23.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 338/23


Ricorso proposto il 21 giugno 2021 — Germania / Commissione

(Causa T-349/21)

(2021/C 338/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica Federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e R. Kanitz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) 2021/534 della Commissione, del 24 marzo 2021, che determina a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio se è giustificata o no una misura adottata dalla Germania volta a impedire l’immissione sul mercato di un modello di ascensore prodotto da Orona (1);

condannare la Commissione alle spese;

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione della direttiva 95/16/CE, allegato I, punto 2.2 in combinato disposto con la norma armonizzata EN 81-1 a causa del mancato riconoscimento della rilevanza del requisito della distanza verticale tra il tetto della cabina dell’ascensore e il soffitto del vano di corsa

La Commissione non ha riconosciuto la rilevanza della distanza verticale tra il tetto della cabina dell’ascensore e il soffitto del vano di corsa, prevista dalla norma armonizzata EN 81-1 nella sua versione originale e persino messa in risalto ancora maggiore nella sua versione aggiornata (EN 81-20). Innanzitutto la decisione impugnata trascura essenzialmente il calcolo della distanza verticale minima. Secondo la Commissione, ai fini della valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute, in conformità al dettato della direttiva 95/16/CE, in quanto criterio fondamentale, inoltre, non è decisiva tale distanza verticale, bensì la capacità del volume di rifugio al di sopra dell’ascensore. La Commissione altresì compara erroneamente i requisiti in materia di volumi di rifugio e di spazi liberi in cima al vano di corsa con quelli relativi al fondo del vano.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione della direttiva 95/16/CE, allegato I, punto 2.2, in combinato disposto con la norma armonizzata EN 81-1, a causa dell’erronea determinazione degli scenari di incidenti rilevanti per la valutazione.

La Commissione ha valutato erroneamente i requisiti di cui all’allegato I, punto 2.2, della direttiva 95/16/CE in merito all’eliminazione dei rischi di schiacciamento, in quanto al considerando 55 della decisione impugnata essa si è richiamata esclusivamente al guasto del freno ridondante come scenario di incidente rilevante.

3.

Terzo motivo, vertente sull’erronea ricostruzione dei fatti a causa del mancato riconoscimento della rilevanza del tempo necessario ad assumere una posizione di sicurezza, nonché del rischio di un movimento ascendente incontrollato dell’ascensore.

Nella sua valutazione complessiva, ai considerando da 55 a 57 della decisione impugnata, la Commissione si fonda su ipotesi inesatte circa la pericolosità e la probabilità di un movimento ascendente incontrollato dell’ascensore.

4.

Quarto motivo, vertente sull’erronea ricostruzione e valutazione dei fatti a causa di un’erronea rappresentazione desunta dalla perizia della società Conformance

Per la propria decisione la Commissione fa riferimento ad un’erronea comparazione complessiva ricavata dalla perizia della società Conformance.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione delle norme applicabili in materia di prova e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 95/16/CE.

Nella propria decisione la Commissione non ha tenuto in sufficiente considerazione il fatto che i documenti comprovanti la conformità presentati dal produttore non erano completi in parti essenziali. Dalla motivazione risulta inoltre che la Commissione impone erroneamente l’onere della prova a carico delle autorità di vigilanza del mercato, qualora in caso di inosservanza di norme sia controverso se i requisiti di sicurezza siano stati soddisfatti da una soluzione alternativa equivalente.


(1)  GU 2021, L 106, pag. 60.