17.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/21


Ricorso proposto il 26 marzo 2021 — QM / Europol

(Causa T-164/21)

(2021/C 189/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QM (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 27 maggio 2020 di non prorogare il contratto della ricorrente convertendolo in contratto a durata indeterminata;

annullare, se necessario, poiché aggiunge elementi di motivazione, la decisione del 18 dicembre 2020 di respingere il reclamo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore che avrebbe commesso l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») nell’applicazione dei criteri di valutazione del candidato al rinnovo e più specificamente nell’interpretazione della nozione di «fabbisogni futuri prevedibili» che, alla data dell’adozione della decisione, non erano mai stati decisi né addirittura stabiliti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato in maniera effettiva prima che sia adottata la decisione che arreca pregiudizio.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di buona amministrazione e del diritto legittimo del ricorrente di essere valutato su competenze stabilite come requisiti per la funzione. Il ricorrente critica la decisione in quanto essa sarebbe stata adottata sulla base di pregiudizi e timori, ma senza procedere all’esame effettivo delle sue attitudini.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione che avrebbe commesso l’AACC nella valutazione del profilo e delle attitudini del ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sull’abuso di diritto e sulla violazione del dovere di diligenza.