6.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 490/45


Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Zaytsev/Consiglio

(Causa T-563/21)

(2021/C 490/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alexander Zaytsev (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: A. Shmagin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 70), e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 3), nella parte in cui essi riguardano il ricorrente;

condannare il convenuto alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

La motivazione per l’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi allegati agli atti impugnati non soddisfarebbe i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE. Essa sarebbe vaga e non dettagliata. Motivi quali l’«accesso alla famiglia Lukashenko» e l’«[ottenimento di] contratti redditizi per le sue attività» nonché quello secondo cui il ricorrente avrebbe ricevuto il sostegno di sig. Viktar Lukashenko sarebbero troppo generici e indefiniti. L’affermazione secondo cui la Bremino-Grupp OOO, di cui il ricorrente fa effettivamente parte, avrebbe ricevuto un sostegno illegittimo dallo Stato per lo sviluppo di una zona economica speciale «Bremino-Orsha» o «numerosi vantaggi finanziari e fiscali» è troppo imprecisa per comprendere come il trattamento di questa zona economica differisca da quello delle altre zone economiche franche in Bielorussia.

2.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di fatto e di valutazione

Il convenuto si sarebbe manifestamente fondato su una base fattuale errata. Il ricorrente non sarebbe mai stato assistente del sig. Viktar Lukashenko. Il ricorrente e le società dal medesimo controllate non avrebbero ricevuto alcun sostegno dal sig. Viktar Lukashenko. La Bremino-Grupp OOO non avrebbe mai ricevuto particolari vantaggi derivanti dai presunti rapporti dei suoi azionisti con la famiglia del presidente bielorusso. Il ricorrente non sarebbe nemmeno proprietario della Sohra-Grupp OOO, ma solo un azionista di minoranza. Inoltre, alla Sohra-Grupp OOO non sarebbero stati concessi diritti speciali di distribuzione per i paesi del Golfo e dell’Africa.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

Il convenuto non avrebbe informato il ricorrente del suo previsto inserimento negli elenchi e non gli avrebbe dato alcuna possibilità, prima della pubblicazione della decisione sull’introduzione di misure restrittive contro il medesimo, di produrre elementi di prova per confutare le accuse.

4.

Quarto motivo, vertente sul carattere sproporzionato delle misure restrittive

Gli atti impugnati costituirebbero un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti fondamentali del ricorrente, in particolare nel suo diritto di proprietà, nel suo diritto di esercitare un’attività economica e nel suo diritto al rispetto della sua reputazione ai sensi degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.