10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 28 settembre 2021 — SP, CI / Všeobecná úverová banka a.s.

(Causa C-598/21)

(2022/C 11/22)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrenti: SP, CI

Resistente: Všeobecná úverová banka a.s.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 47, in combinato disposto con gli articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta UE»), la direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive»), la direttiva 2005/29/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali») nonché il principio di effettività del diritto dell’Unione europea ostano alle disposizioni di cui all’articolo 53, paragrafo 9, all’articolo 565 del codice civile (Občiansky zákonník) ai sensi delle quali, in caso di esigibilità anticipata, non si tiene conto della proporzionalità di tale atto, in particolare della gravità della violazione dell’obbligo del consumatore in relazione all’importo del prestito e al periodo del suo rimborso.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione (non ostano), il giudice del rinvio pone le seguenti questioni:

2.a)

Se l’articolo 47, in combinato disposto con gli articoli 7 e 38 della Carta UE, la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive, la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e il principio di effettività del diritto dell’Unione europea ostano a una giurisprudenza che, nel merito, non impedisce il soddisfacimento di un credito garantito mediante un’asta privata su beni immobili dove i consumatori o altre persone hanno la loro abitazione, senza tener conto della gravità della violazione dell’obbligo del consumatore in relazione all’importo del prestito e al periodo del prestito, anche quando esiste un altro modo per soddisfare i crediti del creditore mediante un’esecuzione giudiziaria nell’ambito della quale la vendita di un’abitazione gravata da ipoteca non è una priorità.

2.b)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretato nel senso che la tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali nel credito al consumo comprende anche qualsiasi mezzo per soddisfare il credito del creditore, compresa la stipula di un nuovo prestito concordato per coprire gli obblighi derivanti da un prestito precedente.

2.c)

Se la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretata nel senso che si deve considerare pratica commerciale sleale anche il comportamento del creditore che eroga ripetutamente prestiti a un consumatore che non è in grado di rimborsare i prestiti, in modo da creare una catena di prestiti che il creditore non paga effettivamente al consumatore, ma sono accettati dal creditore per l’adempimento dei prestiti precedenti e delle spese complessive per i prestiti.

2.d)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (3) (in prosieguo: la «direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo»), in combinato disposto con il suo decimo considerando, debba essere interpretato nel senso che esso non esclude l’ambito di applicazione di tale direttiva neppure nel caso di un prestito che presenti tutte le caratteristiche di un contratto di credito al consumo, lo scopo del prestito non sia stato concordato, il creditore abbia mantenuto l’intero prestito, salvo una piccola parte, per coprire i precedenti prestiti al consumo, ma sia stata concordata a titolo di garanzia la costituzione di un’ipoteca su un immobile.

2.e)

Se la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 aprile 2016 Radlinger e Radlinger (C-377/14, EU:C:2016:283) debba essere interpretata nel senso che essa riguarda un contratto di credito al consumatore qualora con tale contratto una parte del credito erogato è destinata a coprire i costi del creditore.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.

(2)  GU 2005, L 149, pag. 22.

(3)  GU 2008, L 133, pag. 66.