7.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/49


Ricorso proposto il 22 settembre 2022 — Silgan Holdings e a./Commissione

(Causa T-589/22)

(2022/C 424/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Silgan Holdings, Inc. (Stamford, Connecticut, Stati Uniti), Silgan Holdings Austria GmbH (Vienna, Austria), Silgan International Holdings BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Silgan Metal Packaging Distribution GmbH (Meißen, Germania), Silgan White Cap Manufacturing GmbH (Hannover, Germania) (rappresentanti: D. Seeliger, H. Wollmann, R. Grafunder, Y.-K. Gürer e E. Venot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 264 TFUE, nella parte riguardante le ricorrenti; e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione C(2022) 4761 final della Commissione, del 12 luglio 2022, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE [AT.40522 — Metal Packaging (ex «Pandora»)].

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo: incompetenza della convenuta a causa della violazione del principio di sussidiarietà

La convenuta non avrebbe avuto competenza a condurre il procedimento nei confronti della Silgan e ad adottare la decisione impugnata. Tenuto conto delle vaste indagini e del procedimento nazionale il cui stato consentiva una decisione definitiva, il Bundeskartellamt (autorità tedesca per la concorrenza) avrebbe potuto concludere il procedimento di indagine nel caso di specie. La convenuta non si sarebbe trovata in una posizione migliore per condurre il procedimento.

2.

Secondo motivo: sviamento di potere

L’avvio del procedimento e l’adozione della decisione da parte della convenuta sarebbero stati guidati da considerazioni irrilevanti nel caso di specie. Il loro scopo sarebbe stato quello di eludere le norme sanzionatorie previste dal diritto tedesco per le violazioni dell’articolo 101 TFUE e di colmare un’asserita lacuna nel diritto sanzionatorio tedesco.

3.

Terzo motivo: violazione del diritto a una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

La convenuta avrebbe violato il principio di buona amministrazione e, quindi, il diritto fondamentale delle ricorrenti ai sensi dell’articolo 41 della Carta, in quanto la decisione impugnata sarebbe sproporzionata, contraria al legittimo affidamento delle ricorrenti, nonché in contrasto con il principio di autolimitazione dell’amministrazione.