Attuazione del programma comunitario di Lisbona - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE {SEC(2005) 1535} /* COM/2005/0603 def. - COD 2005/0245 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 1.12.2005 COM(2005) 603 definitivo 2005/0245 (COD) Attuazione del programma comunitario di Lisbona:Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE (presentata dalla Commissione){SEC(2005) 1535} RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | Motivazione e obiettivi della proposta Le economie moderne sono basate su sistemi di pagamento efficienti e sicuri. I sistemi di pagamento facilitano l'acquisto di beni e servizi e consentono ogni anno la realizzazione di 231 miliardi di operazioni (in contante e non) nella Comunità, per un valore complessivo di 52 000 miliardi di EUR. Tuttavia i sistemi di pagamento attuali hanno un costo elevato. La Commissione si è pertanto fissata l'obiettivo di creare un mercato unico dei pagamenti, che, grazie alle economie di scala e alla maggiore concorrenza, contribuirebbe a ridurre tale costo. La presente proposta della Commissione, basata sull'articolo 47, paragrafo 2 e sull'articolo 95, paragrafo 1 del trattato CE, istituirà un quadro comune per il mercato dei pagamenti comunitario, creando le condizioni necessarie per l'integrazione e la razionalizzazione dei sistemi nazionali di pagamento. Essa è affiancata dall'iniziativa del settore, finalizzata alla creazione di un'area di pagamento unica in euro (Single Euro Payment Area - SEPA), volta ad integrare le infrastrutture e i prodotti nazionali di pagamento nell'area dell'euro. Un'economia moderna, fondata sulla tecnologia, non può fare a meno di un sistema di pagamenti efficiente e moderno. Grazie infatti al suo impatto positivo diretto sulla competitività del settore finanziario, esso migliorerà la competitività dell'economia nel suo insieme. L'iniziativa della Commissione si concentra sui pagamenti elettronici in quanto alternativa ai più costosi pagamenti in contante. È accertato che i pagamenti elettronici moderni stimolano la spesa per i consumi e la crescita economica[1]. Le migliori pratiche mostrano che la modernizzazione dei sistemi di pagamento ed un maggiore ricorso ai servizi con il miglior rapporto costo/efficacia possono dimezzare il costo medio dei pagamenti in meno di dieci anni. Se, ad esempio, l'uso del contante fosse ridotto al livello dei paesi che ne fanno l'uso più limitato, si realizzerebbe un risparmio di 5,3 miliardi di EUR[2]. In tutta l'Europa vi è un margine per procedere ulteriormente sulla strada della standardizzazione dei prodotti e dell'integrazione dei servizi di pagamento. Un quadro normativo armonizzato consentirà ai prestatori di razionalizzare le infrastrutture e i servizi di pagamento e agli utenti di beneficiare di una scelta più ampia e di un livello di tutela elevato. Nel complesso, si otterranno maggiori economie di scala e un'accresciuta efficienza dei sistemi di pagamento all'interno della Comunità europea. Ad esempio, se si riducessero i costi unitari ad un livello superiore del 20% rispetto a quello delle migliori pratiche dell'UE, si potrebbero realizzare complessivamente risparmi per altri 10 miliardi di EUR. La standardizzazione dei requisiti tecnici e giuridici in materia di pagamenti consentirà alle banche di offrire servizi di pagamento automatizzati dal pagatore al beneficiario ("end to end") con tempi di esecuzione più rapidi e a costi inferiori e faciliterà la fatturazione per le imprese, che avrebbero di conseguenza accesso ad un sistema di regolamento più rapido e affidabile e a maggiori disponibilità finanziarie. Si tratta di un aspetto fondamentale per gli scambi transfrontalieri, ma anche per beneficiare pienamente dei potenziali risparmi consentiti dall'automatizzazione, che secondo le imprese potrebbero essere compresi tra EUR 50 e 100 miliardi di EUR all'anno. L'apertura dei mercati nazionali dei pagamenti a nuovi prestatori e la garanzia di parità di condizioni consentiranno di aumentare la concorrenza e di promuovere la prestazione transfrontaliera di servizi. Gli utenti di servizi finanziari beneficeranno di maggiore concorrenza, trasparenza e di una più ampia scelta nel mercato dei servizi di pagamento. Ciò dovrebbe favorire la convergenza dei prezzi tra gli Stati membri e ridurre l'attuale forchetta dei prezzi (fattore 1:8)[3]. Se, ad esempio, i livelli dei prezzi nei paesi dove sono più elevati scendessero al livello della media attuale, i consumatori e le imprese beneficerebbero di enormi risparmi e di un mercato dei pagamenti omogeneo (gli utenti italiani e spagnoli, ad esempio, realizzerebbero risparmi pari rispettivamente a 5,4 miliardi di EUR e a 1,3 miliardi di EUR). In alternativa, i commercianti sostengono che se potessero fare ricorso ai servizi dei prestatori più competitivi dell'UE, pagherebbero, in certi casi, fino a 20 volte meno per i pagamenti tramite carta. Perché si possano realizzare pienamente le potenzialità del mercato unico dei pagamenti, il settore dei pagamenti è chiamato a svolgere un ruolo centrale. Sono i prestatori di servizi di pagamento che devono affrontare il problema di trovare il modo migliore per integrare le infrastrutture di pagamento, attualmente frammentate a livello nazionale, per beneficiare pienamente dei risparmi potenziali e offrire nuovi servizi di pagamento tecnologicamente avanzati e più efficienti. Parallelamente, le imprese dovranno adottare le misure necessarie per prepararsi ad interagire con i nuovi sistemi di pagamento. Ciò richiederà investimenti significativi da parte sia dei prestatori che delle imprese. Il settore dei pagamenti si è tuttavia impegnato ad effettuare tali investimenti nell'ambito del programma SEPA, che dovrà essere completato entro il 2010. Si ritiene che i sostanziali vantaggi attesi giustifichino i costi di investimento iniziali. La proposta della Commissione agevolerà gli investimenti necessari e i lavori svolti dal settore dei pagamenti nell'ambito del SEPA. | Contesto generale Allo stato attuale, il sistema dei pagamenti non è soddisfacente e non consente di sfruttare pienamente tutte le potenzialità del mercato interno. Le infrastrutture di pagamento all'interno della Comunità sono soggette a norme nazionali, non ancora adeguate alle esigenze del mercato unico. Esse non si prestano a gestire i pagamenti transfrontalieri in maniera altrettanto efficiente che i pagamenti nazionali e non sono in concorrenza tra loro. I rari sistemi di pagamento transfrontalieri esistenti risentono della mancanza di una massa critica (rappresentando solo il 3% dei pagamenti) ed operano con costi unitari molto più elevati che i sistemi nazionali. Ne consegue che: l'attuale sistema di pagamento ha un costo troppo elevato. Degli studi[4] mostrano che gli attuali sistemi di pagamento, frammentati su base nazionale, hanno un costo corrispondente a circa il 2–3% del PIL. Le banche stesse sostengono una parte considerevole di questo costo. Attualmente un terzo dei costi operativi delle banche sono legati ai pagamenti. In ultima analisi, tuttavia, sono l'economia nel suo complesso e tutti gli utenti dei servizi finanziari che sostengono il costo di un sistema di pagamenti inefficiente e non competitivo. I consumatori lamentano gli effetti della frammentazione. Essi hanno solo un accesso limitato ai prodotti operativi a livello europeo (non esistono ad esempio sistemi efficienti di addebito diretto su base transfrontaliera). Ma, quel che è peggio, essi non hanno accesso ai prestatori di altri paesi comunitari che potrebbero offrire loro un servizio più rapido ed economico. L'assenza di concorrenza nel mercato danneggia i dettaglianti. In alcuni Stati membri, nei quali i prestatori di servizi di pagamento possono esercitare un monopolio di fatto, i dettaglianti si vedono fatturare fino al 5% del totale delle loro vendite regolate mediante carta. Le autorità garanti della concorrenza della Commissione e degli Stati membri hanno già avviato indagini sul mercato comunitario delle carte di debito e di credito. Anche le imprese risentono di questa frammentazione, in quanto non sono in grado di integrare le loro fatturazioni e i loro pagamenti. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta I progressi compiuti in materia di armonizzazione del quadro normativo per i pagamenti sono alquanto limitati. La Comunità europea ha adottato tre atti normativi: o la raccomandazione (97/489/CE) relativa alla protezione dei consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici, come le carte di pagamento. o la direttiva 97/5/CE, che agevola i bonifici transfrontalieri introducendo requisiti comuni in materia di tutela dei clienti; o il regolamento (CE) n. 2560/2001 sui pagamenti transfrontalieri, che ha eliminato le differenze di prezzo tra pagamenti transfrontalieri e nazionali. La legislazione comunitaria, in particolare il regolamento sui pagamenti transfrontalieri, ha reso più agevoli e più economici per i consumatori molti tipi di pagamenti in euro nel mercato interno e ha dato impulso all'iniziativa del settore in favore di un'area di pagamento unica in euro (SEPA), ma non è pervenuta a consentire la realizzazione di un vero mercato unico. | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione L'instaurazione del mercato unico nel 1992 e l'introduzione dell'euro nel 1999 hanno posto le basi per l'integrazione dei mercati finanziari comunitari. L'iniziativa finalizzata alla realizzazione di un mercato dei pagamenti comunitari integrato ed efficiente è una delle azioni fondamentali del Programma comunitario di Lisbona[5] e costituisce un contributo essenziale al partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione[6], ed è in linea con i recenti obiettivi della politica europea in materia di mercati finanziari (ad esempio, il Piano d'azione per i servizi finanziari). Il nuovo quadro normativo proposto per il mercato dei pagamenti comunitario potrà avvalersi anche degli sforzi compiuti dalla Commissione per rafforzare la concorrenza attraverso l'applicazione della politica di concorrenza europea. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Sulle questioni complesse e tecniche della direttiva, la Commissione ha proceduto alla consultazione delle parti interessate attraverso due gruppi di esperti permanenti[7], numerose riunioni bilaterali e svariate serie di consultazioni. La Commissione si è avvalsa notevolmente dei contributi ricevuti in questa occasione. I settori consultati, rappresentativi dei 25 Stati membri, sono i seguenti: settore dei pagamenti (banche, fornitori di moneta elettronica e di pagamenti mobili, prestatori di servizi di rimessa di denaro, fornitori di infrastrutture, organizzazioni di carte di pagamento, ecc.), associazioni di dettaglianti (Eurocommerce), industria in generale, tesorieri d'impresa (EACT, TWIST), organizzazioni di PMI, associazioni di consumatori nazionali ed europee (BEUC, FIN-USE), esperti di pagamenti, società di consulenza, ecc. Dal 2000 al 2002, la Commissione ha elaborato[8] una comunicazione e due documenti di lavoro[9] e ha realizzato sette studi in vista di una consultazione pubblica su un possibile quadro normativo per i pagamenti e al fine di valutare la situazione del mercato negli Stati membri. Nel 2003, la Commissione ha preparato una comunicazione[10] sulla base della quale ha avviato una consultazione pubblica ad ampio raggio sul possibile campo di applicazione e sul contenuto di un nuovo quadro normativo. La proposta finale è stata elaborata infine nel 2004 e 2005, in stretta collaborazione con i due gruppi di esperti permanenti ed in consultazione con le parti interessate, sulla base di sei documenti di lavoro contenenti un progetto di atto normativo e la valutazione dell'impatto. | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Volendo sintetizzare i risultati delle consultazioni condotte dalla Commissione, si può affermare che tutti i contributi hanno evidenziato l'esigenza di misure legislative per la realizzazione di un mercato unico dei pagamenti. Le opinioni erano tuttavia discordi quanto alla portata e al livello delle misure legislative richieste. Tutti hanno ritenuto che la razionalizzazione ed il consolidamento degli strumenti comunitari esistenti fossero obiettivi auspicabili. Un futuro quadro normativo dovrebbe aggiornare e riunire i diversi elementi della legislazione comunitaria ed armonizzare le normative nazionali applicabili nell'ambito di uno strumento giuridico coerente. | Tre consultazioni pubbliche[11] sono state condotte via Internet il 31.1.2000, il 14.5.2002 e dal 2.12.2003 al 15.2.2004. I risultati sono disponibili sul sito: http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/framework/index_en.htm. | Ricorso al parere di esperti | Durante la preparazione della presente proposta, la Commissione ha fatto ampio ricorso al parere di esperti. La consultazione pubblica e i due gruppi di esperti hanno fornito contributi preziosi. | Valutazione dell'impatto In vista della realizzazione degli obiettivi dichiarati del nuovo quadro normativo per i pagamenti, la valutazione dell'impatto ha considerato con la dovuta attenzione il tipo di intervento politico da attuare (nessun intervento, intervento di tipo regolamentare, combinazione di regolamentazione e di autoregolamentazione del mercato) e il tipo di strumento legislativo (regolamento o direttiva). Nell'ambito del campo d'applicazione della presente direttiva, la Commissione ha considerato le seguenti alternative: Obiettivo 1: aumentare la concorrenza tra i mercati nazionali e garantire parità di condizioni. Alternativa 1: mantenimento dello status quo, con condizioni di accesso al mercato rigorosamente nazionali Alternativa 2: armonizzazione delle condizioni di accesso al mercato per i prestatori di servizi di pagamento che non siano enti creditizi e introduzione di una licenza specifica per gli istituti di pagamento. Una valutazione delle possibili ripercussioni sociali ed economiche di condizioni di accesso al mercato differenziate a seconda degli Stati membri ha confermato che la situazione attuale non favorisce il buon funzionamento del mercato unico e determina significative barriere di accesso al mercato. La frammentazione delle condizioni di accesso al mercato provoca distorsioni della concorrenza, un aumento dei prezzi per gli utenti, consente ai prestatori dominanti sui mercati nazionali di realizzare ingenti profitti e contribuisce a mantenere bassi i livelli di innovazione. La Commissione ha condotto una valutazione dei rischi relativi alle attività dei prestatori che non sono enti creditizi e ha rilevato che tali rischi erano estremamente diversi da quelli cui sono esposti gli enti creditizi. Non sono stati rilevati nel settore casi concreti problematici o casi di bancarotta che giustificherebbero l'adozione di requisiti simili a quelli previsti per l'attività degli enti creditizi. Non sono stati individuati obiettivi particolari in termini di tutela: non si rende necessaria una tutela dei depositanti, i sistemi interessati non rivestono un'importanza sistemica, né si registrano minacce all'integrità ed alla stabilità del sistema finanziario. Un insieme equilibrato di requisiti prudenziali qualitativi sembra essere la risposta più adatta ai rischi operativi e ai rischi finanziari limitati che gli istituti di pagamento si trovano ad affrontare nel quadro della loro attività. Requisiti quantitativi (come i requisiti patrimoniali) sono considerati eccessivi rispetto ai rischi e potrebbero gravare eccessivamente sui piccoli prestatori e sui nuovi operatori che fanno il loro ingresso sul mercato. Obiettivo 2: accrescere la trasparenza sia per i prestatori che per gli utenti Alternativa 1: autoregolamentazione del mercato Alternativa 2: mantenimento di regimi nazionali divergenti Alternativa 3: introduzione di requisiti di trasparenza e di informazione armonizzati a livello europeo. L'opzione dell'autoregolamentazione è stata scartata, in considerazione dei bassi livelli registrati per quanto concerne il rispetto dei requisiti in materia di informazione dei consumatori e la mancanza di trasparenza. Le norme nazionali presentano il vantaggio di tenere conto dei servizi di pagamento specifici di determinati paesi ma, in un mercato europeo divenuto più ampio, limitano l'efficienza, la trasparenza del mercato e la scelta per i consumatori. L'armonizzazione è l'opzione che ha riscosso il consenso della maggior parte dei rappresentanti del settore dei pagamenti e delle associazioni degli utenti. I maggiori vantaggi economici sono attesi, grazie alla semplificazione e alla certezza del diritto che garantisce, dalla codificazione in un unico strumento comunitario di tutti i requisiti comunitari e nazionali in materia di informazione. Obiettivo 3: Diritti ed obblighi degli utenti e dei prestatori Alternativa 1: mantenimento dello status quo, con norme nazionali diverse Alternativa 2: garanzia di certezza del diritto per quanto concerne i diritti e gli obblighi fondamentali per gli utenti e i prestatori nell'interesse di un grado elevato di tutela dei consumatori e di una maggiore efficienza. Le 25 normative nazionali diverse che disciplinano attualmente il mercato dei pagamenti hanno funzionato bene fino a quando i pagamenti transfrontalieri e il mercato unico non hanno assunto un ruolo importante. Con la creazione del mercato unico, e ancor più con l'introduzione dell'euro, l'armonizzazione è diventata una necessità, in particolare quando le norme nazionali consentono di mantenere differenze nazionali, ostacolando i pagamenti transfrontalieri ed impedendo la diffusione di servizi di pagamento paneuropei più efficienti. Un approccio coerente per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei prestatori e degli utenti consentirà una maggiore efficienza, un livello più elevato di automatizzazione ed un sistema paneuropeo di trattamento completamente automatizzato. | La Commissione ha condotto una valutazione dell'impatto completa, come previsto dal suo programma di lavoro; la relativa relazione è disponibile sul sito http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/docs/SEC_2005_1535_1_en.pdf | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte I tre principali elementi della proposta sono: Diritto di prestare servizi di pagamento al pubblico (titolo II) L'armonizzazione delle condizioni di accesso al mercato per i prestatori di pagamento diversi dagli enti creditizi è volta a creare parità di condizioni, introdurre maggiore concorrenza nei mercati nazionali e riflettere gli sviluppi del mercato registrati negli ultimi anni, incentivando l'ingresso sul mercato di una nuova generazione di prestatori. La nuova licenza per gli istituti di pagamento recepirà inoltre in maniera uniforme la raccomandazione speciale VI del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) dell'OCSE. L'introduzione di una deroga per talune categorie di prestatori di servizi di trasferimento di fondi agevolerà il graduale passaggio di questi prestatori dall'economia sommersa all'economia ufficiale. Requisiti di trasparenza e di informazione (titolo III) La Commissione ritiene che norme chiare e coerenti sulla trasparenza dei servizi di pagamento possano rafforzare la concorrenza, la scelta dei consumatori e la loro tutela. La direttiva introdurrà quindi per i servizi di pagamento requisiti chiari e succinti in materia di informazioni che sostituiranno le 25 normative nazionali. Diritti ed obblighi degli utenti e dei prestatori dei servizi di pagamento (titolo IV) La chiarezza e la certezza per quanto concerne i diritti e gli obblighi fondamentali degli utenti e dei prestatori dei servizi di pagamento sono essenziali per consentire lo sviluppo di sistemi di pagamento elettronico moderni ed efficienti, per rafforzare la fiducia degli utenti e accrescere l'efficienza delle imprese moderne in un moderno mercato dei pagamenti. | Base giuridica La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 47, paragrafo 2 e dall'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE. | Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. | Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi. | Le norme che disciplinano i pagamenti sono contenute in numerosi atti normativi nazionali, che impediscono spesso la creazione di norme, convenzioni ed infrastrutture paneuropee per i pagamenti. L'incertezza giuridica per i prestatori e gli utenti dei servizi di pagamento e la mancanza di armonizzazione dei diritti fondamentali dei prestatori e degli utenti impediscono lo sviluppo di sistemi di pagamento paneuropei, la libera prestazione dei servizi e la concorrenza tra i mercati nazionali dei pagamenti. | L'azione comunitaria realizzerà in maniera più efficace gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi. | Per ampiezza e complessità, il processo di integrazione dei mercati dei pagamenti elettronici al dettaglio è simile all'introduzione dell'euro e gli Stati membri non sono in grado, individualmente, di superare gli attuali ostacoli e di coordinare l'azione di tutti i soggetti coinvolti. | La coesistenza di tre atti normativi comunitari e l'attuale diversità delle normative nazionali dei 25 Stati membri danno vita ad un quadro normativo frammentario e caratterizzato talvolta da sovrapposizioni, che è divenuto un ostacolo all'integrazione dei mercati dei pagamenti. | La proposta provvede alla piena armonizzazione degli aspetti ritenuti necessari per superare gli ostacoli allo sviluppo di un mercato unico dei pagamenti e che sono stati individuati nel corso della consultazione pubblica delle parti interessate. | La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. | La proposta di direttiva lascia il massimo spazio all'autoregolamentazione del settore. Essa si limita ad armonizzare quanto è necessario per superare le barriere giuridiche che ostacolano la realizzazione del mercato unico, evitando di disciplinare aspetti che andrebbero al di là di questo ambito. Le azioni proposte sono inoltre proporzionate con riferimento alle norme nazionali di diritto civile e penale esistenti in questo campo. In certe aree sono possibili eccezioni nazionali, che saranno soggette al principio del mutuo riconoscimento. Gli Stati membri saranno autorizzati, qualora opportuno, ad introdurre soluzioni specificamente nazionali o a mantenere pratiche più efficienti di quelle previste dalla direttiva. | Tutte le norme proposte sono state sottoposte ad una verifica sotto il profilo della proporzionalità e ad un'intensa consultazione, al fine di assicurarne il carattere appropriato e proporzionato. Tale modo di procedere trova riscontro nelle norme applicabili agli istituti di pagamento e nella disposizione derogatoria, nei requisiti in materia di informazioni, calibrati in funzione dei servizi specifici, e nella differenziazione tra gruppi di utenti. | Scelta dello strumento | Strumenti proposti: l'istituzione di un mercato unico dei pagamenti presuppone sia un processo di autoregolamentazione del settore, al fine di integrare infrastrutture e servizi di pagamento frammentati a livello nazionale, sia un intervento di regolamentazione per garantire a questo processo le basi giuridiche necessarie. Per tali ragioni, la Commissione propone una direttiva che sostenga e promuova l'azione di autoregolamentazione del settore. | Tale strumento è adeguato per le ragioni seguenti. La Commissione propone una direttiva piuttosto che un regolamento per tenere conto delle considerazioni di sussidiarietà e proporzionalità. Una direttiva, in combinazione con la piena armonizzazione, permetterà di garantire il necessario livello di certezza giuridica, lasciando al tempo stesso un certo margine per un'attuazione mirata a livello nazionale. | INCIDENZA SUL BILANCIO | La proposta non ha implicazioni per il bilancio comunitario. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | Simulazione, fase pilota e periodo transitorio | Taluni prestatori di servizi di pagamento con una posizione già consolidata beneficeranno di un periodo transitorio per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni del titolo II della presente direttiva. | Semplificazione | La proposta prevede una semplificazione legislativa, una semplificazione delle procedure amministrative per le pubbliche autorità (comunitarie o nazionali) e una semplificazione delle procedure amministrative per i privati. | La proposta di direttiva offrirà un quadro normativo semplificato e pienamente armonizzato, che sostituirà la direttiva 97/5/CE, le raccomandazioni 87/598/CEE, 88/590/CEE e 97/489/CE, nonché l'articolo 8 della direttiva 97/7/CE e l'articolo 8 della direttiva 2002/65/CE. | La vigilanza sui prestatori di servizi di pagamento sarà esercitata secondo un approccio armonizzato e coerente, che prevede le stesse norme per tutti gli Stati membri, contribuendo così alla semplificazione delle procedure amministrative. | La proposta semplifica le procedure per i privati, sostituendo le 25 normative nazionali con un'unica normativa per l'intero mercato. | Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta porterà all'abrogazione della legislazione esistente. | 1. 2005/0245 (COD) Attuazione del programma comunitario di Lisbona:Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase e l’articolo 95, vista la proposta della Commissione[12], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[13], visto il parere della Banca centrale europea[14], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[15], considerando quanto segue: (1) Ai fini della creazione del mercato interno è essenziale che tutte le frontiere interne alla Comunità siano smantellate in modo da rendere possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Il buon funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento è pertanto fondamentale. Ebbene, attualmente la mancanza di armonizzazione in questo settore ostacola il funzionamento di tale mercato. (2) Allo stato attuale, i mercati dei servizi di pagamento degli Stati membri sono organizzati separatamente, su base nazionale, e il quadro giuridico che regolamenta i servizi di pagamento è frammentato in 25 ordinamenti nazionali. (3) La situazione non è stata migliorata in misura sufficiente dagli atti comunitari già adottati, ovvero dalla direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri[16] e dal regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro[17], né dalla raccomandazione 87/598/CEE della Commissione dell'8 dicembre 1987 relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico (relazioni fra istituti finanziari, commercianti-prestatori di servizio e consumatori)[18], dalla raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta[19] o dalla raccomandazione 97/489/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti[20]. La coesistenza di disposizioni nazionali e di un quadro comunitario incompleto ha piuttosto dato origine a confusione e incertezza giuridica, per via del sovrapporsi dei provvedimenti legislativi. (4) È pertanto essenziale istituire un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento. (5) Tale quadro deve garantire il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti i requisiti prudenziali, l’accesso al mercato di nuovi prestatori di servizi di pagamento, i requisiti di informazione e i diritti e gli obblighi degli utenti dei servizi di pagamento. Nell’ambito di tale quadro, devono essere mantenute le disposizioni del regolamento (CE) n. 2560/2001, che ha creato un mercato unico per i pagamenti in euro per quanto concerne i loro prezzi. Le disposizioni della direttiva 97/5/CE e le raccomandazioni contenute nelle raccomandazioni 87/598/CEE, 88/590/CEE e 97/489/CE devono essere riunite in un unico atto giuridicamente vincolante. (6) Tuttavia non è opportuno che tale quadro si applichi senza restrizioni. La sua applicazione deve essere limitata ai prestatori la cui attività principale consista nella prestazione di servizi di pagamento agli utenti di tali servizi. Non è neppure opportuno che il quadro giuridico comunitario si applichi ai servizi nell’ambito dei quali il trasferimento di fondi dal pagatore al beneficiario, o il loro trasporto, sia eseguito esclusivamente in banconote e monete o il trasferimento sia basato su assegni, cambiali, pagherò o altri strumenti, quali voucher o carte ad uso interno, tramite i quali viene ordinato ad un prestatore di servizi di pagamento o ad altra parte di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario. Sebbene tale quadro debba applicarsi agli utenti di servizi di pagamento e alla loro relazione con i prestatori di tali servizi in caso di utilizzo dei servizi di pagamento, talune disposizioni non debbono applicarsi alle operazioni che superino un determinato importo, in quanto è probabile che in tali casi l’utente sia in grado di negoziare condizioni e termini più specifici e appropriati con il prestatore di servizi di pagamento. (7) È necessario specificare le categorie di prestatori di servizi di pagamento che possono legittimamente prestare tali servizi in tutta la Comunità: si tratta degli enti creditizi che raccolgono depositi da utenti per il finanziamento di operazioni di pagamento e che devono continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[21], degli istituti di moneta elettronica che emettono moneta elettronica per finanziare operazioni di pagamento e che devono continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sull'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica[22] e degli uffici dei conti correnti postali che sono autorizzati dal diritto nazionale o comunitario. (8) Tuttavia, per eliminare gli ostacoli giuridici all’ingresso al mercato, è necessario istituire un’autorizzazione unica per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o all'emissione di moneta elettronica. È pertanto opportuno introdurre una quarta categoria di prestatori di servizi di pagamento, denominati in appresso “istituti di pagamento”, autorizzando persone fisiche o giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. In questo modo, tali servizi saranno soggetti alle stesse condizioni in tutta la Comunità. (9) Le condizioni per la concessione e il mantenimento dell’autorizzazione ad operare in qualità di istituti di pagamento devono includere requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari cui sono esposti tali organismi nel corso della loro attività. Tali requisiti devono riflettere il fatto che gli istituti di pagamento esercitano attività più specializzate e limitate, che generano rischi molto più ristretti e più facili da monitorare e controllare di quelli derivanti dalla gamma di attività degli enti creditizi. In particolare, agli istituti di pagamento deve essere vietato raccogliere depositi da utenti e deve essere consentito accettare fondi dagli utenti solo per la prestazione di servizi di pagamento. Occorre prevedere che i fondi dei clienti siano tenuti separati dai fondi detenuti dall’istituto di pagamento per altre attività commerciali. Gli istituti di pagamento devono essere altresì soggetti a requisiti efficaci in materia di lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite e al finanziamento del terrorismo. (10) È necessario che gli Stati membri designino le autorità cui spetta la responsabilità di rilasciare l’autorizzazione agli istituti di pagamento, di eseguire controlli continui su tali istituti e di decidere in merito all’eventuale revoca della loro autorizzazione. Per assicurare parità di trattamento, gli Stati membri non devono imporre agli istituti di pagamento alcun requisito supplementare oltre a quelli previsti nella presente direttiva. Tuttavia, tutte le decisioni prese dalle autorità competenti devono poter essere impugnate dinanzi ai tribunali. Inoltre i compiti delle autorità competenti non influiscono sulla vigilanza dei sistemi di pagamento che, conformemente all’articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, spetta al Sistema europeo di banche centrali. (11) Essendo auspicabile registrare l’identità e la sede operativa di tutti i prestatori di servizi di pagamento e accordare loro un certo grado di riconoscimento, indipendentemente dal fatto che essi siano o no in grado di soddisfare tutte le condizioni per essere autorizzati come istituti di pagamento, in modo che nessun operatore sia costretto ad entrare nell’economia sommersa, è opportuno prevedere un meccanismo in base al quale i prestatori di pagamenti che non siano in grado di soddisfare tutte le condizioni suddette possano essere comunque trattati come istituti di pagamento. A tal fine è opportuno consentire agli Stati membri di inserire tali persone nel registro degli istituti di pagamento senza applicare loro tutte le condizioni richieste per l’autorizzazione. Tuttavia, è essenziale che la possibilità di deroga sia soggetta in ogni caso a requisiti rigorosi relativi al volume delle operazioni e all’importanza per l’interesse pubblico. È altresì importante prevedere che, nei casi di applicazione della deroga, i servizi di pagamento all’interno della Comunità possano essere prestati solo nello Stato membro di registrazione. (12) Per un prestatore di servizi di pagamento è essenziale poter operare nell’ambito di sistemi di pagamento o poter partecipare a tali sistemi. Per assicurare parità di trattamento in tutta la Comunità tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento, in funzione del tipo di autorizzazione prudenziale in loro possesso, è necessario chiarire le regole in materia di accesso alla prestazione di servizi di pagamento e di partecipazione ai sistemi di pagamento. Occorre prevedere che gli istituti di pagamento e gli enti creditizi non siano discriminati nell’esercizio della loro attività all’interno dei sistemi di pagamento e nel loro accesso a tali sistemi. (13) Occorre porre in essere una serie di regole per assicurare la trasparenza delle condizioni applicate ai servizi di pagamento. (14) La presente direttiva non deve applicarsi alle operazioni di pagamento effettuate in contante o tramite assegni cartacei, in quanto per la loro natura non consentono un trattamento altrettanto efficace quanto altri mezzi di pagamento, in particolare i pagamenti elettronici. (15) Le disposizioni contenute nella presente direttiva in materia di trasparenza delle condizioni applicate ai servizi di pagamento e quelle riguardanti i diritti e gli obblighi collegati alla prestazione e all’uso dei servizi di pagamento non devono applicarsi quando l’importo di un’operazione di pagamento superi i 50 000 EUR; infatti i pagamenti superiori a questo importo non sono in genere soggetti allo stesso trattamento, bensì sono spesso trasmessi tramite reti diverse e assoggettati a procedure tecniche e giuridiche particolari che devono essere mantenute. (16) La presente direttiva deve specificare gli obblighi di informazione nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento cui devono essere soggetti i prestatori di servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa, spaziando in tutta l'UE, gli utenti devono infatti ricevere informazioni chiare, di qualità elevata e uniforme, sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, la presente direttiva fissa requisiti volti a garantire il livello necessario e sufficiente di informazione agli utenti dei servizi di pagamento per quanto riguarda sia il contratto di servizio di pagamento, sia l’operazione di pagamento. (17) È essenziale armonizzare la trasparenza delle condizioni applicate ai servizi di pagamento, in quanto l’utente dei servizi di pagamento deve disporre di informazioni chiare in merito ai servizi di pagamento per poter scegliere con cognizione di causa quale utilizzare. Occorre prevedere dei requisiti per assicurare che l’utente dei servizi di pagamento riceva le informazioni necessarie e sufficienti per quanto riguarda il contratto di servizio di pagamento nonché l’autorizzazione e l’esecuzione di un’operazione di pagamento, senza essere sommerso di dettagli. (18) Le informazioni da fornire devono essere proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un modo standard. Tuttavia i requisiti di informazione riguardanti le singole operazioni di pagamento devono essere diversi da quelli applicabili agli contratti quadro che prevedono una serie di operazioni di pagamento. (19) Ai fini dell’agevolazione della mobilità dei clienti, gli utenti dei servizi di pagamento devono avere il diritto di rescindere un contratto quadro concluso per un lungo periodo o per un periodo indefinito senza dover sostenere oneri. Tuttavia, tale diritto deve essere soggetto, laddove applicabile, ad un periodo di preavviso determinato nel contratto. (20) I micropagamenti devono essere un’alternativa economica e di agevole uso in caso di beni e servizi a basso prezzo e non devono essere oggetto di requisiti eccessivi. Occorre pertanto semplificare i requisiti di informazione e le regole di esecuzione loro applicabili. Occorre prevedere regole chiare in merito alle modalità con le quali l’utente dei servizi di pagamento deve autorizzare le operazioni. Ciò è importante per garantire la fiducia degli utenti e la certezza giuridica per i soggetti partecipanti ad un’operazione di pagamento, giacché in assenza di un’autorizzazione corretta tali operazioni non sarebbero valide e il pagatore avrebbe diritto ad un rimborso immediato. È essenziale definire gli obblighi, in capo sia al prestatore che all’utente di servizi di pagamento, che consentano di assicurare che la sicurezza degli strumenti di convalida dei pagamenti non sia compromessa e di determinare, sulla base del diritto nazionale applicabile, se si siano verificate violazioni del contratto e valutarne le conseguenze. (21) Per incentivare l’utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo prestatore l’eventuale furto o perdita di uno strumento di convalida dei pagamenti e pertanto a ridurre il rischio di operazioni non autorizzate, occorre prevedere che l’utente debba rispondere per un importo limitato solo fino al momento in cui notifica al prestatore di servizi di pagamento la perdita o il furto, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. Inoltre, una volta che l’utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di convalida dei pagamenti, non deve essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. Se lo strumento di convalida dei pagamenti dell’utente non è stato perso o rubato, l’utente non deve rispondere delle conseguenze finanziarie derivanti dall’uso non autorizzato. (22) Occorre prevedere delle disposizioni per la ripartizione delle perdite in caso di operazioni di pagamento non autorizzate. Tuttavia, tali disposizioni non devono applicarsi agli utenti di servizi di pagamento qualora essi siano imprese che superano le dimensioni di una microimpresa, quale definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell ’ Unione europea del 20 maggio 2003[23], in quanto tali imprese sono normalmente in grado di valutare il rischio di frode e di adottare contromisure. (23) Nei casi in cui l’utente presenti una richiesta di rimborso di un’operazione di pagamento il cui importo non era specificato, il diritto di rimborso non deve influire sulla responsabilità del pagatore nei confronti del beneficiario per i beni o i servizi ordinati, consumati o legittimamente fatturati o sul diritto dell’utente per quanto riguarda la revoca di un ordine di pagamento. (24) Alla luce della velocità con la quale i sistemi di pagamento moderni pienamente automatizzati processano le operazioni di pagamento e del fatto quindi che dopo un certo punto gli ordini di pagamento non possono essere revocati senza elevati costi di intervento manuale, è necessario fissare un termine chiaro per le revoche, per consentire un trattamento efficace, garantendo nel contempo la certezza giuridica per tutte le parti interessate. È opportuno stabilire che tale punto corrisponda al momento dell’accettazione dell’ordine da parte del prestatore del servizio di pagamento e prevedere che esso debba essere comunicato esplicitamente o implicitamente all’utente del servizio di pagamento. (25) È essenziale, per il trattamento completamente integrato e automatizzato dell'operazione e per la certezza giuridica rispetto all’adempimento di eventuali obblighi sottostanti tra gli utenti dei servizi di pagamento, che la totalità dell'importo trasferito dal pagatore sia accreditata sul conto del beneficiario. Di conseguenza, nessuno degli intermediari partecipanti all’esecuzione delle operazioni di pagamento deve avere la possibilità di effettuare deduzioni dall’importo trasferito. Tuttavia, il beneficiario deve avere la possibilità di concludere un accordo esplicito con il prestatore di servizi di pagamento in base al quale quest’ultimo possa dedurre le proprie commissioni. Ciò deve valere solo nel caso di pagamenti effettuati esclusivamente nella valuta di uno Stato membro e che non comportino cambi di valuta, quando entrambi i prestatori di servizi di pagamento sono situati nella Comunità. (26) Per quanto riguarda le commissioni, l’esperienza ha dimostrato che la ripartizione delle commissioni tra il pagatore e il beneficiario è il sistema più efficiente, in quanto agevola il trattamento completamente automatizzato dei pagamenti. Occorre pertanto prevedere che le commissioni siano prelevate direttamente al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento. Tuttavia ciò deve applicarsi solo quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che quello del beneficiario sono situati nella Comunità e quando l’operazione non richiede un cambio di valuta. (27) Per migliorare l’efficienza dei pagamenti in tutta la Comunità, occorre fissare un tempo di esecuzione massimo di un giorno per i pagamenti in euro disposti dal pagatore che non richiedono un cambio di valuta, compresi i bonifici e le rimesse di denaro. Per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti con carte, in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore e l’utente di servizi di pagamento che preveda un periodo di tempo più lungo, deve applicarsi il tempo di esecuzione di un giorno. Nel caso di un pagamento puramente nazionale, tuttavia, considerato che le infrastrutture di pagamento nazionali sono spesso altamente efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, gli Stati membri devono poter mantenere regole che prevedono un tempo di esecuzione inferiore a un giorno. (28) Date le differenze esistenti tra le regole che disciplinano il funzionamento dei sistemi di pagamento all’interno della Comunità e quelle che regolamentano i sistemi di pagamento dei paesi terzi, è opportuno che le disposizioni relative all’esecuzione per la totalità dell'importo e al tempo di esecuzione siano limitate ai casi in cui i prestatori di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario sono situati nella Comunità. (29) È essenziale che l’utente di servizi di pagamento sia a conoscenza dei costi e delle spese reali dei servizi di pagamento per poter fare una scelta appropriata. Di conseguenza, non deve essere ammesso l’uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare, l’uso di date valuta che svantaggiano l’utente non deve essere consentito. (30) Il buon funzionamento e l’efficienza del sistema di pagamento dipende dal fatto che l’utente possa contare sul fatto che il prestatore di servizi di pagamento esegua l'operazione di pagamento in modo corretto ed entro i tempi stabiliti. Sotto il profilo formale, vi è ben poco che impedisca al prestatore di farlo. In primo luogo, il prestatore è in grado di valutare i rischi inerenti all’operazione di pagamento che ha accettato di eseguire. In secondo luogo, è il prestatore che gestisce il sistema di pagamento, adotta le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in merito agli intermediari che partecipano all’esecuzione di un'operazione. In terzo luogo, il gran numero di operazioni di pagamento realizzate consente al prestatore di ripartire il rischio di errori o di malfunzionamenti nel sistema di pagamento e di trasferire tale rischio nelle spese fatturate. Alla luce di tutte queste considerazioni, è assolutamente appropriato introdurre una disposizione di responsabilità oggettiva ( strict liability ) del prestatore di servizi di pagamento rispetto all’esecuzione di un’operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su richiesta dell’utente. Tuttavia le disposizioni sulla responsabilità oggettiva non devono applicarsi appieno quando il prestatore di servizi di pagamento è situato al di fuori della Comunità. (31) Il prestatore di servizi di pagamento deve avere la possibilità di specificare senza ambiguità le informazioni da lui richieste per eseguire un ordine di pagamento. D’altro canto, tuttavia, per evitare la frammentazione e non mettere in pericolo la creazione di sistemi di pagamento integrati nella Comunità, occorre evitare che gli Stati membri possano imporre l’uso di un particolare identificativo per le operazioni di pagamento. La responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento deve essere limitata all’esecuzione corretta dell’operazione di pagamento conformemente all’ordine di pagamento dell’utente di servizi di pagamento. (32) Per agevolare l’effettiva prevenzione delle frodi e combattere le frodi nei pagamenti in tutta la Comunità, occorre prevedere uno scambio di dati efficace tra i prestatori di servizi di pagamento, i quali devono avere la possibilità di raccogliere, trattare e scambiare i dati personali relativi alle persone coinvolte in questo tipo di frodi. Tutte queste attività devono essere svolte nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[24]. (33) È necessario assicurare l’effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate ad attuazione della presente direttiva. Occorre pertanto stabilire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non rispettano tali disposizioni e assicurare che, laddove appropriato, siano imposte sanzioni proporzionate e dissuasive. (34) Senza pregiudizio del diritto dei clienti ad avviare un’azione legale, gli Stati membri devono assicurare una risoluzione, accessibile e efficace sotto il profilo dei costi, dei conflitti tra i prestatori e gli utenti di servizi di pagamento derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti dalla presente direttiva. (35) La presente direttiva non deve pregiudicare le disposizioni di diritto nazionale riguardanti le conseguenze per quanto concerne la responsabilità derivante da inesattezza nella formulazione o nella trasmissione di una dichiarazione. (36) Essendo necessario verificare il buon funzionamento della presente direttiva e controllare i progressi realizzati in materia di istituzione di un mercato unico dei pagamenti, la Commissione deve essere tenuta a presentare una relazione due anni dopo la scadenza del termine per l'attuazione della presente direttiva. (37) Giacché le disposizioni della direttiva 97/5/CE sono state completamente modificate, tale direttiva deve essere abrogata. (38) È necessario fissare regole più dettagliate per quanto concerne l’uso fraudolento delle carte di pagamento, un settore attualmente coperto dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza[25] e dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE[26]. Tali direttive devono essere pertanto modificate di conseguenza. (39) Giacché, conformemente alla direttiva 2000/12/CE, gli enti finanziari non sono soggetti alle regole applicabili agli enti creditizi, essi devono essere assoggettati agli stessi requisiti degli istituti di pagamento, in modo tale che possano prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità. La direttiva 2000/12/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza. (40) Nell’interesse della certezza giuridica, è appropriato prevedere disposizioni transitorie in base alle quali le persone che hanno iniziato ad operare come istituti di pagamento conformemente al diritto nazionale vigente prima dell’entrata in vigore della presente direttiva possano continuare tale attività nello Stato membro in questione per un determinato periodo. (41) Poiché lo scopo dell’azione proposta, vale a dire l'istituzione di un mercato unico dei servizi di pagamento, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto richiede l’armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente esistenti negli ordinamenti giuridici dei vari Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (42) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[27], HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: TITOLO I Oggetto, ambito di applicazione e definizioni Articolo 1Oggetto La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti quattro categorie di prestatori di servizi di pagamento: (a) gli enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE; (b) gli istituti di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE; (c) gli uffici dei conti correnti postali di cui all’articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2000/12/CE, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale o comunitario; (d) le altre persone fisiche o giuridiche che sono state autorizzate, a norma dell’articolo 6 della presente direttiva, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la Comunità, denominate nel seguito “istituti di pagamento”. La presente direttiva stabilisce altresì le regole riguardanti le condizioni di trasparenza, e i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare. Le banche centrali operanti in qualità di autorità monetarie e le autorità pubbliche che forniscono servizi di pagamento non sono considerate come prestatori di servizi di pagamento. Articolo 2Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si applica solo alle attività commerciali, elencate nell’allegato, consistenti nell'esecuzione di operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica, denominate nel seguito "servizi di pagamento”, a condizione che almeno uno dei prestatori dei servizi di pagamento sia situato nella Comunità. Tuttavia, il titolo III e il titolo IV non si applicano ai servizi di pagamento in cui l’importo dell’operazione superi i 50 000 EUR. Ai fini della presente direttiva, per operazione di pagamento si intende l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, consistente nel depositare, ritirare o trasferire fondi dal pagatore al beneficiario, indipendentemente da eventuali obbligazioni sottostanti tra gli utenti dei servizi di pagamento. 2. Salvo se altrimenti previsto, la presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati in qualsiasi valuta. Articolo 3Esclusione dall’ambito di applicazione La presente direttiva non si applica: (a) alle operazioni consistenti esclusivamente in un trasferimento di contante dal pagatore al beneficiario; (b) alla raccolta e alla consegna, a titolo professionale, di contante, compreso il suo trasporto, senza la trasformazione del contante in moneta scritturale o in moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE; (c) alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un’attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza; (d) ai rimborsi di contante dal beneficiario al pagatore dopo un’operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell’utente del servizio di pagamento formulata immediatamente prima dell’esecuzione dell’operazione di pagamento tramite una carta di pagamento, indipendentemente dal costo dei beni o dei servizi acquistati; (e) al cambio di una valuta estera in una valuta locale e viceversa, ovvero a operazioni “ cash to cash ” nell’ambito delle quali i fondi non sono detenuti come deposito in contante su un conto di pagamento; (f) alle operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: (i) assegni cartacei ai sensi della Convenzione di Ginevra del 19 marzo 1931 per l’unificazione del diritto in materia di assegni bancari; (ii) assegni cartacei simili a quelli di cui al punto i) e disciplinati dal diritto degli Stati membri che non sono parti della Convenzione di Ginevra del 1931; (iii) voucher su supporto cartaceo; (iv) traveller's cheque su supporto cartaceo; (v) pagherò su supporto cartaceo; (g) alle operazioni di pagamento realizzate all’interno di un sistema di pagamento o di compensazione e regolamento titoli o tra agenti di compensazione o regolamento, controparti centrali e/o banche centrali e prestatori di servizi di pagamento, nonché i loro agenti collegati o le loro controllate, ad eccezione dell’articolo 23; (h) ai servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della privacy, l’autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminal e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento; (i) ai servizi che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi affiliati e che sono basati su strumenti quali voucher e carte, nella misura in cui tali strumenti non siano rimborsabili; (j) alle operazioni di pagamento eseguite tramite un telefono mobile o qualsiasi altro dispositivo digitale o informatico, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (i) il prestatore di servizi che gestisce il sistema o la rete di telecomunicazione o informatica è strettamente coinvolto nello sviluppo dei beni digitali o dei servizi di comunicazione elettronica prestati; (ii) i beni e i servizi non possono essere consegnati in assenza del prestatore di servizi; (iii) non vi è alcuna opzione alternativa per la remunerazione; (k) alle operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento nonché agenti collegati o controllate, senza pregiudizio dell’articolo 23 che si applica in ogni caso. Articolo 4Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: (1) “ Stato membro di origine” : (i) se l’istituto di pagamento è una persona fisica, lo Stato membro nel quale è situata la sede amministrativa del prestatore di servizi di pagamento; (ii) se l’istituto di pagamento è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale; (iii) se l’istituto di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, nessuna sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede amministrativa; (2) “Stato membro ospitante ”: lo Stato membro diverso da quello di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha una filiale o un agente collegato o fornisce servizi di pagamento; (3) “sistema di pagamento” : un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento; (4) “pagatore” : una persona fisica o giuridica che ha il diritto di disporre di fondi e che ne consente il trasferimento al beneficiario; (5) “beneficiario” : una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento; (6) “utente di servizi di pagamento” : una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi; (7) “ conto di pagamento” : un conto detenuto a nome di un utente di servizi di pagamento che è utilizzato esclusivamente per le operazioni di pagamento; (8) “fondi” : contante, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE; (9) “ disponibilità di fondi” : il fatto che l’utente di servizi di pagamento può utilizzare i fondi presenti su un conto di pagamento senza dover sostenere spese; (10) “ ordine di pagamento” : l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento; (11) “ data valuta ”: la data di riferimento usata dal prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi trasferiti da un conto di pagamento o su un conto di pagamento; (12) “tasso di cambio di riferimento” : il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che proviene da una fonte che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizio di pagamento; (13) “autenticazione” : una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare che l’utente che emette l’ordine di pagamento sia autorizzato a farlo; (14) “tasso di interesse di riferimento” : il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizio di pagamento; (15) “identificativo unico” : le informazioni che sono richieste specificamente dal prestatore del servizio di pagamento e che devono essere fornite dall’utente del servizio di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utente del servizio di pagamento coinvolto in un'operazione di pagamento, consistenti nell'IBAN ( International Bank Account Number ), nel BIC ( Bank Identifier Code ), in un numero di conto bancario, in un numero di carta o in un nome; (16) “agente collegato” : una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento; (17) “ strumento di convalida dei pagamenti” : qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure utilizzati dall’utente di servizi di pagamento per consentire al prestatore di servizi di pagamento di autenticare un ordine di pagamento. Se non è fornito dal prestatore di servizi di pagamento, il prestatore e l’utente di servizi di pagamento possono concordare l’uso di qualsiasi altro strumento per l’autenticazione degli ordini di pagamento, che può anche servire ad altri scopi; (18) " tecnica di comunicazione a distanza ": qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del prestatore del servizio di pagamento e dell’utente del servizio di pagamento, possa impiegarsi per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento; (19) " supporto durevole ": qualsiasi strumento che permetta all’utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; in particolare, i supporti durevoli comprendono gli estratti di stampanti di estratti conti, i dischetti informatici, i CD-ROM, i DVD e i dischi fissi dei personal computer in cui sono memorizzati i messaggi di posta elettronica, ma non comprendono i siti Internet, a meno che tali siti non soddisfino i criteri specificati alla prima frase del presente punto. TITOLO IIPrestatori di servizi di pagamento Capo 1Istituti di pagamento Sezione 1Disposizioni generali ARTICOLO 5 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE L'autorizzazione a svolgere attività come istituto di pagamento è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine di una domanda scritta, corredata dalle informazioni seguenti: (a) un programma di attività, nel quale sia indicato in particolare il tipo di servizi di pagamento previsti; (b) un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che consenta di presupporre che il richiedente sia in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione; (c) una descrizione delle procedure amministrative e contabili del richiedente, che consenta di presupporre che questi applichi procedure e controlli validi e adeguati; (d) una descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti dal richiedente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[28]; (e) una descrizione delle procedure di gestione del rischio applicate dal richiedente; (f) una descrizione dell'organizzazione strutturale del richiedente e, se applicabile, della sua cooperazione con un sistema di pagamento nazionale o internazionale; (g) l'identità delle persone che, direttamente o indirettamente, detengono nel suo capitale partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 10, della direttiva 2000/12/CE e l'entità della loro partecipazione effettiva; (h) qualora il richiedente sia una persona giuridica, l'identità delle persone fisiche che la rappresentano, degli azionisti di maggioranza e degli amministratori, prove attestanti che soddisfano i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze e competenze richieste per la prestazione di servizi di pagamento; (i) l'identità del principale dirigente e prove attestanti che la persona che dirige effettivamente l'attività del richiedente possiede l'onorabilità necessaria e le conoscenze e competenze richieste per la prestazione di servizi di pagamento; (j) stato giuridico del richiedente; (k) l'indirizzo presso il quale è possibile ottenere i documenti pertinenti. Ai fini della lettera c), il richiedente fornisce una descrizione delle disposizioni organizzative previste per adottare tutte le misure ragionevoli al fine di tutelare gli interessi dei suoi utenti e garantire la continuità e l'affidabilità della prestazione di servizi di pagamento. Articolo 6Concessione dell'autorizzazione L'autorizzazione è concessa se le informazioni e le prove che accompagnano la domanda soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 5. La domanda di autorizzazione non è esaminata alla luce di condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 5. L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri ed autorizza l'istituto di pagamento di cui trattasi a prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento. Articolo 7Comunicazione della decisione Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie ai fini della decisione, l'autorità competente comunica al richiedente se la sua domanda è stata accolta o respinta. Ogni diniego di autorizzazione è motivato. Articolo 8Registrazione Gli Stati membri istituiscono un registro degli istituti di pagamento. Il registro è aggiornato periodicamente. Esso è pubblicamente consultabile e accessibile on line. Articolo 9Mantenimento dell'autorizzazione Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e delle prove di cui all'articolo 5, l'istituto di pagamento ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro d'origine. Articolo 10Attività 1. Gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività: (a) la prestazione di servizi di pagamento; (b) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori connessi, come la garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati; (c) l'accesso ai sistemi di pagamento e la loro gestione ai fini del trasferimento, della compensazione e del regolamento di fondi, inclusi tutti gli strumenti e le procedure relative a tali sistemi. Nel quadro della lettera a), i fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/12/CE, né moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE. 2. Gli istituti di pagamento non utilizzano i fondi ricevuti da parte degli utenti di servizi di pagamento ed accettati specificamente in relazione ad un servizio di pagamento a sostegno di attività commerciali diverse dai servizi di pagamento. L'istituto di pagamento tiene registrazioni contabili separate per i fondi degli utenti di servizi di pagamento accettati per un'operazione di pagamento e per gli altri fondi accettati per attività diverse dai servizi di pagamento. 3. Le attività commerciali degli istituti di pagamento autorizzati non hanno carattere esclusivo e non sono limitate ai servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili. Sezione 2Altre condizioni ARTICOLO 11 RICORSO AD AGENTI COLLEGATI, ad imprese esterne o a controllate 1. Nei casi in cui un istituto di pagamento intenda prestare servizi di pagamento mediante un agente collegato o una controllata, comunica il nome e l'indirizzo dell'agente collegato o della controllata alle autorità competenti dello Stato membro d'origine. 2. Quando un istituto di pagamento intende esternalizzare una parte o la totalità delle sue operazioni, ne informa l'autorità competente. 3. Gli istituti di pagamento assicurano che gli agenti collegati o le controllate che agiscono per loro conto ne informino gli utenti dei servizi di pagamento. Articolo12Responsabilità 1. Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che affidino a terzi la prestazione di funzioni operative adottino misure ragionevoli per evitare rischi operativi eccessivi. 2. Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento rimangano pienamente responsabili per tutti gli atti compiuti dai loro dirigenti, dai loro dipendenti, o da qualsiasi agente collegato o controllata, conformemente alla presente direttiva. Articolo 13Registrazioni Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento tengano le registrazioni di tutti i servizi prestati e di tutte le operazioni eseguite per un periodo di tempo ragionevole, tuttavia non superiore a cinque anni. Articolo 14Luogo in cui è stabilita la sede amministrativa Gli Stati membri esigon o che gli istituti di pagamento che sono persone giuridiche e che, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro d'origine, hanno una sede legale, abbiano la sede amministrativa nello stesso Stato membro in cui hanno la sede legale. Gli istituti di pagamento che non rientrano nel primo paragrafo hanno la sede amministrativa nello Stato membro in cui operano effettivamente. SEZIONE 3 AUTORITÀ COMPETENTI E VIGILANZA ARTICOLO 15 DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI 1. Gli Stati membri designano come autorità competenti responsabili dell'attuazione del presente titolo o autorità pubbliche, o enti riconosciuti dal diritto nazionale ovvero da autorità pubbliche competenti a tal fine in base ad esplicite disposizioni di diritto nazionale. Le autorità competenti sono tali da garantire l'indipendenza dagli operatori economici e da evitare conflitti di interesse. Non può trattarsi di istituti di pagamento, di enti creditizi, di istituti di moneta elettronica o di uffici dei conti correnti postali. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità designate. 2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all'adempimento delle loro funzioni. 3. Gli Stati membri che contino sul loro territorio più autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in maniera tale da svolgere efficacemente le loro funzioni. Articolo 16Vigilanza Gli Stati membri assicurano che i controlli effettuati dalle autorità competenti per verificare il rispetto permanente del presente titolo siano proporzionati, adeguati e consoni ai rischi ai quali sono esposti gli istituti di pagamento. Al fine di verificare il rispetto del presente titolo, le autorità competenti possono adottare solo le misure seguenti: (a) esigere che l'istituto di pagamento fornisca tutte le informazioni necessarie a tal fine; (b) effettuare ispezioni in loco presso un istituto di pagamento o presso le imprese esterne, gli agenti collegati o le controllate che ricadono sotto la responsabilità dell'istituto di pagamento; (c) emettere raccomandazioni ed orientamenti; (d) emettere avvertimenti ed imporre sanzioni proporzionate in caso di mancato rispetto; (e) sospendere o revocare l'autorizzazione nei casi in cui le condizioni previste per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 non siano più soddisfatte. Articolo 17Segreto d'ufficio 1. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché agli esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale. 2. Nello scambio di informazioni di cui all'articolo 19, il segreto d'ufficio si applica in maniera rigorosa per garantire la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese. Articolo 18Ricorso in sede giurisdizionale Gli Stati membri assicurano che, contro le decisioni prese dalle autorità competenti nei riguardi di un istituto di pagamento in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale. Il primo paragrafo si applica anche ai ricorsi per carenza. Articolo 19Scambio di informazioni Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, in particolare, si scambiano informazioni al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri autorizzano inoltre lo scambio di informazioni tra le loro autorità competenti e: (a) le autorità competenti dello Stato membro ospitante responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza degli istituti di pagamento; (b) le banche centrali, il Sistema europeo delle banche centrali e la Banca centrale europea, in quanto autorità monetarie e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento e di regolamento; (c) altre autorità designate ai sensi della presente direttiva e di altre disposizioni di diritto comunitario applicabili ai prestatori di servizi di pagamento. Articolo 20Esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi 1. Qualsiasi istituto di pagamento autorizzato che intenda esercitare per la prima volta le proprie attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, in virtù del diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, ne informa le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Entro un mese dal ricevimento di tali informazioni, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il nome e l'indirizzo dell'istituto di pagamento e il tipo di servizi di pagamento che intende prestare nel territorio dello Stato membro ospitante. 2. Al fine di effettuare i controlli e adottare le misure necessarie di cui all'articolo 16 in relazione ad una filiale, ad un agente collegato o ad una controllata di un istituto di pagamento stabiliti sul territorio di un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro d'origine collabora con le autorità competenti dello Stato membro ospitante. 3. Nell'ambito della cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica sistematicamente all'autorità competente dello Stato membro ospitante la sua intenzione di effettuare un'ispezione in loco sul territorio di quest'ultima. Tuttavia, se entrambe le autorità sono d'accordo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può delegare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di effettuare ispezioni in loco presso l'istituto di cui trattasi. 4. Le autorità competenti si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una filiale, di un agente collegato o di una controllata di tale istituto. Sezione 4Deroga ARTICOLO 21 CONDIZIONI 1. In deroga all'articolo 1, primo comma, lettera d), gli Stati membri possono, caso per caso, autorizzare l'iscrizione di persone fisiche o giuridiche nel registro di cui all'articolo 8, senza che sia applicata la procedura di cui alla Sezione 1, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: (a) il complesso delle attività commerciali della persona interessata, incluse quelle degli agenti collegati o delle controllate di cui è pienamente responsabile, genera un flusso di fondi accettati in vista della prestazione di servizi di pagamento per un importo complessivo che non supera i 5 milioni di EUR in media su un mese e i 6 milioni di EUR in qualsiasi momento; (b) tale registrazione è considerata nell'interesse pubblico per una delle ragioni seguenti: (i) la persona di cui trattasi svolge un ruolo fondamentale nell'intermediazione finanziaria, consentendo a gruppi sociali svantaggiati di avere accesso ai servizi di pagamento, in particolare quando la prestazione dei servizi in questione da parte di altri prestatori è improbabile o richiederebbe molto tempo; (ii) è necessaria per l'efficace attuazione delle norme contro il riciclaggio dei capitali o dei meccanismi di prevenzione del finanziamento del terrorismo. 2. Le persone di cui al paragrafo 1 sono trattate come istituti di pagamento. Esse sono tuttavia autorizzate a prestare servizi di pagamento all'interno della Comunità solo nello Stato membro di registrazione. Gli Stati membri possono inoltre disporre che esse possano svolgere solo alcune delle attività elencate all'articolo 10. 3. Le persone di cui al paragrafo 1 notificano alle autorità competenti qualsiasi cambiamento della loro situazione che incida sulla condizione specificata al paragrafo 1, lettera a). Articolo 22Notificazione e informazione Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 21, lo notifica alla Commissione entro il termine specificato all'articolo 85, paragrafo 1, primo comma e successivamente le notifica qualsiasi cambiamento apportato. Esso informa inoltre la Commissione del numero di prestatori di servizi di pagamento interessati e, su base annua, dell'importo complessivo di fondi non ancora utilizzati, ai sensi dell'articolo 21, lettera a). Capo 2Disposizioni comuni Articolo 23Accesso ai sistemi di pagamento e loro funzionamento 1. Gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l'accesso ai servizi di pagamento e il loro funzionamento siano obiettive, proporzionate e non limitino l'accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da rischi specifici e tutelarne la sicurezza finanziaria. I sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti: (a) un divieto di partecipazione ad altri sistemi di pagamento; (b) una norma che discrimini tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati in relazione ai diritti, agli obblighi ed alle prerogative dei partecipanti; (c) restrizioni sulla base dello stato istituzionale. 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i requisiti imposti ai partecipanti ad un sistema di pagamento e ad un sistema di regolamento dei titoli dalla normativa comunitaria, in particolare dalla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[29]. TITOLO IIITrasparenza delle condizioni per i servizi di pagamento Capo 1Singole operazioni di pagamento Articolo 24Campo di applicazione Il presente capo si applica a singole operazioni di pagamento che non rientrano in un contratto quadro ai sensi dell'articolo 29. Articolo 25Informazioni generali preliminari 1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento comunichi all'utente del servizio di pagamento su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile all'utente, le condizioni di cui all'articolo 26. Il prestatore di servizi di pagamento provvede in tal senso con congruo anticipo rispetto al momento in cui l'utente del servizio di pagamento sia vincolato da un contratto di servizio di pagamento riguardante una singola operazione di pagamento o dall'offerta. 2. Se, su richiesta dell'utente del servizio di pagamento, il contratto di servizio di pagamento è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie all'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, non appena ragionevolmente possibile dopo la conclusione del contratto. Articolo 26Comunicazione delle condizioni 1. Gli Stati membri assicurano che le condizioni comunicate comprendano quanto segue: (a) una descrizione degli obblighi e delle responsabilità rispettivi del prestatore e dell'utente di servizi di pagamento, in relazione alla prestazione e all'utilizzo del servizio di pagamento, inclusi in particolare gli elementi seguenti: (i) la specificazione delle informazioni o dell'identificativo unico che l'utente del servizio di pagamento deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente; (ii) i tempi di esecuzione per il servizio di pagamento da prestare; (iii) se del caso, le condizioni relative alla prestazione e all'utilizzo del servizio di pagamento, incluse in particolare le misure relative alla custodia degli strumenti di convalida dei pagamenti, i rischi incorsi nel caso di una loro mancata adozione e le modalità per la notificazione al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell'articolo 46, lettera b); (iv) la responsabilità per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; (v) le informazioni da fornire in conformità della direttiva 2005/…/CE; (vi) la disponibilità di fondi adeguati; (b) un chiaro riferimento al momento dell'accettazione di un ordine di pagamento, quale definito all'articolo 54, paragrafo 1; (c) tutte le spese dovute dall'utente al prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, il tasso di cambio applicato all'operazione di pagamento; (d) un'indicazione della legge applicabile al contratto e del foro competente; (e) un'indicazione delle procedure di ricorso e reclamo a disposizione dell'utente dei servizi di pagamento in conformità del titolo IV, Capo 4 e delle modalità per accedervi; (f) un'indicazione di dove sia possibile ottenere e consultare ulteriori informazioni. Nel caso di operazioni di pagamento che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento fornisce, ai fini della lettera c), una stima in buona fede di tutte le deduzioni che potrebbero essere applicate all'operazione di pagamento. 2. Le condizioni specificate al paragrafo 1 sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti. Articolo 27Informazioni da fornire al pagatore dopo l'accettazione Successivamente all'accettazione di un ordine di pagamento cui deve dare esecuzione, il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente dei servizi di pagamento, secondo le stesse modalità previste all'articolo 25, paragrafo 1 e all'articolo 26, paragrafo 2, almeno le seguenti informazioni: (a) un riferimento che consenta all'utente dei servizi di pagamento di individuare l'operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario; (b) l'importo dell'operazione di pagamento e quello di tutte le provvigioni, commissioni e spese applicate all'operazione di pagamento, che il pagatore ha dovuto versare al suo prestatore di servizi di pagamento; (c) se pertinente, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento, qualora sia applicato dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Articolo 28Informazioni da fornire al beneficiario dopo la ricezione dei fondi Dopo aver messo a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti e a lui destinati, il prestatore di servizi di pagamento fornisce al beneficiario, secondo le stesse modalità previste all'articolo 25, paragrafo 1 e all'articolo 26, paragrafo 2, almeno le seguenti informazioni: (a) il riferimento del pagatore e le informazioni comunicate in occasione dell'operazione di pagamento per consentire al beneficiario di identificare l'operazione di pagamento; (b) la totalità dell'importo trasferito dal pagatore con l'operazione di pagamento; (c) l'importo di tutte le provvigioni, commissioni e spese applicate all'operazione di pagamento e dovute dal beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento o a qualsiasi intermediario per la ricezione del pagamento; (d) se pertinente, il tasso di cambio esatto utilizzato per l'operazione di pagamento, qualora sia stato applicato dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Capo 2Contratti quadro Articolo 29Campo di applicazione Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto di servizio di pagamento, caratterizzato dal fatto che impegna un prestatore di servizi di pagamento ad eseguire in futuro una serie di operazioni di pagamento o singole operazioni di pagamento su ordine del pagatore, se le condizioni concordate sono soddisfatte. Tale accordo, definito in appresso "contratto quadro", può contenere gli obblighi e le condizioni riguardanti l'apertura di un conto di pagamento. Articolo 30Informazioni generali preliminari 1. Gli Stati membri esigono che, con congruo anticipo rispetto al momento in cui l'utente del servizio di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o dall'offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli comunichi su supporto cartaceo o altro supporto durevole, disponibile e accessibile all'utente, le condizioni di cui all'articolo 31. 2. Se, su richiesta dell'utente del servizio di pagamento, il contratto è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie all'obbligo di cui a detto paragrafo non appena ragionevolmente possibile dopo la conclusione del contratto. Articolo 31Comunicazione delle condizioni 1. Gli Stati membri assicurano che le condizioni comunicate comprendano quanto segue: (a) i requisiti tecnici relativi alle attrezzature di comunicazione che l'utente del servizio di pagamento è autorizzato ad utilizzare, incluse le modalità dell'utilizzazione e i mezzi di comunicazione concordati dalle parti per la trasmissione di informazioni ai sensi della presente direttiva; (b) una descrizione degli obblighi e delle responsabilità rispettivi del prestatore e dell'utente di servizi di pagamento, in relazione alla prestazione e all'utilizzo del servizio di pagamento, inclusi in particolare gli elementi seguenti: (i) la specificazione delle informazioni o dell'identificativo unico che l'utente del servizio di pagamento deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente; (ii) i tempi di esecuzione ed il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare; (iii) un'indicazione del diritto dell'utente dei servizi di pagamento di porre fine al contratto di servizi di pagamento iniziale e a tutti i contratti relativi a tale diritto in conformità dell'articolo 34; (iv) se applicabile, una descrizione delle misure che il prestatore dei servizi di pagamento deve adottare per garantire la sicurezza degli strumenti di convalida dei pagamenti e i rischi incorsi in caso di mancata adozione di tali misure e le modalità per la notificazione al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell'articolo 46, lettera b); (v) se applicabile, un riferimento esplicito, in conformità dell'articolo 43, paragrafo 2, al fatto che il prestatore di servizi di pagamento si riserva il diritto di bloccare uno strumento di convalida dei pagamenti se il profilo di spesa induce a sospettare un uso fraudolento e l'indicazione della persona che il prestatore dei servizi di pagamento deve eventualmente contattare in questo caso; (c) i massimali di spesa previsti per determinati servizi di pagamento conformemente all'articolo 43, paragrafo 1; (d) una definizione del momento dell'accettazione di un ordine di pagamento, quale definito all'articolo 54, paragrafo 1; (e) tutte le spese e gli interessi dovuti dall'utente al prestatore di servizi di pagamento; (f) se del caso, i tassi di interesse e di cambio applicati alle operazioni di pagamento, inclusi eventualmente il tasso di interesse o di cambio di riferimento, la data presa in considerazione per determinare tale tasso e le modalità di calcolo del tasso d'interesse o del tasso di cambio applicato sulla base del tasso di riferimento; (g) la legge applicabile al contratto e il foro competente; (h) un'indicazione delle procedure di ricorso e reclamo a disposizione dell'utente dei servizi di pagamento in conformità del titolo IV, Capo 4 e delle modalità per accedervi; (i) tutte le indicazioni sulle modalità di accesso alle informazioni specificate all'articolo 32 da parte dell'utente di servizi di pagamento. Qualora si applichi una commissione globale, come una commissione per i servizi agli esercenti o una commissione per la gestione del conto, le informazioni fornite ai fini della lettera e) indicano in maniera trasparente i prezzi delle diverse componenti del servizio cui si riferisce la commissione globale. 2. Le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, nella lingua ufficiale di uno Stato membro o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti. Articolo 32Informazioni da fornire dopo l'entrata in vigore Dopo l'entrata in vigore di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento mette a disposizione dell'utente, in una forma facilmente accessibile, tutte le condizioni specificate all'articolo 31, paragrafo 1. Inoltre, se pertinente, il prestatore di servizi di pagamento mette a disposizione, secondo le stesse modalità, ulteriori informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e direttamente connessi all'esecuzione di determinate operazioni di pagamento, come obblighi di segnalazione, dichiarazioni e aspetti fiscali. Tale disposizione si applica solo se il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto, o è ragionevole ritenere che abbia ricevuto, la notifica di tali diritti e obblighi. Articolo 33Modifiche delle condizioni contrattuali 1. Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali comunicate all'utente dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, con almeno un mese di anticipo rispetto alla data proposta per la loro applicazione. Il prestatore e l'utente di servizi di pagamento possono concordare che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall'utente del servizio di pagamento qualora questi non abbia notificato al prestatore la mancata accettazione di tali modifiche entro la data della loro entrata in vigore. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle modifiche dei tassi d'interesse dovute a fluttuazioni del tasso d'interesse di riferimento stabilito nel contratto quadro per il loro calcolo, se il prestatore di servizi di pagamento ha debitamente informato l'utente del proprio diritto contrattuale di modificare i tassi d'interesse secondo una formula convenuta. In simili casi, qualsiasi modifica dei tassi d'interesse può essere applicata con effetto immediato, a condizione che l'utente dei servizi di pagamento sia informato quanto prima della modifica, secondo le modalità previste all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 34Rescissione 1. La rescissione di un contratto quadro concluso per una durata minima di 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento. Le commissioni per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute solo in misura proporzionale per il periodo precedente la rescissione del contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali commissioni sono rimborsate in misura proporzionale. 2. Salvo qualora il prestatore e l'utente di servizi di pagamento abbiano espressamente concordato un termine di preavviso per la rescissione di un contratto quadro, questa ha effetto immediato. Il termine di preavviso non può essere superiore ad un mese. Articolo 35Informazioni da fornire prima dell'esecuzione di una singola operazione di pagamento Nel caso di un'operazione di pagamento effettuata nell'ambito di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce, su richiesta dell'utente, per quella specifica operazione, informazioni esplicite sui tempi di esecuzione e sulle provvigioni, commissioni e spese dovute al prestatore di servizi di pagamento. Nei casi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è fornita previamente una stima in buona fede di tutte le deduzioni. Articolo 36Informazioni da fornire al pagatore dopo l'esecuzione di una singola operazione di pagamento 1. Successivamente all'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente almeno le informazioni seguenti: (a) un riferimento che consenta all'utente dei servizi di pagamento di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario; (b) la totalità dell'importo trasferito dal pagatore con l'operazione di pagamento; (c) l'importo di tutte le commissioni e spese che il pagatore ha dovuto corrispondere al suo prestatore di servizi di pagamento per l'operazione di pagamento. Qualora si applichi una commissione globale, come una commissione per i servizi agli esercenti o una commissione per la gestione del conto, le informazioni indicano in maniera trasparente le commissioni e le spese per le diverse componenti del servizio cui si riferisce la commissione globale; (d) se pertinente, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento, qualora sia applicato dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. 2. Il contratto quadro può prevedere come condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite su base periodica, con una frequenza stabilita. In ogni caso, tali informazioni sono fornite secondo le stesse modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 37Informazioni da fornire al beneficiario dopo la ricezione dei fondi 1. Dopo aver messo a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti e a lui destinati, il prestatore di servizi di pagamento fornisce al beneficiario, secondo le stesse modalità previste all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, almeno le seguenti informazioni: (a) il riferimento del pagatore; (b) le opportune informazioni comunicate dal pagatore in occasione del pagamento, che consentano al beneficiario di identificare il pagamento; (c) la totalità dell'importo trasferito dal pagatore con l'operazione di pagamento; (d) l'importo di tutte le provvigioni, commissioni e spese applicate all'operazione di pagamento e dovute dal beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento per la ricezione del pagamento; (e) se pertinente, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento, qualora sia stato applicato dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Qualora si applichi una commissione globale, come una commissione per i servizi agli esercenti o una commissione per la gestione del conto, le informazioni fornite ai fini della lettera d) indicano in maniera trasparente le commissioni e le spese per le diverse componenti del servizio cui si riferisce la commissione globale. 2. Il contratto quadro può prevedere come condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite su base periodica, con una frequenza stabilita. In ogni caso, tali informazioni sono fornite secondo le stesse modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 38Micropagamenti 1. In deroga agli articoli da 29 a 33, nel caso di un contratto riguardante pagamenti, ciascuno dei quali non superi i 50 EUR , il prestatore di servizi di pagamento comunica all'utente, secondo le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, solo le caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare, le modalità del suo utilizzo e tutte le spese applicabili. 2. Il prestatore di servizi di pagamento mette a disposizione dell'utente, in una forma facilmente accessibile, tutte le altre informazioni richieste ai sensi degli articoli da 29 a 33 ed applicabili al servizio di pagamento prestato. 3. Successivamente all'esecuzione di un micropagamento, in deroga agli articoli 36 e 37, il prestatore di servizi di pagamento fornisce agli utenti interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 1 e all'articolo 31, paragrafo 2, almeno un riferimento che consenta loro di identificare l'operazione di pagamento, l'importo dell'operazione e le commissioni applicate. Capo 3Disposizioni comuni Articolo 39Valuta dell'operazione e conversione 1. I pagamenti sono effettuati nella valuta implicitamente o esplicitamente concordata dalle parti. 2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima dell'inizio dell'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone tale servizio al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le commissioni e le spese, nonché il tasso di cambio di riferimento che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta espressamente il servizio su tale base. Articolo 40Spese ulteriori 1. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di convalida dei pagamenti, il beneficiario richieda una maggiorazione o proponga una riduzione, il beneficiario e il pagatore concludono un accordo in proposito prima dell'avvio dell'operazione di pagamento. 2. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di convalida dei pagamenti, il prestatore di servizi di pagamento o una terza parte richieda una maggiorazione, l'utente del servizio di pagamento e il prestatore concludono un accordo in proposito prima dell'avvio dell'operazione di pagamento. TITOLO IVDiritti e obblighiin relazione alla prestazione di servizi di pagamento Capo 1Autorizzazione di operazioni di pagamento Articolo 41Consenso Gli Stati membri assicurano che un'operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha espresso il suo consenso in relazione al corrispondente ordine di pagamento rivolto al prestatore di servizi di pagamento. Il consenso consiste in un'autorizzazione esplicita affinché il prestatore di servizi di pagamento effettui un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento. In mancanza di tale consenso, un'operazione di pagamento è considerata come non autorizzata. Un'operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o dopo la sua esecuzione. Articolo 42Comunicazione del consenso 1. Il pagatore può comunicare il suo consenso ai fini dell'articolo 41 utilizzando uno strumento di convalida dei pagamenti. Il consenso può essere comunicato al prestatore di servizi di pagamento direttamente o indirettamente, tramite il beneficiario. 2. La procedura per la comunicazione del consenso è concordata tra il prestatore di servizi di pagamento e il pagatore secondo le modalità di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a). Articolo 43Utilizzo degli strumenti di convalida dei pagamenti 1. Qualora per la comunicazione del consenso vengano utilizzati specifici strumenti di convalida dei pagamenti, il prestatore e l'utente di servizi di pagamento possono concordare massimali di spesa periodici per i servizi di pagamento. 2. Se previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può riservarsi il diritto di bloccare l'utilizzo di uno strumento di convalida dei pagamenti anche se il massimale di spesa concordato non è superato, a condizione che il profilo di spesa induca, a suo avviso, a sospettare un uso fraudolento. Il prestatore di servizi di pagamento può tuttavia bloccare lo strumento di convalida dei pagamenti solo dopo aver fatto tutto quanto nelle sue possibilità per contattare il suo titolare al fine di accertare se siano state commesse frodi. Articolo 44Registrazioni Fatta salva la direttiva 2005/…/CE o qualsiasi altra disposizione comunitaria pertinente, il prestatore di servizi di pagamento conserva per almeno un anno le registrazioni interne per consentire di rintracciare le operazioni di pagamento e di rettificare gli errori. Articolo 45Operazioni non autorizzate e revoca del consenso 1. Non appena abbia conoscenza di un'operazione non autorizzata, di errori o di altre irregolarità nei pagamenti effettuati a partire dal suo conto e ripresi nelle informazioni ricevute in conformità dell'articolo 36, il pagatore lo notifica senza indugio al prestatore di servizi di pagamento. 2. Nel caso di una serie di operazioni, fatto salvo l'articolo 56, l'autorizzazione può essere revocata e qualsiasi operazione di pagamento successiva è allora considerata non autorizzata. Articolo 46Obblighi a carico dell'utente di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di convalida dei pagamenti L'utente dei servizi di pagamento si conforma agli obblighi seguenti: (a) utilizzare lo strumento di convalida dei pagamenti conformemente alle condizioni che ne disciplinano l'emissione e l'uso; (b) notificare senza indugio al prestatore di servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest'ultimo, non appena ne abbia conoscenza, la perdita, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di convalida dei pagamenti o un uso non autorizzato di tale strumento. Ai fini della lettera a), non appena riceva uno strumento di convalida dei pagamenti, l'utente dei servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggerne le caratteristiche di sicurezza. Articolo 47Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di convalida dei pagamenti Il prestatore di servizi di pagamento si conforma agli obblighi seguenti: (a) assicurare che le caratteristiche di sicurezza personalizzate di uno strumento di convalida dei pagamenti non siano accessibili ad altri che al titolare dello strumento di convalida dei pagamenti; (b) astenersi dall'inviare uno strumento di convalida dei pagamenti non richiesto, salvo qualora uno strumento di convalida dei pagamenti già detenuto dall'utente debba essere sostituito o perché è scaduto, o perché è necessario aggiungere o modificare caratteristiche di sicurezza; (c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché l'utente di servizi di pagamento possa provvedere alla notificazione di cui all'articolo 46, primo comma, lettera b). Ai fini della lettera c), il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente gli strumenti per provare l'avvenuta notificazione. Articolo 48Autorizzazione contestata 1. Gli Stati membri esigono che, qualora l'utente dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita, il prestatore di servizi di pagamento debba fornire almeno la prova del fatto che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e inserita nei conti e non influenzata da guasti o altre carenze. 2. Se, malgrado la presentazione delle prove richieste ai sensi del paragrafo 1, l'utente di servizi di pagamenti continua a negare di aver autorizzato l'operazione di pagamento, questi fornisce informazioni o elementi fattuali che consentano di presumere che non può avere autorizzato l'operazione di pagamento e che non ha agito in modo fraudolento o con negligenza grave in relazione agli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 46, primo comma, lettera b). 3. Ai fini di confutare la presunzione di cui al paragrafo 2, l'utilizzo di uno strumento di convalida dei pagamenti registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé sufficiente a stabilire che il pagamento era stato autorizzato dall'utente o che questi ha agito in modo fraudolento o con negligenza grave in relazione agli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 46. 4. I paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative sul valore probatorio delle firme manuali o delle firme elettroniche avanzate, quali definite nella direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[30]. Articolo 49Responsabilità del prestatore per le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate Gli Stati membri assicurano che, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi immediatamente all'utente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata o, se del caso, ripristini sul conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Un'ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita, conformemente alla legge applicabile al contratto stipulato fra il prestatore e l'utente di servizi di pagamento. Articolo 50Responsabilità dell'utente per le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate 1. L'utente di servizi di pagamento sopporta, a concorrenza massima di 150 EUR, la perdita derivante dall'uso di uno strumento di convalida dei pagamenti perso o rubato, intervenuta prima che si sia conformato all'obbligo di informare il suo prestatore di servizi di pagamento previsto all'articolo 46, primo comma, lettera b). Gli Stati membri possono ridurre ulteriormente tale massimale, a condizione che la riduzione non si applichi ai prestatori di servizi di pagamento autorizzati in altri Stati membri. 2. L'utente di servizi di pagamento sostiene tutte le perdite derivanti da operazioni non autorizzate incorse agendo in modo fraudolento o con negligenza grave in relazione agli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 46. In tali casi, il massimale di cui al paragrafo 1 non si applica. 3. Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall'uso di uno strumento di convalida dei pagamenti perso, rubato, o oggetto di appropriazione indebita, intervenuta dopo la notificazione al prestatore di servizi di pagamento della perdita, del furto o dell'appropriazione indebita. 4. Se il prestatore di servizi di pagamento non ha fornito strumenti adeguati per la notificazione in qualsiasi momento della perdita, del furto o dell'appropriazione indebita di uno strumento di convalida dei pagamenti, secondo quanto disposto dall'articolo 47, lettera c), l'utente di servizi di pagamento non è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dall'uso di quello strumento, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento. Articolo 51Microimprese e moneta elettronica 1. Gli articoli 49 e 50 della presente direttiva non si applicano se l'utente di servizi di pagamento è un'impresa di dimensioni maggiori di una microimpresa ai sensi del titolo I, articolo 1 e articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE. 2. Gli articoli 48 e 49, nonché l'articolo 50, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva non si applicano alla moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE. L'articolo 50, paragrafo 3 si applica alla moneta elettronica se il prestatore di servizi di pagamento è tecnicamente in grado di congelare o di impedire ulteriori esborsi della moneta elettronica memorizzata su un dispositivo elettronico. Articolo 52Rimborsi Gli Stati membri assicurano che un pagatore che agisca in buona fede abbia il diritto al rimborso di un'operazione di pagamento non autorizzata e già eseguita, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: (a) l'autorizzazione non specificava l'importo esatto dell'operazione di pagamento o l'identificazione del beneficiario quando è stata data; (b) l'importo dell'operazione eseguita non corrisponde all'importo che un pagatore ragionevole che si trovasse nella posizione del pagatore effettivo si aspetterebbe. Ai fini della lettera b), tuttavia, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il suo prestatore di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 31, paragrafo 1, lettera f). Articolo 53Richieste di rimborso 1. Gli Stati membri assicurano che il beneficiario richieda il rimborso, al più tardi quattro settimane dopo essere stato informato dell'operazione di pagamento in questione dal prestatore di servizi di pagamento. La richiesta include elementi fattuali relativi alle condizioni stabilite dall'articolo 52. 2. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso, precisando l'ente al quale il pagatore può deferire la questione, conformemente agli articoli da 72 a 75 qualora non accetti la giustificazione fornita. La richiesta di rimborso non comporta commissioni per il pagatore. 3. Se l'utente di servizi di pagamento è un'impresa ai sensi del titolo I, articolo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, il prestatore di servizi di pagamento può concordare termini diversi da quelli stabiliti ai paragrafi 1 e 2. Capo 2Esecuzione di un'operazione di pagamento Sezione 1Ordini di pagamento, commissioni e importi trasferiti ARTICOLO 54 ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO 1. Gli Stati membri assicurano che nel caso di un ordine di pagamento disposto da un pagatore, ovvero da o tramite un beneficiario, e autorizzato da un pagatore, il momento dell'accettazione interviene quando sono soddisfatte le tre condizioni seguenti: (i) il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto l'ordine di pagamento; (ii) il prestatore di servizi di pagamento ha completato l'autenticazione dell'ordine, inclusa un'eventuale verifica della disponibilità dei fondi; (iii) il prestatore di servizi di pagamento ha accettato esplicitamente o implicitamente l'obbligo di eseguire l'operazione di pagamento ordinata. Il momento dell'accettazione non è posteriore al momento in cui il prestatore di servizi di pagamento inizia a dare esecuzione all'operazione di pagamento. 2. Nel caso di operazioni di pagamento disposte per via elettronica, il prestatore di servizi di pagamento informa l'utente dell'accettazione dell'ordine in vista dell'esecuzione. Egli provvede in tal senso senza indugio e, in ogni caso, entro la fine del giorno lavorativo successivo al momento dell'accettazione di cui al paragrafo 1. Articolo 55Rifiuto degli ordini di pagamento 1. Qualora l'ordine di pagamento sia rifiutato, le ragioni del rifiuto e, se possibile, la procedura per correggere eventuali errori fattuali che abbiano condotto al rifiuto, sono notificate all'utente dei servizi di pagamento mediante una comunicazione concordata a tal fine dalle parti. La notificazione avviene senza indugio e, in ogni caso, entro tre giorni lavorativi dal momento dell'accettazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1. 2. Nei casi in cui tutte le condizioni stabilite nel contratto relativo ai servizi di pagamento in conformità dell'articolo 31 sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non può rifiutare di dare esecuzione a un ordine di pagamento disposto tramite un prestatore di servizi di pagamento diverso dal titolare del conto di pagamento del pagatore e autorizzato dal pagatore. Articolo 56Irrevocabilità di un ordine di pagamento 1. Fatto salvo l'articolo 46, gli Stati membri assicurano che l'utente di servizi di pagamento non possa revocare un ordine di pagamento dopo il momento della sua accettazione da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per quanto riguarda i pagamenti disposti dal pagatore, o da parte del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, per quanto riguarda i pagamenti disposti dal beneficiario. 2. Nel caso di un ordine di pagamento che deve essere eseguito ad una determinata data futura, il prestatore e l'utente di servizi di pagamento possono concordare, come termine per l'irrevocabilità, una data che cada entro i tre giorni lavorativi precedenti il momento dell'accettazione dell'ordine. Articolo 57Commissioni Se un'operazione di pagamento è effettuata esclusivamente nella valuta di uno Stato membro e non comporta operazioni di cambio e se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono stabiliti nella Comunità, gli Stati membri esigono che tutte le commissioni siano applicate direttamente al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento e che ciascuno sopporti le proprie commissioni. Nel caso di altre operazioni di pagamento, il pagatore e il beneficiario possono modificare tali condizioni di comune accordo. Articolo 58Importi trasferiti e importi ricevuti 1. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono stabiliti nella Comunità e l'operazione di pagamento è effettuata esclusivamente nella valuta di uno Stato membro, gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che il beneficiario riceva la totalità dell'importo del pagamento. Gli intermediari non trattengono commissioni sull'importo trasferito. Il beneficiario e il suo prestatore di servizi di pagamento possono tuttavia concludere accordi espliciti in base ai quali quest’ultimo possa trattenere le proprie commissioni sull'importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. 2. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento fornisca una stima in buona fede di tutte le deduzioni che potrebbero essere applicate all'operazione di pagamento in una delle situazioni seguenti: (a) quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono stabiliti nella Comunità, ma l'operazione di pagamento è denominata, in tutto o in parte, in una valuta diversa da quella di uno Stato membro; (b) quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario non è stabilito nella Comunità. Sezione 2Tempi di esecuzione ARTICOLO 59 Ambito di applicazione La presente sezione si applica solo quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario sono stabiliti nella Comunità. Essa non si applica alle operazioni di pagamento che sono considerate micropagamenti. Articolo 60Operazioni di pagamento disposte dal pagatore 1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dal momento dell'accettazione, l'importo ordinato sia accreditato sul conto di pagamento del beneficiario al più tardi alla fine del primo giorno lavorativo successivo al momento dell'accettazione. Tuttavia, fino al 1° gennaio 2010, un pagatore può concordare con il suo prestatore di servizi di pagamento un termine non superiore a tre giorni. 2. Se l'operazione è disposta dal pagatore e prevede una conversione valutaria, il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento possono stabilire diversamente mediante un accordo esplicito. Articolo 61Operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite 1. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta dal beneficiario o per il suo tramite, gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento garantisca che, dal momento dell'accettazione, l'importo ordinato sia accreditato sul conto di pagamento del beneficiario al più tardi alla fine del primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui cade il momento dell'accettazione, salvo qualora diversamente concordato esplicitamente dal beneficiario e dal suo prestatore di servizi di pagamento. 2. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rifiuta di sbloccare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento, ne informa il beneficiario, entro il termine specificato al paragrafo 1, mediante una comunicazione concordata a tal fine dalle parti. Si ritiene allora che il prestatore di servizi di pagamento abbia soddisfatto gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di cui all'articolo 58. Articolo 62Mancanza di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento, i fondi sono messi a sua disposizione entro il termine specificato all'articolo 60, paragrafo 1 e all'articolo 61, paragrafo 1. Articolo 63Depositi in contante Nel caso di un deposito in contante effettuato dall'utente di servizi di pagamento sul proprio conto, il prestatore di servizi di pagamento assicura che l'importo sia accreditato al più tardi il giorno successivo alla ricezione dei fondi. Articolo 64Operazioni di pagamento nazionali Per le operazioni di pagamento esclusivamente nazionali, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione. Sezione 3Disponibil ITÀ DEI FONDI E RESPONSABILITÀ ARTICOLO 65 DISPONIBILITÀ DEI FONDI SU UN CONTO DI PAGAMENTO 1. Gli Stati membri assicurano che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario metta a sua disposizione i fondi non appena questi sono accreditati sul conto di pagamento del beneficiario. La messa a disposizione dei fondi non comporta l'applicazione di commissioni. 2. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore cessa di mettere a sua disposizione i fondi non appena questi sono addebitati sul conto di pagamento del pagatore. 3. La data valuta dell'accredito sul conto del beneficiario è il momento in cui l'importo viene accreditato su tale conto. La data valuta dell'addebito sul conto del pagatore è il momento in cui l'importo viene addebitato su tale conto. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli addebiti effettuati su conti di risparmio rientranti nell'ambito di accordi espliciti relativi all'uso dei fondi nel quadro di un piano di accumulazione. Articolo 66Identificativi unici inesatti 1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente, l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato. Quando come identificativo unico è stato indicato il codice IBAN, questo dovrebbe avere la precedenza rispetto al nome del beneficiario, se è stato anch'esso indicato. Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe tuttavia, per quanto possibile, verificare la coerenza tra le due informazioni. 2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione. Il prestatore di servizi di pagamento, tuttavia, fa tutto quanto nelle sue possibilità per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. 3. Se l'utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), punto i), o all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), punto i), il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo per l'esecuzione delle operazioni di pagamento conformemente all'identificativo unico specificato dall'utente. Articolo 67Mancata esecuzione o esecuzione inesatta 1. Dal momento dell'accettazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento è oggettivamente responsabile per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento effettuata in conformità della sezione 1. Inoltre, il prestatore di servizi di pagamento è oggettivamente responsabile per tutte le spese e gli interessi applicati all'utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento. 2. Se l'utente dei servizi di pagamento sostiene che un ordine di pagamento non è stato eseguito correttamente, il prestatore di servizi di pagamento dovrà dimostrare, fatti salvi eventuali elementi fattuali prodotti dall'utente, che l'ordine di pagamento è stato correttamente registrato, eseguito e inserito nei conti. Articolo 68Trasferimenti verso paesi terzi Nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è stabilito in uno Stato membro, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile per l'esecuzione delle operazioni di pagamento solo fino al momento in cui i fondi arrivano al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Articolo 69Compensazione finanziaria ulteriore Qualsiasi compensazione finanziaria ulteriore rispetto a quella prevista dalla presente sezione è determinata conformemente alla legge nazionale applicabile al contratto stipulato fra il prestatore e l'utente dei servizi di pagamento. Articolo 70Esclusione della responsabilità La responsabilità di cui all'articolo 66, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 68 non si applica nei casi di forza maggiore o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge espressamente previsti dalla normativa nazionale o comunitaria, come le disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Capo 3Protezione dei dati Articolo 71Deroghe e limiti alle norme in materia di protezione dei dati Gli Stati membri autorizzano il trattamento di dati a carattere personale da parte di sistemi di pagamento e di prestatori di servizi di pagamento qualora ciò sia necessario per garantire la prevenzione, l'accertamento e il perseguimento dei casi di frode nei pagamenti. Il trattamento di tali dati a carattere personale è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE. Capo 4Sanzionie procedure per la risoluzione delle controversie Articolo 72Reclami 1. Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami in relazione a controversie derivanti dalle disposizioni di diritto interno che danno attuazione alle disposizioni della direttiva. 2. Se del caso, i reclami sono trasmessi alle autorità competenti responsabili dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 73. Se opportuno, la risposta al denunciante fa riferimento all'organismo extragiudiziale istituito ai sensi dell'articolo 75. Articolo 73Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tute le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi alla data specificata all'articolo 85, paragrafo 1, primo comma e le notificano senza indugio ogni ulteriore modifica di tali disposizioni. Articolo 74Autorità competenti Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che le procedure di reclamo e le sanzioni previste rispettivamente all'articolo 72, paragrafo 1 ed all'articolo 73, primo comma siano amministrate dalle autorità incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate ai sensi della presente direttiva. Articolo 75Ricorso extragiudiziale 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per introdurre e promuovere, se del caso mediante organismi esistenti, l'uso di procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali adeguate ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra gli utenti di servizi di pagamento e i loro prestatori di servizi di pagamento aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva. 2. Nel caso di controversie transfrontaliere, gli Stati membri assicurano che tali organismi collaborino attivamente alla loro risoluzione. TITOLO VModifiche e comitato dei pagamenti Articolo 76Modifiche e aggiornamenti Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici e di mercato in materia di servizi di pagamento e al fine di garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, modificare l'elenco delle attività che figura in allegato alla presente direttiva, in conformità degli articoli da 2 a 4. Al fine di tenere conto dell'inflazione e di significativi sviluppi del mercato, essa può aggiornare, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, gli importi specificati all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 38 e all'articolo 50, paragrafo 1. Articolo 77Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato dei pagamenti, in appresso "il comitato", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Quando in altri articoli viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 8 della stessa. Il termine indicato all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. TITOLO VIDisposizioni finali Articolo 78Piena armonizzazione, mutuo riconoscimento e carattere vincolante della direttiva 1. Fatti salvi l'articolo 50, paragrafo 1, e gli articoli 64 e 80, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva. 2. Quando esercitano le opzioni accordate loro dall'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma o dall'articolo 64 della presente direttiva, gli Stati membri non possono limitare le attività dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati in un altro Stato membro ed operanti sul loro territorio conformemente alle disposizioni della presente direttiva in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi. 3. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli utenti, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva. I prestatori di servizi di pagamento possono tuttavia decidere di accordare condizioni più favorevoli agli utenti. Articolo 79Relazione Entro due anni dalla data indicata all'articolo 85, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione della presenta direttiva. Articolo 80Disposizioni transitorie Fatta salva la direttiva 2005/60/CE o qualsiasi altra disposizione comunitaria pertinente, gli Stati membri autorizzano le persone, inclusi gli enti finanziari ai sensi della direttiva 2000/12/CE, che hanno iniziato ad esercitare attività come istituti di pagamento, secondo quanto previsto dalla presente direttiva, conformemente al diritto interno vigente prima del [ data di entrata in vigore della presente direttiva ] a continuare tali attività nello Stato membro in questione per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data fissata all'articolo 85, paragrafo 1, primo comma. Articolo 81Modifica della direttiva 97/7/CE L'articolo 8 della direttiva 97/7/CE è soppresso. Articolo 82Modifica della direttiva 2000/12/CE All'articolo 19 della direttiva 2000/12/CE è aggiunto il seguente paragrafo: "Fatto salvo il primo paragrafo, quinto comma, nella misura in cui prestino servizi di pagamento ai sensi della direttiva […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio(*), gli enti finanziari operano in conformità delle norme stabilite dal titolo II di detta direttiva. (*) GU L […] del […], pag. […]." Articolo 83Modifica della direttiva 2002/65/CE L'articolo 8 della direttiva 2002/65/CE è soppresso. Articolo 84Abrogazione La direttiva 97/85/CE è abrogata a decorrere dalla data indicata all'articolo 85, paragrafo 1, primo comma. Articolo 85Attuazione 1. Gli Stati membri provvedono a fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi [12 mesi dopo la data di adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 86Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 87Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO "SERVIZI DI PA GAMENTO" AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 2. Depositi in contante su un conto di pagamento aperto presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento. 3. Prelievi in contante da un conto di pagamento aperto presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento. 4. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, quando i fondi sono depositati su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 5. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 6. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 7. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti. 8. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento, in conformità della direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo: 9. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 10. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 11. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti. 12. Emissione di carte di pagamento che consentono all'utente dei servizi di pagamento di trasferire fondi. 13. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, quando la moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE è emessa dal prestatore di servizi di pagamento. 14. I servizi di rimessa di denaro nei quali il contante, la moneta scritturale o la moneta elettronica forniti dall'utente di servizi di pagamento sono accettati dal prestatore dei servizi di pagamento allo scopo esclusivo di effettuare un'operazione di pagamento e di trasferire i fondi al beneficiario. 15. Esecuzione di operazioni di pagamento mediante tecniche di comunicazione a distanza come telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici nelle quali il prestatore di servizi che gestisce il sistema o la rete di telecomunicazione o informatici facilita il pagamento di beni o servizi che non sono beni digitali o servizi di comunicazione elettronica e non sono quindi prestati mediante il dispositivo stesso. 16. Esecuzione di operazioni di pagamento mediante tecniche di comunicazione a distanza come telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici nelle quali il prestatore di servizi che gestisce il sistema o la rete di telecomunicazione o informatici si limita a procedere ad un trasferimento di fondi per il pagamento di beni digitali o servizi di comunicazione elettronica prestati mediante il dispositivo stesso, senza altre forme di intervento nel servizio prestato. [1] Secondo alcuni studi (ad esempio quello realizzato da VISA International e dal Commonwealth Business Council nel 2004) ciascun aumento del 10% della quota dei pagamenti elettronici in un'economia determina un incremento dei consumi che può arrivare fino a mezzo punto percentuale. [2] Le stime relative ai risparmi si basano su uno studio realizzato da McKinsey nel 2005. [3] CapGemini, 2005. [4] McKinsey, 2005 ed altri, come Van Hove, De Grauwe, T. ten Raa, EPC, Dutch National Bank , Sveriges Riksbank . [5] COM(2005) 330 e SEC(2005) 981 del 20.7.2005. [6] COM(2005) 24 del 2.2.2005. [7] Gruppo di esperti governativi sui sistemi di pagamento ( Payment System Government Expert Group ) e Gruppo di esperti di mercato sui sistemi di pagamento ( Payment System Market Group ). [8] La maggior parte dei documenti sono disponibili sul sitohttp://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/. [9] MARKT/208/2001 e MARKT/4007/2002. [10] COM(2003) 718 def. [11] COM(2000) 36 def., documento di lavoro pubblico su un nuovo quadro normativo (2002), COM(2003) 718 def.. [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU C […] del […], pag. […]. [15] GU C […] del […], pag. […]. [16] GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25. [17] GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13. [18] GU L 365 del 24.12.1987, pag. 72. [19] GU L 317 del 24.11.1988, pag. 55. [20] GU L 208 del 2.8.1997, pag. 52. [21] GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. [22] GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39. [23] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. [24] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [25] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22). [26] GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE. [27] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [28] GU L 309, del 25.11.2005, pag. 15. [29] GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45. [30] Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).