19.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen (Germania) il 10 febbraio 2022 — DC / HJ

(Causa C-97/22)

(2022/C 165/42)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Essen

Parti

Ricorrente: DC

Convenuto: HJ

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) debba essere interpretato nel senso che, qualora il committente revochi la propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione di un contratto di costruzione, negoziato fuori dei locali commerciali, soltanto dopo che il professionista abbia eseguito (integralmente) le proprie prestazioni, esso osta a qualsiasi diritto a indennità o a compensazione del professionista anche in una situazione in cui, pur in assenza delle condizioni del diritto a indennità conformemente alle disposizioni sugli effetti giuridici del recesso, il committente abbia nondimeno conseguito un incremento patrimoniale grazie alle opere costruite dal professionista, ovvero si sia arricchito.


(1)  GU 2011, L 304, pag. 64.