11.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/28 |
Ricorso proposto il 27 agosto 2021 — Shatrov / Consiglio
(Causa T-523/21)
(2021/C 412/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Alexander Evgenevich Shatrov (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
ai sensi dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219I, pag. 70), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219I, pag. 3), nei limiti in cui sono applicabili al ricorrente; |
— |
ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un errore manifesto di valutazione. Il Consiglio avrebbe violato i propri obblighi di controllo, in particolare, omettendo di produrre elementi di prova concreti a fondamento della legittimità dell’inserimento del ricorrente nell’elenco di cui agli atti impugnati.