24.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 37/35


Ricorso proposto il 19 ottobre 2021 — ClientEarth / Consiglio

(Causa T-682/21)

(2022/C 37/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer, B. Verheijen e T. van Helfteren, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto datata 9 agosto 2021, rif. SGS 21/2870, ricevuta dalla ricorrente lo stesso giorno, recante diniego di accesso a taluni documenti, richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) e del regolamento (CE) n. 1367/2006, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (2);

condannare il convenuto alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse quelle sostenute dagli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione derivanti dall'errata applicazione dell’eccezione della tutela del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001), in quanto la divulgazione non pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale invocato.

La ricorrente sostiene che il Consiglio non ha rispettato l'elevata soglia fissata dal criterio giuridico, secondo cui la divulgazione deve compromettere seriamente il processo decisionale. Anzitutto, non vi era sostanzialmente alcun processo decisionale in corso al momento della decisione impugnata. Inoltre, il Consiglio si è erroneamente basato sull’argomento secondo cui l'interferenza esterna del pubblico nel processo decisionale del regolamento n. 1367/2006 sarebbe problematica.

2.

Secondo motivo, vertente su errori di diritto ed un errore manifesto di valutazione discendenti da un'errata applicazione dell’eccezione della tutela della consulenza legale (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001), in quanto la divulgazione non pregiudicherebbe seriamente la tutela della consulenza legale.

Il Consiglio non ha dimostrato che il documento richiesto contiene una consulenza giuridica operativa specifica. Inoltre, il Consiglio non ha tenuto conto delle disposizioni e dei principi giuridici pertinenti, come stabilito in diritto e in giurisprudenza, secondo cui il processo legislativo dell'UE deve essere aperto e un'analisi giuridica del servizio giuridico di un'istituzione dell'UE contenente importanti analisi giuridiche generali relative a un processo legislativo per l'adozione o la modifica della legislazione dell'UE dovrebbe (se richiesta ai sensi del regolamento n. 1049/2001) essere divulgata.

3.

Terzo motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione che comportano un'errata applicazione dell’eccezione del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001) e dell’eccezione della tutela della consulenza legale (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001), poiché la decisione impugnata non ha riconosciuto e concesso l'accesso sulla base di un interesse pubblico prevalente.

Il Consiglio non ha riconosciuto e concesso l'accesso sulla base di un interesse pubblico prevalente. In particolare, sussiste un interesse pubblico prevalente in quanto la modifica del regolamento n. 1367/2006 riveste un'importanza molto significativa per il futuro livello di accesso alla giustizia in materia ambientale e la decisione impugnata colpisce la ricorrente in modo particolare e significativo nell'esercizio della sua missione di ONG che è al servizio di un interesse pubblico.

4.

Quarto motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione da cui discende un'errata applicazione dell’eccezione della tutela delle relazioni internazionali [articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001].

Il Consiglio non ha rispettato l'elevata soglia fissata dal criterio giuridico per invocare validamente l’eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, vale a dire che la divulgazione di un documento deve arrecare un pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela delle relazioni internazionali e che il rischio che l'interesse sia compromesso deve essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico.

5.

Quinto motivo, in subordine, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione comportanti un'errata applicazione dell'obbligo di consentire un accesso parziale ai documenti (articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001).

La ricorrente sostiene, infine, che il Consiglio non ha esaminato e concesso l'accesso parziale secondo il criterio giuridico richiesto. Esso ha applicato erroneamente il criterio giuridico che impone al Consiglio di valutare se ogni parte del documento richiesto sia coperta dalle (o da una delle) eccezioni invocate.


(1)  GU 2001, L 145, pag. 43.

(2)  GU 2006, L 264, pag. 13. Nota editoriale: il documento richiesto si riferisce al processo decisionale riguardante la modifica proposta del regolamento (CE) n. 1367/2006.