14.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/18


Impugnazione proposta il 10 dicembre 2021 dalla TUIfly GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 settembre 2021, causa T-447/18, TUIfly GmbH/Commissione europea

(Causa C-763/21 P)

(2022/C 73/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TUIfly GmbH (rappresentanti: L. Giesberts e D. J. Westarp, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 settembre 2021 nella causa T-447/18 e gli articoli 7 e 8, nonché 9, 10 e 11, nei limiti in cui questi ultimi facciano riferimento agli articoli 7 e 8, della decisione (UE) 2018/628 della Commissione, dell’11 novembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l’Austria ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto (GU 2018, L 107, pag. 1);

condannare la Commissione alle spese tanto del giudizio di primo grado quanto del giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che, nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e avrebbe quindi violato il diritto dell’Unione. Nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale avrebbe travalicato i limiti dell’interpretazione ammissibile del diritto dell’Unione nell’applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato.

Da un lato, il Tribunale, richiamando la posizione della Commissione, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la concessione di un vantaggio alla ricorrente. Il Tribunale avrebbe, al riguardo, illegittimamente formulato una serie di considerazioni inammissibili nell’applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Anzitutto, il Tribunale non avrebbe interpretato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in modo rigorosamente obiettivo, bensì in maniera soggettiva. Il Tribunale (richiamando la posizione della Commissione) si sarebbe così basato sul fatto che lo Stato membro non avrebbe elaborato alcun piano commerciale prima della conclusione degli accordi. Ciò tuttavia, all’epoca, non sarebbe stato conforme alla giurisprudenza e alla prassi amministrativa, sicché il Tribunale avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento e il principio di irretroattività.

Il Tribunale avrebbe inoltre basato la sua analisi di redditività esclusivamente su considerazioni di redditività a breve termine, sebbene, secondo la giurisprudenza dei giudici europei, ciò fosse sostanzialmente errato e non corrispondesse alla prassi amministrativa esistente al momento preso in considerazione. Così facendo, il Tribunale avrebbe applicato agli accordi gli orientamenti in materia di trasporto aereo emanati dalla Commissione solo dopo la conclusione degli accordi di marketing, con illegittimi effetti retroattivi. Inoltre, l’applicazione stessa sarebbe viziata. Il Tribunale avrebbe anche fondato le sue constatazioni richiamando presunte peculiarità nel settore delle compagnie aeree low-cost che non sarebbero esistite al momento preso in considerazione.

La ricorrente sostiene che, se fossero state tenute in debito conto le considerazioni di redditività a lungo termine oppure le considerazioni al netto delle violazioni summenzionate, l’esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE avrebbe dovuto essere negata.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente addebita al Tribunale di aver erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE sotto il profilo dell’eventuale giustificazione degli aiuti e di essere caduto in evidenti contraddizioni.

Anzitutto, il criterio di valutazione scelto dal Tribunale (basato esclusivamente sulla redditività di singoli collegamenti aerei operati dalla ricorrente) sarebbe stato materialmente errato, poiché non avrebbe tenuto conto della distinzione cogente tra il piano fattuale e il piano dei motivi giustificativi sulla base della sistematica della normativa. Inoltre, il criterio (in particolare per quanto riguarda l’accordo di marketing del 2003) non sarebbe in alcun modo stato conforme alla prassi amministrativa o giurisprudenziale rilevante al momento preso in considerazione. Inoltre, contrariamente a quanto avvenuto sul piano degli aiuti concessi all’aeroporto, sul piano della ricorrente il Tribunale avrebbe illegittimamente omesso di tenere conto delle esigenze di trasporto della regione della Carinzia. Al riguardo, per via dell’affinità o dell’identità degli interessi in gioco per quanto riguarda gli aiuti concessi all’aeroporto e alla ricorrente, sussisterebbe un’irrisolvibile incongruenza. Il Tribunale avrebbe ignorato i valori fondamentali di cui all’articolo 107, paragrafo 3, e avrebbe quindi violato tale disposizione.

La ricorrente sostiene che, nell’ambito di un’applicazione ammissibile dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, si sarebbe dovuta ritenere sussistente una giustificazione degli aiuti.