21.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 296/34


Ricorso proposto il 24 maggio 2023 — Timchenko / Consiglio

(Causa T-297/23)

(2023/C 296/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gennady Nikolayevich Timchenko (Mosca, Russia) (rappresentanti: T. Bontinck, L. Burguin, S. Bonifassi, E. Fedorova e J. Goffin, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, nei limiti in cui essa proroga l’applicazione delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente con la decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, nei limiti in cui esso proroga l’applicazione delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente con la decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022;

condannare il Consiglio a corrispondere l’importo di EUR 1 000 000 in via provvisionale, a titolo di risarcimento del danno morale patito dal ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la motivazione invocata dal Consiglio e, in particolare, relativamente ai criteri di designazione applicati al ricorrente e alla natura delle misure adottate.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione del Consiglio.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

5.

Quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente derivanti dal suo status fondamentale di cittadino europeo. Il ricorrente afferma che la lesione della sua libertà di circolazione sul territorio dell’Unione europea garantita dai Trattati, in base alla PESC, è priva di base giuridica, nonché sproporzionata e non necessaria.

6.

Sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione degli altri diritti fondamentali del ricorrente garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in particolare sulla violazione del suo diritto di proprietà e del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.