15.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 173/37 |
Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — VO / Commissione
(Causa T-160/23)
(2023/C 173/49)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: VO (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del 20 maggio 2022, notificata lo stesso giorno tramite Ares(2022)3814828 [riservato] (1), con la quale, in qualità di Autorità che ha il potere di nomina, la Commissione ha deciso di declassare la ricorrente dal grado AST2/3 al grado AST1/3 con effetto dal primo giorno del mese successivo a tale decisione, vale a dire il 1o giugno 2022; |
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condannare la Commissione a versare, a titolo di risarcimento del danno materiale, con riserva di aumento o diminuzione nel corso del procedimento, la somma di EUR 533,88 corrispondente alla differenza tra la retribuzione della ricorrente e le prestazioni dovute in ragione del suo grado AST2/3 e quelle effettivamente percepite a seguito del declassamento contestato; |
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condannare la Commissione al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale e del danno alla reputazione, con riserva di aumento o diminuzione nel corso del procedimento, della somma di 10 000 euro |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 51 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e delle disposizioni interne adottate in applicazione dello stesso, in particolare della decisione C(2019) 6855, del 4 ottobre 2019, relativa alle procedure per rimediare all'incompetenza professionale e, segnatamente, i suoi articoli da 4 a 7, e che sostituisce la decisione C(2004) 1597/7 della Commissione, del 28 aprile 2004, relativa al mantenimento delle norme professionali. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio che impone all'amministrazione di adottare una decisione solo sulla base di motivi giuridicamente ammissibili, vale a dire pertinenti e non viziati da errori manifesti di valutazione, di fatto o di diritto, nonché dell'obbligo di fornire una motivazione equa e adeguata. |
3. |
Terzo motivo, vertente da un lato, sulla violazione dei principi di sollecitudine, di legittimo affidamento e di legittima aspettativa, di buona amministrazione e di parità di trattamento e, dall'altro, sull'abuso e sullo sviamento di potere. |
(1) Dati riservati omessi.