16.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/15


Ricorso proposto il 3 giugno 2022 — Föreningen Svenskt Landskapsskydd / Commissione

(Causa T-346/22)

(2022/C 311/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Föreningen Svenskt Landskapsskydd (Höganäs, Svezia) (rappresentante: G. Byrne, Barrister-at-Law)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

pronunciare l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto, in quanto irricevibile, della richiesta di riesame interno della ricorrente, notificata a quest’ultima con lettera del 1o aprile 2022, per violazione dei Trattati;

inoltre/o in subordine, dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’agire ai sensi dell’articolo 265 TFUE;

dichiarare che, poiché il piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima svedese (in prosieguo: il «PNEC») non è conforme alla convenzione di Aarhus, esso è stato illegittimamente valutato e/o adottato e/o pubblicato dalla Commissione e, di conseguenza, esso viola il diritto dell’Unione e il diritto internazionale e/o è illegittimo;

dichiarare che la Commissione non ha adempiuto ai propri obblighi positivi derivanti dal diritto dell’Unione e dal diritto internazionale di adottare le misure necessarie e adeguate per far fronte e/o porre rimedio alla non conformità del PNEC svedese alla convenzione di Aarhus;

dichiarare che il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) non dà attuazione alle disposizioni della convenzione di Aarhus, compreso il suo articolo 7, e che, di conseguenza, esso non è conforme al diritto ambientale dell’Unione e al diritto ambientale internazionale, ed è pertanto illegittimo;

quanto alla non conformità del PNEC e, in particolare, del PNEC svedese, alla convenzione di Aarhus, dichiarare che l’omesso adempimento, da parte della Commissione, dei suoi obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2018/1999 costituisce una violazione del medesimo regolamento, della suddetta convenzione e, altresì, dei Trattati;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione comunicata alla ricorrente con lettera del 1o aprile 2022 dovrebbe essere annullata. La ricorrente ha presentato alla Commissione una richiesta con lettera del 15 dicembre 2021. In risposta la Commissione, con la lettera summenzionata, ha ritenuto irricevibile la richiesta della ricorrente. Quest’ultima sostiene che la decisione della Commissione è, a tal riguardo, sostanzialmente viziata, e che essa costituisce una violazione del diritto ambientale dell’Unione e del diritto ambientale internazionale nonché dei Trattati. La ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato i propri obblighi positivi derivanti dai Trattati e dal diritto internazionale, compresi gli articoli 3, 6 e 7 della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»). La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata della Commissione ha violato il diritto derivato dell’Unione, compresi gli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La ricorrente ritiene altresì che detta decisione della Commissione violi il suo diritto di accesso alla giustizia derivante dalla convenzione di Aarhus e dal regolamento (CE) n. 1367/2006 (come modificato).

2.

Secondo motivo, con il quale si sostiene che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell’articolo 265 TFUE in relazione ai PNEC da essa stessa valutati, adottati e pubblicati, compreso, in particolare, il PNEC svedese impugnato. Astenendosi dall’agire, la Commissione avrebbe violato i propri obblighi derivanti dai Trattati e dal diritto internazionale, compresi gli articoli 3, 6 e 7 della convenzione di Aarhus. La ricorrente sostiene inoltre che l’omissione della Commissione ha violato il diritto derivato dell’Unione, compresi, tra l’altro, gli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 (come modificato).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che poiché la Commissione non ha saputo garantire la piena conformità del PNEC svedese alla convenzione di Aarhus, lo stesso PNEC è ed è stato, durante tutto il periodo pertinente, valutato, adottato e pubblicato in manifesta violazione del diritto dell’Unione e del diritto internazionale ed è pertanto illegittimo.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) 2018/1999 non dà attuazione alle disposizioni della convenzione di Aarhus, compreso il suo articolo 7, e che, di conseguenza, esso non è conforme al diritto ambientale dell’Unione e al diritto ambientale internazionale. Inoltre, o in subordine, la ricorrente sostiene che il regolamento (UE) 2018/1999 viola i Trattati. Di conseguenza, essa ritiene che il regolamento (UE) 2018/1999 debba essere dichiarato illegittimo.


(1)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018 L 328, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006 L 264, pag. 13).