15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/37


Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — VO / Commissione

(Causa T-160/23)

(2023/C 173/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: VO (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 20 maggio 2022, notificata lo stesso giorno tramite Ares(2022)3814828 [riservato(1), con la quale, in qualità di Autorità che ha il potere di nomina, la Commissione ha deciso di declassare la ricorrente dal grado AST2/3 al grado AST1/3 con effetto dal primo giorno del mese successivo a tale decisione, vale a dire il 1o giugno 2022;

condannare la Commissione a versare, a titolo di risarcimento del danno materiale, con riserva di aumento o diminuzione nel corso del procedimento, la somma di EUR 533,88 corrispondente alla differenza tra la retribuzione della ricorrente e le prestazioni dovute in ragione del suo grado AST2/3 e quelle effettivamente percepite a seguito del declassamento contestato;

condannare la Commissione al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale e del danno alla reputazione, con riserva di aumento o diminuzione nel corso del procedimento, della somma di 10 000 euro

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 51 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e delle disposizioni interne adottate in applicazione dello stesso, in particolare della decisione C(2019) 6855, del 4 ottobre 2019, relativa alle procedure per rimediare all'incompetenza professionale e, segnatamente, i suoi articoli da 4 a 7, e che sostituisce la decisione C(2004) 1597/7 della Commissione, del 28 aprile 2004, relativa al mantenimento delle norme professionali.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio che impone all'amministrazione di adottare una decisione solo sulla base di motivi giuridicamente ammissibili, vale a dire pertinenti e non viziati da errori manifesti di valutazione, di fatto o di diritto, nonché dell'obbligo di fornire una motivazione equa e adeguata.

3.

Terzo motivo, vertente da un lato, sulla violazione dei principi di sollecitudine, di legittimo affidamento e di legittima aspettativa, di buona amministrazione e di parità di trattamento e, dall'altro, sull'abuso e sullo sviamento di potere.


(1)  Dati riservati omessi.