10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, Juízo Administrativo Comum (Portogallo) il 28 settembre 2021 — Vapo Atlantic SA / Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE) e altri

(Causa C-604/21)

(2022/C 11/23)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, Juízo Administrativo Comum

Parti

Ricorrente: Vapo Atlantic SA

Resistente: Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E. (ENSE)

Parti intervenienti: Fundo Ambiental, Fundo de Eficiência Energética (FEE)

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE (1) debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «altro requisito», ai fini di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della stessa direttiva, la definizione della percentuale di biocarburanti che, a norma dell’articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE (2), introdotto dalla direttiva 2009/30/CE (3), e conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE (4), un determinato operatore economico è tenuto a incorporare nei carburanti che immette in consumo, come avviene nel caso della normativa nazionale di cui trattasi.

2.

Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE, laddove recita «salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea», debba essere interpretato nel senso che esclude una disposizione di diritto nazionale che definisce le percentuali di incorporazione di biocarburanti, conformemente all’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, introdotto dalla direttiva 2009/30/CE, conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

3.

Se le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 2009/30/CE e quelle dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513 (5) debbano essere interpretate nel senso che costituiscono clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti, ai fini dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

4.

Laddove la risposta alle precedenti questioni non renda superflua la risposta a questa questione, se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE debba essere interpretato nel senso che rende inopponibile all’operatore economico una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che definisce la percentuale di incorporazione di biocarburanti, in attuazione dell’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, introdotto dalla direttiva 2009/30/CE.


(1)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37).

(2)  Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU 1998, L 350, pag. 58).

(3)  Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU 2009, L 140, pag. 88).

(4)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).

(5)  Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU 2015, L 239, pag. 1).