52006PC0029

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) {SEC(2006)113} /* COM/2006/0029 def. - CNS 2006/0009 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.1.2006

COM(2006)29 definitivo

2006/0009(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) {SEC(2006)113}

.

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Il meccanismo comunitario di protezione civile (in appresso “il meccanismo”) è stato istituito nel 2001 allo scopo di sostenere e agevolare la mobilitazione e il coordinamento dei soccorsi della protezione civile nelle situazioni di grave emergenza che si verificano all’interno o all’esterno dell’Unione. Dalla sua istituzione, si è rivelato uno strumento semplice ma efficace, che consente di intensificare la cooperazione e di migliorare il coordinamento degli interventi di assistenza nell’ambito della protezione civile. L’esperienza recente ha evidenziato la necessità di estendere il meccanismo oltre il suo attuale campo di applicazione. La proposta mira principalmente a rafforzare il meccanismo, facendo tesoro degli insegnamenti tratti dalle passate emergenze, e a fornire una base giuridica per le ulteriori azioni comunitarie che si rendono necessarie per affrontare le sfide che emergono attualmente negli interventi della protezione civile. La proposta si basa sulle idee esposte nella comunicazione della Commissione intitolata “Migliorare il meccanismo comunitario di protezione civile”, adottata il 20 aprile 2005[1] e tiene conto delle conclusioni adottate dal Consiglio il 18 luglio 2005. Si basa altresì sulla comunicazione riservata intitolata “Building solidarity through mutual assistance” dell’8 novembre 2005[2]. La proposta tiene altresì conto di una serie di dichiarazioni del Consiglio europeo e del Parlamento europeo che definiscono gli orientamenti strategici per l’ulteriore sviluppo della cooperazione europea in materia di protezione civile. Nel giugno 2004, il Consiglio europeo ha affermato che “occorre potenziare la cooperazione esistente in materia di protezione civile, a testimonianza della volontà degli Stati membri di agire solidalmente”. In occasione del vertice del dicembre 2004, il Consiglio europeo ha ribadito la necessità di proseguire “l’ulteriore valutazione e sviluppo delle capacità di protezione civile, incluse le esercitazioni comuni e il coordinamento dell’informazione pubblica”. A seguito dello tsunami che ha devastato le regioni meridionali dell’Asia, il Consiglio ha adottato un piano di azione che ricomprende tutte le iniziative prese, o previste, dall’Unione e dai suoi Stati membri, inclusi i miglioramenti possibili del meccanismo e la creazione di una capacità di risposta rapida dell’UE per fare fronte alle catastrofi.[3] Parallelamente, il Parlamento europeo ha sollecitato “la creazione di un pool di unità specializzate civili di protezione civile equipaggiate con idoneo materiale, che dovrebbero seguire una formazione comune ed essere disponibili in caso di disastri naturali, umanitari, ambientali o connessi a rischi industriali, all’interno dell’Unione o nel resto del mondo”. Nel giugno 2005, il Consiglio europeo ha chiesto di inserire tra i punti da trattare in via prioritaria il “rafforzamento delle capacità di protezione civile, in particolare le risorse mediche disponibili per far fronte a un attentato bioterroristico, nonché elaborazione di una capacità di reazione rapida fondata sui moduli di protezione civile degli Stati membri”. Nell’insieme, queste dichiarazioni tracciano orientamenti chiari per la cooperazione futura in materia di protezione civile a livello europeo. |

120 | Contesto generale Negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile aumento della frequenza, della gravità e dell’intensità delle catastrofi naturali, con la conseguente perdita di vite umane, distruzione di infrastrutture economiche e sociali e deterioramento di ecosistemi già fragili. Nuovi rischi tecnologici rendono sempre più complesso il compito della protezione civile. Gli attacchi terroristici perpetrati in diverse località dell’Unione europea hanno evidenziato l’importanza di una gestione efficace delle conseguenze. Nel corso degli ultimi tre anni, è aumentato considerevolmente il numero dei paesi che hanno fatto ricorso al meccanismo per ricevere soccorsi immediati nell’ambito della protezione civile. Nei primi dieci mesi del 2005, più di dieci paesi hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo. Stati membri, paesi candidati, partner tra i paesi in via di sviluppo e alcuni tra i paesi più ricchi hanno utilizzato il meccanismo per far fronte a catastrofi che superavano le capacità di risposta delle loro autorità nazionali. |

130 | Disposizioni esistenti nella materia oggetto della proposta Attualmente, due strumenti legislativi disciplinano la cooperazione in materia di protezione civile a livello comunitario: i) la decisione del Consiglio 1999/847/CE, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d’azione comunitario a favore della protezione civile[4], che doveva giungere a termine alla fine del 2004 ma che è stata prorogata fino a fine 2006. La decisione è attuata sulla base di bilanci specifici pluriennali; ii) la decisione del Consiglio 2001/792/CE, Euratom, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile[5]. Questo strumento, che non ha portata finanziaria, verte sugli obblighi operativi degli Stati membri e della Commissione. La presente proposta si ricollega alla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, che modifica, nell’intento di conseguire una migliore cooperazione e un migliore coordinamento. |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Particolare attenzione è stata prestata al fine di evitare la sovrapposizione con azioni condotte nell’ambito di altri strumenti e politiche comunitarie, in particolare la politica in materia di aiuti umanitari della Comunità. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno partecipato Per preparare la presente proposta, la Commissione ha consultato gli Stati membri, gli altri cinque paesi che partecipano al meccanismo[6] e altre parti interessate, attraverso una procedura di consultazione pubblica. Un documento di riflessione e un questionario sono stati messi a disposizioni su Internet ed è stata convocata una riunione di consultazione. |

212 | Sintesi delle risposte ricevute e modo in cui sono state prese in considerazione Dalla consultazione è emerso un ampio sostegno all’obiettivo generale di rafforzare gli strumenti esistenti nel settore della protezione civile. I partecipanti hanno espresso il loro accordo generale sugli obiettivi indicati nel documento sottoposto a consultazione e hanno sostenuto l’approccio proposto dalla Commissione, inteso ad avvalersi degli strumenti esistenti piuttosto che crearne di nuovi. Altri hanno espresso dubbi sulla pertinenza della forma dello strumento proposto (una direttiva) e hanno insistito sulla necessità di rispettare le prospettive finanziarie globali e di fondare gli sviluppi futuri su un’analisi approfondita delle lacune esistenti. Alcune risposte hanno evidenziato la necessità di migliorare la visibilità della protezione civile europea. Altre vertevano sulla necessità di rispettare il principio di sussidiarietà e ottimizzare il valore aggiunto a livello dell’UE. Alcuni Stati membri hanno anche sottolineato che è necessario garantire il coordinamento e la complementarità tra gli aiuti umanitari e la protezione civile nei paesi terzi. Molti partecipanti hanno messo in evidenza l’importanza dell’allerta tempestiva. Tutte le risposte sono state prese in debita considerazione. |

213 | Una consultazione aperta è stata organizzata su Internet nel periodo dal 20 gennaio al 1º giugno 2005. I risultati sono disponibili all’indirizzo seguente: http://europa.eu.int/comm/environment/civil/consult_new_instrument.htm. |

Raccolta e utilizzo dei pareri di esperti |

229 | Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni. La proposta ha tratto vantaggio dall’esperienza acquisita nell’applicazione del meccanismo in occasione degli interventi effettuati in passato a seguito di catastrofi. |

230 | Valutazione di impatto Ai fini dell’elaborazione della presente proposta sono state considerate tre grandi opzioni. La prima consiste nell’evitare qualsiasi iniziativa legislativa. Questa opzione, tuttavia, non permetterebbe alla Comunità di raggiungere gli obiettivi strategici definiti dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo. L’opzione più ambiziosa per raggiungere tali obiettivi consiste nel creare una forza europea permanente di protezione civile. Pur basandosi sulle squadre di protezione civile degli Stati membri, tale forza sarebbe mantenuta in stato di “pre-allerta” a livello europeo affinché possa reagire prontamente nelle situazioni di emergenza. Benché presenti numerosi vantaggi, in particolare in termini di rapidità, efficacia, visibilità e coordinamento, questa opzione non è tuttavia giudicata realizzabile nell’attuale fase di sviluppo del meccanismo, a motivo delle implicazioni finanziarie e delle problematiche che comporta sotto il profilo dell’amministrazione e della gestione. La terza opzione consiste nell’apportare un numero limitato di miglioramenti alla decisione del Consiglio che disciplina il meccanismo. Questo approccio, che comunque mantiene un carattere pragmatico e una buona relazione costi-efficacia, permette alla Comunità di perseguire traguardi più ambiziosi nella cooperazione nel settore della protezione civile e di continuare ad avvalersi delle risorse degli Stati membri in materia di protezione civile come strumento principale attraverso il quale sono forniti i soccorsi della protezione civile dell’UE nonché di fornire un sostegno supplementare a complemento delle risorse degli Stati membri. La proposta consente al contempo di evitare i costi finanziari inerenti all’opzione 2 e di garantire un idoneo equilibrio tra le azioni di sostegno e di integrazione che permetteranno alla Comunità nel suo insieme di prestare assistenza alle persone colpite da una grave emergenza. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi dell’azione proposta La presente proposta è una rifusione della decisione 2001/792/CE, Euratom ai sensi dell’accordo interistituzionale ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi. Incorpora in un unico testo le modificazioni sostanziali che apporta alla decisione 2001/792/CE, Euratom e le disposizioni che lascia immutate di questa decisione. La proposta sostituisce e abroga la suddetta decisione, contribuendo in tal modo a rendere più accessibile e trasparente la normativa comunitaria. |

310 | Base giuridica Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del trattato che istituisce la Comunità europea, l’azione della Comunità comporta misure in materia di protezione civile. Atteso che potrebbe rendersi necessario un intervento di protezione civile anche in caso di emergenza radioattiva, la presente proposta deve poggiare anche sul trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. In mancanza di base giuridica specifica per la protezione civile, la presente proposta si basa sull’articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea e sull’articolo 203 del trattato Euratom. Queste due basi giuridiche prevedono la medesima procedura decisionale: il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso. |

320 | Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri per le ragioni seguenti. |

321 | Il meccanismo è stato istituito perché alcune catastrofi di grandi entità possono superare le capacità di risposta di qualsiasi Stato membro preso singolarmente. In questa eventualità, la reciproca assistenza nel settore della protezione civile è un complemento necessario alle capacità di risposta nazionali. |

L’azione comunitaria permetterà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per le ragioni esposte di seguito. |

324 | Rafforzare la capacità della Comunità di fornire effettiva assistenza in materia di protezione civile a fronte di situazioni di emergenza costituisce sia un imperativo politico sia una necessità pratica. Il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno riconosciuto la necessità di una cooperazione rafforzata nel settore della protezione civile a livello dell’UE. La proposta permetterà agli Stati membri di contribuire più efficacemente ai soccorsi della protezione civile dell’UE e trarre vantaggio da un coordinamento e una cooperazione migliori all’interno di un quadro giuridico rafforzato. Parallelamente, offre agli Stati membri l’assicurazione che, in caso di bisogno, riceverebbero un intervento di protezione civile efficace e ben coordinato da parte degli altri Stati membri. |

325 | La proposta permette anche agli Stati membri di realizzare economie di scala in alcuni settori, quali la logistica e i trasporti, nonché un migliore utilizzo delle risorse limitate. |

327 | Riassumendo, la proposta prevede un miglioramento della cooperazione a livello della Comunità per sostenere e integrare gli sforzi degli Stati membri nel far fronte a situazioni di emergenza che trascendono le loro capacità di risposta nazionali. |

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. |

331 | La proposta non va oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi. Affronta le lacune che sono state individuate negli interventi del passato e si basa sui mandati successivi conferiti dal Consiglio europeo e il Parlamento europeo. |

332 | L’onere amministrativo che ne deriva per la Comunità e le autorità nazionali è limitato e non supera quanto necessario per permettere alla Comunità di assicurare una risposta efficace alle richieste di soccorso nell’ambito della protezione civile. |

Scelta degli strumenti |

341 | Strumento proposto: decisione del Consiglio. |

342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte di seguito. Una rifusione della decisione 2001/792/CE, Euratom può essere realizzata soltanto mediante una decisione del Consiglio. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta introduce una semplificazione della legislazione. |

512 | Il ricorso alla tecnica della rifusione permette alla Comunità di integrare in un unico testo le modificazioni sostanziali che introduce nella decisione del Consiglio e le disposizioni immutate di quest’ultima. Inoltre, il testo originale della decisione è stato migliorato e chiarito nell’interesse di una migliore legislazione. Tale intervento ha comportato soppressioni e modificazioni che non alterano la sostanza della decisione. |

520 | Abrogazione della normativa vigente L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione della legislazione esistente. |

Riesame/revisione/cessazione di efficacia |

531 | La proposta comprende una clausola di riesame. |

540 | Rifusione La proposta comporta una rifusione. |

560 | Accordo sullo Spazio economico europeo La proposta di direttiva concerne un settore oggetto dell’accordo SEE ed è pertanto opportuno estenderla allo Spazio economico europeo. |

570 | Illustrazione dettagliata della proposta Di seguito sono illustrati i principali elementi della proposta. 1. Trasporti (a) Situazione attuale Attualmente, ciascuno Stato membro è responsabile dell’organizzazione del trasporto dei propri mezzi di soccorso nell’ambito della protezione civile. La mancata disponibilità di mezzi di trasporto è sempre stato il principale ostacolo all’efficacia degli interventi della protezione civile in Europa. In tutti i recenti interventi, diversi Stati membri hanno fatto presente di essere in grado di fornire l’assistenza richiesta ma di non poter assicurare il trasporto. Le ragioni sono numerose e variegate. Non tutte le autorità competenti in materia di protezione civile degli Stati membri possiedono mezzi di trasporto aereo a propria disposizione in modo permanente. In alcuni casi, non esiste una procedura di utilizzo dei mezzi militari nazionali per il trasporto dei soccorsi della protezione civile. Noleggiare aerei commerciali è un procedimento spesso lungo e laborioso. Può anche accadere che gli Stati membri si trovino a disputarsi l’utilizzo degli stessi mezzi. Inoltre, in alcuni casi i costi di trasporto sono sproporzionati rispetto al valore finanziario dell’assistenza prestata. Come indicato nella valutazione d’impatto, questi problemi causano spesso un ritardo, o l’annullamento, dell’invio di soccorsi estremamente necessari. Anche quando gli Stati membri decidono di sostenere le spese di trasporto, questi costi tendono ad avere un’incidenza negativa sulla portata o la durata dell’intervento, riducendo in tal modo gli effetti positivi dei soccorsi comunitari nel settore della protezione civile. (b) Proposte La Comunità dovrebbe perseguire una più stretta cooperazione in questo settore. Il sostegno comunitario – finanziario e pratico – finalizzato al trasporto dei mezzi della protezione civile si tradurrà in una maggiore capacità di assistenza. Stimolerà la cooperazione e permetterà di dimostrare in modo più visibile la nostra solidarietà collettiva nei confronti dei paesi bisognosi di assistenza. Confermerà agli Stati membri che possono contare su un’assistenza comunitaria in materia di protezione civile, anche se i mezzi di trasporto degli altri Stati membri sono esauriti, insufficienti o non disponibili. E ancora più importante è che permetterà alla Comunità di salvare un numero maggiore di vite umane e sostenere in modo tangibile e tempestivo le vittime di catastrofi. La decisione del Consiglio dovrebbe pertanto proporre un nuovo approccio al problema del trasporto dei soccorsi della protezione civile nell’ambito del meccanismo. I principi fondamentali sono i seguenti: i) il trasporto dei soccorsi nazionali della protezione civile rimane di competenza primaria di ciascun paese che fornisce assistenza nell’ambito del meccanismo. La presente proposta spiega chiaramente questa responsabilità richiedendo agli Stati membri di adottare misure volte a garantire il trasporto in tempo utile dei soccorsi della protezione civile. ii) per quanto possibile, gli Stati membri dovrebbero cercare di condividere le proprie risorse nel settore dei trasporti in uno sforzo collettivo volto a ottimizzare i soccorsi e assicurare la loro rapida esecuzione. iii) il finanziamento comunitario[7] dovrebbe essere utilizzato come rete di sicurezza quando i trasporti nazionali non sono disponibili, sono insufficienti o non garantiscono un trasporto efficace dei soccorsi. Tale disponibilità finanziaria consentirà alla Commissione di mobilitare i mezzi di trasporto supplementari necessari per assicurare una risposta rapida alle situazioni di grave emergenza, e che altrimenti non sarebbero disponibili. Norme dettagliate riguardanti la mobilitazione di trasporti supplementari saranno stabilite conformemente alle procedure di cui all’articolo 13. 2. Verso una capacità di reazione rapida dell’Unione europea (a) Situazione attuale Gli interventi comunitari in materia di protezione civile sono effettuati attraverso squadre, esperti e attrezzature forniti su una base volontaria dagli Stati membri che aderiscono al meccanismo. A tale scopo, l’articolo 3 della decisione dispone che gli Stati membri individuano preventivamente le squadre e gli esperti che possono rendersi disponibili per intervenire nell’ambito del meccanismo comunitario. L’articolo 4, lettera d) invita la Commissione ad istituire un programma di formazione comprendente corsi ed esercitazioni comuni e un sistema di scambi di esperti, per migliorare la preparazione del personale di intervento. Detti elementi, per quanto molto utili, sono insufficienti per organizzare una capacità di risposta rapida europea come chiesto dal Consiglio europeo. Ciò è confermato dalla valutazione delle capacità, che è stata incentrata sui soccorsi della protezione civile disponibili in caso di grave attacco terroristico nell’Unione. Questa valutazione ha evidenziato lacune nelle capacità disponibili in molti settori nei quali è probabile la richiesta di reciproca assistenza[8]. Devono essere affrontate le lacune riscontrate affinché la Comunità possa collettivamente fornire l’assistenza necessaria in caso di bisogno. Inoltre, l’esperienza passata ha dimostrato che qualsiasi sistema volontario di reciproca assistenza comporta dei limiti, in particolare quando rischi della stessa natura interessano molti paesi simultaneamente (ad es. attacchi terroristici simultanei in molti paesi dell’Unione, incendi boschivi, inondazioni). In breve, l’assistenza degli Stati membri rischia di non essere sufficiente per assicurare una risposta rapida in materia di protezione civile in tutte le situazioni di emergenza. (b) Misure proposte La presente proposta introduce quattro innovazioni per dare corpo all’ambizione dell’Unione di organizzare una capacità di risposta rapida a livello dell’UE fondata su nuclei d’intervento nazionali della protezione civile. In primo luogo, conferma gli accordi già raggiunti dal Consiglio il 18 maggio 2004 in occasione dell’adozione delle modalità per mettere a disposizione del meccanismo il contenuto della base dati militare. Conformemente alle citate modalità, la proposta invita gli Stati membri ad includere informazioni sulla disponibilità di mezzi militari nelle loro risposte alle richieste di assistenza. In secondo luogo, come richiesto dal Consiglio europeo, la presente proposta invita gli Stati membri a procedere all’istituzione di nuclei d’intervento della protezione civile. Questi nuclei d’intervento sono organizzazioni specifiche e predefinite di risorse degli Stati membri in materia di protezione civile, capaci di reagire efficacemente alle richieste di assistenza trasmesse attraverso il meccanismo. Possono comprendere attrezzature, personale, o una combinazione di entrambe le risorse. È necessario che siano pienamente interoperativi, possano essere dispiegati rapidamente e essere equipaggiati per svolgere funzioni di sostegno o far fronte alle esigenze prioritarie derivanti da situazioni di emergenza. Nell’organizzare tali nuclei d’intervento, si possono considerare le potenziali sinergie con altri tipi di competenze specializzate di interesse ai fini di una rapida risposta alle gravi emergenze. L’aspetto più importante è che questi nuclei d’intervento possano essere costituiti da un unico Stato membro o da diversi Stati membri in collaborazione tra loro. Quest’ultima soluzione offre ulteriori possibilità di cooperazione, in particolare per i paesi più piccoli, e permette a tutti gli Stati membri di contribuire, a livello individuale o collettivo, agli interventi comunitari in materia di protezione civile. Una volta che i nuclei d’intervento saranno diventati un elemento importante nella base dati dell’assistenza disponibile, il Centro di monitoraggio e di informazione sarà in grado, quando riceverà una richiesta di assistenza, di individuare rapidamente i nuclei d’intervento più necessari e richiederne la mobilitazione immediata tramite lo Stato membro o gli Stati membri competenti. In terzo luogo, la valutazione delle capacità ha dimostrato la necessità di misure supplementari nel settore della logistica. La Comunità dovrebbe sfruttare le economie di scala in questo settore e fare in modo che le funzioni di sostegno principali (comunicazioni, parco di veicoli leggeri in loco, forniture, attrezzature tecniche, ecc..) possano essere assunte da unità specializzate al servizio delle squadre di intervento di tutti gli Stati membri. Le squadre potranno così concentrarsi sulle loro missioni fondamentali, con un’efficacia maggiore e ottimizzando gli effetti positivi dei soccorsi europei di protezione civile. I nuclei d’intervento di sostegno saranno costituiti da risorse degli Stati membri, e saranno dispiegati dagli Stati membri interessati di concerto con la Commissione. Infine, benché l'operato della protezione civile a livello comunitario dovrebbe continuare a basarsi soprattutto sui contributi volontari degli Stati membri, la presente proposta fornisce il quadro di una nuova politica che permette alla Comunità di completare i soccorsi degli Stati membri con un sostegno e dei mezzi supplementari, in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Tale sostegno mirerà a fornire un’assistenza che non potrebbe essere ottenuta dai paesi partecipanti al meccanismo. Potrebbe assumere la forma del noleggio, su base temporanea, di attrezzature specifiche (aerei di evacuazione sanitaria, idrovore di grande capacità per i casi di inondazione, aerei anti-incendio in caso di incendi boschivi, ecc.). Quest’ultima proposta richiederà l’elaborazione di criteri rigorosi o di soglie, da stabilirsi conformemente alla procedura definita nell’articolo 13. Essa non intende sostituire le disposizioni nazionali di preparazione alle emergenze né fornire finanziamenti comunitari per l’acquisto di attrezzature per la protezione civile a livello degli Stati membri. Mira semplicemente ad offrire una rete di sicurezza supplementare sulla quale si potrà fare affidamento in circostanze eccezionali a complemento dei soccorsi che gli Stati membri possono fornire. Nei casi in cui l’assistenza degli Stati membri fosse insufficiente, non disponibile o inefficace, questa nuova possibilità permetterà alla Comunità di rispondere a specifiche esigenze di carattere umanitario o evitare danni irreparabili all’ambiente. Destinata a migliorare la sicurezza collettiva dei cittadini europei grazie ad una rete di sicurezza supplementare, questa proposta soddisfa i principi di necessità e di sussidiarietà. Si tratta di una condizione preliminare indispensabile perché la Comunità possa reagire in qualsiasi momento ad una richiesta di assistenza proveniente da uno degli Stati membri, anche se l’assistenza richiesta non esiste in nessuno degli altri Stati membri o se i mezzi di intervento nazionali degli altri Stati membri sono insufficienti o non disponibili. Offre un livello di protezione e di sicurezza complementare che non può essere garantito dagli Stati membri che agiscono individualmente. 3. Allerta rapida La capacità della Comunità di reagire rapidamente alle catastrofi naturali dipende dalla disponibilità di sistemi di allerta rapida che permettono agli Stati membri e al Centro di monitoraggio e di informazione di adottare le misure necessarie nel minor tempo possibile. Questi sistemi dovrebbero tener conto delle fonti di informazione esistenti, quali GDACS (Global Disaster Alert and Coordination System, sistema mondiale di allerta e di coordinamento in caso di catastrofe) e il sistema di allarme dell’UNDAC (Gruppo delle Nazioni Unite incaricato della valutazione e del coordinamento in caso di catastrofe). Contribuendo all’elaborazione di questi sistemi, la Comunità dovrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre i tempi di reazione in caso di catastrofi naturali e rafforzare la capacità collettiva dell’UE di reagire rapidamente. Il Consiglio ha dato prova di vivo interesse per la prosecuzione dei lavori in questo settore. La decisione del Consiglio deve prevedere una base giuridica adeguata per permettere la prosecuzione di questi lavori nell’ambito del meccanismo. Il principale obiettivo dell’azione comunitaria proposta per quanto riguarda l’allerta rapida è di proteggere meglio i cittadini europei dagli effetti di catastrofi naturali gravi. Esempi di azioni pertinenti in questo settore includono: la valutazione e, se necessario, l’aggiornamento di sistemi di allerta rapida esistenti, il miglioramento dei collegamenti tra i sistemi di individuazione e i meccanismi di allerta, l’individuazione di sinergie tra sistemi diversi e la loro messa in collegamento per facilitare l’accesso degli organi decisionali. 4. Coordinamento degli interventi nei paesi terzi (a) Situazione attuale Gli interventi relativi a soccorsi prestati al di fuori della Comunità possono essere condotti in autonomia, o come contributo ad un’operazione diretta da un’organizzazione internazionale. In alcune situazioni di emergenza, la protezione civile interviene per rispondere a necessità di carattere umanitario e contribuisce agli aiuti umanitari in senso lato. Sia i soccorsi prestati dalla protezione civile sia gli aiuti umanitari soddisfano le necessità immediate che emergono a seguito di gravi catastrofi. Mentre gli interventi di soccorso della protezione civile hanno tipicamente una prospettiva a breve termine, le operazioni umanitarie, invece, continuano solitamente anche oltre la fase di emergenza acuta[9]. Disposizioni sono state elaborate in seno alla Commissione per assicurare una stretta cooperazione tra il meccanismo e ECHO (la DG responsabile degli aiuti umanitari) e permettere una risposta europea di ampia portata in caso di catastrofi. Le procedure operative della Commissione continueranno a rafforzare le sinergie tra gli aiuti umanitari della CE e la protezione civile, in funzione del loro ruolo specifico e dei loro vantaggi comparativi. Ciò dovrebbe anche permettere di stilare rendiconti più precisi dei contributi umanitari forniti dalla Comunità e dagli Stati membri. Sforzi particolari sono stati compiuti anche per assicurare un buono coordinamento con le Nazioni Unite. La Commissione e l’Ufficio per il coordinamento degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) hanno firmato un accordo nell’ottobre 2004 per stabilire i principi di base onde rafforzare tra loro la cooperazione e il coordinamento e evitare inutili duplicazioni negli interventi. La Commissione continuerà a perseguire il coordinamento con le Nazioni Unite e altri operatori internazionali al fine di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse disponibili. (b) Proposte È indispensabile migliorare il coordinamento a livello comunitario per sostenere lo sforzo di coordinamento globale e assicurare un contributo europeo di vasta portata alle operazioni internazionali di soccorso. L’articolo 6 della decisione del Consiglio dovrebbe pertanto precisare i ruoli e le responsabilità (nel modo in cui sono evoluti nella pratica) dello Stato membro che assume la presidenza del Consiglio dell’Unione europea, della squadra di coordinamento della protezione civile in loco e della Commissione. La presidenza coordina la risposta politica in stretta concertazione con la Commissione. Soprattutto, garantisce il collegamento con il paese colpito, in particolare nelle prime fasi di una situazione di grave emergenza, per facilitare il rapido dispiegamento dei soccorsi comunitari. La presente proposta apre anche la possibilità, per il paese che assume la presidenza, di richiedere ad un altro Stato membro di assumere la responsabilità totale o parziale del coordinamento politico. Ciò può risultare utile, ad esempio, quando una emergenza scoppia nel corso della presidenza di un paese e si prolunga sotto la presidenza seguente, in caso di urgenze simultanee, o quando la presidenza non ha relazioni bilaterali con il paese colpito. Inoltre dovrebbe anche essere possibile alla presidenza chiedere l’assistenza della Commissione in queste circostanze. Tramite il Centro di monitoraggio e di informazione (MIC) la Commissione coordina la risposta dell’Unione europea in materia di protezione civile a livello operativo, di concerto con gli Stati membri che prestano i soccorsi, il paese colpito e le Nazioni Unite, ove presenti. Quando una richiesta di assistenza è stata trasmessa tramite il meccanismo, tutti gli Stati membri che prestano assistenza dovrebbero concertarsi con il MIC per permettere alla Commissione di garantire, nel settore della protezione civile, un contributo coerente e di ampia portata dell’Unione europea alle operazioni di aiuto internazionali. Se necessario, la Commissione decide, di concerto con la presidenza, di mobilitare e inviare una squadra di valutazione e/o di coordinamento composta da esperti degli Stati membri. La squadra dovrebbe ricevere un mandato preciso e le deve essere conferita formalmente la competenza di coordinare le squadre della protezione civile che operano nell’ambito del meccanismo comunitario. La squadra dovrebbe fruire di un sostegno logistico di base, in particolare per quanto riguarda le attrezzature di comunicazione, affinché possa coordinare efficacemente gli interventi della protezione civile dell’UE. |

E-9825 |

1. 2006/0009(CNS)

ê 2001/792 (adattato)

Ö Proposta di Õ

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2001

che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della Ö di Õ protezione civile

(2001/792/CE, Euratom)

Ö (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)Õ

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

ed Ö visto Õ il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

vista la proposta della Commissione,[10]

visto il parere del Parlamento europeo[11],

visto il parere del Comitato economico e sociale Ö europeo Õ [12],

visto il parere del Comitato delle regioni[13],

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1) È necessario apportare alcune modifiche sostanziali alla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile[14]. È opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione della decisione.

(2) Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo della frequenza e della gravità di catastrofi naturali e di origine antropica con conseguenti perdite di vite umane, distruzione delle infrastrutture economiche e sociali e devastazione ambientale.

ê 2001/792 considerando 1

ð nuovo

(2) L’attività esplicata dalla Comunità in attuazione della risoluzione del Consiglio, dell’8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell’assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche[15] ha contribuito a proteggere le persone, l’ambiente e i beni. Occorre ora garantire una protezione ancora più elevata nel caso di catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche e ambientali, compreso l’inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all’interno o all’esterno dell’Unione europea, e rafforzare le disposizioni della risoluzione ð La Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), approvata dalla Comunità con decisione 98/685/CE del Consiglio[16], ha contribuito a migliorare la prevenzione e la gestione dei disastri industriali. ï

ê 2001/792 considerando 2 (adattato)

(2) La convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, che contiene disposizioni su materie quali la prevenzione, la preparazione alle situazioni di emergenza, l’informazione e la partecipazione del pubblico, i meccanismi per notificare gli incidenti industriali, la risposta e l’assistenza reciproca, è entrata in vigore il 19 aprile 2000. La convenzione è stata approvata dalla Comunità con decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998[17].

ò nuovo

(4) Con decisione 2001/792/CE, Euratom è stato istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (in appresso “il meccanismo”), che tiene anche conto delle specifiche esigenze delle regioni isolate e ultraperiferiche ed alcune altre zone della Comunità. Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento del numero di paesi che hanno chiesto l’intervento del meccanismo di soccorso della protezione civile. Tale meccanismo deve essere rafforzato affinché la solidarietà europea si traduca in modo più visibile e tangibile e sia sviluppata una capacità di risposta rapida a livello europeo come chiesto dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 16 e 17 giugno 2005 e dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 13 gennaio 2005 sulla catastrofe provocata dallo tsunami.

ê 2001/792 considerando 3 (adattato)

(3) Un meccanismo inteso ad agevolare la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile potrebbe integrare l’attuale programma di azione comunitario nel settore della protezione civile[18] mettendo a disposizione un supporto in caso di emergenze gravi che possano richiedere una reazione urgente. Esso faciliterebbe la mobilitazione di squadre di intervento, di esperti e di altre risorse, a seconda delle necessità, tramite una struttura comunitaria rafforzata di protezione civile, comprendente un Centro di informazione e monitoraggio e un sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza. Il meccanismo offrirebbe anche la possibilità di raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze, di ritrasmettere tali informazioni a tutti gli Stati membri e di scambiarsi gli insegnamenti tratti dagli interventi.

ê 2001/792 considerando 4 (adattato)

(5) Siffatto Ö Il Õ meccanismo terrebbe debitamente conto della pertinente normativa della Comunità europea e degli impegni internazionali da questa assunti. La presente decisione lascerebbe pertanto impregiudicati i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati membri derivanti da trattati bilaterali o multilaterali in relazione agli aspetti contemplati dalla decisione stessa.

ò nuovo

(6) Il meccanismo è inteso ad agevolare la risposta della protezione civile a fronte di tutti i tipi di emergenze gravi, comprese le catastrofi naturali e di origine antropica, gli incidenti tecnologici, radiologici e ambientali, gli atti di terrorismo e l’inquinamento marino dovuto a cause accidentali ai sensi della decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell’inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali[19]. L’intervento della protezione civile può essere richiesto in tutti questi tipi di emergenze, a complemento delle capacità di reazione proprie del paese colpito.

ê 2001/792 considerando 5

ð nuovo

(7) La prevenzione riveste grande importanza per la protezione contro le catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali e in questo contesto dovranno essere esaminate ulteriori azioni. ð Contribuendo all’ulteriore sviluppo di sistemi di allerta rapida, la Comunità dovrebbe aiutare gli Stati membri a rendere minimi i tempi di reazione nel far fronte alle catastrofi naturali. È opportuno che tali sistemi tengano conto delle fonti d’informazione esistenti. ï

ê 2001/792 considerando 7

ð nuovo

(8) Devono essere prese misure preparatorie a livello comunitario e degli Stati membri per far sì che in caso di emergenza le squadre di intervento addette ai soccorsi vengano mobilitate tempestivamente e coordinate con la necessaria flessibilità, e per garantire, tramite un programma di formazione, un’effettiva capacità di risposta e complementarità delle squadre di valutazione e/o coordinamento, delle squadre di intervento e di altre risorse, se del caso. Altre misure preparatorie consistono nel mettere in comune le informazioni relative alle risorse mediche necessarie e promuovere l’uso delle nuove tecnologie. ð Si dovrebbe prendere in considerazione l’istituzione di ulteriori squadre di intervento nel settore della protezione civile, composte da risorse provenienti da uno o più Stati membri, come contributo al potenziamento della capacità di reazione rapida della protezione civile. ï

ê 2001/792 considerando 6

(9) In caso di emergenza grave o imminente nella Comunità, che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri o che possa dar luogo ad una richiesta di soccorso da parte di uno o più Stati membri, è necessario che l’emergenza venga notificata, ove opportuno, tramite un sistema comune di comunicazione e informazione dotato della necessaria affidabilità.

ê 2001/792 considerando 8 (adattato)

(8) Conformemente al principio di sussidiarietà, un meccanismo comunitario fornirebbe un valore aggiunto sostenendo e integrando le politiche nazionali nel campo dell’assistenza reciproca in materia di protezione civile. Qualora lo stato di preparazione dello Stato membro richiedente non sia sufficiente per far fronte a un’emergenza grave in termini di risorse disponibili, tale Stato potrebbe avvalersi del meccanismo comunitario per supplire a tale insufficienza.

ê 2001/792 considerando 9

ð nuovo

(9) Il meccanismo dovrebbe consentire di mobilitare gli interventi di soccorso e agevolarne il coordinamento, in modo da contribuire a garantire una migliore protezione in primo luogo delle persone, ma anche dell’ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, limitando il numero dei morti e dei feriti e i danni materiali, economici ed ecologici e rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà. ð È opportuno che la cooperazione rafforzata nel settore degli interventi della protezione civile poggi su una struttura comunitaria di protezione civile composta da un centro di monitoraggio e di informazione e un sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze gestito dalla Commissione nonché da punti di contatto operativi negli Stati membri. Tale struttura costituirebbe l’ambito preposto alla raccolta di informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze, alla diffusione di tali informazioni a tutti gli Stati membri e allo scambio degli insegnamenti tratti dagli interventi effettuati. ï

ò nuovo

(11) I punti di contatto operativi negli Stati membri devono essere in grado di fornire informazioni sulla disponibilità dei mezzi di soccorso della protezione civile richiesti dal paese colpito dall’emergenza, comprese le informazioni sulla disponibilità di risorse e capacità militari.

(12) È necessario rafforzare la disponibilità di idonei mezzi di trasporto al fine di potenziare lo sviluppo di una capacità di risposta rapida a livello comunitario. La Comunità deve sostenere e integrare gli sforzi degli Stati membri agevolando la messa in comune delle risorse disponibili nel settore dei trasporti negli Stati membri e mobilitando se necessario mezzi di trasporto supplementari.

(13) Il fabbisogno logistico delle squadre di intervento degli Stati membri che operano nel quadro di una emergenza può essere soddisfatto più efficacemente ed efficientemente attraverso la mobilitazione di nuclei d’intervento di sostegno a livello comunitario. La Comunità deve assicurare che tali nuclei d’intervento possano essere dispiegati rapidamente per incrementare l’efficacia degli interventi di soccorso della protezione nell’ambito del meccanismo.

(14) La possibilità di mobilitare mezzi di soccorso supplementari a livello comunitario, ad integrazione dell’assistenza della protezione civile fornita dagli Stati membri rappresenta una necessaria “rete di sicurezza”, soprattutto nell’eventualità che molti Stati membri siano colpiti da minacce della stessa natura.

ê 2001/792 considerando 10 (adattato)

(10) Le regioni isolate e ultraperiferiche ed alcune altre zone della Comunità hanno spesso caratteristiche ed esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici. Questi fattori hanno un impatto negativo, ostacolano lo spiegamento delle risorse di assistenza e intervento rendendo difficile far pervenire aiuto e mezzi di soccorso, e determinano particolari necessità di assistenza quando vi sia un serio rischio di grave emergenza. Un siffatto meccanismo comunitario consentirebbe di meglio rispondere a queste situazioni e necessità.

ê 2001/792 considerando 11 e 13 (adattato)

ð nuovo

(15) Per quanto riguarda gli interventi di soccorso della protezione civile al di fuori della Comunità, si potrebbe far uso di un Ö il Õ meccanismo quale strumento inteso ad Ö deve Õ agevolare e supportare le azioni intraprese dalla Comunità e dagli Stati membri nell’ambito delle rispettive competenze. Gli interventi di soccorso Ö al di fuori della Comunità possono essere Õ sarebbero condotti autonomamente o come contributo a un’operazione guidata da un’organizzazione internazionale, nel qual caso la Comunità svilupperebbe le sue relazioni con le pertinenti organizzazioni internazionali a livello mondiale e regionale. ð Le Nazioni Unite, ove presenti, svolgono un ruolo di coordinamento generale degli interventi di emergenza nei paesi terzi. È opportuno che i soccorsi forniti dalla protezione civile nell’ambito del meccanismo siano coordinati con le Nazioni Unite e altri organismi internazionali per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e evitare inutili duplicazioni di interventi. Un migliore coordinamento dei soccorsi di protezione civile tramite il meccanismo costituisce una condizione indispensabile per sostenere lo sforzo di coordinamento generale e assicurare un ampio contributo europeo alle operazioni internazionali di soccorso. Nelle emergenze gravi, nelle quali i soccorsi sono forniti nell’ambito del meccanismo e del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all’aiuto umanitario[20], la Commissione deve assicurare l’efficacia, la coerenza e la complementarità della risposta della Comunità nel suo insieme. ï

ê 2001/792 considerando 12 (adattato)

ð nuovo

(16) Tale Ö Il Õ meccanismo comunitario potrebbe anche , a condizioni da determinare, costituire uno strumento inteso ad agevolare e supportare la gestione delle crisi Ö in conformità della dichiarazione comune resa dal Consiglio e dalla Commissione il 29 settembre 2003 sull’uso del meccanismo comunitario di protezione civile nella gestione delle crisi Õ di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea ð nonché ad agevolare e supportare la cooperazione diplomatica durante le situazioni di emergenza in paesi terzi. ï.

ê 2001/792 considerando 14 (adattato)

ð nuovo

(14) Il meccanismo sarebbe aperto alla Ö La Õ partecipazione dei Ö di Õ paesi candidati ð e la cooperazione con altri paesi terzi ï Ö devono essere previste, Õ ð giacché aumenterebbero l’efficienza e l’efficacia del meccanismo. ï.

ê 2001/792 considerando 15 (adattato)

(15) Vi è l’esigenza di migliorare la trasparenza e consolidare e rafforzare le varie azioni già intraprese nel campo della protezione civile, nel costante perseguimento degli obiettivi del trattato.

ê 2001/792 considerando 16

(17) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999[21] recante le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

ê 2001/792 considerando 17

(17) Il ricorso, ai fini del presente meccanismo, allo stesso Comitato istituito dall’attuale programma d’azione comunitario a favore della protezione civile dovrebbe garantire la coesione e la complementarità per l’attuazione del meccanismo.

ò nuovo

(18) Gli obiettivi del meccanismo, compresi i vantaggi derivanti dal funzionamento del meccanismo in termini di minori perdite di vite umane e minori danni materiali, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono pertanto, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione prevista, essere realizzati meglio a livello comunitario. Nel caso in cui una grave emergenza superi le capacità di reazione dello Stato membro colpito, esso deve poter rivolgersi al meccanismo comunitario perché integri le proprie risorse in materia di protezione civile. La Comunità può pertanto prendere misure in applicazione del principio di sussidiarietà sancito nell’articolo 5 del trattato CE. Conformemente al principio di proporzionalità, enunciato nel medesimo articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ê 2001/792 considerando 18

(19) Il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica non prevedono, ai fini dell’adozione della presente decisione, altri poteri di azione se non quelli di cui, rispettivamente, all’articolo 308 e all’articolo 203,

ê 2001/792

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

ê 2001/792 (adattato)

ð nuovo

Ö Capo I Oggetto e campo di applicazione Õ

Articolo 1

1. È istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata tra la Comunità europea e gli Stati membri negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenza grave o imminente che possa richiedere una reazione urgente (nel prosieguo «il meccanismo»).

2. Ö La protezione fornita dal Õ Il meccanismo è inteso a contribuire a garantire una migliore protezione Ö concerne Õ in primo luogo delle Ö le Õ persone ma anche dell’ Ö l’ Õambiente e dei Ö i Õ beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di ð catastrofi naturali e disastri di natura antropica, atti di terrorismo e ï emergenza grave, ovvero catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche o ambientali Ö compreso l’inquinamento marino dovuto a cause accidentali (in appresso “gravi emergenze”) Õ, che si verifichino all’interno o all’esterno della Comunità, Ö tenendo anche conto delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche, insulari o altre della Comunità. Õ compreso l’inquinamento marino dovuto a cause accidentali, come previsto dalla decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell’inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali[22].

Il meccanismo non ha Ö deve avere Õ effetti sugli obblighi derivanti dalla pertinente normativa della Comunità europea o della Comunità europea dell’energia atomica e degli accordi internazionali esistenti.

Obiettivo generale del meccanismo è fornire, su richiesta, supporto nel caso di simili emergenze e contribuire a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso attivati dagli Stati membri e dalla Comunità, tenendo conto delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche, insulari o altre della Comunità.

Ö Articolo 2 Õ

3. Il meccanismo comprende una serie di Ö almeno i seguenti Õ elementi ed azioni, in particolare:

ê 2001/792

ð nuovo

1) l’individuazione delle squadre di intervento nonché di altri tipi di supporto disponibili negli Stati membri per gli interventi di soccorso in caso di emergenza, ð inclusi i mezzi e le capacità militari disponibili per sostenere la protezione civile; ï

ê 2001/792 (adattato)

2) l’elaborazione e l’attuazione di un programma di formazione per le squadre di intervento e altri tipi di supporto e per gli esperti delle squadre Ö incaricate Õ di Ö della Õ valutazione e/o Ö del Õ coordinamento,;

ê 2001/792

3) workshop, seminari e progetti pilota sugli aspetti salienti degli interventi,;

ê 2001/792 (adattato)

4) la costituzione e, se necessario, l’invio di squadre Ö incaricate Õ di Ö della Õ valutazione e/o Ö del Õ coordinamento,

5) la creazione e la gestione di un Centro di informazione e monitoraggio Ö MIC Õ, Ö accessibile e capace di reagire immediatamente 24 ore su 24 e a disposizione degli Stati membri e della Commissione ai fini del meccanismo; Õ

6) la creazione e la gestione di un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza, Ö (CECIS) in grado di comunicare e di scambiare informazioni tra il MIC e i punti di contatto operativi degli Stati membri; Õ

ò nuovo

7) lo sviluppo di sistemi di allerta rapida, tendendo presenti le fonti d’informazioni esistenti, per permettere agli Stati membri e al MIC di reagire rapidamente;

8) l’adozione di disposizioni per i trasporti, la logistica e altri sostegni a livello comunitario;

ê 2001/792 (adattato)

9) altre azioni di supporto Ö e le azioni complementari Õ quali le misure per facilitare il trasporto di risorse per interventi di soccorso Ö necessarie nell’ambito del meccanismo Õ .

Articolo 2

1. Quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi una emergenza grave che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri ovvero che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro nel quale si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia:

a) agli Stati membri che rischiano di essere interessati dall’emergenza, a meno che a questo obbligo di notificazione sia già stato dato adempimento conformemente alla pertinente normativa della Comunità europea o della Comunità europea dell’energia atomica o di accordi internazionali esistenti; e

b) alla Commissione, ove si preveda un’eventuale richiesta di aiuto tramite il Centro di informazione e monitoraggio, in modo che la Commissione possa, ove necessario, informare gli altri Stati membri e attivare i servizi competenti.

2. La notificazione è, ove opportuno, effettuata mediante il sistema di comunicazione e di informazione.

Ö Capo II Preparazione Õ

Articolo 3

Per poter intervenire efficacemente in caso di emergenza grave, gli Stati membri:

a)1. Ö Gli Stati membri Õ identificano preventivamente, nell’ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, le squadre di intervento che possono rendersi disponibili a tal fine o che potrebbero essere costituite per intervenire con brevissimo preavviso, per poterle inviare, Ö ed essere inviate, Õ in genere entro le 12 ore successive alla richiesta di aiuto,. tenendo Ö Tengono Õ conto del fatto che la composizione delle squadre dovrà dipendere dalla natura dell’emergenza grave e dalle sue particolari necessità;.

b)2. Ö Gli Stati membri Õ selezionano gli esperti che possono essere mobilitati sul luogo dell’emergenza per far parte di una squadra Ö incaricata Õ di Ö della Õ valutazione e/o Ö del Õ coordinamento;.

ò nuovo

3. Gli Stati membri lavorano alla costituzione di nuclei di intervento di protezione civile, composti da risorse provenienti da uno o più Stati membri, che possono essere dispiegati con brevissimo preavviso e svolgere funzioni di sostegno o soddisfare necessità prioritarie.

ê 2001/792 (adattato)

ð nuovo

Ö 4. Gli Stati membri prendono in considerazione la possibilità di fornire, a seconda delle necessità, anche altri tipi di supporto, che potrebbero essere messi a disposizione da parte dei servizi competenti, come personale specializzato e attrezzature speciali che consentano di affrontare un particolare tipo di emergenza, e di fare ricorso alle risorse che possono essere messe a disposizione da parte di organizzazioni non governative e altri soggetti attivi nel settore. Õ

c)5. Ö Gli Stati membri Õ forniscono le pertinenti informazioni generali sulle squadre, e sugli esperti, ð sui nuclei d’intervento e altri tipi di supporto di cui ai paragrafi da 1 a 4 ï in questione nonché sulle risorse mediche di cui all’articolo 4, lettera e) nei sei mesi successivi all’adozione della presente decisione e aggiornano prontamente tali informazioni ove necessario;.

d) prendono in considerazione la possibilità di fornire, a seconda delle necessità, anche altri tipi di supporto, che potrebbero essere messi a disposizione da parte dei servizi competenti, come personale specializzato e attrezzature speciali che consentano di affrontare un particolare tipo di emergenza, e di fare ricorso alle risorse che possono essere messe a disposizione da parte di organizzazioni non governative e altri soggetti attivi nel settore;

ò nuovo

6. Gli Stati membri prendono misure atte ad assicurare il tempestivo trasporto dei soccorsi della protezione civile.

ê 2001/792 (adattato)

e)7. Ö Gli Stati membri Õ ai fini dell’applicazione della presente decisione, nominano le autorità competenti, designano i punti di contatto Ö operativi Õ e ne informano la Commissione.

Articolo 4

1. Per il raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 1, la Ö La Õ Commissione Ö svolge i seguenti compiti Õ:

a) istituisce e gestisce un Centro di informazione e monitoraggio accessibile e capace di reagire immediatamente 24 ore su 24 e a disposizione degli Stati membri e della Commissione ai fini del meccanismo Ö istituisce e gestisce il Centro di informazione e monitoraggio Õ;

b) istituisce e gestisce un sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza, dotato della necessaria affidabilità che consenta la comunicazione e lo scambio di informazioni tra il Centro di informazione e monitoraggio e i punti di contatto designati a tale scopo dagli Stati membri Ö istituisce e gestisce il CECIS Õ;

ò nuovo

c) contribuisce allo sviluppo di sistemi di allerta rapida a favore degli Stati membri e del Centro di informazione e monitoraggio;

ê 2001/792 (adattato)

ð nuovo

c)d) predispone i mezzi necessari per mobilitare e inviare, il più rapidamente possibile, piccole squadre di esperti incaricate:

i) di valutare la situazione per conto degli Stati membri, del Centro di informazione e monitoraggio e dello Stato che ha chiesto aiuto, Ö i bisogni in materia di protezione civile dello Stato che chiede assistenza a fronte degli aiuti disponibili da parte degli Stati membri e del meccanismo; Õ

ii) di agevolare, ove necessario, il coordinamento delle operazioni di soccorso Ö della protezione civile Õ in loco e provvedere, ove opportuno e necessario, ai collegamenti con le competenti autorità del paese che ha chiesto aiuto;

d) istituisce un programma di formazione volto a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile garantendo la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento di cui all’articolo 3, lettera a) o, se del caso, degli altri tipi di supporto di cui all’articolo 3, lettera b) e migliorando la competenza degli esperti per la valutazione. Il programma dovrebbe comprendere corsi ed esercitazioni comuni e un sistema di scambi in base al quale singoli componenti delle squadre possono essere distaccati presso squadre operanti in altri Stati membri;

e) Ö raccoglie Õ e mette in comune le informazioni sulle capacità degli Stati membri di produrre sieri e vaccini o altre risorse mediche necessarie nonché sulle riserve disponibili per gli interventi di soccorso in caso di emergenza grave e raccoglie tali informazioni nel sistema di informazione;

f) definisce un Ö istituisce un Õ programma basato sull’esperienza acquisita in seguito agli interventi effettuati nel quadro del meccanismo e provvede alla diffusione di tale esperienza tramite il sistema di informazione;

g) promuove e incoraggia l’introduzione e l’uso Ö di nuove tecnologie Õ nel contesto del meccanismodi nuove tecnologie, ivi compresi sistemi di notifica e allarme, scambio di informazioni, utilizzazione di tecnologia satellitare e supporto alla presa di decisione nella gestione delle emergenze;

h) adotta misure per facilitare il trasporto di risorse per interventi di soccorso e altre azioni di supporto. ð crea la capacità di mobilitare mezzi di trasporto supplementari necessari per garantire una risposta rapida in caso di gravi emergenze; ï

ò nuovo

i) pone in essere la capacità di fornire sostegno logistico di base agli esperti e facilita la mobilitazione di nuclei logistici e di altro tipo a sostegno delle squadre degli Stati membri che partecipano agli interventi dei soccorsi nell’ambito del meccanismo comunitario di protezione civile;

j) intraprende tutte le altre misure supplementari e complementari necessarie nell’ambito del meccanismo.

ê 2001/792 (adattato)

Ö 2. La Commissione istituisce un programma di formazione volto a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile garantendo la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dei nuclei di intervento di cui all’articolo 3, paragrafo 3 o, se del caso, degli altri tipi di supporto di cui all’articolo 3, paragrafo 4 e migliorando la competenza degli esperti di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Il programma comprende corsi ed esercitazioni comuni e un sistema di scambi in base al quale singoli componenti delle squadre possono essere distaccati in altri Stati membri. Õ

Ö Capo III Risposta Õ

Ö Articolo 5 Õ

Ö 1. Quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi una emergenza grave che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri lo Stato membro nel quale si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia alla Commissione e agli Stati membri che rischiano di essere interessati dall’emergenza. Õ

Ö Il primo comma non trova applicazione laddove all’obbligo di notificazione sia già stato dato adempimento conformemente alla pertinente normativa della Comunità europea o della Comunità europea dell’energia atomica o di accordi internazionali esistenti. Õ

Ö 2. In caso di grave emergenza all’interno della Comunità o di imminente minaccia di tale eventualità che possono comportare una richiesta di assistenza da parte di uno o più Stati membri, gli Stati membri nei quali si è verificata l’emergenza notificano immediatamente tale situazione alla Commissione, ove si preveda un’eventuale richiesta di aiuto tramite il MIC, in modo che la Commissione possa, ove necessario, informare gli altri Stati membri e attivare i servizi competenti. Õ

Ö 3. La notificazione è, ove opportuno, effettuata mediante il CECIS. Õ

Articolo 56

1. Quando nella Comunità si verifica una Ö grave Õ situazione di emergenza, uno Stato membro può chiedere aiuto Ö tramite il MIC o rivolgersi direttamente agli altri Stati membri. Õ, con Ö La Õ richiesta che deve essere quanto più specifica possibile:

Ö Articolo 7 Õ

a) agli altri Stati membri tramite il Centro di informazione e monitoraggio; in questo caso, appena ricevuta la richiesta, Ö In caso di richiesta di aiuto tramite il MIC Õ la Commissione, Ö appena ricevuta la richiesta, Õ a seconda delle circostanze e senza indugio:

1) inoltra la richiesta ai punti di contatto Ö operativi Õ degli altri Stati membri,

2) agevola la mobilitazione di squadre, di esperti Ö , di nuclei d’intervento Õ e di altri mezzi di soccorso,

3) raccoglie informazioni ufficialmente controllate in merito all’emergenza e le comunica agli altri Stati membri;.

b) o direttamente agli altri Stati membri.

ê 2001/792 (adattato)

ð nuovo

Ö Articolo 8 Õ

2.1. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di soccorso decide in tempi rapidi se è in condizione di prestare il soccorso richiesto e ne informa lo Stato membro richiedente o tramite il Centro di informazione e monitoraggio Ö MIC Õ o direttamente e informando in tal caso, in funzione delle circostanze, anche il Centro precisando la portata e le condizioni del soccorso che può prestare. ð Se le informazioni sono trasmesse direttamente allo Stato membro richiedente, lo Stato membro provvede a informarne anche il MIC. ï

3.2. La direzione degli interventi di soccorso è di competenza dello Stato membro che chiede aiuto. Le autorità dello Stato membro richiedente indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre di intervento,. senza entrare nei dettagli della loro esecuzione, Ö I particolari dell’esecuzione di tali compiti sono Õ lasciati al responsabile designato dallo Stato membro che presta assistenza.

4.3. Ö Qualora Õ lo Stato membro richiedente può chiedere alle squadre Ö di intervento Õ di dirigere le operazioni di intervento per suo conto, nel qual caso le squadre mobilitate dagli Stati membri e dalla Comunità si sforzano di coordinare i loro interventi.

5.4. La squadra Ö Qualora le squadre incaricate Õ di Ö della Õ valutazione e/o Ö del Õ coordinamento Ö siano inviate, esse devono Õ deve facilitare il coordinamento fra le squadre di intervento e, se necessario e opportuno, provvedere al collegamento con le autorità competenti dello Stato membro richiedente.

Articolo 69

1. Le disposizioni dell’articolo 5 Ö In caso di grave emergenza all’esterno della Comunità, gli articoli 5, 6, 7 e 8 Õ possono, su richiesta, essere attuate Ö applicati Õ anche per gli interventi Ö di soccorso della protezione civile Õ all’esterno della Comunità.

ê 2001/792

Tali interventi possono essere effettuati sotto forma di interventi di soccorso autonomi oppure come contributo a un’operazione guidata da un’organizzazione internazionale.

Il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile effettuati nell’ambito del presente meccanismo al di fuori della Comunità è assicurato dallo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea.

ò nuovo

Nelle emergenze in cui i soccorsi sono prestati sia nell’ambito del meccanismo che del regolamento (CE) n. 1257/96 del 20 giugno 1996 relativo all’aiuto umanitario, la Commissione assicura l’efficacia, la coerenza e la complementarità della risposta comunitaria nel suo complesso.

2. Lo Stato membro che assume la presidenza del Consiglio dell’Unione europea (in appresso “la Presidenza”) assicura il collegamento con il paese terzo colpito, in particolare nelle prime fasi di una grave emergenza, al fine di un coordinamento politico appropriato degli interventi di soccorso della protezione civile.

Ove opportuno, la Presidenza può chiedere ad un altro Stato membro di assumere, in tutto o in parte, la responsabilità di tale coordinamento politico o chiedere l’assistenza della Commissione.

3. Nei casi in cui è prestata l’assistenza della protezione civile di cui al paragrafo 1 in risposta ad una richiesta trasmessa tramite il MIC, la Commissione di concerto con la Presidenza assicura il coordinamento operativo dell’intervento, a livello centrale. La Commissione può, di concerto con la Presidenza, designare una squadra di coordinamento incaricata del coordinamento operativo nel luogo dei soccorsi della protezione civile dell’UE.

Il coordinamento operativo comprende il coordinamento con il paese colpito dall’emergenza e con le Nazioni Unite, ove presenti.

4. Tutti gli Stati membri che prestano soccorsi in materia di protezione civile nelle circostanze indicate nel paragrafo 1 in risposta a una richiesta trasmessa tramite il MIC si concertano con detto Centro per permettere il coordinamento di cui al paragrafo 3 e assicurare un contributo multiforme della Comunità alle operazioni internazionali di soccorso.

Articolo 10

La Commissione può sostenere e integrare i soccorsi della protezione civile prestati dagli Stati membri:

1) facilitando la messa in comune delle risorse di trasporto degli Stati membri;

2) mobilitando i mezzi di trasporto supplementari necessari per assicurare una reazione rapida, che altrimenti non sarebbero disponibili nell’ambito del meccanismo;

3) mobilitando mezzi di soccorso supplementari che non sarebbero disponibili altrimenti nell’ambito del meccanismo e che sono necessari per assicurare l’efficacia della risposta rapida della protezione civile nell’ambito del meccanismo;

4) facilitando la mobilitazione dei nuclei logistici e di altri tipi a sostegno delle squadre di intervento degli Stati membri presenti in loco.

ê 2001/792 (adattato)

Ö Capo IV Disposizioni finali Õ

Articolo 711

Il meccanismo è aperto alla partecipazione Ö dei paesi candidati Õ:.

- dei paesi candidati dell’Europa centrale ed orientale, in ottemperanza alle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione,

- di Cipro, di Malta e della Turchia, in forza di accordi bilaterali da concludere con questi paesi.

ò nuovo

Altri paesi terzi possono cooperare alle attività svolte nell’ambito del meccanismo ove esistano accordi che lo consentono.

ê 2001/792 (adattato)

Ö Articolo 12 Õ

Ö Ai fini dell’applicazione della presente decisione, gli Stati membri designano le autorità competenti e ne danno comunicazione alla Commissione. Õ

ê 2001/792 (adattato)

Articolo 813

1. La Commissione attua le azioni connesse col funzionamento del meccanismo secondo le procedure di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

2. La Commissione stabilisce anche, secondo la procedura prevista all’articolo 914, paragrafo 32, regole comuni Ö di attuazione, Õ segnatamente per quanto concerne:

a)1) le risorse disponibili per gli interventi di soccorso, di cui all’articolo 3;

b)2) il Centro di informazione e monitoraggio Ö MIC Õ, di cui all’articolo 4, lettera a) all’articolo 2, paragrafo 5;

c)3) il sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza Ö CECIS Õ, di cui all’articolo 4, lettera b)all’articolo 2, paragrafo 6;

d)4) le squadre Ö incaricate Õ di Ö della Õ valutazione e/o Ö del Õ coordinamento, di cui all’articolo 4, lettera c)all’articolo 2, paragrafo 2, compresi i criteri di selezione degli esperti;

e)5) il programma di formazione, di cui all’articolo 4, lettera d)all’articolo 2, paragrafo 2;

f)6) l’informazione sulle risorse mediche, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e);

g)7) gli interventi all’interno della Comunità, sulla base della risoluzione dell’8 luglio 1991, Ö di cui agli articoli 6, 7 e 8 Õ e gli interventi al di fuori della Comunità, conformemente all’articolo 69.;

ò nuovo

8) le misure di sostegno supplementari a livello comunitario, ai sensi dell’articolo 10.

ê 2001/792 (adattato)

Articolo 914

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 1999/847/CE Ö dall’articolo 13 della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi Õ.

ê 2001/792

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE […].

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi

3.2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE […].

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

ê 2001/792 (adattato)

ð nuovo

Articolo 1015

La Commissione valuta l’attuazione della presente decisione ogni tre anni a decorrere dalla data in cui acquista efficacia ð della sua notificazione ï e presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio le conclusioni cui giunge nella valutazione, corredate di eventuali proposte di modifica della decisione.

Ö Le conclusioni sono corredate, ove opportuno, di proposte volte a modificare la presente decisione. Õ

Articolo 11

La presente decisione acquista efficacia il 1o gennaio 2002.

ê

Articolo 16

La decisione 2001/792/CE, Euratom è abrogata.

Ogni riferimento alla decisione abrogata s’intende come riferimento alla presente decisione e va interpretato in base alla tabella di corrispondenza allegata.

Articolo 1217

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a

Per il Consiglio

Il Presidente

ñ

ALLEGATO

Tavola di corrispondenza

Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio | La presente decisione |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, primo comma |

Articolo 1, paragrafo 2, prima frase | Articolo 1, secondo comma |

Articolo 1, paragrafo 2, seconda frase | Articolo 1, terzo comma |

Articolo 1, paragrafo 2, terza frase | - |

Articolo 1, paragrafo 3, primo trattino | Articolo 2, punto 1) |

Articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino | Articolo 2, punto 2) |

Articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino | Articolo 2, punto 3) |

Articolo 1, paragrafo 3, quarto trattino | Articolo 2, punto 4) |

Articolo 1, paragrafo 3, quinto trattino | Articolo 2, punto 5) |

Articolo 1, paragrafo 3, sesto trattino | Articolo 2, punto 6) |

- | Articolo 2, punto 7) |

- | Articolo 2, punto 8) |

Articolo 1, paragrafo 3, settimo trattino | Articolo 2, punto 9) |

Articolo 2 | Articolo 5 |

Articolo 3, lettera a) | Articolo 3, paragrafo 1 |

Articolo 3, lettera b) | Articolo 3, paragrafo 2 |

- | Articolo 3, paragrafo 3 |

Articolo 3, lettera c) | Articolo 3, paragrafo 5 |

Articolo 3, lettera d) | Articolo 3, paragrafo 4 |

- | Articolo 3, paragrafo 6 |

Articolo 3, lettera e) | Articolo 3, paragrafo 7 e articolo 12 |

Articolo 4, lettera a) | Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 4, lettera b) | Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |

- | Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 4, lettera c) | Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) |

Articolo 4, lettera d) | Articolo 4, paragrafo 2 |

Articolo 4, lettera e) | Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |

Articolo 4, lettera f) | Articolo 4, paragrafo 1, lettera f) |

Articolo 4, lettera g) | Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) |

Articolo 4, lettera h) | Articolo 4, paragrafo 1, lettera h) |

- | Articolo 4, paragrafo 1, lettera i) |

- | Articolo 4, paragrafo 1, lettera j) |

Articolo 5, paragrafo 1, parole introduttive | Articolo 6 |

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 7 |

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 6 |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 8, paragrafo 1 |

Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 8, paragrafo 2 |

Articolo 5, paragrafo 4 | Articolo 8, paragrafo 3 |

Articolo 5, paragrafo 5 | Articolo 8, paragrafo 4 |

Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 9, paragrafo 1 |

Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 |

- | Articolo 10 |

Articolo 7 | Articolo 11, primo comma |

- | Articolo 11, secondo comma |

Articolo 8, paragrafo 1 | - |

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 13, punto 1) |

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 13, punto 2) |

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 13, punto 3) |

Articolo 8, paragrafo 2, lettera d) | Articolo 13, punto 4) |

Articolo 8, paragrafo 2, lettera e) | Articolo 13, punto 5) |

Articolo 8, paragrafo 2, lettera f) | Articolo 13, punto 6) |

Articolo 8, paragrafo 2, lettera g) | Articolo 13, punto 7) |

- | Articolo 13, punto 8) |

Articolo 9, paragrafo 1 | Articolo 14, paragrafo 1 |

Articolo 9, paragrafo 2 | - |

Articolo 9, paragrafo 3 | Articolo 14, paragrafo 2 |

Articolo 9, paragrafo 4 | Articolo 14, paragrafo 3 |

Articolo 10 | Articolo 15 |

- | Articolo 16 |

Articolo 11 | - |

Articolo 12 | Articolo 17 |

[1] COM(2005) 137 del 20.4.2005.

[2] SEC(2005) 1406 dell’8.11.2005.

[3] In risposta, la Commissione ha adottato, il 20 aprile 2005, due comunicazioni intitolate rispettivamente “Rafforzare la risposta dell’Unione europea a calamità e crisi nei paesi terzi”, COM(2005) 153, e “Migliorare il meccanismo comunitario di protezione civile”, COM(2005) 137.

[4] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.

[5] GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

[6] Bulgaria, Romania, Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

[7] Cfr. anche COM(2005) 113 del 6.4.2005, COM(2005) 137 del 20.4.2005 eCOM(2005) 153 del 20.4.2005.

[8] SEC(2005)1406 def. dell’8.11.2005, sezione 5.

[9] Sulla differenza tra soccorsi della protezione civile comunitaria e aiuti umanitari si rimanda alla comunicazione della Commissione COM(2005)137 del 20.4.2005, sezione 1.4.

[10] GU C […] del […], pag. […].

[11] GU C […] del […], pag. […].

[12] GU C […] del […], pag. […].

[13] GU C […] del […], pag. […].

[14] GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

[15] GU C 198 del 27.7.1991, pag. 1.

[16] GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1.

[17] GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1.

[18] Decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53).

[19] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.

[20] GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1; regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[21] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[22] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.