8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/49


Ricorso proposto il 17 marzo 2023 — Eurosemillas / UCVV — Nador Cott Protection e Carpa Dorada (Nadorcott)

(Causa T-145/23)

(2023/C 164/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Eurosemillas, SA (Cordova, Spagna) (rappresentanti: J. Muñoz-Delgado y Mérida e M. Esteve Sanz, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Nador Cott Protection SARL (Saint-Raphaël, Francia), Carpa Dorada, SL (Almazora, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UCVV

Titolare del ritrovato vegetale oggetto del diritto di privativa comunitaria controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso Nador Cott Protection SARL

Ritrovato vegetale oggetto del diritto di privativa comunitaria controverso: Ritrovato vegetale oggetto del diritto di privativa comunitaria n. EU 14111 — Denominazione della varietà: Nadorcott — Specie: Citrus reticulata Blanco

Procedimento dinanzi all’UCVV: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 2 gennaio 2023 nel procedimento A002/2020

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Accogliere il primo motivo dell’impugnazione e annullare la decisione impugnata, con rinvio del procedimento alla commissione di ricorso dell’UCVV affinché adotti i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale non accolga il primo motivo dell’impugnazione o accogliendolo si consideri nelle condizioni di decidere, sulla base di elementi di fatto e di diritto presentati nel procedimento, la decisione che la commissione di ricorso aveva l’obbligo di adottare, concedere l’accoglimento dell’impugnazione di Eurosemillas SA per uno qualunque dei suoi motivi dal secondo al sesto, revocare la decisione impugnata ed emettere al suo posto una nuova decisione per la quale si revochi la decisione n. NN20 dell’UCVV del 16 dicembre 2019 e si dichiari la nullità del titolo del ritrovato vegetale comunitario n. EU 14111 sulla varietà di mandarino Nadorcott.

Condannare le parti convenute alle spese relative alla presente impugnazione, nonché alle spese relative alle azioni intraprese dinanzi all’UCVV e alla sua commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione del diritto fondamentale a una buona amministrazione, in relazione al diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un processo equo e con tutte le garanzie, sanciti negli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, altresì violati dalla decisione impugnata.

Violazione, per mancata applicazione, dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio in relazione al suo articolo 10.

Violazione, per applicazione impropria, dell’articolo 116 del regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio.

Violazione, per mancata applicazione, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio, in relazione all’articolo 10, poiché non si è considerato che la cessione di costituenti e di materiale del raccolto di Nadorcott nell’UE prima del periodo di tolleranza (calcolato senza applicare l’articolo 116) ha compromesso la novità della varietà.

Violazione, per mancata applicazione, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio, in relazione all’articolo 11, paragrafo 1.

Violazione, per mancata applicazione, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio, in relazione all’articolo 11, paragrafo 4.