) sull’applicabilità di misure di portata generale negli Stati membri; | la Commissione intende raccogliere ulteriori informazioni sui sistemi nazionali vigenti in materia di responsabilità civile e in particolare sulle norme nazionali applicabili alla commistione tra colture GM e non GM. Tali informazioni permetteranno di valutare l’efficacia e le potenziali ricadute di normative differenti sulla responsabilità e sui regimi di compensazione in relazione alla coesistenza; | nel 2008 la Commissione presenterà una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nelle attività summenzionate, con un riepilogo aggiornato delle misure nazionali di coesistenza elaborate e applicate nel frattempo. | -  ALLEGATO: SINTESI DELLE MISURE NAZIONALI DI COESISTENZA Adottate | | | | | |x | | | | | | | | | | | | | | |x | | | | | |Progetti in fase avanzata o notificati | | | |x | | | | |x | | |x | | |x |x |x | |x |x | |x | | |x | |  [1] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1). [2] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. [3] GU L 189 del 29.7.2003, pag. 36. [4] Cause riunite T-366/03 e T-235/04, sentenza del 5.10.2005 – Land Oberösterreich e Austria avverso la Commissione. [5] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. [6] Aiuto di Stato N 568/2004. [7] GU L 164 del 24.6.2005, pag. 50. [8] I provvedimenti legislativi sono stati adottati sia a livello di Stato federale che di Länder. [9] Legge quadro che delega alle regioni la competenza a legiferare in materia di coesistenza.