28.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 14 gennaio 2022 — Österreichische Datenschutzbehörde

(Causa C-33/22)

(2022/C 138/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Österreichische Datenschutzbehörde

Parti intervenute: WK, Presidente del Nationalrat

Questioni pregiudiziali

1)

Se le attività di una commissione di inchiesta istituita da un Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo diritto di controllo sul potere esecutivo rientrino nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, prima frase, TFUE, indipendentemente dall’oggetto dell’indagine, in modo che il trattamento dei dati personali effettuato da detta commissione sia disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Qualora sia data una risposta affermativa alla prima questione:

2)

Se le attività di una commissione di inchiesta istituita da un Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo diritto di controllo sul potere esecutivo, la quale sottopone a indagine le attività di un’autorità di polizia di protezione dello Stato, ossia relative alla salvaguardia della sicurezza nazionale ai sensi del considerando 16 del regolamento generale sulla protezione dei dati, rientrino nella deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.

Qualora sia data una risposta negativa alla seconda questione:

3)

Ove — come nel caso in esame — uno Stato membro abbia istituito un’unica autorità di controllo ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, se la sua competenza con riguardo ai reclami di cui all’articolo 77, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 55, paragrafo 1, di detto regolamento, discenda direttamente dal regolamento.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).