1.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/33


Ricorso proposto il 15 gennaio 2021 — Ryanair/Commissione

(Causa T-14/21)

(2021/C 72/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévote, V. Blanc, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) della Commissione europea del 21 agosto 2020 sull’aiuto di Stato SA.57544(2020/N) — Belgium COVID-19: Aid to Brussels Airlines; e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non avrebbe applicato correttamente il suo quadro di riferimento temporaneo, ritenendo che il credito concesso alla Brussels Airlines fosse conforme al quadro di riferimento temporaneo e che la Brussels Airlines sia ammissibile all’aiuto alla ricapitalizzazione, trascurando di verificare la disponibilità, oltre alla ricapitalizzazione, di altre misure, maggiormente adeguate e meno distorsive, ritenendo che l'importo della ricapitalizzazione fosse proporzionato e omettendo di imporre un divieto effettivo di espansione aggressiva da parte della Brussels Airlines.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe applicato correttamente l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ritenendo che l’aiuto ponesse rimedio a una grave perturbazione dell’economia belga nonché violando il proprio obbligo di ponderare gli effetti positivi dell’aiuto e quelli negativi dello stesso sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza priva di distorsioni (vale a dire, il «criterio di ponderazione»).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola i principi generali di divieto di discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale nonostante le gravi difficoltà incontrate e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivare la propria decisione.